N. 281 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   penale   -  Imputato  minorenne  -  Custodia  cautelare  -
  Applicabilita'  per il reato di tentato furto aggravato da violenza
  sulle  cose  e  non  per  il  reato di tentato furto in abitazione,
  aggravato  dalla medesima circostanza - Denunciata irragionevolezza
  e  violazione  del  principio  di eguaglianza - Omessa verifica, da
  parte   del   rimettente,   della  possibilita'  di  altre  opzioni
  interpretative - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.P.R.   22 settembre  1988,  n. 448,  art. 23;  cod.  proc.  pen.,
  art. 380, comma 2, lettera e).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   22 settembre   1988,   n. 448
(Approvazione  delle  disposizioni  sul  processo  penale a carico di
imputati  minorenni)  e  380,  comma 2,  lettera e),  del  codice  di
procedura  penale,  promosso  con  ordinanza  del  18 agosto 2005 dal
Tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico
di  B. F., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 20 giugno 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice
per  le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre
1988,  n. 448  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico  di  imputati minorenni) e dell'art. 380, comma 2, lettera e),
del  codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui  ammettono
l'applicazione  della  custodia  cautelare  per  il reato di cui agli
artt. 56,  624  e  625,  primo comma, n. 2, prima ipotesi, del codice
penale,  «confrontati  con  la  disciplina  cautelare penale prevista
dall'art. 23  d.P.R. 448/1988 per il tentativo di furto in abitazione
aggravato»;  reato,  quest'ultimo,  in  ordine  al  quale - ancorche'
«sicuramente piu' grave» del primo - non potrebbe essere applicata la
misura della custodia «in istituto penale minorile»;
        che il giudice a quo premette di essere stato investito della
richiesta  di  convalida  dell'arresto e di applicazione della misura
della  custodia  cautelare  nei  confronti di un minorenne, tratto in
arresto  nella  quasi  flagranza  del  delitto  di  tentato  furto in
concorso   di   una   autovettura,  aggravato  anche  dalla  violenza
esercitata  sulle  cose; e che, nella specie, sussisterebbero tutti i
presupposti per l'applicazione della piu' grave misura coercitiva;
        che,  tuttavia, ponendo a raffronto la fattispecie oggetto di
delibazione  cautelare  con  quella  del furto in abitazione previsto
dall'art. 624-bis  cod.  pen.  (in ipotesi, anch'esso aggravato dalla
violenza  sulle  cose), se ne dovrebbe dedurre - a parere del giudice
rimettente  -  che,  malgrado  la  maggiore  gravita' di quest'ultima
figura  criminosa,  la  stessa non sarebbe prevista fra le ipotesi di
reato  richiamate dall'art. 23, comma 1, del citato d.P.R. n. 448 del
1988;  quest'ultima  previsione,  infatti,  consente  la applicazione
della  custodia  cautelare,  in  tema  di  furto,  nel  caso previsto
dall'art. 380,  comma 2,  lettera e),  cod.  proc.  pen.: vale a dire
quando  ricorre  la circostanza aggravante della violenza sulle cose,
prevista  dall'art. 625,  primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod.
pen., e non invece nel caso del furto in abitazione;
        che tale conclusione deriverebbe dal rilievo, non esplicitato
dal  giudice  a  quo,  ma  implicitamente desumibile dal suo percorso
argomentativo,  per  il  quale  -  a seguito della introduzione, come
figure  autonome  di  reato,  del furto in abitazione e del furto con
strappo di cui all'art. 624-bis, ad opera dell'art. 2, comma 2, della
legge  26 marzo  2001,  n. 128  (Interventi legislativi in materia di
tutela  della  sicurezza  dei  cittadini);  nonche'  a  seguito della
correlativa  introduzione,  nell'art. 380,  comma 2, cod. proc. pen.,
della  lettera  e-bis),  destinata appunto ad inserire, fra i casi di
arresto  obbligatorio in flagranza, anche le «nuove» figure di reato,
introdotte  dal  richiamato art. 624-bis cod. pen. («innesto», quello
teste'  citato, effettuato ad opera dell'art. 10, comma 2, della gia'
citata  legge n. 128 del 2001) - il mancato contestuale «adeguamento»
dei  richiami  all'art. 380  cod.  proc.  pen., che compare nel testo
dell'art. 23   del  d.P.R.  n. 448  del  1988,  equivarrebbe  ad  una
esclusione  delle nuove figure autonome di furto dal novero dei reati
per  i  quali  nel  processo  a  carico  degli  imputati minorenni e'
consentita l'applicazione della custodia cautelare;
        che,  pertanto,  la disciplina oggetto di censura si porrebbe
in  contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, in
quanto,  alla  stregua  dei riferiti rilievi, «dovrebbe applicarsi un
trattamento cautelare piu' pesante per un reato piu' lieve»;
        che  nel  giudizio  non  vi e' stata costituzione delle parti
private  ne' ha svolto atto di intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri .
    Considerato  che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari del
Tribunale  per  i  minorenni  di Firenze ha sollevato, in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 23  del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione  delle  disposizioni  sul  processo  penale a carico di
imputati  minorenni)  e  380,  comma 2,  lettera e),  del  codice  di
procedura  penale, nella parte in cui consentono l'applicazione della
misura   della   custodia  cautelare  nei  confronti  degli  imputati
minorenni  in  ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo
comma,   numero  2),  prima  ipotesi,  cod.  pen.,  mentre  escludono
l'applicabilita'  della  stessa  misura  in riferimento al piu' grave
reato  di  tentato  furto  in  abitazione,  parimenti aggravato dalla
violenza sulle cose;
        che  tale  conseguenza  deriverebbe  dalla introduzione della
figura  autonoma  di  furto in appartamento a norma dell'art. 624-bis
cod.  pen.  e  dalla  correlativa  previsione,  fra i casi di arresto
obbligatorio   in   flagranza,  della  lettera  e-bis),  nel  comma 2
dell'art. 380  cod. proc.pen., giacche' - non risultando essere stato
simmetricamente  modificato  l'art. 23  del  d.P.R.  n. 448 del 1988,
nella  parte  in cui prevede la possibilita' di applicare la custodia
cautelare  in  taluni  casi di arresto obbligatorio in flagranza - la
piu'  grave misura custodiale puo' trovare applicazione nelle ipotesi
di furto disciplinate dalla lettera e) dell'art. 380 cod. proc. pen.,
(espressamente  richiamata dallo stesso art. 23 del d.P.R. n. 448 del
1998),  ma  non  nella  piu'  grave  (e  nuova)  figura  di  furto in
appartamento,  ora  autonomamente  prevista  nella lettera e-bis) del
citato art. 380 cod. proc. pen;
        che tale lettura del quadro normativo di riferimento - per di
piu',  neppure  esplicitata  con  chiarezza nella scarna ordinanza di
rimessione  -  evidentemente si fonda sul presupposto di ritenere che
il  richiamo  all'art. 380 cod. proc. pen., effettuato dal piu' volte
citato  art. 23  del  d.P.R.  n. 448  del  1988,  operi  quale rinvio
cosiddetto  formale o mobile, e come tale sia suscettibile di trovare
applicazione  anche  in  rapporto alle eventuali successive modifiche
apportate alla norma richiamata;
        che,  peraltro,  e'  del  tutto  evidente come l'intendimento
perseguito  dal legislatore nell'introdurre, quali figure autonome di
furto,  le ipotesi del furto in appartamento e del furto con strappo,
sia  stato  quello di inasprire il relativo trattamento sanzionatorio
in  ragione della peculiare pericolosita' di tali condotte criminose:
con  l'ovvia  conseguenza  che  la  relativa previsione fra i casi di
arresto  obbligatorio  in  flagranza,  sotto  la  nuova lettera e-bis
dell'art. 380  cod.  proc.  pen.,  lungi dal rappresentare una scelta
innovativa,   ha   costituito  lo  strumento  «tecnico»  destinato  a
soddisfare  esclusivamente  una  esigenza  formale  di  coordinamento
normativo;
        che,  pertanto,  risulta  di  conseguenza  evidente  come  il
mancato  «adeguamento»  dell'art. 23  del d.P.R. n. 448 del 1988 alla
nuova  «rassegna» delle ipotesi di furto enunciate dall'art. 380 cod.
proc. pen., come novellato, non risulti affatto denotare una sorta di
voluntas  excludendi delle piu' gravi ipotesi di cui all'art. 624-bis
cod.  pen.  dal  panorama  delle  fattispecie in ordine alle quali e'
consentita  l'applicazione  della  custodia  cautelare  nei confronti
degli  imputati  minorenni;  apparendo,  anzi,  un  siffatto  epilogo
ermeneutico come una obiettiva «eterogenesi dei fini» dichiaratamente
perseguiti dal legislatore, attraverso l'opera di novellazione di cui
innanzi si e' detto;
        che, di conseguenza - attesa anche la mancanza, in parte qua,
di  un  consolidato  quadro  di  «diritto  vivente» poiche', anzi, si
registra   un   contrasto   di   giurisprudenza   sul  punto;  e  non
appalesandosi argomenti di ordine testuale o sistematico dirimenti in
senso  contrario  (essendo  ipotizzabile  che la disciplina censurata
«possa  essere  frutto  di  una  svista  del  legislatore»:  si  vede
l'ordinanza  n. 137  del  2003)  -  era  compito  del  giudice  a quo
verificare  se,  nella  specie,  non  fosse possibile interpretare il
richiamo   all'art. 380,   comma 2,   lettera e),  cod.  proc.  pen.,
contenuto nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, alla stregua di un
rinvio  cosiddetto recettizio: vale a dire come richiamo testuale - e
normativamente  «cristallizzato» - alla disposizione in vigore a quel
momento,  la  quale  prevedeva  l'arresto obbligatorio (e, dunque, la
custodia  cautelare  per i minorenni) per il delitto di furto, quando
ricorresse,   fra  le  altre,  taluna  delle  circostanze  aggravanti
previste dall'art. 625, primo comma, numeri 1) e 4), seconda ipotesi,
cod.  pen.,  nella  formulazione  all'epoca  vigente  e suscettibile,
dunque,  di ricomprendere anche le figure del furto in appartamento e
del furto con strappo, ora autonome;
        che,  pertanto, la mancata verifica preliminare, da parte del
giudice   rimettente,   della   praticabilita'   di   una   soluzione
interpretativa   diversa  da  quella  posta  a  base  del  dubbio  di
legittimita'  costituzionale  e tale da dirimere il fondamento stesso
di   quel   dubbio,   comporta   -   in   conformita'  alla  costante
giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, tra le ultime, ordinanze
n. 32 del 2007, n. 244, n. 64 e n. 34 del 2006) - la inammissibilita'
della questione proposta.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 23 del d.P.R. 22 settembre
1988,  n. 448  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), e 380, comma 2, lettera e), del codice
di  procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  all'art. 3 della
Costituzione,  dal  Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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