N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2006

Ordinanza  emessa il 6 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Torino
nel  procedimento  civile  promosso  da  Condarcuri  Giuseppa  contro
I.N.P.S.

Assistenza  e  solidarieta'  sociale  -  Assegno  sociale  -  Reddito
  rilevante  ai fini della concessione - Cumulo dei redditi coniugali
  -  Computo  della  rendita  INAIL  percepita  dal coniuge inabile -
  Denunciata  disparita' di trattamento rispetto a quanti non debbano
  includere nel reddito coniugale rilevante ai fini della concessione
  dell'assegno   sociale  una  rendita  INAIL  del  coniuge,  nonche'
  violazione  del  diritto alla prestazione assistenziale del coniuge
  inabile.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  di lavoro
iscritta  al  n. 820/2006  R.G.L.,  promossa  da Condarcuri Giuseppa,
appellante  avv.  Massimo  Pozza  e Giovanni Bonino, contro I.N.P.S.,
appellato avv. Bruno Cuomo e Adele Olla'.
    Con  ricorso al Tribunale di Ivrea Condarcuri Giuseppa evocava in
giudizio  l'I.N.P.S.  esponendo  che  a far data dal 14 novembre 2002
l'Istituto le aveva sospeso la corresponsione dell'assegno sociale in
precedenza  erogato e che in data 20 marzo 2003 lo stesso Istituto le
aveva  chiesto  la restituzione degli importi corrisposti a titolo di
assegno sociale nel periodo 10 giugno 1999 - 14 novembre 2002; che la
sospensione  dell'erogazione  e  la  richiesta  di restituzione erano
giustificati  dall'I.N.P.S.  con  il fatto che il reddito del coniuge
della  sig.ra  Condarcuri superava il limite previsto dalla legge per
l'erogazione  dell'assegno  sociale; che l'Istituto aveva conteggiato
nei  redditi del marito anche una rendita I.N.A.I.L. che, invece, non
poteva  essere considerata per integrare il reddito rilevante ai fini
della concessione dell'assegno sociale; concludeva pertanto chiedendo
l'accertamento  del  suo  diritto  a  percepire l'assegno sociale, la
condanna  dell'I.N.P.S.  all'erogazione  della  prestazione sin dalla
data  della  revoca  e la declaratoria che nulla la ricorrente doveva
restituire all'Istituto, in ragione del fatto che mai era venuto meno
il suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
    Costituendosi  in  giudizio,  l'I.N.P.S. contestava il fondamento
della domanda, chiedendone il rigetto.
    Con   sentenza  del  23  febbraio  2006  il  Tribunale  di  Ivrea
respingeva  il ricorso; richiamato il testo dell'art. 3, sesto comma,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335 («Con effetto dal 1° gennaio 1996,
in  luogo  della  pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e  si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e'
corrisposto  un  assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo  netto  da  imposta  pari,  per  il  1996,  a  lire  6.240.000,
denominato  "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
i  l'assegno  e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino a concorrenza
dell'importo  predetto,  se  non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo  dell'eventuale  assegno  sociale  di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo
danno  luogo  alla  sospensione  dell'assegno  sociale. Il reddito e'
costituito   dall'ammontare   dei   redditi  coniugali,  conseguibili
nell'anno  solare  di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere
di  provvisorieta'  sulla  base  della  dichiarazione  rilasciata dal
richiedente  ed  e'  conguagliato,  entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto
dell'imposizione  fiscale  e  contributiva,  di qualsiasi natura, ivi
compresi  quelli  esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad imposta sostitutiva, nonche' gli
assegni  alimentari  corrisposti  a  norma  del codice civile. Non si
computano  nel  reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto  comunque
denominati  le  anticipazioni  sui  trattamenti stessi, le competenze
arretrate  soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno
e  il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento
dell'assegno  non  concorre  a  formare reddito la pensione liquidata
secondo  il  sistema  contributivo  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, a
carico  di  gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente
ad  un  terzo  della  pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno  sociale»),  il  Giudice  di primo grado ha ritenuto che
anche  la  rendita  I.N.A.I.L.  contribuisca  a  formare  il  reddito
rilevante  ai fini della concessione dell'assegno sociale, in ragione
della  particolare  ampiezza  della  nozione di reddito accolta dalla
norma  («redditi  ... di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti
da  imposte») e della mancata inclusione della rendita I.N.A.I.L. tra
le  poste  specificamente  elencate  dalla norma - con elencazione da
ritenersi tassativa - come non integranti tale nozione di reddito («i
trattamenti  di  fine  rapporto comunque denominati, le anticipazioni
sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione
separata,  nonche'  il  proprio  assegno  e  il reddito della casa di
abitazione   ...   la   pensione   liquidata   secondo   il   sistema
contributivo»).
    Avverso  detta sentenza interponeva appello la sig.ra Condarcuri,
con  ricorso depositato l'11 maggio 2006, chiedendone la riforma: con
il  primo motivo di gravame, l'appellante censurava l'interpretazione
data  dal primo giudice all'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 e,
con  il  secondo  -  subordinato  -  motivo,  sollevava  questione di
legittimita'  costituzionale  della citata disposizione, in relazione
agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    L'I.N.P.S., costituitosi, resisteva al gravame.
    All'udienza   del  6  dicembre  2006  la  causa  veniva  discussa
oralmente   e,   all'esito   della  camera  di  consiglio,  la  Corte
pronunciava la presente ordinanza.
    L'interpretazione  data  dal  tribunale  all'art. 3, sesto comma,
legge  n. 335/1995,  condivisa da questa Corte, e' stata recentemente
avallata  anche  dalla  giurisprudenza  della Corte di cassazione (v.
Cass. 2 febbraio 2006, n. 2312).
    Se,  dunque, l'unica possibile interpretazione dell'art. 3, sesto
comma,  cit.,  e'  quella  secondo  cui  la  rendita  I.N.A.I.L. deve
computarsi   nel   reddito   rilevante   ai  fini  della  concessione
dell'assegno   sociale,   non   appare  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'appellante in
relazione agli artt. 38 e 3 Cost.
    Ed  invero, la norma denunciata appare in contrasto con l'art. 38
Cost.:  se  il  cittadino  inabile  al lavoro (quale e' certamente il
marito dell'appellante), al quale la legge ha riconosciuto il diritto
alla  rendita I.N.A.I.L., dovesse utilizzare tale prestazione non per
le  sue  esigenze personali, ma per mantenere sua moglie (per effetto
del  cumulo dei redditi coniugali, disposto dall'art. 3, sesto comma,
legge  n. 33571995,  che  impedisce  all'appellante  di conseguire il
diritto  all'assegno  sociale,  includendo  la rendita I.N.A.I.L. del
coniuge  tra  i  redditi  da  computare ai fini della concessione del
relativo diritto), la rendita I.N.A.I.L. non sarebbe piu' utilizzata,
quantomeno in parte, al fine previsto di fornire al cittadino inabile
al   lavoro   i  mezzi  necessari  per  vivere,  secondo  il  dettato
dell'art. 38  Cost.,  ma  dovrebbe  essere utilizzata per un fine del
tutto diverso, sia sotto il profilo della funzione sociale, sia sotto
il  profilo  del soggetto protetto (non piu' il cittadino inabile, ma
il  suo  coniuge).  L'art. 3,  sesto comma, legge n. 335/1995 appare,
altresi',  in contrasto con l'art. 3 Cost.: infatti, pur a parita' di
risorse patrimoniali e di grado di inabilita', il caso di un invalido
con  moglie  a  carico  sarebbe disciplinato diversamente (e in senso
deteriore)  rispetto al caso di un invalido senza moglie a carico, in
quanto  il  primo dovrebbe distrarre per il mantenimento della moglie
risorse  che  il  secondo  potrebbe, invece, riservare alla funzione,
prevista dalla legge, di compensare il proprio stato di inabilita' al
lavoro,  con la conseguenza che solo l'invalido senza moglie a carico
sarebbe   integralmente   indennizzato   dallo   Stato   per  la  sua
invalidita'.
    L'art. 3,  sesto comma, legge n. 335/1995 appare in contrasto con
gli   artt. 38  e  3  Cost.  anche  sotto  un  altro  profilo,  cioe'
considerando  come  destinatario della tutela apprestata dall'art. 38
Cost.  anche  il coniuge non titolare di rendita I.N.A.I.L., il quale
per  vecchiaia  avrebbe  diritto all'assistenza sociale essendo privo
dei  mezzi  necessari  per  vivere (e' il caso, appunto, dell'odierna
appellante):  il  fatto  di  essere coniuge di un invalido sul lavoro
(ossia  di un soggetto con particolari bisogni personali, economici e
di  assistenza)  lo  penalizza,  sul  piano patrimoniale, rispetto al
coniuge di un altro soggetto, non invalido, e con il medesimo livello
di  reddito  (esclusa la rendita I.N.A.I.L.), il quale avrebbe invece
diritto ad ottenere l'assegno sociale.
    La  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3, sesto
comma,  legge  n. 335/1995  e'  senza  dubbio  rilevante nel presente
processo: infatti, e' pacifico che il diritto della sig.ra Condarcuri
ad  ottenere  l'assegno sociale (nonche' la conseguente sussistenza o
meno  di  un  indebito  connesso  alla  sua percezione nel periodo 10
giugno  1999  -  14 novembre 2002), dipende dalla possibilita' di non
dover  computare  tra  i  redditi  coniugali  l'importo della rendita
I.N.A.I.L.  percepita  dal  marito, non essendo contestato che, senza
considerare  tale  importo,  il  reddito  coniugale  non  avrebbe mai
superato   il   limite  stabilito  dalla  legge  per  la  concessione
dell'assegno sociale.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, sesto comma, della legge 8
agosto   1995,   n. 335,   in  relazione  agli  artt. 38  e  3  della
Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
    Sospende il giudizio in corso.
        Cosi' deciso all'udienza del 6 dicembre 2006.
                        Il Presidente: Fierro
07C0938