N. 277 SENTENZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione   stradale  -  Violazioni  del  limite  di  velocita'  -
  Rilevamento   mediante   apparecchiature   elettroniche   -  Omessa
  previsione  di  verifiche  periodiche di funzionalita' - Denunciata
  irragionevole  disuguaglianza  rispetto  agli  strumenti  di misura
  nelle  transazioni  commerciali,  nonche' violazione del diritto di
  difesa e del principio di parita' delle parti processuali - Erronea
  individuazione  della  norma  indicata come tertium comparationis -
  Non fondatezza della questione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 45 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
promosso  con  ordinanza del 19 settembre 2006 dal giudice di pace di
Dolo  nel  procedimento  civile vertente tra Mischiatti Antonio ed il
Prefetto di Venezia, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 20 giugno 2007 il giudice
relatore Sabino Cassese.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Il giudice di pace di Dolo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  24  e  111  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 45  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice della strada), «nella parte in cui non prevede
che  le  apparecchiature  destinate all'accertamento delle violazioni
dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della
funzionalita' (taratura)».
    Il   rimettente   premette   di   essere   chiamato  a  giudicare
dell'opposizione  proposta  avverso  un  verbale  di contestazione di
infrazione  stradale, relativo alla violazione dell'art. 142, commi 1
e  9,  del medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo
di  apposito  apparecchio  elettronico di rilevamento della velocita'
(telelaser),  dotato  di  fotocamera digitale, regolarmente omologato
dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiunge che il
ricorrente  ha dedotto l'illegittimita' dell'accertamento in mancanza
della  taratura  periodica  del  telelaser,  prescritta  dalla  norma
internazione   UNI   30012,   e   che,   in  subordine,  ha  eccepito
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 45 suddetto nella parte in
cui non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio.
    In  punto  di  rilevanza,  il  giudice  a  quo sostiene che dalla
decisione   della   questione   di   costituzionalita'   dipende   la
legittimita'  o  meno dell'accertamento e delle conseguenti sanzioni,
atteso  che  la  normativa  vigente  non  prevede la necessita' della
taratura  degli  strumenti  di  rilevazione della velocita'. Infatti,
secondo il giudice - il quale riferisce che dello stesso avviso e' il
Ministero  delle  attivita'  produttive  -  la  verifica  metrologica
periodica  presso i centri di taratura prevista dalla legge 11 agosto
1991,  n. 273  (Istituzione  del  sistema nazionale di taratura), non
concerne  gli  apparecchi di misurazione della velocita' ma quelli di
misura  del  tempo,  della distanza e della massa. Ne' l'obbligo puo'
scaturire  da  norme tecniche internazionali generali, in mancanza di
specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.
    Quanto  alla  non  manifesta infondatezza, sul presupposto che la
verifica  periodica non e' prevista per i misuratori di velocita', il
giudice  rimettente  ipotizza  il contrasto della norma censurata con
piu' parametri costituzionali.
    L'art. 3  Cost.  sarebbe violato, sotto il profilo del difetto di
ragionevolezza,  perche',  senza  giustificazioni,  la  revisione  e'
prevista   solo   per  gli  strumenti  di  misura  nelle  transazioni
commerciali  (d.m.  28 marzo 2000, n. 182) e non per gli strumenti di
rilevazione  della  velocita',  che sono comunque strumenti di misura
(velocita=spazio/ tempo).
    Inoltre,  poiche' l'apparecchio, una volta omologato, e' soggetto
ad  una  presunzione  di buon funzionamento non verificabile in alcun
modo,  data anche l'irripetibilita' dell'accertamento, e mancando uno
strumento  che  a  posteriori  permetta di risalire alla sua corretta
funzionalita', la persona assoggettata all'accertamento si troverebbe
«nell'impossibilita' di esercitare il proprio diritto di difesa», con
conseguente lesione dell'art. 24 Cost.
    Infine,  l'irripetibilita'  dell'accertamento  e l'impossibilita'
per   l'interessato   di   verificare   successivamente  il  corretto
funzionamento dell'apparecchio lederebbero il principio della parita'
tra   le  parti  processuali  sancito  dall'art. 111  Cost.,  godendo
l'amministrazione  di  una  presunzione di verita' dell'accertamento,
nonostante  l'assenza dell'obbligo di un controllo periodico circa la
funzionalita' dell'apparecchio di rilevazione.
    2.  -  E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la  questione  di  costituzionalita'  sia  dichiarata
inammissibile, prima che infondata.
    La  questione  sarebbe  inammissibile,  perche' la taratura degli
strumenti  utilizzati nelle transazioni commerciali e' imposta per la
necessita'  di  garantire la maggiore certezza possibile ai commerci,
mentre  nel caso di specie la «tutela concerne profili di incolumita'
pubblica».
    Secondo  la difesa erariale, la questione sarebbe infondata sotto
il profilo della dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in presenza di
una  specifica  disciplina  concernente  i  misuratori di velocita' e
relativa  all'approvazione  dei prototipi e alle modalita' di impiego
(decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici 29 ottobre 1997). Sulla
base di tale normativa (art. 4), aggiunge l'Avvocatura, gli organi di
polizia   stradale   sono   tenuti  a  «rispettare  le  modalita'  di
installazione  e di impiego previste nei manuali d'uso» ed e' percio'
esclusa la necessita' di un controllo periodico, se non espressamente
richiesto  dal  costruttore  nel  manuale  d'uso depositato presso il
Ministero  dei trasporti. Quindi, per le apparecchiature destinate ad
essere  impiegate solo in presenza di un operatore, la verifica della
loro  corretta  funzionalita' e' realizzata dagli stessi operatori di
polizia che, prima di metterle in uso, devono verificarne la corretta
installazione  secondo  le  istruzioni  del costruttore e, durante il
servizio,  devono  vigilare su eventuali anomalie e malfunzionamenti.
Invece,  i  misuratori  di  velocita' automatici, utilizzati senza la
presenza  dell'operatore  di polizia, devono essere sottoposti ad una
verifica  metrologica  presso la casa costruttrice, ovvero presso uno
dei  soggetti  accreditati presso i centri di taratura ai sensi della
legge  n. 273  del  1991,  con  cadenza  annuale o conformemente alle
indicazioni   contenute  nel  certificato  di  approvazione  e  nelle
istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.
    Quanto  alla lesione dell'art. 24 Cost., l'Avvocatura ricorda che
la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha  piu' volte precisato che il
verbale  di  accertamento  prova,  sino  a  querela  di falso, che lo
strumento  rilevatore  ha  fornito  all'agente i dati nel luogo e nel
tempo  indicato,  mentre il regolare funzionamento dello strumento e'
certo  sino  a prova contraria, «che puo' essere data dall'opponente,
anche a mezzo di testimoni, in base alla dimostrazione del difetto di
funzionamento  di  tali  dispositivi,  da fornirsi in base a concrete
circostanze  di fatto» (Cass. n. 13591 del 2006). Infine, conclude la
difesa  del  Governo,  il  giudice  di merito puo' disporre eventuali
controlli tecnici sulla funzionalita' e, in caso di dubbio, annullare
la sanzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  E'  all'esame  della  Corte costituzionale la questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione,  dell'art. 45  del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), «nella parte in cui non
prevede  che  le  apparecchiature  destinate  all'accertamento  delle
violazioni  dei  limiti  di  velocita'  siano  sottoposte a verifiche
periodiche della funzionalita' (taratura)». La disposizione censurata
prevede,   tra   l'altro,  solo  l'omologazione  degli  strumenti  di
rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione
stradale.
    La  Corte  e'  chiamata a decidere se la mancata previsione delle
revisioni  periodiche  di  dette  apparecchiature, violi: a) l'art. 3
Cost.,  sotto  il  profilo  del  difetto di ragionevolezza, perche' -
senza  giustificazioni  -  la  verificazione  (taratura) periodica e'
prevista  nell'ordinamento  solo  per  gli  strumenti di misura nelle
transazioni  commerciali e non per gli strumenti di rilevazione della
velocita', che sono comunque strumenti di misura; b) l'art. 24 Cost.,
poiche'   la  persona  assoggettata  all'accertamento  si  troverebbe
«nell'impossibilita'  di  esercitare  il  proprio diritto di difesa»,
essendo   l'apparecchio,   una   volta  omologato,  soggetto  ad  una
presunzione  di  buon  funzionamento  non verificabile in alcun modo,
data   anche  l'irripetibilita'  dell'accertamento,  e  mancando  uno
strumento  che  a  posteriori  permetta di risalire alla sua corretta
funzionalita';  c)  l'art. 111  Cost.,  atteso  che l'irripetibilita'
dell'accertamento  e l'impossibilita' per l'interessato di verificare
successivamente    il    corretto   funzionamento   dell'apparecchio,
lederebbero  il  principio  della  parita'  tra le parti processuali,
godendo    l'amministrazione    di   una   presunzione   di   verita'
dell'accertamento,  nonostante l'assenza dell'obbligo di un controllo
periodico della funzionalita' dello strumento di rilevazione.
    La questione non e' fondata.
    Il  giudice  rimettente,  dopo  aver escluso l'applicazione della
legge  11 agosto  1991,  n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di
taratura),  ha  erroneamente  individuato  nel  decreto  ministeriale
28 marzo 2000, n. 182, il termine di comparazione.
    Il  d.m.  n. 182  del  2000  si  riferisce  ad altra materia (gli
strumenti  di misura utilizzati per la determinazione della quantita'
e/o del prezzo nelle transazioni commerciali), non comparabile con la
misurazione   della   velocita'   ai   fini  dell'accertamento  delle
violazioni del codice della strada.
    Invece,  l'art. 2,  comma 1, della legge n. 273 del 1991, al fine
di  consentire  la  taratura  (art. 4), prevede la «realizzazione dei
campioni   primari»   sia  per  le  «unita'  di  misura  di  base»  e
«supplementari»,  sia  per le unita' di misura «derivate» del sistema
internazionale  delle  unita' di misura SI. Quest'ultimo comprende la
velocita' come unita' derivata.
    Il  rimettente,  nella ricostruzione del quadro normativo e nella
individuazione   della   norma   rispetto   alla  quale  lamenta  una
irragionevole  disuguaglianza,  ha  indicato la disciplina secondaria
concernente   gli   strumenti   di  misura  utilizzati  nei  rapporti
commerciali  e  non  ha,  invece,  sperimentato  l'applicazione della
normativa  generale  del  1991  alla  luce del sistema internazionale
delle  unita'  di  misura  SI, che comprende la velocita' come unita'
derivata  (tale normativa l'amministrazione aveva dichiarato nel 2000
di  volere  attuare:  nota  27  settembre, n. 6050, del Ministero dei
lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale  per  la circolazione e la
sicurezza stradale).
    L'erronea  individuazione  della  norma  indicata come termine di
comparazione  non  consente  al  giudice rimettente di affermare che,
data  l'irripetibilita'  dell'accertamento,  la mancata previsione di
tarature  periodiche  per assicurare la funzionalita' dello strumento
di rilevazione della velocita' violi gli artt. 24 e 111 Cost.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 45  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111  della  Costituzione, dal giudice di pace di Dolo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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