N. 283 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio
  per   violazione   del   codice   della  strada  -  Imputazione  al
  proprietario   del   veicolo,  salva  comunicazione  dei  dati  del
  trasgressore   non   identificato   al  momento  dell'infrazione  -
  Denunciata   disparita'   di  trattamento  nonche'  violazione  del
  principio   della   personalita'   della   responsabilita'  penale,
  estensibile  alle sanzioni amministrative, e lesione del diritto di
  difesa   -   Sopravvenuta  modifica  legislativa  a  seguito  della
  dichiarazione   di  incostituzionalita'  della  norma  impugnata  -
  Necessita'  di  una  nuova  valutazione della rilevanza e della non
  manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,  introdotto  dall'art. 7,  comma 1,  del d.lgs. 15 gennaio
  2002, n. 9, cosi' come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b),
  del  d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito, con modificazioni,
  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto   dall'art. 7,   comma 1,  del  decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice  della  strada,  a  norma dell'art. 1,
comma 1,  della  legge  22 marzo  2001,  n. 85), nel testo risultante
all'esito  della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al  codice  della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto  2003,  n. 214,  promosso con ordinanza del 20 gennaio 2005
dal  Giudice  di  pace  di  Cairo  Montenotte, iscritta al n. 322 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di  Cairo  Montenotte,  con
ordinanza del 20 gennaio 2005 (pervenuta alla cancelleria della Corte
costituzionale il 15 luglio 2006), ha sollevato - in riferimento agli
artt. 3,  24  e  27  della  Costituzione  - questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma 2,  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  introdotto
dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel
testo  risultante  all'esito  della  modifica  apportata dall'art. 7,
comma 3,   lettera b),   del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
        che  tale  norma  e'  censurata dal giudice rimettente «nella
parte  in  cui  prevede  che  il  proprietario dell'autoveicolo debba
fornire  le  generalita'  del  conducente qualora lo stesso non venga
identificato,  subendo  in  mancanza  la  decurtazione  di  punti  di
patente»;
        che  il  giudice  a  quo  - nel premettere di dover giudicare
dell'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento relativo
all'infrazione di cui all'art. 142, comma 8, del codice della strada,
infrazione  comportante  l'applicazione,  oltre  che  di una sanzione
pecuniaria, anche della misura della decurtazione del punteggio dalla
patente  di  guida  -  evidenzia  che,  nel caso di specie, la misura
suddetta  «si  dovrebbe applicare», in caso di rigetto della proposta
opposizione,  al ricorrente nel giudizio a quo quale «responsabile in
solido» dell'accertata violazione;
        che,  pertanto,  motivata  su  tali  basi  la rilevanza della
sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale, il rimettente
illustra le ragioni della non manifesta infondatezza della stessa;
        che la norma censurata - a suo dire - sarebbe innanzitutto in
contrasto   con   l'art. 3  Cost.,  realizzando  una  «disparita'  di
trattamento tra proprietari di autovettura», in quanto la sanzione da
essa  prevista risulta non applicabile tanto a carico di chi «non sia
in  possesso  della  patente  di  guida»,  quanto  nel  caso  in  cui
«proprietaria  dell'autoveicolo  sia  una  societa'  con personalita'
giuridica»:
        che,  difatti, nella prima ipotesi, la decurtazione dei punti
dalla patente di guida non puo', per definizione, essere applicata ad
alcuno,  mentre  nella  seconda  non  potrebbe  essere  applicata  al
rappresentante  legale della societa' o ad un suo delegato, in quanto
costoro «non possono considerarsi proprietari del veicolo»;
        che  la norma censurata, inoltre, darebbe luogo ad «una sorta
di  responsabilita'  oggettiva,  in  contrasto  con  l'art. 27  della
Costituzione  che  sancisce  la  personalita'  della  responsabilita'
penale», principio «da ritenere estensibile a tutte le violazioni per
le quali siano previste sanzioni che vadano a colpire la persona»;
        che,   infine,  l'art. 126-bis,  comma 2,  del  codice  della
strada,  imponendo  al  proprietario  di  rivelare le generalita' del
conducente,  determinerebbe  «una compressione al diritto di difesa»,
violando «il diritto a tacere, a non essere costretti ad agire contro
se  stessi»,  giacche',  in  particolare,  ove  il medesimo individuo
rivesta  le qualita' di proprietario e conducente del veicolo, costui
«sarebbe obbligato a confessare la propria responsabilita».
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di Cairo Montenotte, con
ordinanza  del  20 gennaio 2005 (pervenuta alla cancelleria di questa
Corte il 15 luglio 2006), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,
24 e 27 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis,  comma 2,  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1,
del   decreto   legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni
integrative  e  correttive  del  nuovo  codice  della strada, a norma
dell'art. 1,  comma 1,  della  legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo
risultante  all'esito  della modifica apportata dall'art. 7, comma 3,
lettera b),  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
        che,   tuttavia,  questa  Corte,  chiamata  medio  tempore  a
giudicare   della   conformita'   a  Costituzione  dell'art. 126-bis,
comma 2,  del  d.lgs.  n. 285  del  1992,  ha gia' concluso nel senso
dell'illegittimita'  costituzionale  di tale disposizione, affermando
in  particolare  che essa «da' vita ad una sanzione assolutamente sui
generis,  giacche'  la stessa - pur essendo di natura personale - non
appare   riconducibile   ad   un   contegno  direttamente  posto  dal
proprietario  del  veicolo  e  consistente nella trasgressione di una
specifica  norma relativa alla circolazione stradale» (sentenza n. 27
del 2005);
        che,  pertanto,  e'  stato affermato che «la peculiare natura
della  sanzione  prevista  dall'art. 126-bis»  (e segnatamente la sua
incidenza  sulla  «legittimazione  soggettiva alla conduzione di ogni
veicolo») «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di
porre  la  stessa  a  carico del proprietario del veicolo che non sia
anche  il responsabile dell'infrazione stradale» (cosi' nuovamente la
citata sentenza n. 27 del 2005);
        che,  infine,  a seguito della citata sentenza pronunciata da
questa  Corte,  il testo della norma censurata dal Giudice di pace di
Cairo  Montenotte  ha  subito  una modificazione legislativa ad opera
dell'art. 2,  comma 164,  del  decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo
integrato  dalla  relativa  legge  di  conversione 24 novembre  2006,
n. 286;
        che,  quindi, alla luce di tale duplice circostanza si impone
la  restituzione  degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata
valutazione  della rilevanza e della non manifesta infondatezza della
questione dallo stesso sollevata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Giudice di pace di Cairo
Montenotte.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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