N. 269 SENTENZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  dello  Stato  -  Norma  impugnata  -  Individuazione erronea
  dell'Avvocatura  dello Stato (e prima ancora dal Dipartimento degli
  affari   regionali  nella  relazione  allegata  alle  delibere  del
  Consiglio   dei   ministri)   -  Desumibilita'  della  disposizione
  censurata dal contenuto del ricorso.
Edilizia  e  urbanistica - Norme della Provincia di Trento in materia
  di  compensazione urbanistica - Realizzazione diretta, da parte dei
  proprietari    delle    aree   gravate   da   vincolo   preordinato
  all'espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal
  «Piano  regolatore  generale»  previa  convenzione  con il Comune -
  Mancata  previsione  di una procedura di gara - Ricorso del Governo
  della  Repubblica  -  Sopravvenuta  modifica della norma impugnata,
  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,  con legge della
  Provincia  di  Trento  29 dicembre  2006, n. 11, art. 52, comma 1 -
  Vigenza  della  norma  impugnata, con possibilita' applicative, nel
  periodo  di  tempo  intercorrente  tra  i  due  atti  legislativi -
  Sindacabilita'  da  parte  della  Corte  costituzionale  del  testo
  originario limitatamente a tale periodo.
- Legge   della   Provincia   di   Trento  5 settembre  1991,  n. 22,
  art. 18-quater, comma 5, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge
  provinciale 11 novembre 2005, n. 16.
- Costituzione,  art. 117,  primo  comma;  statuto  speciale  per  il
  Trentino-Alto Adige, art. 4.
Edilizia  e  urbanistica - Norme della Provincia di Trento in materia
  di  compensazione urbanistica - Realizzazione diretta, da parte dei
  proprietari    delle    aree   gravate   da   vincolo   preordinato
  all'espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal
  «Piano  regolatore  generale»  previa  convenzione  con il Comune -
  Ricorso   del   Governo   della  Repubblica  -  Mancata  previsione
  dell'obbligo  di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori,
  da  chiunque  effettuati,  di  importo pari o superiore alla soglia
  comunitaria   -   Contrasto   con   la   normativa   comunitaria  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge   della   Provincia   di   Trento  5 settembre  1991,  n. 22,
  art. 18-quater, comma 5, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge
  provinciale  11 novembre 2005, n. 16, nel testo in vigore fino alle
  modifiche   apportate  dall'art. 52,  comma 1,  della  legge  della
  Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11.
- Costituzione,  artt. 117, primo comma e 11 (statuto speciale per il
  Trentino-Alto Adige, art. 4).
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 18-quater,
comma 5,  della  legge  della  Provincia  di Trento 5 settembre 1991,
n. 22  (Ordinamento  urbanistico  e  tutela del territorio), inserito
dall'art. 3,   comma 1,   della   legge   11 novembre   2005,   n. 16
(Modificazioni  della  legge  provinciale  5 settembre  1991, n. 22 -
Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del territorio. Disciplina della
perequazione,  della  residenza  ordinaria  e  per  vacanze  e  altre
disposizioni  in  materia  di  urbanistica), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 gennaio 2006,
depositato  in cancelleria il 21 gennaio 2006 ed iscritto al n. 2 del
registro ricorsi 2006;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore
Gaetano Silvestri;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la
Provincia autonoma di Trento.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso notificato il 12 gennaio 2006 e depositato il
successivo  21  gennaio,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso   questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,
comma 5,  della  legge  della  Provincia  di Trento 11 novembre 2005,
n. 16  (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
-  Ordinamento  urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della
perequazione,  della  residenza  ordinaria  e  per  vacanze  e  altre
disposizioni     in     materia    di    urbanistica),    -    recte:
dell'art. 18-quater,  comma 5,  della legge della Provincia di Trento
5 settembre   1991,  n. 22  (Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del
territorio),  inserito dall'art. 3, comma 1, della legge prov. Trento
n. 16 del 2005 - in riferimento all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige), ed
all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
    L'Avvocatura dello Stato, dopo aver illustrato il contenuto della
disposizione  impugnata  -  secondo  cui «Le attrezzature e i servizi
pubblici  previsti  dal  piano  regolatore  generale  possono  essere
realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo
preordinato  all'espropriazione,  previa  convenzione  con  il comune
volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica
delle  attrezzature  e  dei  servizi,  nonche'  le  loro modalita' di
realizzazione  e  gestione»  - sottolinea che la Provincia di Trento,
pur  essendo  titolare della potesta' legislativa primaria in materia
di   urbanistica,  lavori  pubblici  ed  espropriazioni,  e'  «tenuta
comunque  ad  osservare  i  vincoli  posti  dalla  Costituzione e dal
diritto  comunitario  ed  internazionale  ai  sensi dell'art. 4 dello
statuto speciale».
    In  particolare,  l'art. 18-quater,  comma 5,  della  legge prov.
Trento  n. 22  del  1991,  inserito dall'art. 3, comma 1, della legge
prov.  Trento  n. 16  del 2005, e' censurato in quanto, prevedendo un
sistema  di  realizzazione diretta di opere pubbliche, contrasterebbe
«con la normativa comunitaria e statale di recepimento che disciplina
le  modalita'  di  affidamento  degli  appalti  pubblici  di lavori e
servizi, specie per i lavori che superano la soglia comunitaria».
    Sarebbero,  dunque,  violati  i  principi  generali  del Trattato
sull'Unione  europea  in  materia  di  tutela  della  concorrenza  e,
nell'ambito  specifico  degli  appalti, le direttive 92/50/CEE del 18
giugno 1992  (Direttiva  del  Consiglio  che coordina le procedure di
aggiudicazione  degli  appalti pubblici di servizi), 93/36/CEE del 14
giugno 1993  (Direttiva  del  Consiglio  che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture), 93/37/CEE del 14
giugno 1993  (Direttiva  del  Consiglio  che coordina le procedure di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori), 93/38/CEE del 14
giugno 1993  (Direttiva  del  Consiglio  che coordina le procedure di
appalto  degli  enti  erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono  servizi  di  trasporto nonche' degli enti che operano nel
settore  delle  telecomunicazioni),  e  le  relative norme statali di
attuazione, che prevedono il ricorso a procedure di aggiudicazione ad
evidenza pubblica per la realizzazione degli interventi in questione.
    Il  diritto  nazionale  in  materia  di  lavori pubblici sarebbe,
inoltre,   violato   in   quanto   l'art. 19,  comma 1,  della  legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
stabilisce  che  la  realizzazione  di  opere pubbliche puo' avvenire
esclusivamente  mediante  contratto  di  appalto o di concessione. Ed
ancora,  l'art. 2,  comma 5, della legge n. 109 del 1994 dispone che,
per  le  singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria, i
soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla menzionata direttiva 93/37/CEE.
    Il   ricorrente   sostiene  che  «l'applicazione  di  tale  fonte
legislativa  [e]  innegabile»,  se  si  considera  che,  nell'ipotesi
regolata  dalla  norma  impugnata, sono in gioco «valori e diritti di
stretta  pertinenza  pubblica,  in  relazione  ai  quali  il soggetto
privato  acquista  connotazioni  tipiche  di  "organismo  di  diritto
pubblico",  tali  da non poterlo sottrarre alle procedure di evidenza
pubblica».
    Richiama,  in  proposito,  la  sentenza  della Corte di giustizia
delle   comunita'   europee,   sez.  VI,  12 luglio  2001,  in  causa
C-399/1998,  secondo  cui,  qualora  il  titolare  di una concessione
edilizia  o  di  un  piano  di lottizzazione realizzi direttamente le
opere  di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale dei contributi
dovuti  per  il rilascio della concessione, si e' in presenza in ogni
caso di un appalto di lavori secondo la normativa comunitaria, con il
conseguente  ricorso alle procedure ad evidenza pubblica allorche' il
valore dell'opera eguagli o superi la soglia comunitaria.
    Per  queste  ragioni  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri
chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma
impugnata  «nella  parte  in  cui consente la realizzazione di lavori
pubblici  senza ricorrere a procedure di gara ad evidenza pubblica» e
«confida  che,  prima  della  discussione  del  ricorso  la Provincia
Autonoma  di  Trento  faccia  autonomamente  cessare  la  materia del
contendere».
    2.  -  Con  atto  depositato  l'8 febbraio  2006, la Provincia di
Trento  si  e'  costituita  in giudizio, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato  inammissibile  ed  infondato,  per le ragioni esposte con
separata memoria nel corso del giudizio.
    3.   -  In  prossimita'  dell'udienza  del  5 dicembre  2006,  la
Provincia  di  Trento  ha depositato una memoria con la quale insiste
affinche' la questione sia dichiarata infondata.
    In particolare, dopo aver sinteticamente riportato le conclusioni
cui  la  Corte costituzionale e' pervenuta con la sentenza n. 129 del
2006,  precisa che la norma oggetto dell'odierna impugnazione avrebbe
«una  ratio  completamente  diversa» da quella delle norme dichiarate
illegittime con la citata sentenza n. 129 del 2006.
    Al  riguardo,  la  resistente  ritiene  che la norma impugnata si
inserisce  «in  un  contesto  del  tutto  sganciato  dalle  misure di
compensazione  e  perequazione urbanistica», come invece avveniva per
le  norme annullate con la sentenza n. 129 del 2006. Mentre in queste
ultime  l'iniziativa  privata  avrebbe  «alla  base una situazione di
"debenza"  nei  confronti della Amministrazione, da estinguere con la
realizzazione  di  opere di urbanizzazione, anziche' con pagamenti in
denaro»,  o  costituirebbe  un  «valore di scambio» per assicurare al
privato  la gestione del servizio pubblico previsto, nel caso oggetto
del  presente  giudizio la norma impugnata esprimerebbe «l'intenzione
di   evitare   l'espropriazione   [...]   soddisfacendo   pur  sempre
l'interesse  pubblico,  in  vista  del  quale  era  stato  imposto il
vincolo».  Le opere realizzate rimangono, infatti, «in proprieta' del
soggetto  privato  che,  a  sue  spese, le realizzi, con l'obbligo di
garantire comunque la fruizione ad uso pubblico, secondo modalita' da
definire in apposita convenzione».
    Pertanto,  secondo  la  difesa  provinciale, lo scopo della norma
sarebbe  «soltanto  quello  di consentire al privato, in cambio della
realizzazione  a  proprie  spese  delle  attrezzature  pubbliche  ivi
previste,   di  evitare  di  essere  espropriato  dell'area,  con  il
corrispondente   onere  di  consentirne  la  finalizzazione  e  l'uso
pubblico».  In  questa  prospettiva, la convenzione da stipularsi con
l'amministrazione  comunale  «non  attiene  tanto  alla  gestione del
servizio  pubblico,  quanto  piuttosto  e'  preordinata ad assicurare
l'effettiva  realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature
e dei servizi e a regolare gli aspetti di gestione delle attrezzature
medesime, stabilendo i reciproci obblighi».
    In  tal  senso  si  spiegherebbe,  a  detta  della resistente, la
previsione   secondo   cui  la  norma  impugnata  riguarda  tutte  le
attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore e non
soltanto le opere di urbanizzazione.
    Per  quanto  detto,  la  Provincia  di  Trento  ritiene  di dover
sottolineare  le  differenze  dell'odierna  questione di legittimita'
costituzionale  rispetto  alla  fattispecie  che  sta alla base della
sentenza  della  Corte  di  Giustizia  del  12 luglio  2001, in causa
C-399/1998,  richiamata  dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza
n. 129  del  2006.  In particolare, la difesa provinciale insiste nel
sostenere  che, nel presente caso, ci si trova «al di fuori del campo
di  applicazione  della  normativa,  nazionale  e  comunitaria, sugli
appalti  di lavori pubblici, essendo evidente che la realizzazione da
parte   del   privato   di   infrastrutture   [...]   non  da'  luogo
all'esecuzione di un'opera pubblica, ma rimane intervento privato».
    Questa   interpretazione   troverebbe   conforto,   «sia  pure  a
contrario»,    nell'art. 32,   comma 1,   lettera d),   del   decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n. 163  (Codice dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE  e  2004/18/CE), che assoggetta alle procedure ad evidenza
pubblica   i   lavori  affidati  da  soggetti  privati,  per  la  cui
realizzazione   sia   previsto  un  contributo  pubblico,  diretto  e
specifico, che superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.
    Si  ritiene,  quindi,  che  la  norma  censurata  «sia di per se'
suscettibile  di  superare  il  vaglio  di  costituzionalita»;  essa,
infatti,  non eccederebbe le competenze statutarie ma sarebbe diretta
a  dare  seguito,  «in materia pienamente rientrante nella competenza
esclusiva  provinciale di governo del territorio ed opere pubbliche»,
al  principio  di  sussidiarieta'  orizzontale  di  cui all'art. 118,
quarto comma, Cost.
    Se  anche  si  dovesse  accedere  alla tesi della natura pubblica
dell'opera  realizzata  dal privato, non vi sarebbe comunque, secondo
la  resistente,  alcuna  illegittimita' costituzionale, in quanto «la
normativa  comunitaria  e' sempre direttamente applicabile e la legge
provinciale non deroga alla sua applicabilita».
    In  ogni caso, la difesa della resistente precisa che ha ritenuto
di   predisporre   una  modifica  al  testo  della  norma  censurata,
sottolineando  l'obbligo, per i proprietari delle aree, di rispettare
la  normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, qualora gli
importi  per  la  realizzazione di attrezzature e servizi superino la
soglia  comunitaria.  Questa  modifica  e' contenuta nell'art. 46 del
disegno  di  legge provinciale n. 198 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  2007  e pluriennale 2007-2009 della provincia
autonoma  di  Trento.  Legge  finanziaria  2007),  d'iniziativa della
Giunta   provinciale,   presentato   il  31 ottobre  2006  e  la  cui
approvazione  -  secondo  quanto  affermato  dalla  resistente - deve
avvenire entro il 23 dicembre 2006.
    4. - In pari data, la difesa provinciale ha depositato un'istanza
-  cui  ha  aderito  il  ricorrente  -  con la quale, premesso che, a
seguito  della sentenza n. 129 del 2006 di questa Corte, la Provincia
di  Trento ha ritenuto di predisporre la modifica sopra illustrata al
testo  della  norma censurata, chiede il rinvio della discussione del
ricorso.
    5.  - In prossimita' dell'udienza del 5 giugno 2007, la Provincia
autonoma  di  Trento  ha  depositato  il  testo  dell'art. 18-quater,
comma 5,  della  legge  prov. n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3,
comma 1,   della   legge   prov.  n. 16  del  2005,  come  modificato
dall'art. 52,   comma 1,   della  legge  della  Provincia  di  Trento
29 dicembre  2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  2007  e  pluriennale  2007-2009  della Provincia autonoma di
Trento - legge finanziaria 2007).

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18-quater, comma 5, della legge
della  Provincia  di  Trento  5 settembre  1991,  n. 22  (Ordinamento
urbanistico  e tutela del territorio), inserito dall'art. 3, comma 1,
della  legge  11 novembre  2005,  n. 16  (Modificazioni  della  legge
provinciale  5 settembre  1991,  n. 22  -  Ordinamento  urbanistico e
tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza
ordinaria   e   per  vacanze  e  altre  disposizioni  in  materia  di
urbanistica),  in  riferimento  all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige), ed
all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
    2.  -  Va rilevato, in via preliminare, che la norma impugnata e'
stata  erroneamente  individuata  dall'Avvocatura (e prima ancora dal
Dipartimento  per  gli Affari regionali nella relazione allegata alla
delibera  del  Consiglio  dei  ministri)  nell'art. 3, comma 5, della
legge prov. Trento n. 16 del 2005.
    In  realta',  dal  contenuto del ricorso si comprende chiaramente
che  il ricorrente intende censurare l'art. 18-quater, comma 5, della
legge  prov.  Trento n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1,
della legge prov. Trento n. 16 del 2005.
    3.  -  La  norma impugnata, successivamente alla proposizione del
presente  ricorso,  e'  stata modificata dall'art. 52, comma 1, della
legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni
per  la  formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009
della  Provincia  autonoma  di  Trento - legge finanziaria 2007), che
cosi'  dispone:  «Alla fine del comma 5 dell'articolo 18-quater della
legge  provinciale  5 settembre  1991, n. 22, e' aggiunto il seguente
periodo:  "Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l'obbligo di
rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli
importi  per  la  realizzazione di attrezzature e servizi superano le
soglie comunitarie"».
    Siffatta modifica, ai sensi dell'art. 80 della legge prov. Trento
n. 11  del  2006,  e' entrata in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto  Adige,  cioe' il 3 gennaio 2007. Pertanto, non solo la
norma  impugnata,  nella  sua  formulazione originaria, e' rimasta in
vigore  dal  16 novembre  2005  fino  al  2 gennaio 2007, ma non puo'
neppure escludersi che essa, nel periodo sopraindicato, abbia trovato
applicazione.  Per tale ragione la suddetta modifica non impedisce il
sindacato di questa Corte, che dunque deve essere limitato al periodo
di  vigenza dell'originario testo dell'art. 18-quater, comma 5, della
legge  prov.  Trento n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1,
della legge prov. Trento n. 16 del 2005.
    4. - La questione e' fondata.
    4.1.  -  Al riguardo, possono svolgersi considerazioni analoghe a
quelle  gia'  esposte da questa Corte nella sentenza n. 129 del 2006.
Infatti,  nel  giudizio  definito  con tale pronunzia la questione di
legittimita'  costituzionale  aveva ad oggetto, tra l'altro, la norma
di  cui  all'art. 9,  comma 12,  della  legge della Regione Lombardia
11 marzo  2005,  n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo
cui  «E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro
il   predetto  termine  quinquennale,  la  realizzazione  diretta  di
attrezzature  e  servizi  per  la  cui  attuazione  e' preordinato il
vincolo  espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti
con proprio atto la volonta' di consentire tale realizzazione diretta
ovvero,  in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse
pubblico  il  rifiuto.  La  realizzazione diretta e' subordinata alla
stipula  di  apposita  convenzione intesa a disciplinare le modalita'
attuative e gestionali».
    La   norma   della  Provincia  di  Trento,  oggetto  dell'odierna
impugnazione,  stabilisce  invece  che  «Le  attrezzature e i servizi
pubblici  previsti  dal  piano  regolatore  generale  possono  essere
realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo
preordinato  all'espropriazione,  previa  convenzione  con  il comune
volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica
delle  attrezzature  e  dei  servizi,  nonche'  le  loro modalita' di
realizzazione e gestione».
    Sia  nel  giudizio  definito con la sentenza n. 129 del 2006, sia
nell'odierno giudizio, la norma impugnata prevede la possibilita' per
i   proprietari   di   un'area,   gravata   da   vincolo  preordinato
all'espropriazione,  di  realizzare direttamente le attrezzature ed i
servizi   pubblici   per  la  cui  attuazione  e'  posto  il  vincolo
espropriativo.  In  entrambi i casi, e' prevista, inoltre, la stipula
di  un'apposita  convenzione  intesa  a  disciplinare le modalita' di
realizzazione e di gestione dell'opera.
    Deve  essere  disattesa, pertanto, l'eccezione mossa dalla difesa
provinciale,   che   rinviene   nella   norma   oggetto  dell'odierna
impugnazione  «una ratio completamente diversa» da quella delle norme
dichiarate illegittime con la sentenza n. 129 del 2006.
    Infatti, a prescindere dalle evidenti analogie nella formulazione
testuale  delle due disposizioni (art. 9, comma 12, della legge della
Regione  Lombardia  n. 12  del 2005, e art. 18-quater, comma 5, della
legge  della  Provincia  di Trento n. 22 del 1991), le argomentazioni
addotte  dalla  resistente  a  sostegno  della presunta diversita' di
ratio  riguardano  semmai  la sola norma di cui all'art. 11, comma 3,
della  citata legge lombarda, anch'essa dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 129 del 2006.
    4.2.  -  Deve  essere  ribadito, dunque, quanto gia' affermato da
questa  Corte  nella  pronunzia  da ultimo citata. Anche nel presente
giudizio, infatti, la fattispecie configurata dalla norma provinciale
impugnata   e'   assimilabile   a   quella  oggetto  delle  direttive
comunitarie   che  impongono  al  soggetto  che  procede  all'appalto
l'adozione  di  una  procedura ad evidenza pubblica per la scelta del
contraente,  nel  caso  in  cui l'opera da realizzarsi sia di importo
pari  o  superiore  ad un certo valore. In particolare, la pertinente
normativa  comunitaria  prevede  quest'obbligo  sia  nel  caso in cui
l'attribuzione dell'appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o
ad  altro  «organismo  di diritto pubblico», sia quando l'opera venga
realizzata da un privato, il quale in tal caso assume - come chiarito
dalla  Corte  di  giustizia  delle  comunita' europee e confermato da
questa  Corte  -  la  veste  di  «titolare  di  un mandato espresso»,
conferito  dall'ente  pubblico  che  intende  realizzare l'opera o il
servizio   (rispettivamente,   sentenza   12 luglio  2001,  in  causa
C-399/1998, e sentenza n. 129 del 2006).
    Nel  caso  di  specie,  la norma provinciale impugnata prevede la
stipula  di accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti
contraenti   diritti   e   obblighi   reciproci,  che  consentono  al
proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprieta'
dell'area  e  di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio
della realizzazione diretta degli interventi necessari.
    4.3.  -  Sulla  scorta  delle  considerazioni che precedono, deve
essere  riaffermato  che  le  direttive  comunitarie  in  materia  di
procedure   ad   evidenza  pubblica  per  l'attribuzione  di  lavori,
forniture   e  servizi,  si  applicano  anche  nell'ipotesi  che  sia
conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l'opera
necessaria  per  la  successiva prestazione del servizio pubblico, la
cui  gestione  puo' essere affidata, mediante convenzione, al privato
medesimo.   Le  direttive  comunitarie,  infatti,  fungono  da  norme
interposte  atte  ad  integrare  il  parametro  per la valutazione di
conformita'  della  normativa  regionale  (nel  caso di specie, della
normativa   della   Provincia  autonoma  di  Trento)  all'ordinamento
comunitario,  in  base  agli  artt. 117,  primo  comma,  e  11 Cost.,
quest'ultimo inteso quale principio fondamentale.
    Pertanto,   la   mancata   previsione,  nella  norma  provinciale
impugnata, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in
ogni  caso  in  cui  l'appalto sia di importo uguale o superiore alla
soglia comunitaria, determina la sua illegittimita' costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 18-quater,
comma 5,  della  legge  della  Provincia  di Trento 5 settembre 1991,
n. 22  (Ordinamento  urbanistico  e  tutela del territorio), inserito
dall'art. 3,   comma 1,   della   legge   11 novembre   2005,   n. 16
(Modificazioni  della  legge  provinciale  5 settembre  1991, n. 22 -
Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del territorio. Disciplina della
perequazione,  della  residenza  ordinaria  e  per  vacanze  e  altre
disposizioni  in  materia  di  urbanistica), nel testo in vigore fino
alle  modifiche  apportate  dall'art. 52,  comma 1, della legge della
Provincia  di  Trento  29 dicembre  2006,  n. 11 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della
Provincia  autonoma  di Trento - legge finanziaria 2007), nella parte
in  cui  non  prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per
tutti  i  lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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