N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 6 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile promosso da Condarcuri Giuseppa contro I.N.P.S. Assistenza e solidarieta' sociale - Assegno sociale - Reddito rilevante ai fini della concessione - Cumulo dei redditi coniugali - Computo della rendita INAIL percepita dal coniuge inabile - Denunciata disparita' di trattamento rispetto a quanti non debbano includere nel reddito coniugale rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale una rendita INAIL del coniuge, nonche' violazione del diritto alla prestazione assistenziale del coniuge inabile. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.28 del 18-7-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 820/2006 R.G.L., promossa da Condarcuri Giuseppa, appellante avv. Massimo Pozza e Giovanni Bonino, contro I.N.P.S., appellato avv. Bruno Cuomo e Adele Olla'. Con ricorso al Tribunale di Ivrea Condarcuri Giuseppa evocava in giudizio l'I.N.P.S. esponendo che a far data dal 14 novembre 2002 l'Istituto le aveva sospeso la corresponsione dell'assegno sociale in precedenza erogato e che in data 20 marzo 2003 lo stesso Istituto le aveva chiesto la restituzione degli importi corrisposti a titolo di assegno sociale nel periodo 10 giugno 1999 - 14 novembre 2002; che la sospensione dell'erogazione e la richiesta di restituzione erano giustificati dall'I.N.P.S. con il fatto che il reddito del coniuge della sig.ra Condarcuri superava il limite previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale; che l'Istituto aveva conteggiato nei redditi del marito anche una rendita I.N.A.I.L. che, invece, non poteva essere considerata per integrare il reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale; concludeva pertanto chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno sociale, la condanna dell'I.N.P.S. all'erogazione della prestazione sin dalla data della revoca e la declaratoria che nulla la ricorrente doveva restituire all'Istituto, in ragione del fatto che mai era venuto meno il suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta. Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 23 febbraio 2006 il Tribunale di Ivrea respingeva il ricorso; richiamato il testo dell'art. 3, sesto comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri i l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale»), il Giudice di primo grado ha ritenuto che anche la rendita I.N.A.I.L. contribuisca a formare il reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, in ragione della particolare ampiezza della nozione di reddito accolta dalla norma («redditi ... di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte») e della mancata inclusione della rendita I.N.A.I.L. tra le poste specificamente elencate dalla norma - con elencazione da ritenersi tassativa - come non integranti tale nozione di reddito («i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione ... la pensione liquidata secondo il sistema contributivo»). Avverso detta sentenza interponeva appello la sig.ra Condarcuri, con ricorso depositato l'11 maggio 2006, chiedendone la riforma: con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava l'interpretazione data dal primo giudice all'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 e, con il secondo - subordinato - motivo, sollevava questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione. L'I.N.P.S., costituitosi, resisteva al gravame. All'udienza del 6 dicembre 2006 la causa veniva discussa oralmente e, all'esito della camera di consiglio, la Corte pronunciava la presente ordinanza. L'interpretazione data dal tribunale all'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995, condivisa da questa Corte, e' stata recentemente avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. 2 febbraio 2006, n. 2312). Se, dunque, l'unica possibile interpretazione dell'art. 3, sesto comma, cit., e' quella secondo cui la rendita I.N.A.I.L. deve computarsi nel reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'appellante in relazione agli artt. 38 e 3 Cost. Ed invero, la norma denunciata appare in contrasto con l'art. 38 Cost.: se il cittadino inabile al lavoro (quale e' certamente il marito dell'appellante), al quale la legge ha riconosciuto il diritto alla rendita I.N.A.I.L., dovesse utilizzare tale prestazione non per le sue esigenze personali, ma per mantenere sua moglie (per effetto del cumulo dei redditi coniugali, disposto dall'art. 3, sesto comma, legge n. 33571995, che impedisce all'appellante di conseguire il diritto all'assegno sociale, includendo la rendita I.N.A.I.L. del coniuge tra i redditi da computare ai fini della concessione del relativo diritto), la rendita I.N.A.I.L. non sarebbe piu' utilizzata, quantomeno in parte, al fine previsto di fornire al cittadino inabile al lavoro i mezzi necessari per vivere, secondo il dettato dell'art. 38 Cost., ma dovrebbe essere utilizzata per un fine del tutto diverso, sia sotto il profilo della funzione sociale, sia sotto il profilo del soggetto protetto (non piu' il cittadino inabile, ma il suo coniuge). L'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 appare, altresi', in contrasto con l'art. 3 Cost.: infatti, pur a parita' di risorse patrimoniali e di grado di inabilita', il caso di un invalido con moglie a carico sarebbe disciplinato diversamente (e in senso deteriore) rispetto al caso di un invalido senza moglie a carico, in quanto il primo dovrebbe distrarre per il mantenimento della moglie risorse che il secondo potrebbe, invece, riservare alla funzione, prevista dalla legge, di compensare il proprio stato di inabilita' al lavoro, con la conseguenza che solo l'invalido senza moglie a carico sarebbe integralmente indennizzato dallo Stato per la sua invalidita'. L'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 appare in contrasto con gli artt. 38 e 3 Cost. anche sotto un altro profilo, cioe' considerando come destinatario della tutela apprestata dall'art. 38 Cost. anche il coniuge non titolare di rendita I.N.A.I.L., il quale per vecchiaia avrebbe diritto all'assistenza sociale essendo privo dei mezzi necessari per vivere (e' il caso, appunto, dell'odierna appellante): il fatto di essere coniuge di un invalido sul lavoro (ossia di un soggetto con particolari bisogni personali, economici e di assistenza) lo penalizza, sul piano patrimoniale, rispetto al coniuge di un altro soggetto, non invalido, e con il medesimo livello di reddito (esclusa la rendita I.N.A.I.L.), il quale avrebbe invece diritto ad ottenere l'assegno sociale. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sesto comma, legge n. 335/1995 e' senza dubbio rilevante nel presente processo: infatti, e' pacifico che il diritto della sig.ra Condarcuri ad ottenere l'assegno sociale (nonche' la conseguente sussistenza o meno di un indebito connesso alla sua percezione nel periodo 10 giugno 1999 - 14 novembre 2002), dipende dalla possibilita' di non dover computare tra i redditi coniugali l'importo della rendita I.N.A.I.L. percepita dal marito, non essendo contestato che, senza considerare tale importo, il reddito coniugale non avrebbe mai superato il limite stabilito dalla legge per la concessione dell'assegno sociale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sesto comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione agli artt. 38 e 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso all'udienza del 6 dicembre 2006. Il Presidente: Fierro 07C0938