N. 268 SENTENZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Lavoro  e  occupazione  -  Legge  della Regione Puglia - Disposizioni
  concernenti  la  conservazione  dello stato di disoccupazione e dei
  relativi   diritti   -   Previsto   mantenimento   dello  stato  di
  disoccupazione  in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a
  tempo  determinato  fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di
  giovani,  indipendentemente  dal  reddito  che  ne  sia  derivato -
  Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -  Pretesa
  violazione  della  potesta'  legislativa  esclusiva  statale  nella
  materia  della  previdenza  sociale  -  Esclusione, in virtu' della
  prevista  inefficacia  della disciplina regionale impugnata ai fini
  dell'accesso  alle prestazioni previdenziali - Non fondatezza della
  questione.
- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera o); d.lgs. 21 aprile
  2000, n. 181, art. 4, comma 1, lettere a), c) e d), come sostituito
  dall'art. 5  del  d.lgs.  19 dicembre  2002,  n. 297 (Costituzione,
  artt. 3 e 97).
Lavoro  e  occupazione  -  Legge  della Regione Puglia - Disposizioni
  concernenti  la  conservazione  dello stato di disoccupazione e dei
  relativi   diritti   -   Previsto   mantenimento   dello  stato  di
  disoccupazione  in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a
  tempo  determinato  fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di
  giovani,  indipendentemente  dal  reddito  che  ne  sia  derivato -
  Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione della
  competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia
  di  competenza  legislativa  concorrente  relativa  alla  tutela  e
  sicurezza del lavoro - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
  di ogni altro profilo di censura.
- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181,
  art. 4,  comma 1,  lettere a), c) e d), come sostituito dall'art. 5
  del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Costituzione, artt. 3 e 97).
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e
3   della   legge   della   Regione   Puglia  9 febbraio  2006,  n. 4
(Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti),
promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
notificato  il 10 aprile 2006, depositato in cancelleria il 19 aprile
2006 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2006;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  19  giugno 2007  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Udito   l'avvocato   dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 10 aprile 2006 e depositato il
successivo  19  aprile,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  l'art. 1,  commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia
9 febbraio  2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e
dei  relativi  diritti), per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera o),  e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, comma 1,
lettere a),  c),  d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
evocato  come  norma  interposta,  nonche'  degli  artt. 3 e 97 della
Costituzione.
    Premesso che la Regione Puglia ha inteso regolamentare le ipotesi
nelle   quali  il  lavoratore,  pur  temporaneamente  occupato,  puo'
mantenere  i  benefici  dallo  status  di  disoccupato, il ricorrente
espone che l'articolo unico della legge impugnata cosi' recita: «1. I
lavoratori  che  accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato o
di  lavoro  temporaneo  di  durata  fino a dodici mesi, conservano lo
status  di  disoccupati,  indipendentemente  dal  reddito  che ne sia
derivato,  il  quale non concorre, ai fini della presente legge, alla
soglia   di   cui   all'art. 4,   comma 1,  lettera a),  del  decreto
legislativo   21 aprile  2000,  n. 181  (Disposizioni  per  agevolare
l'incontro   fra   domanda   e   offerta  di  lavoro,  in  attuazione
dell'articolo 45,  comma 1,  lettera a),  della legge 17 maggio 1999,
n. 144),  e  successive modificazioni e integrazioni. E' escluso ogni
effetto  delle  norme  di  cui  alla presente legge sull'accesso alle
prestazioni   previdenziali.   Gli   uffici  competenti  operano  nei
confronti   dei  suddetti  lavoratori  solo  la  sospensione  di  cui
all'art. 5,  lettera d),  del  decreto  legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297  (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. n. 181 del
2000).   2.   Qualora   si   tratti   di  giovani,  come  individuati
dall'articolo 1,  comma 2,  lettera b),  del  d.lgs. n. 181 del 2000,
cosi' sostituito dal d.lgs. n. 297 del 2002, il periodo di lavoro che
determina  la sospensione non deve superare la durata di sei mesi. 3.
Le  norme  di  cui  alla  presente  legge si applicano a far data dal
1° gennaio 2003».
    A  parere  del  ricorrente,  la materia regolamentata dalla legge
regionale  rientra nel campo della previdenza sociale - atteso che lo
stato  di  disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di
benefici  compresi  in  tale settore - e della tutela e sicurezza del
lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della
legislazione   statale   ai   sensi   dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera o),   Cost.,   mentre  sotto  il  secondo  vi  e'  competenza
concorrente  tra  la  legislazione statale e quella regionale, di tal
che   e'   riservata   allo  Stato  la  determinazione  dei  principi
fondamentali (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.).
    Il  legislatore  statale,  infatti,  ha  posto  la  normativa  di
principio  con  l'art. 4  del d.lgs. n. 181 del 2000 (come sostituito
dall'art. 5  del  d.lgs.  n. 297  del  2002),  disposizione  che, nel
regolamentare  la perdita dello stato di disoccupazione, demanda alle
Regioni  la  determinazione  di  procedure  uniformi  in  materia  di
accertamento di detto stato sulla base dei seguenti principi:
    «a)  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione a seguito di
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito
annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'articolo 8,  commi 2  e  3,  del  decreto legislativo 1° dicembre
1997,  n. 468;  b)  perdita  dello stato di disoccupazione in caso di
mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del
servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3;  c)  perdita dello stato di disoccupazione in caso di
rifiuto  senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a
tempo  pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai
sensi  della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a
termine  o,  rispettivamente,  della  missione,  in  entrambi  i casi
superiore  almeno  a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di
giovani,  nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di
trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione
dello  stato  di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta
di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di  lavoro temporaneo di durata
inferiore  a  otto  mesi,  ovvero  di  quattro  mesi  se si tratta di
giovani».
    Osserva  il  ricorrente  che i citati commi 1 e 2 della impugnata
norma regionale prevedono la conservazione (sospensione) dello status
di  disoccupato  in  caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a
tempo  determinato  per  un periodo diverso (e piu' lungo) rispetto a
quello  indicato  dalla  legge statale (lettera a), indipendentemente
dal  reddito  che ne possa derivare, mentre il d.lgs. n. 181 del 2000
ha  previsto  un  preciso  tetto  (lettera  d sopra riportata). Cosi'
facendo,  il  legislatore  regionale  avrebbe  ecceduto dalle proprie
competenze, consentendo la conservazione dello status in argomento al
di  fuori  delle  ipotesi previste dalla norma interposta, contenente
una disciplina di principio, vincolante per le Regioni.
    Sarebbe  parimenti illegittimo il comma 3 dell'art. 1 della legge
regionale  in  esame,  laddove  afferma la retroattivita' dei criteri
posti  nei  due  commi precedenti. Una tale previsione violerebbe gli
artt. 3  e  97  Cost.,  stabilendo  una  irragionevole  e  immotivata
disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  analoga situazione nella
quale  versino  i  soggetti di altre Regioni, e contrasterebbe con il
principio   del   buon   andamento  dell'amministrazione,  in  quanto
onererebbe  la  stessa di complesse indagini e accertamenti e farebbe
gravare  sulla  medesima  prestazioni  per  le  quali  si  sono  gia'
consolidate situazioni difformi.
    2. - La Regione Puglia non si e' costituita.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in
riferimento  all'art. 117,  secondo comma, lettera o), e terzo comma,
nonche'  agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la legge della Regione
Puglia   9 febbraio   2006,   n. 4   (Conservazione  dello  stato  di
disoccupazione  e  dei  relativi  diritti),  costituita  dall'art. 1,
composto da tre commi.
    Essa  conterrebbe,  secondo  il  ricorrente, una disciplina della
conservazione    dello    status   di   disoccupato   in   situazioni
(instaurazione  di  un  certo  tipo di rapporti di lavoro, reddito da
essi conseguito) nelle quali la legislazione statale, che determina i
principi  fondamentali  della  materia,  prevede invece la perdita di
tale   condizione  (decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 181  e
successive modificazioni).
    Secondo   il  ricorrente,  la  legge  regionale  suddetta  e'  in
contrasto   con   la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
previdenza  sociale, nonche' con l'attribuzione allo Stato del potere
di  determinare  i  principi  fondamentali  nella  materia  «tutela e
sicurezza  del  lavoro»;  infine,  essa  determina diseguaglianze tra
lavoratori   di   diverse  Regioni  e  viola  i  canoni  della  buona
amministrazione.
    2.  - La questione proposta con riferimento all'art. 117, secondo
comma,  lettera o),  Cost.,  non  e'  fondata.  Infatti,  il  comma 1
dell'art. 1  della  legge impugnata, espressamente stabilisce che «e'
escluso   ogni  effetto  delle  norme  di  cui  alla  presente  legge
sull'accesso alle prestazioni previdenziali».
    La  questione  e',  invece,  fondata in riferimento all'art. 117,
terzo  comma,  Cost.,  perche' le norme regionali impugnate attengono
anche  alla  tutela  e  sicurezza  del lavoro e ledono le prerogative
dello Stato riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in
materia di competenza legislativa concorrente.
    E'  principio  piu'  volte  affermato  da  questa  Corte  che  le
disposizioni  dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda
ed  offerta  di  lavoro  attengono appunto alla tutela del lavoro (ex
plurimis, sentenze n. 50, n. 219 e n. 384 del 2005).
    Non  vi  e'  dubbio  che,  nell'ambito di siffatta disciplina, la
parte  attinente  alla definizione dello stato di disoccupazione o di
inoccupazione, alle regole per acquisire la qualifica di disoccupato,
nonche'  alle evenienze cui si ricollega la perdita della qualifica o
la  sospensione  dei suoi effetti ha rilevante importanza (art. 4 del
d.lgs.  n  181 del 2000, nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297).
    E'  in  questo  ordine  di  idee  che  il legislatore statale, in
attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 45, comma 1, lettera a),
della  legge 17 maggio 1999, n. 144, ha adottato il d.lgs. n. 181 del
2000,  ampiamente modificato dal d.lgs. n. 297 del 2002, con il quale
ha  voluto,  come  espressamente  dichiarato,  stabilire  «i principi
fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle Regioni
e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano in materia di
revisione  e  razionalizzazione  delle procedure di collocamento, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469,  in  funzione  del  miglioramento dell'incontro tra domanda e
offerta  di  lavoro  e  con  la  valorizzazione  degli  strumenti  di
informatizzazione» (art. 1, comma 1, lettera a).
    Di   conseguenza,   il  legislatore  ha  definito  lo  «stato  di
disoccupazione»   nonche'  le  qualita',  ai  fini  della  disciplina
sull'incontro  tra  domanda  ed  offerta di lavoro, di «adolescenti»,
«giovani»,  «disoccupati  di  lunga  durata»,  «inoccupati  di  lunga
durata»,  «donne  in  reinserimento  lavorativo»  (art. 1  del d.lgs.
n. 181  del  2000  e  successive  modificazioni),  prevedendo  poi le
evenienze  che  conducono  alla perdita dello stato di disoccupazione
(art. 4  d.lgs.  n. 181  del  2000)  e,  a  contrario,  le condizioni
necessarie per conservarlo.
    E' vero che questa Corte ha ritenuto che la qualificazione che la
legge  statale  opera  del contenuto di determinate disposizioni come
principi  fondamentali  di  una  materia  di  competenza  legislativa
concorrente   non   puo'   essere  decisiva,  perche'  altrimenti  si
attribuirebbe allo Stato la potesta' di comprimere senza alcun limite
il  potere  legislativo  regionale, dovendosi invece aver riguardo al
contenuto  delle  disposizioni  ed  alla  loro  funzione nel sistema;
tuttavia,  nel  caso  in  scrutinio,  la  definizione  dello stato di
disoccupazione,  con  la fissazione delle evenienze che ne comportano
la  perdita, ha carattere polivalente e costituisce il presupposto di
un  numero indefinito e virtualmente indefinibile di regole attinenti
alle  varie ipotesi e modalita' di regolamentazione dell'incontro tra
domanda  ed  offerta  di  lavoro  (come  pure si verifica nel diverso
ambito delle liste di mobilita': v. sentenza n. 413 del 1995).
    La  qualificazione  in  termini  di principi fondamentali non e',
quindi,   per   nulla  smentita  dal  riscontro  del  loro  effettivo
contenuto,  e  non  a  caso  l'art. 4  del d.lgs. n. 181 del 2000 usa
l'espressione «stato di disoccupazione».
    Ne  consegue che la disciplina regionale impugnata, il cui ambito
di  applicazione  non  ha  altro  limite  se  non  quello  della  sua
inefficacia  ai  fini  dell'accesso alle prestazioni previdenziali, e
che  della disciplina statale ribadisce soltanto l'applicazione della
sospensione dello stato di disoccupazione di cui all'art. 4, comma 1,
lettera d),  del  d.lgs.  n. 181 del 2000 - mentre per il resto ha la
generale  efficacia  propria  delle  norme  inerenti ad uno «stato» -
contrasta  con il riparto costituzionale delle competenze legislative
tra lo Stato e le Regioni.
    Resta assorbito ogni altro profilo di censura.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  della  legge  della
Regione  Puglia  9 febbraio  2006, n. 4 (Conservazione dello stato di
disoccupazione e dei relativi diritti).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
07C0948