N. 263 ORDINANZA 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
  pubblico  ministero  di  proporre  appello  contro  le  sentenze di
  proscioglimento  -  Esclusione  (salvo  che  nelle  ipotesi  di cui
  all'art. 603,  comma 2,  cod.  proc.  pen.,  se  la  nuova prova e'
  decisiva)  - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in
  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della novella - Lamentata
  violazione  dei  principi di ragionevolezza, di parita' delle parti
  nel  processo  e  di ragionevole durata del processo - Sopravvenuta
  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   della  norma
  censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e
2,  del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),  promosso  con  ordinanza  del 19 aprile 2006 dalla
Corte  di appello di Napoli nel procedimento penale a carico di A. D.
ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 giugno 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello  di Napoli ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e 111, secondo comma, della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2,
del  codice  di  procedura  penale, come sostituito dall'art. 1 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),  nella  parte  in  cui  non  consente l'appello del
pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel
caso  previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale
-  ossia  quando  sopravvengano  o  si  scoprano  nuove prove dopo il
giudizio di primo grado - e sempre che tali prove risultino decisive;
        che la Corte rimettente precisa che la questione proposta «e'
certamente   rilevante»,   poiche'   una  eventuale  declaratoria  di
illegittimita'     costituzionale    della    disciplina    censurata
«determinerebbe  il  ripristino della situazione precedente, cioe' la
pendenza di un appello del pubblico ministero nel processo in esame»;
        che  il  rimettente  osserva  che  i nuovi limiti all'appello
delle  sentenze  di  proscioglimento  introducono  senza  dubbio  una
disparita'  di trattamento in danno del pubblico ministero, cui viene
negata  la  possibilita'  di  ottenere  il  riesame  di una «sentenza
difforme  dalle proprie richieste»; disparita' tanto piu' evidente se
si  considera che il pubblico ministero e' portatore «di un interesse
obiettivo»,  quello cioe' di «perseguire l'accertamento della verita'
storica» e di vigilare sull'osservanza delle leggi;
        che   il   rimettente   -   consapevole   che,   secondo   la
giurisprudenza  costituzionale,  il principio di parita' tra le parti
(art. 111,   secondo   comma,  Cost.)  non  comporta  necessariamente
l'identita'   dei   poteri   processuali  del  pubblico  ministero  e
dell'imputato,   potendo   una   disparita'   di  trattamento  essere
giustificata,  nei  limiti  della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione  istituzionale  del  pubblico ministero, sia dalla funzione
allo   stesso  affidata,  sia  da  esigenze  connesse  alla  corretta
amministrazione  della  giustizia  -  ritiene  che  la  disparita' di
trattamento  introdotta  in  danno del pubblico ministero dalla legge
n. 46  del  2006  non  trovi  adeguata giustificazione in nessuno dei
parametri indicati;
        che, inoltre, la scelta legislativa di limitare l'appello del
pubblico  ministero  avverso  le  sentenze  di  proscioglimento  e di
mantenere,  nel contempo, in capo all'organo della pubblica accusa il
potere  di  appello contro le sentenze di condanna si paleserebbe del
tutto incoerente ed irragionevole;
        che  sarebbe  violato  anche  il  principio della ragionevole
durata  del  processo,  atteso  che  la  novella, anche attraverso il
contestuale ampliamento dei casi del ricorso in Cassazione, determina
un   notevole  incremento  dei  gradi  di  giudizio  con  conseguente
allungamento dei tempi di definizione dei processi.
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art. 10,  comma 2,  della  citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per
un nuovo esame della rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla  Corte  di appello di
Napoli.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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