N. 279 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero   e  apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Delitto  di
  trattenimento  nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
  di  allontanamento  impartito  dal questore - Arresto e contestuale
  giudizio  direttissimo  - Previsione dell'obbligo per il giudice di
  rilasciare  il  nulla  osta  all'espulsione  all'atto  di convalida
  dell'arresto  anziche'  all'esito  del  giudizio  -  In  subordine:
  mancata  previsione  della possibilita' per il giudice di negare il
  nulla  osta  per  assicurare all'imputato l'effettivo esercizio del
  suo  diritto di difesa - Lamentata violazione del diritto di difesa
  e  del  principio  del  giusto processo - Insufficiente descrizione
  della fattispecie - Manifesta inammissibilita' della questione
- D.Lgs.  25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, come inserito
  dall'art. 12,  comma 1,  lettera b),  della  legge  30 luglio 2002,
  n. 189.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma terzo.
Straniero   e  apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Delitto  di
  trattenimento  nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
  di  allontanamento  impartito  dal questore - Arresto e contestuale
  giudizio  direttissimo  - Previsione dell'obbligo per il giudice di
  rilasciare  il nulla osta all'espulsione - Lamentata violazione del
  diritto  di  difesa  e  del  principio del giusto processo - Omessa
  formulazione  di  un petitum specifico - Manifesta inammissibilita'
  delle questioni.
- D.Lgs.  25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, come inserito
  dall'art. 12,  comma 1,  lettera b),  della  legge  30 luglio 2002,
  n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione  dello  straniero),  come  inserito  dall'art. 12,
comma 1,  lettera b),  della  legge  30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla  normativa  in materia di immigrazione e di asilo), promossi con
ordinanza  dell'11 aprile  2005  dal  Tribunale  di  Cagliari  e  con
ordinanze del 22 febbraio, del 4 e del 21 aprile, del 19 maggio e del
12 aprile   2006  dal  Tribunale  di  Castrovillari,  rispettivamente
iscritte al n. 329 del registro ordinanze 2005, ai nn. 309, 497 e 498
del  registro  ordinanze 2006 ed ai nn. 7 e 12 del registro ordinanze
2007,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 27,
1ª serie  speciale,  dell'anno 2005,  nn. 37 e 46, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006 e n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 giugno 2007 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
    Ritenuto   che   il   Tribunale   di   Cagliari  in  composizione
monocratica,  con  ordinanza  dell'11 aprile  2005, ha sollevato - in
riferimento  agli  artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma 3-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e   norme   sulla   condizione   dello   straniero),   come  inserito
dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
nella  parte  in  cui prevede che il giudice debba accordare il nulla
osta   all'espulsione   dello   straniero  all'atto  della  convalida
dell'arresto  o del fermo, anziche' all'esito del giudizio, o, quanto
meno,  nella  parte  in  cui  non prevede che il giudice possa negare
detto   nulla  osta  per  assicurare  all'imputato,  nel  suo  nucleo
essenziale, l'effettivo esercizio del diritto di difesa;
        che  il  Tribunale  rimettente,  in  data  3 marzo  2005,  ha
convalidato  l'arresto  di  uno  straniero  imputato del reato di cui
all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestualmente
disponendone  la  scarcerazione,  e, dopo l'introduzione del giudizio
direttissimo,  ha  accordato  il  richiesto  termine  a  difesa,  con
conseguente  rinvio ad una successiva udienza per la celebrazione del
dibattimento;
        che  lo  stesso Tribunale, in esordio della nuova udienza, si
considera tenuto, per l'effetto combinato delle varie disposizioni in
materia  (cioe'  i  commi 3, 3-bis e 3-sexies dell'art. 13 del citato
testo  unico  in materia di immigrazione), a rilasciare il nulla osta
per l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato;
        che  infatti  tale  nulla osta, a parere del rimettente, puo'
essere   negato   dall'autorita'  giudiziaria  solo  in  presenza  di
situazioni particolari (titolo del reato in contestazione, condizione
detentiva   dell'interessato,   inderogabili   esigenze   processuali
connesse   all'accertamento   della   responsabilita'   di  terzi  od
all'interesse  della  persona offesa), nessuna delle quali ricorrente
nel caso di specie;
        che,  secondo  il  Tribunale,  il  rilascio  del  nulla  osta
all'espulsione  in esordio del processo comporta che l'imputato resti
privo   del  tempo  necessario  per  preparare  la  sua  difesa,  per
interrogare  o far interrogare persone latrici di dichiarazioni a suo
carico,  di  procedere o far procedere all'acquisizione di elementi a
suo favore;
        che   non  casualmente,  sul  piano  generale,  nei  casi  di
espulsione  dell'interessato  il  legislatore  avrebbe optato per una
rinuncia  al  processo  penale,  prescrivendo,  quando ancora non sia
stato adottato un provvedimento che dispone il giudizio, la pronuncia
d'una  sentenza di non luogo a procedere (comma 3-quater dell'art. 13
citato);
        che  tale  soluzione  sarebbe  per  altro  inefficace proprio
riguardo ai reati in materia di immigrazione, posto che per molti tra
essi  la  legge  prescrive  l'arresto  obbligatorio  ed  il  giudizio
direttissimo,   cosi'   comportando   l'immediata  instaurazione  del
processo  e  la conseguente preclusione della sentenza di non luogo a
procedere;
        che   i   parametri  costituzionali  evocati,  a  parere  del
rimettente,  impongono  di  consentire  all'imputato  «una  effettiva
relazione  con  il  proprio  difensore, prima e durante il processo»,
relazione di fatto esclusa in forza dei descritti automatismi;
        che la piena partecipazione al processo dell'imputato espulso
non  sarebbe  assicurata,  in  particolare,  attraverso  la  speciale
autorizzazione  a  rientrare  nel  territorio  dello  Stato  prevista
dall'art. 17  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  poiche'  i  tempi  del
procedimento    amministrativo   di   rilascio   sarebbero   comunque
incompatibili  con  quelli,  particolarmente  ristretti, del giudizio
direttissimo;
        che  la  norma  censurata  dovrebbe  quindi essere dichiarata
illegittima  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  nulla osta
all'espulsione dell'imputato straniero sia rilasciato solo «all'esito
del  giudizio»  o,  «quanto meno», nella parte in cui non consente al
giudice   il  diniego  del  nulla  osta  anche  a  fini  di  garanzia
dell'esercizio effettivo del diritto di difesa;
        che  la  questione  sarebbe  rilevante  nel  giudizio  a quo,
secondo   il   Tribunale,  perche'  dovrebbe  necessariamente  essere
rilasciato  il  nulla  osta  all'espulsione e dovrebbe procedersi, al
tempo stesso, alla celebrazione del giudizio direttissimo;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, si e' costituito nel
giudizio  con  atto  depositato  il  26 luglio 2005, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
        che il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica
-  con  ordinanze  di  analogo  tenore  deliberate rispettivamente il
22 febbraio  2006  (r.o.  n. 309  del  2006),  il 4 aprile 2006 (r.o.
n. 497  del  2006),  il  21 aprile  2006  (r.o.  n. 498 del 2006), il
19 maggio  2006 (r.o. n. 7 del 2007) ed il 12 aprile 2006 (r.o. n. 12
del  2007) - ha sollevato in cinque distinti giudizi, con riferimento
agli  artt. 24  e 111 Cost., questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13,  comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come inserito
dall'art. 12, comma 1, lettera b) della legge n. 189 del 2002;
        che  avanti  al rimettente, in tutti i procedimenti a quibus,
sono  stati  presentati cittadini stranieri imputati del reato di cui
all'art. 14,  comma 5-ter,  del  d.lgs.  n. 286  del  1998, a fini di
convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo, e
che  nel  corso  delle  relative  udienze  il  pubblico  ministero ha
sollecitato la convalida dei provvedimenti restrittivi ed il rilascio
del nulla osta all'espulsione amministrativa;
        che il Tribunale osserva che, per il combinato disposto delle
varie  disposizioni  in  materia,  «il  nulla  osta all'espulsione e'
provvedimento  pressoche'  automatico nel caso di giudizio instaurato
per  effetto  di  arresto  per  i reati di cui all'art. 14» del testo
unico in materia di immigrazione;
        che   l'immediata   esecuzione   dell'ordine  di  espulsione,
conseguente al rilascio del nulla osta, implicherebbe una lesione dei
diritti  difensivi dell'imputato quando questi deve essere processato
con  rito  direttissimo,  posto  che i tempi ristretti tipici di tale
forma di giudizio non consentirebbero di conseguire in tempo utile la
speciale  autorizzazione  al rientro prevista dall'art. 17 del d.lgs.
n. 286 del 1998;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, si e' costituito nel
primo dei giudizi indicati (r.o. n. 309 del 2006) con atto depositato
il  3 ottobre 2006, e in due degli ulteriori giudizi (r.o. numeri 7 e
12 del 2007) con atti depositati il 6 marzo 2007;
        che  nei  due  atti  citati da ultimo, di identico tenore, la
difesa erariale sostiene in particolare che il rimettente non avrebbe
in alcun modo illustrato le ragioni di rilevanza nei giudizi a quibus
della   questione   sollevata,  la  quale,  di  conseguenza,  sarebbe
inammissibile;
        che,  comunque,  il  dubbio  di  incostituzionalita'  sarebbe
manifestamente  infondato  in quanto: l'ordinamento garantirebbe allo
straniero  la  possibilita'  di  organizzare  in  concreto la propria
difesa,  assicurandogli  (anche  mediante il patrocinio a spese dello
Stato) una adeguata assistenza tecnica, e consentendogli di rientrare
nel  territorio  nazionale  per  assistere  al giudizio; l'espulsione
immediata sarebbe imposta dalla necessita' di rimuovere senza ritardo
una  situazione illegale (la presenza dell'interessato sul territorio
italiano); il nulla osta, per altro, potrebbe anche essere negato dal
giudice,  sia  pure  nelle  sole  situazioni indicate dalla legge; lo
straniero,  infine, sarebbe posto in grado di ricorrere personalmente
contro il provvedimento espulsivo, sempre con l'assistenza tecnica di
un  difensore,  cosi'  ottenendo  facilmente,  ed in tempi rapidi, un
controllo sulla effettiva legalita' della sua espulsione.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Cagliari  ha  sollevato - in
riferimento  agli  artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma 3-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e   norme   sulla   condizione   dello  straniero)  -  come  inserito
dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia di immigrazione e di asilo) -
nella  parte  in  cui prevede che il giudice debba accordare il nulla
osta   all'espulsione   dello   straniero  all'atto  della  convalida
dell'arresto  o del fermo, anziche' all'esito del giudizio, o, quanto
meno,  nella  parte in cui non prevede che il giudice possa negare il
nulla  osta  per  assicurare all'imputato, nel suo nucleo essenziale,
l'effettivo esercizio del diritto di difesa;
        che  il  Tribunale  di  Castrovillari,  con  cinque  distinte
ordinanze  di  analogo  tenore,  ha  sollevato - con riferimento agli
artt. 24 e 111 Cost. - questione di legittimita' costituzionale dello
stesso comma 3-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che  le questioni sollevate riguardano tutte la stessa norma,
e  prospettano censure analoghe con riferimento ai medesimi parametri
costituzionali,  cosicche' puo' procedersi alla trattazione congiunta
dei relativi giudizi;
        che  la  questione  proposta  dal  Tribunale  di  Cagliari e'
manifestamente  inammissibile,  in  ragione  delle  gravi carenze che
segnano la descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio;
        che  il  rimettente  infatti,  pur  ponendo  in  evidenza  la
prescritta contestualita' tra provvedimento di convalida dell'arresto
e  rilascio del nulla osta all'espulsione, ha posticipato tale ultimo
adempimento  fino  all'udienza  fissata per l'intervenuta concessione
del   termine  a  difesa,  ad  oltre  un  mese  dalla  convalida  del
provvedimento restrittivo e dalla liberazione dell'arrestato;
        che   il   Tribunale,  di  conseguenza,  si  e'  posto  nella
condizione   di  condurre  il  giudizio  direttissimo  senza  che  la
disciplina  censurata  incidesse  in alcun modo sulla possibilita' di
partecipazione dell'interessato;
        che  dal  testo dell'ordinanza di rimessione, inoltre, non e'
dato  desumere se l'imputato fosse presente alla nuova udienza e, per
altro  verso,  se  il  giudice  a  quo  avesse  a  suo tempo ricevuto
dall'autorita'  amministrativa  una formale richiesta di rilascio del
nulla osta all'espulsione;
        che  la questione risulterebbe manifestamente irrilevante per
l'ipotesi della presenza dell'imputato, dopo l'effettiva fruizione di
un  lungo  termine a difesa, ad una udienza utile per la celebrazione
del giudizio;
        che,  nell'ipotesi contraria, il giudice a quo avrebbe dovuto
escludere  che  l'assenza dell'imputato conseguisse ad una sua libera
scelta,  non  potendosi  certo  presumere,  specie  in  mancanza  del
prescritto   nulla   osta,   che   detta  assenza  dipendesse  invece
dall'intervenuta esecuzione di un provvedimento espulsivo;
        che  per altro, alla luce della disposizione secondo la quale
il  nulla  osta  richiesto dal questore deve intendersi accordato nel
caso  che  il  giudice  non  provveda  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta   (comma  3  dell'art. 13  del  d.lgs.  n. 286  del  1998),
l'espulsione potrebbe anche essere stata eseguita in base ad un nulla
osta maturato per l'inutile scadenza del termine di legge;
        che, nell'eventualita' appena descritta, la questione sarebbe
manifestamente  inammissibile per il suo carattere tardivo, avendo il
giudice   gia'  fatto  applicazione  della  disciplina  censurata,  e
comunque  non  essendovi  piu' necessita' di provvedere in materia di
nulla osta all'espulsione;
        che  le  indicate  carenze  di  descrizione della fattispecie
precludono  a  questa  Corte le necessaria verifica circa l'effettiva
rilevanza  della  questione  sollevata  nel  giudizio principale, con
conseguente  manifesta  inammissibilita' della questione medesima (ex
multis, ordinanze nn. 101, 42 e 31 del 2007);
        che   anche   le   questioni   proposte   dal   Tribunale  di
Castrovillari   sono   manifestamente  inammissibili,  posto  che  il
rimettente  si  e'  limitato  a denunciare una presunta situazione di
contrasto  tra  la  disciplina  censurata  e  gli  evocati  parametri
costituzionali,  senza  formulare  un  petitum  specifico, e comunque
senza  precisare  quale  intervento  di  questa  Corte,  tra  i molti
astrattamente  concepibili,  potrebbe assicurare la compatibilita' di
tale  disciplina  con  le  norme  costituzionali  evocate (ex multis,
ordinanze n. 35 del 2007, nn. 98 e 23 del 2006).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13,  comma 3-bis, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  come  inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b),
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa in
materia  di  immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli
artt. 24  e  111  della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari e dal
Tribunale di Castrovillari con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0959