N. 522 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 14 febbraio 2007 dal tribunale di Trieste sul ricorso proposto da Kharebov David contro Prefetto di Trieste ed altro Straniero e apolide - Procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico - Ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego dello status di rifugiato politico - Efficacia sospensiva sul provvedimento di allontanamento del territorio nazionale - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-ter, comma 6, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Costituzione, art. 24.(GU n.28 del 18-7-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva formulata nel verbale dell'udienza del 9 febbraio 2007, nella causa introdotta con ricorso dal sig. Kharebov David, nato il 10 dicembre 1981 e residente o comunque domiciliato in Trieste, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avvocato Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso lo studio legale in Trieste, via Romagna, 30, ricorrente, nei confronti del «Prefetto della Provincia di Trieste», domiciliato presso, l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste, resistente, per l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale n. 19 del 24 gennaio 2007, e nei confronti del Questore della Provincia di Trieste domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste per l'annullamento dell'ordine di lasciare il territorio nazionale, n. 22 del 24 gennaio 2007, entrambi i provvedimenti notificati in data 24 gennaio 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza. Verificata la regolare costituzione del contraddittorio; Sentite le parti in Camera di consiglio all'udienza del 9 febbraio 2007; Esaminata la documentazione depositata dalla pubblica amministrazione; Considerato in fatto Il Prefetto della Provincia di Trieste: esaminata la segnalazione della Questura di Trieste del 24 gennaio 2007 dalla quale risultava che il sig. David Kharebov, nato il 10 dicembre 1981 in Georgia, residente in Georgia, in Italia in via Gatteri 24 a Trieste, avente la cittadinanza georgiana, munito di passaporto ordinario rilasciato dalle competenti autorita' georgiane, era entrato nel territorio dello Stato nel mese di novembre 2005 proveniente dall'Austria; che non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, come dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 286/1998 e che tale omissione non era stata giustificata da alcun motivo di forza maggiore; che in data 15 giugno 2006 aveva ricevuto la notifica dalla Questura di Foggia del diniego dello status di rifugiato politico; che si era trattenuto nel territorio nazionale privo del permesso di soggiorno; letto l'art. 13, comma, 2 lett. b) e comma 5 del d.lgs. n. 286/1997 come modificato dalla legge n. 189/2002. aveva decretato l'espulsione dal territorio nazionale del medesimo sig. David Kharebov. Il Questore di Trieste, di conseguenza con provvedimento notificato in data 24 gennaio 2007, aveva ordinato al predetto sig. Kharebov David di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, attraverso la frontiera di Roma Fiumicino Contro il predetto decreto di espulsione ed il conseguente ordine del Questore di Trieste di lasciare il territorio nazionale, 1'avvocato Gianfranco Carbone, in rappresentanza del sig. Kharebov David ha proposto ricorso a questo giudice di pace ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal decreto-legge del 14 settembre 2004, n. 241, con il quale premesso: che il ricorrente, cittadino georgiano di nazionalita' russa, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra; che la competente Commissione centrale gli aveva negato tale riconoscimento con provvedimento del 7 giugno 2006, notificato in data 15 giugno 2006 al ricorrente stesso; che contro il provvedimento di diniego in questione aveva notificato Atto di citazione davanti al Tribunale di Trieste sin dal l° luglio 2006, iscritto a ruolo sub RG 2518/06, (ultima udienza in data 25 gennaio 2007) nei confronti del Consiglio dei ministri - Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato - in persona del Presidente del Consiglio in carica, e del Ministro dell'interno - Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato - in persona del Ministro in carica, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste; che il Prefetto di Trieste in data 21 settembre 2006, aveva emesso il decreto di espulsione di cui si tratta seguito dall'ordine del Questore indicato in epigrafe; che i provvedimenti impugnati sono conseguenza diretta del diniego gia' impugnato, ha chiesto a questo Giudice di pace in via principale l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed in via subordinata la sospensione dell'efficacia fino alla conclusione della causa di accertamento del diritto avanti al Tribunale di Trieste. Questo giudice, letto il ricorso ora in trattazione, ha sospeso i provvedimenti impugnati sino all'esito del presente ricorso ed ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a se' per l'udienza del 9 febbraio 2007 ad ore 9,30, aula 11, secondo piano, via Coroneo n. 13 di Trieste. Ritenuto in diritto Ritiene questo giudicante che debba essere sollevata di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito nella legge n. 39 del 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1990, nella parte in cui prevede che il ricorso avverso la decisione di non riconoscere lo status di rifugiato, adottata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, presentato al Tribunale civile di Trieste in composizione monocratica, entro quindici giorni dalla notifica della predetta decisione «non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale». Cio' in quanto, a proprio giudizio, l'applicazione di tale disposizione comporta violazione del diritto di difesa garantito dell'art. 24 della Costituzione, il quale dispone che la difesa in giudizio e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. (Cfr. art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Ritiene, altresi', questo giudice che la questione di legittimita' costituzionale che solleva d'ufficio non e' manifestamente infondata perche' il diritto di difesa del ricorrente nel giudizio dinanzi al tribunale contro il diniego della qualifica di rifugiato politico e' violato, data l'impossibilita' dello straniero, necessariamente espulso pur in pendenza del ricorso ex art. 1-ter, comma 6 del decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989, di essere sentito personalmente e di fornire eventuali informazioni utili all'approfondimento dell'istruttoria. Va sottolineato in proposito che la previa audizione dell'interessato non e' una mera facolta' ma un obbligo del giudice che attiene al rispetto di un valore costituzionale, l'inviolabilita' del diritto alla difesa in ogni tipo di giudizio. (Cfr. Corte di cass., sez. I civile sentenza 12 febbraio/23 marzo 2004 n. 5728). Ritiene, infine, che la questione di legittimita' costituzionale sopra delineata e' rilevante perche' la sua decisione influisce sulla decisione della presente causa instaurata con il ricorso contro il provvedimento prefettizio di espulsione. Infatti, ove fosse dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, quest'ultima non potrebbe essere applicata (art. 30 legge n. 87 del 1953) in pendenza del ricorso al tribunale contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico, e la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale sarebbe rimessa alla' discrezionalita' del tribunale competente a conoscere del ricorso contro il diniego dello status di rifugiato politico. D'altra parte, tenuto conto della immediata esecutivita' del decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato (art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 286/1998) e considerato che la decisione sul ricorso contro il decreto di espulsione dev'essere adottata entro il termine prefissato dal legislatore di venti giorni dalla data di deposito del ricorso stesso (art. 13, comma 8 del T.U. citato), appare fortemente dubbia una soluzione ermeneutica che prospetti l'ammissibilita' di una misura cautelare anticipatoria della decisione sul ricorso contro il provvedimento di espulsione. In verita', la sospensione dell'esecutivita' del decreto di espulsione impugnato dinanzi al giudice di pace non garantirebbe il diritto di difesa del ricorrente, perche' la decisione del ricorso contro il decreto di espulsione, oltre la quale, ovviamente, non potrebbe protrarsi la sospensione dell'esecutivita' del medesimo decreto, deve (tendenzialmente) avvenire nel termine di 20 giorni.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito nella legge n. 39 del 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1990), nella parte in cui, premesso che il ricorso avverso la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche, prescrive: «Il ricorso non sospende provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale». Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la predetta ordinanza sia notificata alle parti in causa via fax, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trieste, addi' l3 febbraio 2007 Il giudice di pace: Sirugo 07C0932