N. 275 SENTENZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in via principale - Legge
  finanziaria  della  Regione  Sardegna  per  il  2006  - Ricorso del
  Governo  -  Questioni  sollevate  in  riferimento  a  parametri non
  evocati nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri
  - Inammissibilita'.
- Legge  della  Regione  Sardegna 24  febbraio  2006,  n. 1,  art. 1,
  commi 4 e 9.
- Costituzione,  artt. 117,  comma  secondo, lettere a) ed e), e 119,
  comma sesto.
Finanza  regionale  - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il
  2006  -  Copertura  del  «disavanzo  di  amministrazione a tutto il
  31 dicembre  2005» con indebitamento (in quota parte) - Ricorso del
  Governo  -  Mancata  attuazione della disposizione censurata avente
  efficacia  per  il  solo  esercizio  finanziario  2006 - Carenza di
  interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
- Legge  della  Regione  Sardegna 24  febbraio  2006,  n. 1,  art. 1,
  comma 4.
- Costituzione,  art. 119,  comma  sesto;  statuto  speciale  per  la
  Regione Sardegna, art. 11.
Finanza  regionale  - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il
  2006  - Spese in conto capitale, soggette al limite di crescita per
  il  2006,  degli  enti  locali  -  Computo differenziato rispetto a
  quanto stabilito dalla legislazione statale - Ricorso del Governo -
  Ritenuta  violazione  dei  principi  fondamentali del coordinamento
  della  finanza  pubblica  nonche'  delle disposizioni statutarie in
  materia - Esclusione - Legittimazione a porre limiti ulteriori alla
  spesa  in  conto  capitale degli enti locali - Non fondatezza della
  questione.
- Legge  della  Regione  Sardegna 24  febbraio  2006,  n. 1,  art. 1,
  comma 9.
- Costituzione,  artt. 117, comma terzo, ultimo periodo, e 119, comma
  secondo; statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 7.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 4 e 9,
della   legge   della   Regione   Sardegna 24 febbraio   2006,   n. 1
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione  -  legge  finanziaria 2006), promosso con ricorso del
Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 28 aprile 2006,
depositato  in  cancelleria il 2 maggio 2006 ed iscritto al n. 57 del
registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  19  giugno 2007  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e gli avvocati Graziano Campus e Paolo
Carrozza per la Regione Sardegna.

                          Ritenuto in fatto

    Con  ricorso  depositato  il  2 maggio  2006  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dei  commi 4  e  9  dell'art. 1 della legge regionale
sarda  24 febbraio  2006,  n. 1  (Disposizioni  per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione - legge finanziaria
2006),  con  riferimento,  rispettivamente,  agli  artt. 117, secondo
comma,  lettere a) ed e), e 119, sesto comma, della Costituzione e 11
dello  statuto  speciale  per  la Regione Sardegna da un lato ed agli
artt. 117,  secondo  comma,  lettere a)  ed e), e terzo comma, ultimo
periodo,  119,  secondo  e  sesto comma, della Costituzione e 7 dello
statuto speciale per la Regione Sardegna, dall'altro.
    Riferisce  il  ricorrente  che  l'art. 1,  comma 4,  della  legge
regionale  impugnata  prevede  che al «disavanzo di amministrazione a
tutto  il  31 dicembre  2005»  sia  data  copertura «mediante ricorso
all'indebitamento per euro 1.316.598.000», con oneri valutati in euro
76.139.000   per  ciascuno  degli  anni  dal  2007  al  2035.  Questa
disposizione,  secondo  il  ricorrente,  contrasterebbe  palesemente,
oltre  che con gli articoli sopra citati, anche con la giurisprudenza
di questa Corte, contenuta nella sentenza n. 425 del 2004.
    Secondo   l'Avvocatura,  infatti,  la  copertura  del  menzionato
«disavanzo  di  amministrazione» non puo' di certo essere considerata
un   investimento  ai  sensi  dell'art. 119,  sesto  comma,  Cost.  e
dell'ancora  piu'  rigoroso  art. 11  dello  statuto  speciale. Tanto
determinerebbe  l'incompatibilita'  della  norma  impugnata anche con
l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost.
    Quanto   all'art. 1,   comma 9,   l'Avvocatura  prende  le  mosse
dall'art. 1, comma 138 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale
dispone  che  per  il 2006 i «principi fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica»,  determinati  nei commi successivi, devono
essere  osservati (anche) dalle province e dai comuni con popolazione
«fino  a 5000 abitanti». I principi relativi al complesso delle spese
in  conto  capitale, prosegue l'Avvocatura, sono recati dai commi 139
(secondo  periodo),  141  e 143 della predetta legge n. 266 del 2005;
nonche',  per gli enti locali siti in regioni a statuto speciale, dal
successivo   comma 148   (escluso  il  primo  periodo).  Il  predetto
comma 143 - che recita «a netto delle» - elenca le tipologie di spese
che  devono  essere sottratte dal calcolo del limite massimo di spesa
per gli enti locali.
    Ebbene,  secondo  l'Avvocatura,  l'art. 1,  comma 9 in esame, nel
prevedere  «sottraendi» aggiuntivi e, comunque, sensibilmente diversi
da  quelli indicati nel comma 143 citato, altererebbe il dato assunto
a  base  del calcolo e quindi il limite massimo delle possibilita' di
spesa  e  di  indebitamento, che risulterebbe non coerente con quanto
consentito  dagli  anzidetti  principi  fondamentali.  Sarebbe dunque
palese  la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e),
e terzo comma, ultimo periodo, nonche' dell'art. 119, secondo e sesto
comma,  Cost.,  e dell'art. 7 dello statuto speciale per la Sardegna,
anche  perche'  la  finanza  locale  e'  materia  non  elencata negli
artt. 3,  4 e 5 del menzionato statuto speciale, e certamente diversa
dalla   materia  «ordinamento  degli  enti  locali»  attribuita  alla
competenza legislativa della Regione.
    Con  atto  depositato  in data 25 maggio 2006 si e' costituita la
Regione  autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente ed ha
eccepito l'inammissibilita' delle questioni sollevate in relazione ai
due   commi   impugnati,   con   riferimento   al  parametro  di  cui
all'art. 117,  secondo  comma,  lettere a)  ed  e),  per  difetto  di
autorizzazione da parte del Governo in sede di delibera del Consiglio
dei ministri del 27 aprile 2006.
    Le  censure  governative sarebbero inoltre infondate. Sulla prima
censura  la  Regione  Sardegna  riferisce  che  ogni  anno  la  legge
finanziaria  regionale  autorizza  la contrazione di uno o piu' mutui
per   garantire   il  perseguimento  del  pareggio  del  bilancio  di
previsione,  e  cio' nel rispetto della normativa regionale vigente e
del  sesto  comma  dell'art. 119  Cost.  e dell'art. 11 dello statuto
speciale  per  la  Sardegna. La legge finanziaria regionale, inoltre,
provvede con le stesse modalita' - per il tramite dell'autorizzazione
alla  contrazione di uno o piu' mutui - a dare copertura al disavanzo
di    amministrazione    dell'anno    precedente   mediante   ricorso
all'indebitamento, ma sempre per spese di investimento.
    Sulla  seconda  censura (riferita al comma terzo, ultimo periodo,
dell'art. 117,    Cost.,    all'art. 119,    secondo   comma,   della
Costituzione,  e  all'art. 7  dello statuto speciale per la Sardegna,
anche  con  riferimento  alle  norme  interposte  di  cui  alla legge
23 dicembre  2005,  n. 266  -  legge  finanziaria  statale  2006), la
Regione   deduce   che   l'art. 1,  comma 9,  non  avrebbe  efficacia
«sostitutiva» delle tipologie sottraibili dalla spesa 2004 al fine di
determinare   il  tetto  di  spesa  2006-2008,  ma  «aggiuntiva».  Di
conseguenza,  la  previsione  di cui all'art. 1, comma 9, della legge
regionale  n. 1  del  2006  censurata  avrebbe effetti per cosi' dire
«peggiorativi»  per  i  comuni  sardi. Nessun danno, dunque, potrebbe
derivarne ai principi generali di stabilita' finanziaria.
    Nella memoria depositata in data 22 maggio 2007 il Presidente del
Consiglio  ha  insistito  per l'accoglimento del ricorso, deducendone
l'ammissibilita' e la fondatezza.
    Con  memoria  depositata  il 6 giugno 2007 la Regione Sardegna ha
sviluppato   e   illustrato   ulteriormente   le  proprie  precedenti
argomentazioni  difensive,  chiedendo  tuttavia in via preliminare la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere per entrambe
le  questioni  sollevate dallo Stato. La Regione, infatti, deduce che
la  successiva legge regionale 23 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale delle Regioni -
legge  finanziaria  2007),  ha  introdotto  per l'anno in corso norme
immuni  dalle  censure  di costituzionalita' sollevate dallo Stato ed
attesta  che  nell'anno 2006  le  norme impugnate non hanno mai avuto
applicazione.

                       Considerato in diritto

    Con  ricorso  depositato  il  2 maggio  2006,  il  Presidente del
Consiglio   dei  ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della legge della Regione
Sardegna 24 febbraio  2006,  n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione - legge finanziaria
2006), con riferimento rispettivamente agli artt. 117, secondo comma,
lettere a)  ed  e), e 119, sesto comma, della Costituzione e 11 dello
statuto  speciale  per la Regione Sardegna ed agli artt. 117, secondo
comma,  lettere a) ed e), e terzo comma, ultimo periodo, 119, secondo
e  sesto  comma, della Costituzione e 7 dello statuto speciale per la
Regione Sardegna.
    Preliminarmente,  deve  rilevarsi  che  la  questione relativa al
comma 4 dell'art. 1 con riferimento al parametro di cui all'art. 117,
secondo  comma, lettere a) ed e), e la questione relativa al comma 9,
con  riferimento  agli  artt. 117, comma secondo, lettere a) ed e), e
119, sesto comma, Cost., sono state sollevate nonostante la mancanza,
nella  delibera  di  autorizzazione  del  Consiglio  dei ministri del
27 aprile   2006,   di  ogni  riferimento  a  tali  parametri.  Dette
questioni,  pertanto,  in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla
Regione  resistente, devono essere dichiarate inammissibili, dato che
deve escludersi la volonta' dello Stato ricorrente di promuoverle.
    Nel   merito,   il  comma 4  dell'art. 1  della  legge  regionale
impugnata prevede che la copertura del «disavanzo di amministrazione»
a    tutto    il    31 dicembre   2005   avvenga   mediante   ricorso
all'indebitamento.   L'Avvocatura   deduce   che   tale  norma  violi
palesemente  l'art. 119,  sesto comma, della Costituzione e l'art. 11
dello  statuto  speciale per la Sardegna perche', in contrasto con il
principio  della  cosiddetta golden rule, in base al quale Regioni ed
enti  locali  possono  contrarre mutui solo per far fronte a spese di
investimento,  essa  dispone  la copertura mediante indebitamento del
disavanzo  di  amministrazione  maturato  fino  al  31 dicembre 2005,
utilizzando  un  concetto,  quello  di disavanzo, che, in mancanza di
specificazioni,  non  puo' in alcun modo essere considerato una spesa
di investimento.
    Deve  peraltro  rilevarsi  che con l'art. 1, comma 3, della legge
regionale  29 maggio  2007,  n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione - legge finanziaria
2007),  la  Regione Sardegna ha emanato una disposizione destinata ad
aver   effetto   nell'esercizio   finanziario   in   corso.  In  tale
disposizione,   analogamente  a  quanto  avviene  nella  disposizione
censurata,  inserita  nella  precedente  finanziaria,  si prevede che
l'Amministrazione regionale provveda a dare copertura al disavanzo di
amministrazione  a  tutto il 31 dicembre, mediante rinnovo, anche per
quota  parte,  delle  autorizzazioni  alla  contrazione  dei  mutui o
prestiti obbligazionari medesimi; ma, diversamente da quanto previsto
nella  norma censurata, precisa che tale disavanzo sia esclusivamente
quello   derivante   dalla   mancata   contrazione   dei  mutui  gia'
autorizzati.   La   Regione   inoltre   ha   attestato,  con  propria
dichiarazione, sottoscritta dal direttore del Servizio bilancio e dal
direttore   del   servizio  credito,  che  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  2006,  cui  la stessa unicamente si riferisce, non si e'
provveduto  alla  contrazione  effettiva,  anche per quote parti, dei
mutui ivi autorizzati. Lo Stato non ha dunque alcun residuo interesse
a  coltivare  il ricorso avente ad oggetto il comma 4 dell'art. 1, in
relazione  al quale deve dunque essere dichiarata la cessazione della
materia del contendere.
    Lo  Stato  impugna  altresi' il comma 9 dello stesso art. 1 della
medesima  legge  regionale sarda. Tale norma stabilisce, per gli enti
locali operanti nella Regione Sardegna, un diverso sistema di calcolo
del tetto massimo delle spese in conto capitale, che secondo lo Stato
risulterebbe  non  coerente  rispetto  a  quanto disposto dalla legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). Secondo
il  Presidente  del  Consiglio,  l'art. 1,  comma 9,  censurato,  nel
disciplinare   autonomamente   due  categorie  di  spese  deducibili,
prevederebbe  un  sistema  alternativo di calcolo, introducendo delle
categorie  di  spese  da  dedurre  dal  calcolo del tetto massimo non
previste  dalla  citata  legge statale. Il ricorrente deduce che tale
norma  violerebbe  da  un  lato  gli  artt. 117,  terzo comma, ultimo
periodo,  e  119,  secondo  comma,  della Costituzione e, dall'altro,
l'art. 7 dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
    La questione non e' fondata.
    E' incontroverso che le categorie di spese, contenute nella legge
regionale,  destinate  ad  abbattere  il  tetto  massimo  delle spese
sostenibili  dagli  enti  locali,  abbiano carattere aggiuntivo e non
sostitutivo  rispetto all'elencazione contenuta nella disposizione di
legge  statale  invocata  come  parametro.  L'effetto  pratico  della
disposizione censurata e' dunque quello di contenere ulteriormente la
finanza  locale,  con  effetti  per  cosi'  dire «peggiorativi» per i
comuni sardi rispetto agli altri enti locali italiani. Ne' puo' dirsi
che  qualsiasi  interferenza regionale nella determinazione del tetto
massimo  di  crescita  della  spesa  pubblica  sarebbe  lesiva  della
prerogativa  statale  di  determinare,  in  modo uniforme su tutto il
territorio  nazionale,  tale  tetto,  perche'  la  competenza statale
concorrente  in  materia  di  finanza  pubblica  regionale  e locale,
sancita  dall'art. 119, secondo comma, Cost. e, per la Regione sarda,
dall'art. 7  dello  statuto speciale, se legittima la possibilita' di
stabilire dei limiti massimi, non si traduce anche in una preclusione
alle  Regioni  di  adottare  norme che, nell'ambito di tali limiti di
crescita,  siano  finalizzate  ad  attuare  gli  stessi  obiettivi di
contenimento.  In  altri termini, l'introduzione da parte dello Stato
di  un  limite  complessivo  alla crescita della spesa corrente degli
enti  autonomi,  per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad
obiettivi  nazionali  e  comunitari (si vedano le sentenze n. 390 del
2004,  n. 37  del  2004,  n. 36  del  2004, n. 4 del 2004, n. 376 del
2003),  e'  certamente  legittima ma non puo' comportare che lo Stato
entri  nelle  scelte  finanziarie,  del  tutto  discrezionali,  delle
Regioni,  ad  esempio stabilendo vincoli che hanno ad oggetto singole
voci  di spesa. Nei principi fondamentali in materia di coordinamento
della  finanza  pubblica (si veda in tal senso la sentenza n. 417 del
2005)  non  possono  rientrare, cioe', limiti al potere discrezionale
delle   Regioni   di   decidere  come  utilizzare  le  somme  a  loro
disposizione,  per quali tipologie di spese e di investimenti. Questo
potere di scelta, in ultima analisi, include anche quello di decidere
se  avvalersi  in tutto o in parte delle disponibilita' concesse e di
ritoccare  al  ribasso  i  limiti massimi, non spendendo, o spendendo
meno, rispetto al tetto stabilito da parte dello Stato.
    Tale  principio,  per  quanto  attiene  alle  Regioni  a  statuto
speciale,  esplica la sua efficacia anche nella materia della finanza
locale,  la  quale, per la Regione sarda, e' devoluta alla competenza
legislativa esclusiva della Regione in forza dell'art. 3, lettera b),
del relativo statuto speciale. In ossequio a siffatta attribuzione di
competenza, l'art. 1, comma 148, della legge statale n. 266 del 2005,
stabilisce  il  metodo  da  seguire  per  la determinazione del tetto
massimo  delle  spese  degli  enti  locali, siti nel territorio delle
Regioni  a  statuto speciale, attribuendo esplicitamente alle Regioni
il  compito  di  determinare  in concreto e unilateralmente, entro il
31 marzo  di  ogni  anno, il tetto massimo. Conseguentemente, in base
alla  stessa  legge  statale invocata, deve ritenersi consentito alle
Regioni  di  porre  limiti  ulteriori  alla spesa pubblica degli enti
locali, anche attraverso la previsione di un tetto massimo piu' basso
di quello nazionale.
    La  questione  sollevata con riferimento all'art. 1, comma 9, non
e' dunque fondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 1,  comma 4,  della  legge  della  Regione
Sardegna 24 febbraio  2006,  n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione - legge finanziaria
2006),  in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e),
della  Costituzione  e dell'art. 1, comma 9, della medesima legge, in
riferimento  agli  artt. 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 119,
sesto   comma,  della  Costituzione,  sollevate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
    Dichiara  cessata la materia del contendere quanto alla questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 4,  della legge
della  Regione  Sardegna  n. 1 del 2006, in riferimento all'art. 119,
sesto  comma, della Costituzione e all'art. 11 dello statuto speciale
per  la  Sardegna,  sollevata  dal  Presidente  del  Consiglio con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1,  comma 9,  della  legge  della Regione Sardegna n. 1 del
2006,  in  riferimento agli artt. 117, terzo comma, ultimo periodo, e
119,  secondo  comma,  della  Costituzione e all'art. 7 dello statuto
speciale  per  la  Regione  Sardegna,  sollevata,  con  il ricorso in
epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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