N. 270 SENTENZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  -  Definizione  automatica  dei  debiti di imposta
  relativi  ad  anni  pregressi  (cd.  condono  fiscale) - Estensione
  dell'agevolazione  al  periodo  di  imposta in corso al 31 dicembre
  2002 - Impossibilita' di accedere alla definizione automatica per i
  contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno
  solare  -  Denunciata  lesione  dei  principi  di  uguaglianza,  di
  ragionevolezza, di solidarieta' sociale e di capacita' contributiva
  -   Eccepita   inammissibilita'  della  questione  per  difetto  di
  rilevanza - Reiezione.
- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
Imposte  e  tasse  -  Definizione  automatica  dei  debiti di imposta
  relativi  ad  anni  pregressi  (cd.  condono  fiscale) - Estensione
  dell'agevolazione  al  periodo  di  imposta in corso al 31 dicembre
  2002 - Impossibilita' di accedere alla definizione automatica per i
  contribuenti aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno
  solare  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento in danno dei
  contribuenti  per  i quali l'esercizio sociale, non coincidente con
  l'anno  solare, e' stato chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 -
  Illegittimita'  costituzionale  in  parte  qua  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili.
- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, artt. 3 (e 53).
Imposte  e  tasse  - Omessa estensione delle agevolazioni di cui agli
  artt. 7  e  8 della legge n. 289 del 2002 ai contribuenti aventi un
  esercizio   sociale   non   coincidente   con   l'anno   solare   -
  Illegittimita' costituzionale consequenziale in parte qua.
- Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 44,
della  legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2004),  promosso  con  ordinanza  depositata il 6 febbraio 2006 dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano nel corso di un giudizio
tributario  vertente  tra  la  s.r.l.  Biomet Italia, l'Agenzia delle
entrate  - Ufficio di Milano 5 e la s.p.a. Esatri - Esazione Tributi,
iscritta  al  n. 148  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 13,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 20 giugno 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ordinanza pronunciata il 19 febbraio 2005 e depositata
il  6 febbraio 2006, la Commissione tributaria provinciale di Milano,
nel  corso  di  un  giudizio  tributario  promosso da una societa' di
capitali   nei  confronti  dell'Agenzia  delle  entrate,  ufficio  di
Milano 5,  avverso un avviso di accertamento in rettifica concernente
l'IRPEG,  l'IRAP e l'IVA relative al periodo d'imposta corrispondente
all'esercizio  sociale  dal  1° maggio  2001  al  30 aprile  2002, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  53 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 44, della
legge  23 dicembre  2003,  n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),
nella  parte  in  cui - nel prevedere che le disposizioni sul condono
fiscale  di cui agli «articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289,  si  applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente
indicate,  anche  relativamente  al  periodo  di  imposta in corso al
31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate
entro  il  31 ottobre  2003»  -  esclude dal condono fiscale previsto
dalla  legge  n. 289  del  2002  (Disposizioni  per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)
i  contribuenti  aventi  un  esercizio sociale (e, quindi, un periodo
d'imposta) non coincidente con l'anno solare.
    1.1.  -  Il  giudice  a  quo  premette, in punto di fatto, che la
societa'  ricorrente  aveva provveduto a perfezionare la «definizione
automatica  per  gli anni pregressi» prevista dall'art. 9 della legge
n. 289  del  2002,  con  riferimento  all'IRPEG,  all'IRAP ed all'IVA
relative  ai  periodi  d'imposta  dal  1997  al  2002; che, tuttavia,
l'Agenzia   delle   entrate   aveva   emesso  l'impugnato  avviso  di
accertamento,  non ritenendo applicabile detta definizione automatica
al  periodo  d'imposta  compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile
2002, corrispondente all'esercizio sociale della contribuente; che la
medesima  Agenzia  delle  entrate,  in pendenza del giudizio promosso
dalla   societa'   e   nel  quale  era  stata  chiamata  la  societa'
concessionaria   del   servizio   di   esazione  dei  tributi,  aveva
successivamente   rettificato  l'avviso  di  accertamento,  ritenendo
applicabile   la   menzionata  definizione  automatica  limitatamente
all'IVA relativa all'indicato periodo d'imposta.
    1.2.  -  Il  rimettente,  richiamando  la  circolare ministeriale
n. 7/E   del  18 febbraio  2004,  interpretativa  della  disposizione
censurata, premette altresi', in punto di diritto, che l'art. 9 della
legge n. 289 del 2002 (in vigore dal 1° gennaio 2003) non consente la
definizione  automatica  del  periodo  d'imposta oggetto del giudizio
principale (compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002) e che
la  suddetta  disposizione  censurata (in vigore dal 1° gennaio 2004)
estende  l'applicabilita'  di  tale definizione automatica al periodo
d'imposta  «in  corso  alla  data del 31 dicembre 2002» e, quindi, la
esclude  per  il  periodo  d'imposta 1° maggio 2001 - 30 aprile 2002,
perche' questo non era piu' «in corso» al 31 dicembre 2002.
    1.3.  - Il giudice a quo, su tali premesse di fatto e di diritto,
afferma che la norma denunciata, «omettendo la previsione dei periodi
cosiddetti "esercizi a cavallo dell'anno solare"», viola: a) l'art. 3
Cost.,  sia  perche' esclude dal condono fiscale i soggetti che hanno
un esercizio sociale legittimamente non coincidente con l'anno solare
e,  pertanto,  crea  una  ingiustificata disparita' di trattamento di
situazioni  sostanzialmente uguali, sottoponendo i contribuenti ad un
regime  differenziato  di  condono  fiscale esclusivamente in ragione
della   irrilevante   circostanza   che   l'esercizio   sociale,  per
disposizione  di  legge  o  dell'atto  costitutivo,  non coincide con
l'anno solare; sia perche' «la facolta' di regolamentare diversamente
non  puo'  manifestarsi con un'omissione od un silenzio legislativo»;
sia  perche'  -  impedendo l'accesso ad una modalita' definitoria dei
carichi  fiscali soltanto alle societa' con esercizio non coincidente
con  l'anno  solare  -  si  pone in contraddizione con la complessiva
finalita'  perseguita  dal  legislatore  del condono di incentivare i
pagamenti;  b)  l'art. 53 Cost., sia perche' si pone in contrasto con
la «finalita' di concessione di benefici a fronte d'incentivazione di
pagamenti   non   ancora  effettuati»,  nonche'  con  i  principi  di
uguaglianza  sostanziale  e  di solidarieta' sociale di cui lo stesso
art. 53  Cost.  costituisce  proiezione;  sia  perche' compromette la
liberta'  del  contribuente  di aderire al condono fiscale (istituto,
questo,  la cui natura procedimentale e' funzionale alla liberta' del
contribuente di chiedere il beneficio).
    2.  -  E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   chiedendo   che   la   sollevata  questione  sia  dichiarata
inammissibile e comunque infondata.
    2.1.  - L'Avvocatura generale concorda sulla premessa in punto di
diritto  del  rimettente  - secondo cui al periodo d'imposta compreso
tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002 non sono applicabili ne' la
definizione  automatica  prevista  dall'art. 9 della legge n. 289 del
2002, ne' quella prevista dalla norma denunciata -, ma dalla medesima
premessa fa derivare l'inammissibilita' della sollevata questione per
difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza.  Ad  avviso  della difesa
erariale,  infatti,  il  giudice non ha evidenziato le ragioni per le
quali  la sollecitata pronuncia della Corte costituzionale, avente ad
oggetto  una  disposizione riguardante «il solo periodo di imposta in
corso   al   31 dicembre   2002»,   potrebbe  incidere  nel  giudizio
principale,  riguardante,  invece,  un  periodo d'imposta non piu' in
corso a tale data.
    2.2.   -   L'Avvocatura  generale  dello  Stato  deduce,  in  via
subordinata,  l'infondatezza  della  questione:  a)  con  riferimento
all'art. 3 Cost., perche' rientrerebbe nella non irragionevole scelta
discrezionale   del   legislatore   determinare   confini   certi  di
applicabilita'  della definizione dei carichi fiscali, in particolare
limitandola al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il
quale  «la  relativa dichiarazione sia stata gia' presentata entro il
pregresso    31 ottobre    2003,    senza    che    possa   ritenersi
ingiustificatamente  discriminatoria la conseguente non definibilita'
del  periodo d'imposta anche per i contribuenti con esercizio c.d. "a
cavallo"  (non  coincidente cioe' con l'anno solare), in relazione al
quale  la  dichiarazione  sia  stata  presentata successivamente»; b)
sempre  con  riferimento  all'art. 3  Cost.,  perche' la finalita' di
incentivazione  dei  pagamenti,  propria del condono, «non puo' [...]
non   essere  coniugata,  secondo  la  evidentemente  non  arbitraria
valutazione  discrezionale  del legislatore, con la [...] esigenza di
prefissare i termini certi di operativita' della definizione»; c) con
riferimento  all'art. 53  Cost.,  perche'  il  principio di capacita'
contributiva non puo' essere invocato per contrasto con la disciplina
del   condono,   istituto   eccezionale   ed   atipico,  a  carattere
procedimentale,   diretto   a  definire  il  rapporto  tributario  su
richiesta   del   contribuente   ed   a  prescindere  dalla  verifica
dell'effettiva consistenza della materia imponibile.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in
riferimento  agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimita'
dell'art. 2,   comma 44,   della   legge   23 dicembre  2003,  n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2004),  nella parte in cui - nel
prevedere  che  le  disposizioni  sul  condono  fiscale  di  cui agli
«articoli 7,   8  e  9  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289,  si
applicano,  con  le  medesime modalita' ivi rispettivamente indicate,
anche  relativamente  al  periodo  di imposta in corso al 31 dicembre
2002,  per  il  quale le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre  2003» - esclude dal condono fiscale cosiddetto «tombale»,
previsto  dal citato art. 9 della legge n. 289 del 2002 (Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge  finanziaria  2003)  i contribuenti aventi un esercizio sociale
(e, quindi, un periodo d'imposta) non coincidente con l'anno solare e
chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002.
    Per  il  giudice rimettente, la disposizione censurata si pone in
contrasto   con:   a)   l'art. 3   Cost.,   perche'  (a.1)  crea  una
ingiustificata    disparita'    di    trattamento    di    situazioni
sostanzialmente  uguali,  sottoponendo  i  contribuenti  ad un regime
differenziato  di  condono  fiscale  esclusivamente  in ragione della
irrilevante  circostanza che l'esercizio sociale, per disposizione di
legge  o  dell'atto  costitutivo,  non  coincida con l'anno solare e,
quindi,  sia  gia'  chiuso al 31 dicembre 2002; (a.2) «la facolta' di
regolamentare  diversamente non puo' manifestarsi con un'omissione od
un  silenzio legislativo», cioe' «omettendo la previsione dei periodi
cosiddetti  "esercizi  a  cavallo  dell'anno  solare"»,  (a.3)  e' in
contraddizione   con   la   complessiva   finalita'   perseguita  dal
legislatore  del  condono  di  incentivare  i pagamenti; b) l'art. 53
Cost.,  perche'  (b.1)  contraddice  la  «finalita' di concessione di
benefici   a   fronte   d'incentivazione   di  pagamenti  non  ancora
effettuati»,  nonche'  i  principi  di  uguaglianza  sostanziale e di
solidarieta'  sociale  di  cui  lo  stesso  art. 53 Cost. costituisce
proiezione; (b.2) compromette la liberta' del contribuente di aderire
al condono fiscale.
    3.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio,  ha eccepito l'inammissibilita' della questione per difetto
di  motivazione sulla rilevanza, perche' il giudice a quo non avrebbe
chiarito   le  ragioni  per  le  quali  la  disposizione  denunciata,
riguardante  l'applicabilita'  del  condono  fiscale  al  «periodo di
imposta  in  corso  al  31 dicembre  2002»,  inciderebbe nel giudizio
principale,  riguardante,  invece,  un  periodo d'imposta non piu' in
corso a tale data, in quanto gia' chiuso al 30 aprile 2002.
    L'eccezione e' infondata.
    Il  rimettente  ha  precisato  che  la societa' contribuente, con
riferimento   all'IRPEG,  all'IRAP  e  all'IVA  relative  ai  periodi
d'imposta   dal  1997  al  2002,  ha  provveduto  a  perfezionare  la
«definizione   automatica   per  gli  anni  pregressi»  prevista  dal
combinato  disposto  degli  artt. 9  della legge n. 289 del 2002 e 2,
comma 44, della legge n. 350 del 2003 e che il giudizio principale ha
ad oggetto l'applicabilita' di detta definizione automatica all'IRPEG
ed  all'IRAP  relative  al  periodo  d'imposta  dal 1° maggio 2001 al
30 aprile  2002.  Tali precisazioni del rimettente sono sufficienti a
dar  conto  della  rilevanza della questione, perche' questa riguarda
proprio  la  norma  che esclude l'applicabilita' del suddetto condono
fiscale  ai  periodi  di  imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre
2002   e,  quindi,  anche  a  quello  oggetto  del  giudizio  a  quo.
L'ordinanza  di  rimessione, pertanto, chiarisce adeguatamente che la
domanda  della  contribuente potrebbe essere accolta solo per effetto
dell'accoglimento   della   sollevata   questione   di   legittimita'
costituzionale.
    4.  -  Nel  merito,  la questione e' fondata, in riferimento alla
denunciata   violazione   dell'art. 3   Cost.,   per   ingiustificata
disparita' di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali.
    4.1. - Va innanzitutto rilevato che il presupposto interpretativo
del  rimettente  -  secondo  cui al periodo d'imposta compreso tra il
1° maggio  2001  e  il  30 aprile  2002,  oggetto di controversia nel
giudizio principale, non e' applicabile il condono fiscale cosiddetto
«tombale»  di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002 ne' in forza
di   quest'ultima  disposizione  ne'  in  forza  dell'estensione  del
medesimo condono stabilita dalla norma censurata - e' coerente con la
lettera  della  disposizione  denunciata  ed  e' conforme alla prassi
seguita  dagli  uffici  finanziari  (Agenzia delle entrate, Direzione
normativa  e contenzioso, circolari n. 12/E del 21 febbraio 2003, 1/2
2.2.,  e  n. 7/E  del  18 febbraio  2004,  1/2  3.3.).  Non consente,
pertanto,  un'interpretazione che estenda il condono alla fattispecie
oggetto del giudizio a quo.
    Il  citato  art. 9 della legge n. 289 del 2002, nell'estendere il
condono  a  «tutti  i  periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono  scaduti entro il
31 ottobre  2002»,  esclude  infatti  la  condonabilita' del suddetto
periodo  d'imposta,  perche'  il  termine  di  presentazione  in  via
telematica  della  dichiarazione  ad  esso  relativa  non  era ancora
scaduto  in  tale  data, ma sarebbe scaduto solo il 28 febbraio 2003,
cioe'  «l'ultimo  giorno  del  decimo  mese  successivo  a  quello di
chiusura  del  periodo  di  imposta» (art. 2, comma 2, lettera b, del
d.P.R.  22 luglio  1998,  n. 322, concernente il «Regolamento recante
modalita'  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e   all'imposta   sul  valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'articolo 3,
comma 136,   della   legge   23 dicembre  1996,  n. 662»,  nel  testo
modificato,  con  effetto  dal 1° gennaio 2002, dall'art. 2, comma 1,
lettera a, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, applicabile al caso di
specie ratione temporis).
    La disposizione censurata esige poi, per la menzionata estensione
del  condono  fiscale,  il  concorso  di due condizioni temporali: in
primo luogo, che l'ultimo periodo d'imposta condonabile sia ancora in
corso  al  31 dicembre  2002;  in  secondo luogo, che, in relazione a
detto  periodo,  la  dichiarazione  sia  stata  presentata  entro  il
31 ottobre  2003.  La  prima  di  tali  condizioni non ricorre per il
periodo d'imposta compreso tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2002,
perche'  detto  periodo  non  e' piu' in corso al 31 dicembre 2002 e,
pertanto,   non   e'   condonabile,   anche  se  il  termine  per  la
presentazione  della  relativa  dichiarazione,  scaduto  gia' in data
28 febbraio  2003,  e' compatibile con la indicata seconda condizione
(cioe'  con  la presentazione della dichiarazione entro il 31 ottobre
2003).
    4.2.  -  Da  quanto  sopra  considerato,  discende  dunque che la
disposizione  denunciata consente l'applicazione del condono solo ove
sia  ancora  in corso al 31 dicembre 2002 un periodo d'imposta per il
quale la dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003,
mentre  esclude  tale  applicazione  ove  il  periodo  d'imposta, non
coincidente  con  l'anno  solare  e per il quale la dichiarazione sia
stata  presentata  entro tale ultima data, risulti gia' chiuso - come
nella specie - al 31 dicembre 2002.
    La descritta normativa - riguardante soltanto i periodi d'imposta
per  i  quali non e' applicabile, ratione temporis, il condono di cui
ai  richiamati  artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 - comporta
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento,  perche'  sottopone i
contribuenti   che   hanno   presentato   entro  il  31 ottobre  2003
dichiarazioni  dei  redditi  tempestive  (nel  rispetto,  cioe',  dei
termini  fissati  dal citato art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998) ad un
regime  differenziato,  in ragione della sola irrilevante circostanza
che  l'esercizio  sociale  coincida  o  no  con  l'anno solare e che,
quindi,  il  periodo di imposta corrispondente all'esercizio sia gia'
chiuso o no al 31 dicembre 2002. Tale circostanza non costituisce una
idonea  giustificazione  della  menzionata  diversita' di disciplina,
essendo  del tutto neutra e, di fatto, contingente e casuale rispetto
al   perseguimento  della  finalita'  dell'estensione  temporale  del
beneficio  del  condono;  tanto piu' che il periodo d'imposta ai fini
dell'IRPEG  «e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della
societa'   o   dell'ente,   determinato   dalla   legge  o  dall'atto
costitutivo»   e   solo  in  via  sussidiaria,  in  caso  di  mancata
determinazione   della  durata  da  parte  della  legge  o  dell'atto
costitutivo,  «e' costituito dall'anno solare» (art. 90, comma 2, del
d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile nel giudizio a
quo).
    Ne'  la  ragione della rilevata discriminazione puo' consistere -
come  sostenuto dalla difesa erariale - nell'esigenza del legislatore
di  fissare  un  termine  certo per l'attribuzione dell'agevolazione,
perche'  tale  esigenza  risulta  pienamente  soddisfatta  gia' dalla
previsione  della  condonabilita'  dei  soli  periodi d'imposta per i
quali sia stata presentata dichiarazione entro il 31 ottobre 2003.
    La denunciata disparita' di trattamento non verrebbe meno neppure
ove   si   affermasse   che   le  suddette  condizioni  temporali  di
condonabilita'  sono  state  apposte  dal legislatore al solo fine di
escludere  dal  condono  i  contribuenti  che, con verosimile intento
elusivo  e  confidando  nella  futura  reiterazione del provvedimento
straordinario  di  condono,  hanno  presentato  la  dichiarazione dei
redditi  entro  il  termine  del  31 ottobre 2003 fissato ai fini del
condono,  ma oltre i termini stabiliti in via generale per le imposte
sui  redditi e l'IRAP dal citato art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998. A
prescindere  dalla  considerazione  che  non  e' dato comprendere per
quali  ragioni  la tardivita' di detta dichiarazione sia nella specie
valido sintomo di un intento elusivo del contribuente, resta il fatto
che  la  norma  censurata  non  costituirebbe  comunque strumento per
raggiungere una finalita' antielusiva, trattandosi di una fattispecie
-  quella  dell'esclusione dall'estensione del condono del periodo di
imposta  che non coincida con l'anno solare - in cui la dichiarazione
medesima  e'  stata  presentata  entro la data del 31 ottobre 2003 e,
dunque, tempestivamente.
    In conclusione, la mera non coincidenza del periodo d'imposta con
l'anno  solare  non  giustifica  la  limitazione  dell'estensione del
condono  disposta  dalla norma censurata. Ne conseguono la violazione
del   principio   di   uguaglianza   e,   pertanto,  l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non consente
l'applicazione  dell'art. 9  della legge n. 289 del 2002 anche a quei
soggetti  IRPEG  e  IRAP  che  hanno  presentato  tempestivamente  la
dichiarazione  dei  redditi  entro  il  31 ottobre 2003 e riguardo ai
quali il periodo di imposta non e' coincidente con l'anno solare, non
e' condonabile ai sensi dell'originaria disciplina della legge n. 289
del  2002  e corrisponde ad un esercizio sociale chiuso anteriormente
al 31 dicembre 2002.
    4.3. - Le indicate ragioni di illegittimita' costituzionale della
norma  denunciata  valgono non solo per la parte di essa che richiama
il  cosiddetto condono «tombale» di cui all'art. 9 della legge n. 289
del  2002, oggetto del giudizio principale, ma - data l'identita' del
meccanismo  di  estensione  del  condono  -  anche  per  la parte che
richiama le agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della medesima legge
n. 289  del  2002.  Ai  sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  la  pronuncia  di illegittimita' costituzionale deve pertanto
estendersi,  in  via  consequenziale,  a  quella  parte  del comma 44
dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003 della quale il rimettente non
deve fare applicazione nel giudizio a quo.
    5.   -   Per  effetto  dell'accoglimento  della  questione  sotto
l'esaminato  profilo,  restano assorbiti gli altri profili di censura
prospettati dal rimettente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 44,
della  legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004),  nella  parte  in  cui non consente l'applicazione dell'art. 9
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare,
chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non e' applicabile
la  suddetta  disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali,
entro  il  31 ottobre  2003,  sono state presentate dichiarazioni dei
redditi  tempestive,  ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322  (Regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto,   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 136,   della  legge
23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente;
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  comma 44, della legge
n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione degli
artt. 7  e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta
non   coincidenti   con   l'anno   solare,  chiusi  anteriormente  al
31 dicembre   2002,   ai  quali  non  sono  applicabili  le  suddette
disposizioni  della  legge  n. 289  del  2002 e per i quali, entro il
31 ottobre  2003,  sono  state  presentate  dichiarazioni dei redditi
tempestive,  ai  sensi  dell'art. 2  del  d.P.R. n. 322 del 1998, nel
testo all'epoca vigente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0950