N. 527 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2006

Ordinanza  emessa il 9 maggio 2006 dalla Corte di appello di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Vidili Silvia Alessandra ed altri

Reati  e  pene - Ritrasmissione o diffusione, con qualsiasi mezzo, in
  assenza  di  accordo  con il legittimo distributore, di un servizio
  criptato  ricevuto  per mezzo di apparati atti alla decodificazione
  di  trasmissioni  ad  accesso  condizionato  - Configurazione quale
  reato - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi
  di   maggiore   disvalore  punite,  secondo  la  normativa  vigente
  all'epoca dei fatti, come illecito amministrativo.
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lett. e), come
  sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa contro Vidili
Silvia  Alessandra,  nata  ad  Oristano  il 18 ottobre 1969; Pitzalis
Cesare,  nato ad Isili il 29 settembre 1939; Deschino Renato, nato ad
Arborea il 18 dicembre 1962, appellanti.
    Dalla sentenza in data 2 aprile 2004 del Giudice del Tribunale di
Oristano,  con  la  quale erano stati condannati alla pena di quattro
mesi  di  reclusione ed euro 2000 di multa per ciascuno, pena sospesa
perche'  riconosciuti  colpevoli  del  reato di cui all'art. 171-ter,
comma 1,  lettera e)  della  legge n. 248/2000, in Oristano Terralba,
Arborea il 25 febbraio del 2001.
    Con  sentenza  del  2  aprile  2004  il  Giudice del Tribunale di
Oristano  dichiaro' Silvia Alessandra Vidili, Cesare Pitzalis, Renato
Deschino  colpevoli  del  reato  di  cui  all'art. 171-ter,  comma 1,
lettera e)  della  legge  n. 248/2000,  per  aver,  nelle  rispettive
qualita'  di  presidente  del  circolo  «San  Paolo» di Oristano, del
circolo Aics «Arcobaleno» di Terralba, della cooperativa Ar.tu S.r.l.
di Arborea, utilizzando apparati atti alla decodificazione di segnali
destinati  ad  uso personale privato, diffuso all'interno dei circoli
da  essi  gestiti,  in  assenza  di  accordo  con il distributore, un
servizio  criptato per mezzo di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni  ad  accesso  condizionato,  nella  specie  del servizio
Telepiu'; riconosciute le attenuanti generiche li condanno' alla pena
di  mesi  quattro di reclusione ed euro 2.000,00 per ciascuno, con la
sospensione condizionale, nonche' in solido al risarcimento dei danni
in favore della Siae, costituitasi parte civile.
    Nel  giudizio  risulto'  che  il 25 febbraio 2001 all'interno dei
circoli  privati  gestiti  dagli  imputati era in corso, per mezzo di
schede  e  decoder  destinati  all'uso  privato, la diffusione di una
partita  di  calcio,  programma  televisivo  ad  accesso condizionato
fornito  dal  canale  satellitare  di  Telepiu', fatti che secondo il
primo  giudice  integravano  la  fattispecie  contestata, sicuramente
fuori dall'ambito della depenalizzazione di cui al combinato disposto
degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 273 del 2000, perche'
tale  fattispecie configurava come l'illecito amministrativo... l'uso
di  dispositivi illeciti, condotta diversa da quella realizzata dagli
imputati.
    Hanno  proposto  appello i difensori della Vidili, del Deschino e
del    Pitzalis:    quest'ultimo    ha    eccepito   l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 171,  lettera e)  della  legge  18  agosto
n. 248,  perche' in contrasto, sotto il profilo della ragionevolezza,
con  l'art. 3  della  Costituzione, atteso che in base alla normativa
all'epoca vigente la fattispecie contestata agli imputati integrava -
ed  integra  -  reato  mentre  la violazione della piu' grave ipotesi
descritta  all'art. 4,  lettera b) e 6 del d.lgs. n. 373 del 2000 era
all'epoca punita con la sola sanzione amministrativa.
    Cio' premesso la Corte

                            O s s e r v a

    L'art. 14  della  legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha sostituito
integralmente  l'art. 171-ter gia' introdotto dall'art. 17 del d.lgs.
16 novembre 1994, n. 685 e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 15 marzo
1996,  n. 204,  prevedeva  e  prevede  quale  ipotesi  delittuosa  la
ritrasmissione  o  la  diffusione  con qualsiasi mezzo, in assenza di
accordo  con  il  distributore,  di un servizio criptato ricevuto per
mezzo  di  apparati  o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni   ad   accesso  condizionato.  La  condotta  sussumibile
nell'ipotesi   citata,   posta  in  essere  nel  periodo  di  vigenza
dell'art. 4,  lettera b)  e  6  del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 -
successivamente  modificato  dall'art. 1  della legge 7 febbraio 2003
con   la   previsione   di  sanzioni  penali  in  aggiunta  a  quelle
amministrative  -  che  configurava  quale illecito amministrativo la
vendita,  l'installazione...  a  fini  commerciali  di un dispositivo
illecito,   e'   pacificamente   esclusa   secondo  il  condivisibile
orientamento  della suprema Corte (Cass. 23 settembre 2002, n. 31579;
Cass. 18 maggio 2004, n. 2321) dall'ambito della depenalizzazione.
    Appare   pertanto   evidente  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita'  nel presente giudizio, atteso che i fatti ascritti
agli  imputati  sono  stati commessi il 25 febbraio del 2001 e la sua
non   manifesta   infondatezza,   avuto   riguardo  all'irragionevole
disparita'  di  trattamento tra chi realizza una condotta, di maggior
disvalore  giuridico,  posta  in  essere  a  fini di lucro e mediante
l'uso,  la  vendita,  l'importazione di dispostivi illeciti e volta a
privare  in toto il concessionario del corrispettivo economico dovuto
per  il servizio, rispetto a chi pone in essere una comportamento, di
«sostanziale  rilievo»  civilistico, che viola l'obbligazione assunta
all'atto della conclusione del contratto, utilizzando apparecchi atti
alla  codificazione,  legittimamente  detenuti,  in ambito diverso da
quello domestico, contrattualmente previsto.
                              P. Q. M.
    Sospende   il   giudizio   e'   rimette   gli   atti  alla  Corte
costituzionale;
    Dispone  che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente  del  Senato  della Repubblica, al Presidente della Camera
dei   deputati,  al  pubblico  ministero,  alla  parte  civile,  agli
imputati.
        Cagliari, addi' 20 aprile 2006
                       Il Presidente: Zagardo
Il consigliere estensore: Lai
07C0937