N. 526 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 26 febbraio 2007 dal tribunale dei minorenni di Sassari nel procedimento relativo a D. G. ed altri Processo penale - Processo penale a carico di imputati minorenni - Applicazione, specialmente applicazione provvisoria, di una misura di sicurezza, anche nei confronti dei minori infraquattordicenni, senza previsione di alcun limite minimo di eta' - Violazione del principio di tutela dell'infanzia e della gioventu' - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana - Contrasto con il principio di conformita' alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Disparita' di trattamento rispetto ai maggiorenni sotto il profilo processuale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti. - Codice penale, artt. 206 e 224; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37 e 38. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111.(GU n.28 del 18-7-2007 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1/07 Mod. 51, per applicazione di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 relativo ai minori: D. G., nato a Tempio Pausania il 24 maggio 1993; D. M., nato a Tempio Pausania il 15 settembre 1995; M.R.P. nato a Sassari il 6 agosto 1993, difesi: D. G. e D. M. dall'avv. Vittorio Campus del Foro di Sassari, M. R. P. dall'avv. Pietro Diaz del Foro di Sassari. Vista la sentenza in data 22 gennaio 2007 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale per i minorenni ha dichiarato, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988 non luogo a procedere nei confronti di D. G. (13 anni), D. M. (11 anni), M. R. P. (13 anni) - sottoposti ad indagini preliminari in relazione ai reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 609-bis, commi 1 e 2, n. 1, 609-ter n. 2, 609-octies c.p. nei confronti della minore S.S. (nata a Tempio Pausania il 12 febbraio 1997), fatto commesso in concorso con altri quattro minori non imputabili (P. M., nato il 28 luglio 1997; P. E. nato il 26 marzo 1997; P. E. nato il 17 gennaio 1995; D. A. nato il 3 agosto 1994) - per essere gli stessi non imputabili in quanto infraquattordicenni, ed ha contestualmente, su richiesta del pubblico ministero, applicato in via provvisoria ai suddetti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 448/1988 la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunita', per la durata di un anno, disponendo altresi' la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni ai fini dell'instaurazione del procedimento di cui all'art. 38 del citato d.P.R.; Letti gli atti del procedimento; Dato atto che all'udienza del 20 febbraio 2007 fissata dinanzi a questo tribunale ai sensi dell'art. 38, sono comparsi il pubblico ministero, i minori, i loro difensori, i genitori, i rappresentanti dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Sassari (U.S.S.M.); Considerato che in apertura di udienza i difensori dei tre minori hanno in via preliminare, eccepito la nullita' della sentenza del g.i.p. e comunque l'inefficacia della misura di sicurezza applicata in via provvisoria chiedendone conseguentemente la revoca; Dato atto che il pubblico ministero ha dedotto l'improponibilita' delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa e ne ha chiesto comunque il rigetto; O s s e r v a I difensori dei due D. e del M. hanno sollevato una serie di eccezioni preliminari di nullita' della sentenza del g.i.p. con la quale e' stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei tre minori per mancanza di imputabilita' per essere gli stessi infraquattordicenni ed e' stata loro applicata in via provvisoria, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario. Sintetizzando le articolate considerazioni della difesa si rileva che le eccezioni di nullita' si fondano principalmente sulle seguenti deduzioni: la sentenza sarebbe viziata da nullita' insanabile ai sensi del secondo comma dell'art. 178 c.p.p. perche' emessa dal g.i.p. senza una preventiva richiesta del pubblico ministero, il quale si era invece limitato a chiedere l'archiviazione del procedimento e l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza; il g.i.p. non avrebbe potuto disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, in quanto il solo giudice autorizzato a farlo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988 sarebbe il giudice del giudizio, e quindi il g.u.p. (considerati gli ampi poteri di definizione del procedimento che la legge riconosce al g.u.p. nel processo minorile) oppure il tribunale in sede dibattimentale; il g.i.p. non avrebbe potuto applicare la misura di sicurezza senza aver preventivamente sentito i minori (dagli atti risulta che l'unico minore le cui dichiarazioni sono state assunte a verbale da parte della p.g. e' D. G.) e, comunque, una volta applicata la misura in via provvisoria, avrebbe dovuto disporne l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 313 e 294 c.p.p. entro cinque giorni dall'esecuzione, con la conseguenza che, dato che i minori non sono invece mai stati interrogati dal g.i.p. ne' prima ne' dopo l'esecuzione, la misura sarebbe divenuta inefficace, la misura di sicurezza sarebbe divenuta inefficace anche perche' la richiesta di riesame proposta con separato ricorso dalla difesa del solo M. ai sensi degli artt. 313 e 309 c.p.p. non e' stata, decisa nei termini previsti dall'art. 309 c.p.p., la nullita' e comunque l'inefficacia della sentenza del g.i.p. comporterebbero l'improponibilita' e improcedibilita' del procedimento per la verifica della pericolosita' dinanzi al tribunale per i minorenni; La difesa dei due fratelli D., pur non proponendola formalmente, ha invitato il tribunale a valutare se sollevare la questione di legittimita' costituzionale delle norme che prevedono l'applicazione delle misure di sicurezza in via provvisoria ai minori per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., osservando che in tale materia la legge riserva ai minori garanzie inferiori di quante non ne preveda per i maggiorenni, soprattutto sotto il profilo dell'instaurazione del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa. Entrambi i difensori hanno comunque chiesto, per tutti i motivi sopraindicati, la revoca della misura di sicurezza nei confronti di tutti i minori. Il pubblico ministero ha invece sostenuto l'improponibilita' delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa e, comunque, ne ha dedotto l'infondatezza sostenendo la legittimita' della sentenza emessa dal g.i.p. ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988 e osservando in proposito che non e' consentito al pubblico ministero promuovere l'azione penale nei confronti del minore infraquattordicenne, sicche' il difetto di imputabilita' per ragioni di eta' non potrebbe essere dichiarato dal g.u.p. ne' tantomento dal tribunale a seguito di dibattimento. Ha espresso parere contrario in ordine all'eventuale proposizione della questione di legittimita' costituzionale ritenendola non fondata e parere contrario sulla richiesta di revoca della misura di sicurezza. Si ritiene innanzitutto che le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa siano proponibili. Esse attengono infatti a questioni di nullita' di ordine generale e assolute e sono pertanto rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, onde evitare la nullita' di tutti gli atti successivi (artt. 179 e 185 c.p.p.). Tali eccezioni appaiono pero' infondate. La sentenza del g.i.p. in data 22 gennaio 2007 e' infatti conforme al sistema normativo attualmente vigente in materia. Si osserva in proposito che e' vero che il pubblico ministero ha presentato al g.i.p. richiesta di archiviazione del procedimento e contestualmente, con separato atto, richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza e non gli ha invece mai chiesto la pronuncia della sentenza ex art. 26 del d.P.R. n. 448/1988, ma correttamente il giudice per le indagini preliminari ha risposto con l'emanazione della suddetta sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita' ex art. 97 c.p. e contestuale applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Infatti l'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988 dispone espressamente che l'applicazione provvisoria debba avvenire con sentenza, non prevedendo invece le norme sul processo minorile la possibilita' di disporla con ordinanza, come accade per i maggiorenni in virtu' dell'art. 313 del c.p.p. Ne' deve meravigliare il fatto che il g.i.p. abbia pronunciato la suddetta sentenza in difetto di richiesta del pubblico ministero perche' essa, come espressamente previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988, puo' essere pronunciata anche d'ufficio, ed anzi essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non appena egli accerti che l'imputato e' minore degli anni quattordici. Cio' sia in ossequio alla rubrica dell'art. 26 che titola «Obbligo dell'immediata declaratoria della non imputabilita» e soprattutto in ossequio al principio che permea ed ispira tutto il processo minorile, in base al quale al minore (a maggior ragione se infraquattordicenne) deve essere garantita la piu' rapida fuoriuscita dal processo penale, a tutela della sua personalita'. Si osserva anzi che la sentenza ex art. 26 viene di regola pronunciata proprio dal g.i.p. perche' e' sufficiente l'accertamento anagrafico sul minore indagato (che si espleta sin dai primi atti del procedimento) per provocarla, costituendo invece ipotesi puramente residuale la pronuncia di tale sentenza da parte del g.u.p. o del giudice del dibattimento (in pratica cioe' avviene di solito in ipotesi di minori stranieri privi di idonei documenti di identita' o nell'ipotesi, pur sempre possibile anche se rara, in cui nella fase delle indagini preliminari sia sfuggita agli inquirenti al p.m., alla difesa e al g.i.p. l'eta' del ragazzo). Bene ha fatto dunque il g.i.p. a pronunciare tale sentenza senza espressa richiesta del pubblico ministero, in considerazione anche del fatto che la sentenza era il solo provvedimento con il quale egli avrebbe potuto rispondere alla richiesta (questa si' esistente) di applicazione della misura cautelare. Nessuna nullita' sussiste inoltre con riferimento al secondo comma dell'art. 178 c.p.p., che attribuisce al p.m. il potere di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, perche' e' pacifico che la pronuncia della sentenza di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988 non richiede ne' comporta l'esercizio dell'azione penale (la quale mai potrebbe essere promossa dal p.m. consapevolmente nei confronti di un minore degli anni quattordici) ma anzi risponde all'esigenza di consentire l'immediata uscita del minore non imputabile dal procedimento penale. Neppure si condivide la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 448/1988, solo il g.u.p. e il tribunale avrebbero potuto disporre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Tale conclusione non e' consentita ne' dall'interpretazione letterale della norma, che parla genericamente di «giudice», ne' da quella sistematica, visto che il giudice ordinariamente chiamato all'emanazione della sentenza ai sensi dell'art. 97 c.p.p. e', nel processo minorile, proprio il g.i.p. ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988. Si rimanda in proposito alle osservazioni gia' precedentemente svolte e si evidenzia inoltre che l'applicazione provvisoria da parte del g.u.p. nel giudizio abbreviato e' prevista come ipotesi separata dal quarto comma dell'art. 37, mentre l'applicazione della misura di sicurezza nel dibattimento costituisce oggetto del successivo art. 39, sicche', a meno che non si voglia ritenere che il primo comma dell'art. 37 non abbia quasi alcun rilievo pratico, almeno con riferimento all'ipotesi di minori infraquattordicenni che qui interessa, si deve ritenere che il giudice deputato all'applicazione provvisoria possa essere anche il g.i.p. La difesa ha anche eccepito che il g.i.p. avrebbe dovuto procedere all'interrogatorio dei minori sottoposti alle indagini ai sensi dell'art. 313 c.p.p. o prima o, quantomeno, dopo l'esecuzione della misura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 294 c.p.p. richiamato dal primo comma dell'art. 313 c.p.p., e che, essendo stato omesso l'interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura, quest'ultima e' ormai divenuta inefficace. Anche tale eccezione e' infondata perche' muove dal presupposto, non condiviso da questo tribunale, che l'art. 313 c.p.p. sia applicabile nel procedimento minorile. In proposito si osserva che l'art. 1 del d.P.R. n. 448/1988 dispone che nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del suddetto decreto e, solo per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, le quali ultime devono comunque essere applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne. Orbene, la materia delle misure di sicurezza da applicare ai minori e' disciplinata in maniera organica ed esaustiva dal capo IV del d.P.R. n. 448/1988, almeno per gli aspetti processuali ed esecutivi, sicche', essendo tale decreto norma speciale rispetto a quelle del codice di procedura penale ed in virtu' dell'espresso principio di cui al citato art. 1, deve escludersi che la disciplina processuale prevista per l'applicazione provvisoria della misure di sicurezza all'indagato maggiorenne sia applicabile al minore e, conseguentemente, deve escludersi l'esistenza di un obbligo del g.i.p. di procedere all'interrogatorio del minore ed anche che si verifichi l'inefficacia della misura qualora il minore non venga interrogato. Per gli stessi motivi deve dichiararsi che la misura di sicurezza applicata in via provvisoria al minore non e' suscettibile di riesame ai sensi dell'art. 309 del c.p.p., cosi' come disposto invece dall'ultimo comma dell'art. 313 c.p.p. per quella pronunciata nei confronti del maggiorenne, e conseguentemente deve affermarsi che la circostanza che non sia intervenuta nei termini di cui all'art. 309 c.p.p. la decisione sul riesame proposto dalla difesa del M. con separato ricorso non comporta alcuna inefficacia. Quello delle impugnazioni e' infatti aspetto sicuramente processuale che non puo' essere esteso ai minori sussistendo gia' in proposito una disciplina speciale organica e completa. In particolare, si osserva che l'obbligo per il giudice che ha applicato provvisoriamente la misura di sicurezza di rimettere immediatamente gli atti al tribunale per i minorenni perche' promuova entro trenta giorni dalla pronuncia, a pena di inefficacia della misura, il procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 448/1988 risponde appunto alla esigenza di avere in tempi rapidi un giudizio sulla pericolosita' del minore nel contraddittorio delle parti (e' infatti prevista la presenza del minore, degli esercenti la potesta', degli eventuali affidatari e dei servizi sociali) da parte dell'organo collegiale ordinariamente competente all'esame del merito. Il tribunale per i minorenni, investito di tale procedimento, verifica la pericolosita' ed esercita gli stessi poteri che avrebbe esercitato in sede di riesame, potendo revocare, modificare o applicare la misura (tale procedimento e' infatti previsto anche nell'ipotesi in cui l'istanza di applicazione provvisoria sia stata rigettata dal primo giudice). L'interesse pubblico alla verifica dell'organo collegiale e' desumibile dalla circostanza che tale procedimento viene promosso d'ufficio in tutti i casi non solo di applicazione provvisoria ma anche di rigetto della relativa richiesta del p.m., e non e' condizionato all'impulso delle parti. Inoltre, la previsione di tempi piu' lunghi del procedimento ex art. 38 rispetto a quelli dell'impugnazione ex art. 309 c.p.p. (trenta giorni suscettibili di rinvio, contro i dieci giorni del riesame) viene compensata dalla possibilita' per il tribunale per i minorenni di modificare o revocare la misura gia' nel corso del procedimento e cioe' prima della pronuncia finale sulla pericolosita' (che potrebbe richiedere tempi anche piuttosto lunghi, soprattutto se si dispongano accertamenti specialistici), e quindi anche prima dei dieci giorni previsti dall'art. 309 c.p.p. Conseguentemente deve dichiararsi che, poiche' nel caso concreto sono stati rispettati i tempi e gli adempimenti di cui agli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988, la misura di sicurezza e' tuttora efficace ed il presente procedimento e' non solo proponibile ma dovuto. Tutte le eccezioni preliminari di nullita' sollevate dalla difesa nei confronti della sentenza g.i.p. in data 22 gennaio 2007 sono dunque infondate alla luce della disciplina normativa sopra delineata. Tuttavia, non puo' farsi a meno di osservare che la materia della applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori desta forti dubbi di costituzionalita', sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale, soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui, come nel caso concreto, siano coinvolti minori infraquattordicenni. Pertanto questo tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio, avendola la difesa solo suggerita ma non formalmente proposta, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale, e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988. In particolare tali norme vengono sospettate di incostituzionalita' nei limiti in cui consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, e specialmente l'applicazione provvisoria, anche nei confronti dei minori infraquattordicenni e persino di fanciulli molto giovani senza previsione di alcun limite minimo di eta'. Il procedimento in corso dinanzi a questo tribunale per i minorenni non puo' essere definito senza applicare tali norme e pertanto la questione appare rilevante. Non viene affrontata invece la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 448/1988 nei limiti in cui prevede l'applicazione nel dibattimento di una misura di sicurezza a carico del minore infraquattordiceime unicamente perche' tale questione non e' rilevante nel caso concreto, sebbene possano estendersi anche a tale norma le stesse considerazioni. Le norme denunciate suscitano sospetto di incostituzionalita' sotto molteplici profili attinenti, come gia' si e osservato, sia ad aspetti sostanziali che processuali, aspetti che peraltro in questo campo e' difficile scindere perche' anche quelli processuali rischiano di influire negativamente in maniera molto pesante sull'armonioso sviluppo della personalita' del minore coinvolto, sicche' l'esigenza di tutelare pienamente il fanciullo nella sua specificita', sancita dal secondo comma dell'art. 31 Cost., deve rappresentare il punto di riferimento costante nell'esame della questione. Si osserva innanzitutto che le misure di sicurezza, e in special modo il riformatorio giudiziario (per quanto eseguita nelle forme del collocamento in comunita) comportano sempre una grave compressione della liberta' personale del minore (il riformatorio viene compreso tra le misure detentive dall' art. 215 c.p.), e la prima delle due misure determina anche un repentino allontanamento dalla sua famiglia, l'affidamento a persone sconosciute e una brusca interruzione del percorso scolastico e delle abitudini e relazioni sociali. Tali circostanze possono produrre un pregiudizio molto pesante e talvolta irreparabile per lo sviluppo della personalita' del minore, tanto piu' quanto piu' la sua eta' si allontani dall'eta' imputabile. La possibilita', consentita dalla legge attualmente in vigore (e realizzatasi nel caso concreto, ove si consideri che uno dei destinatari della misura e' un bambino di 11 anni), di collocare un fanciullo in una comunita', sradicandolo dalla sua famiglia in modo brusco e con tempi che non consentono un'adeguata preparazione da parte di personale specializzato, non per finalita' educative e di tutela nei suoi confronti (come accade invece nel caso dell'inserimento in comunita' disposto con provvedimento civile ex artt. 330, 333 del cod. civ.) ma al contrario per motivi di prevenzione generale, e cioe' in una cornice processuale altamente stigmatizzante, laddove persino il nome «Riformatorio» evoca un concetto di devianza gia' strutturata, inconcepibile rispetto ad un soggetto cosi' giovane, appare del tutto incompatibile con il disposto dell'art. 31, secondo comma Cost., secondo cui la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventu', e con quello di cui agli artt. 2 e 3 Cost. che impongono allo Stato di garantire i diritti inviolabili della persona e di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalita' umana. Solo per dare il segno degli effetti concreti che l'applicazione delle norme di cui si discute puo' portare si riferiscono alcuni passaggi dell'osservazione psicologica effettuata dagli specialisti del G.L.A.M.M. (Gruppo di Lavoro sugli Abusi e Maltrattamenti sui Minori, dell'ASL n. 1 di Sassari) sui fratelli D. in epoca successiva all'esecuzione della misura. Per entrambi i minori gli specialisti riferiscono di un vissuto traumatico ricollegabile alla separazione inaspettata ed improvvisa dalla famiglia, che rispetto al piu' piccolo dei due (M. di undici anni) «riporta ad un profilo clinico di forte disagio e stress emotivo». In particolare, «Mi ha trasmesso velocemente un vissuto di inadeguatezza emotiva, una incapacita' a riconoscere qualita' positive ed un pensiero ora dominante di "essere un bambino sporco e che sporca"» (relazione clinica degli specialisti del GLAMM, allegata alla relazione dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Sassari in data 16 febbraio 2007). Le norme di legge censurate appaiono anche in contrasto con l'art. 10 Cost. secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Infatti e' noto che le norme internazionali hanno da anni espresso l'esigenza di una adeguata tutela dei diritti del fanciullo accusato di reato. Basti pensare che l'art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo di New York in data 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), richiamato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 324 del 14 luglio 1998, dispone: «Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale (il diritto) ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignita' e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali e che tenga conto della sua eta' nonche' della necessita' di facilitare il suo reinserimento nella societa' e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima (comma 1)»; ed ancora «Gli Stati Parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorita' e istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato... (comma 3)». «Sara' prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli la liberta' condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonche' soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato (comma 4)». Si richiama inoltre il diritto del fanciullo sospettato o accusato di reato, sancito dalla norma internazionale appena citata «di essere informato appena possibile e direttamente, oppure se del caso tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa (comma 2, lett. b)» e, piu' in generale, si richiamano i diritti processuali del bambino enucleati dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini di Strasburgo in data 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77). Tra gli altri: il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti, di essere consultato e di esprimere la propria opinione, di essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione, di chiedere di essere assistito da una persona idonea di sua scelta, per aiutarlo ad esprimere la sua opinione (artt. 3 e 5 della Convenzione di Strasburgo). Sotto il profilo piu' strettamente processuale, si evidenzia invece la disparita' di trattamento consentita dalle norme censurate tra le prerogative e garanzie di difesa previste nei confronti dei maggiorenni e quelle previste nei confronti dei minorenni, disparita' che appare in contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza). Infatti, laddove per l'applicazione provvisoria nei confronti del maggiorenne e' prevista la necessita' dell' interrogatorio preventivo o almeno successivo dell'accusato, da effettuarsi con le garanzie della difesa (art. 313 c.p.p. - 294 c.p.p.), al minore, ed in particolare all'infraquattordicenne prosciolto per difetto di imputabilita' dal g.i.p. ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988, puo' accadere di diventare destinatario di una misura di sicurezza senza essere mai stato interrogato con le garanzie della difesa e senza alcun obbligo per il g.i.p. di interrogano o almeno di sentirlo successivamente in termini molto ristretti come quelli di cui all'art. 294 c.p.p. Si osserva, viceversa, che un contatto tra il giudice ed il minore, con modalita' appropriate alla giovane eta' dell'accusato e tali da tutelarne la personalita', sarebbe quanto mai necessario al fine di una ponderata decisione. Le norme di cui si discute appaiono in contrasto anche con l'art. 24, comma secondo, Cost. in base al quale la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La circostanza che il soggetto al quale sia attribuito il fatto di reato sia un minore infraquattordicenne e quindi non sottoponibile ad azione penale, non puo' giustificare un abbassamento ma anzi dovrebbe comportare un innalzamento, trattandosi di un soggetto debole, del livello delle garanzie della difesa. Infatti la misura di sicurezza, sebbene non abbia carattere sanzionatorio ma finalita' di prevenzione, comporta comunque una grave restrizione della liberta' personale, che puo' protrarsi anche per molto tempo e condizionare in maniera determinante l'evoluzione della personalita' del minore coinvolto. Esse appaiono inoltre in contrasto con l'art. 111 Cost. che impone che la persona accusata sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico e disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Tali diritti appaiono apertamente violati laddove la legge consente (art. 37 in relazione all'art. 26 del d.P.R. n. 448/1988) che sia il g.i.p., in una fase iniziale del procedimento e senza alcun obbligo di informare l'accusato infraquattordicenne, a disporre la misura di sicurezza seppur in via provvisoria. Cosi' pure appare violato il principio costituzionale secondo cui il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parita' (art. 111, comma secondo Cost.), posto che in tali casi la misura puo' essere applicata provvisoriamente senza che sia stato instaurato alcun contraddittorio. Ne' puo' ritenersi condizione sufficiente perche' possa dirsi rispettato il principio costituzionale la circostanza che l'instaurazione del contraddittorio sia prevista in un momento successivo all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, e cioe' nel procedimento di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 448/1988 (che si attua nelle forme del procedimento di sorveglianza). Questo, che ha visto in udienza un bambino di undici anni (ma, data l'assenza di previsione di un limite minimo di eta', la stessa situazione potrebbe verificarsi anche con un bambino ancora piu' piccolo), non in veste di soggetto da tutelare ma in veste di accusato di un reato e di soggetto pericoloso per la collettivita' al fianco di un avvocato e del pubblico ministero, ritiene che non possa esserci parita' di contraddittorio tra la pubblica accusa ed un soggetto incapace di scelte autonome per evidente immaturita'. Invero, nell'applicazione delle norme censurate emerge palesemente l'estrema difficolta' di conciliare l'esigenza della tutela processuale del minore infraquattordicenne, che si attua attraverso il principio del contraddittorio e le garanzie della difesa, e l'esigenza della sua tutela psicologica, che si attua garantendo la sua rapida fuoriuscita dal circuito penale (anche attraverso la pronuncia da parte del g.i.p. della sentenza ex art.26 del d.P.R. n. 448/1988). Tale difficolta' deve essere affrontata e la questione risolta nel superiore interesse del minore. Gli atti devono essere pertanto rimessi alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita' ed il procedimento in corso deve essere sospeso. Si reputa peraltro necessario, in attesa della decisione sulla questione di costituzionalita', disporre la revoca della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nei confronti di D. G., D. M. e M. R. P. come consentito dal primo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 448/1988, sia perche' non appare opportuno procrastinare ulteriormente l'applicazione di una misura disposta sulla base di norme di cui si sospetta l'incostituzionalita', sia perche' vi e' il rischio concreto (desumibile dalle relazioni degli specialisti del G.L.A.M.M. e da quelle dell'U.S.S.M.) che l'ulteriore protrarsi della misura produca un'eccessiva stigmatizzazione dei minori ed il conseguente pericolo che questi, attraversando una fase delicata della crescita nella quale l'individuo costruisce l'immagine interna di se', strutturino un'immagine interiore di soggetti devianti e «cattivi» che potrebbe compromettere un adeguato sviluppo della loro personalita' e inficiare gli interventi di sostegno educativo e psicologico che appaiono invece opportuni.
P. Q. M. Rigetta le eccezioni preliminari di nullita', inefficacia e improponibilita' sollevate dalla difesa; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale, 37 e 38 del d.P.R. n. 448/1988, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 24, 31, 111 della Costituzione; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia previamente notificata ai minori, ai loro genitori, ai difensori e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e che la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sia allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale; Revoca la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nei confronti di D. G., D. M. e M. R. P. ne ordina l'immediata rimessione in liberta' e dispone la trasmissione immediata della presente ordinanza al pubblico ministero per l'esecuzione e all'U.S.S.M. di Sassari. Sassari, addi' 20 febbraio 2007 Il Presidente: Casu Il giudice estensore: Pinna 07C0936