N. 278 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istruzione   pubblica   -  Abilitazione  all'insegnamento  -  Accesso
  agevolato  nelle  graduatorie  permanenti  -  Limitazione  ai  soli
  concorrenti  inseriti  con  riserva  nella  graduatoria relativa al
  concorso  di  cui  all'ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1,
  del  beneficio  dello  slittamento  al  29 ottobre 2000 del termine
  finale   per  il  computo  del  requisito  di  servizio  -  Mancata
  estensione,  a  parita'  di condizioni, ai partecipanti al concorso
  bandito   con  ordinanza  ministeriale  7 febbraio  2000,  n. 33  -
  Lamentata  violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  del  buon
  andamento  della  P.A.  nonche'  indebita  incidenza sul diritto al
  lavoro   -  Carente  descrizione  della  fattispecie  concreta  con
  conseguente  difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza  - Generica
  richiesta  di  pronuncia additiva, peraltro in assenza di soluzioni
  costituzionalmente  obbligate  -  Manifesta  inammissibilita' della
  questione.
- D.L.  7 aprile  2004,  n. 97,  art. 2, comma 7-bis, come modificato
  dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.
(GU n.28 del 18-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis,
del  decreto  legge  7 aprile  2004,  n. 97 (Disposizioni urgenti per
assicurare  l'ordinato  avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche'
in  materia  di esami di Stato e di Universita), nel testo risultante
dalle  modifiche  di  cui  alla  legge  di  conversione 4 giugno 2004
n. 143,   promosso   dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania,  sede  di  Napoli,  sul ricorso proposto da C. A. contro il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, con
ordinanza   del  21 luglio  2006,  iscritta  al  n. 44  del  registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visto l'atto di costituzione di C. A;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
    Udito l'avvocato Nicola Di Prisco per C. A..
    Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania,  sede  di  Napoli,  con  ordinanza  del  21 luglio 2006, ha
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2,
comma 7-bis,  del  decreto-legge  7 aprile  2004, n. 97 (Disposizioni
urgenti   per   assicurare   l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2004-2005,  nonche'  in  materia  di esami di Stato e di Universita),
convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, per violazione degli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione;
        che  il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso presentato da
un  insegnante, il quale aveva partecipato alla sessione riservata di
esami   indetta   con   ordinanza   del   Ministro   della   pubblica
istruzione 7 febbraio   2000,  n. 33  (Integrazioni  e  modificazioni
all'ordinanza  ministeriale  n. 153 del 15 giugno 1999 concernente la
sessione  riservata  di esami, preceduta dalla frequenza di un corso,
finalizzata,   rispettivamente   al  conseguimento  dell'abilitazione
all'insegnamento  nella  scuola materna o nelle scuole ed istituti di
istruzione  secondaria  ed  artistica,  ovvero dell'idoneita' per gli
insegnanti  tecnico  pratici,  per gli insegnanti di arte applicata e
per  il  personale educativo delle istituzioni educative), avverso il
provvedimento  di  diniego opposto dall'Amministrazione scolastica di
Napoli  «allo  scioglimento della riserva in ordine alla abilitazione
all'insegnamento relativamente alla classe di concorso C500»;
        che,  in  particolare,  il  ricorrente nel giudizio a quo era
stato inserito con riserva nella graduatoria relativa a tale sessione
di  esami in quanto sprovvisto del requisito di servizio, consistente
nell'aver  prestato attivita' di insegnamento per almeno 360 giorni a
decorrere  dall'anno 1989/1990,  di  cui  almeno 180 giorni dall'anno
scolastico  1994/1995,  entro  il  termine  prescritto  dalla  citata
ordinanza ministeriale (25 maggio 1999);
        che,    secondo   il   Tribunale   amministrativo   regionale
rimettente,  «a  cagione  della partecipazione alla suddetta sessione
riservata», egli non avrebbe potuto concorrere alla sessione speciale
di  esami  indetta  con  la  successiva  ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1 (Sessione riservata di esami
per  il  conseguimento  dell'abilitazione/  idoneita',  per la scuola
materna,  elementare,  secondaria e per le istituzioni educative), la
quale   differiva   al   27 aprile  2000  il  termine  utile  per  il
conseguimento del requisito di servizio in questione;
        che,   infatti,   ad   avviso  del  Tribunale  amministrativo
regionale,  l'art. 2,  comma 4, della medesima ordinanza ministeriale
avrebbe  impedito  espressamente  «l'ammissione al concorso de quo di
quei  candidati che, come il ricorrente, avessero gia' partecipato ai
corsi   attivati   ai   sensi,  tra  l'altro,  dell'o.m.  n. 33/2000,
sostenendo l'esame finale»;
        che,  al contempo, precisa ancora il Tribunale amministrativo
regionale  rimettente,  il ricorrente non avrebbe potuto fruire dello
scioglimento    della   riserva   previsto   ai   sensi   dell'art. 3
dell'ordinanza  ministeriale  n. 1  del  2001,  poiche' non ancora in
possesso  del  prescritto requisito di servizio, entro il termine del
27 aprile 2000;
        che,  prosegue  il  Tribunale  amministrativo regionale della
Campania,   l'art. 2,  comma 7-bis,  del  d.l.  n. 97  del  2004,  ha
ulteriormente  differito  il  termine  entro  il  quale conseguire il
requisito  di  servizio  in  questione,  prevedendo  che «a decorrere
dall'anno    scolastico    2005-2006,    e'   valida   l'abilitazione
all'insegnamento  conseguita  con il superamento dell'esame finale da
parte  di  coloro  che  sono  stati  ammessi  con riserva ai concorsi
banditi     con     ordinanza    del    Ministro    della    pubblica
istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
4ª  serie  speciale,  n. 15  del  20 febbraio  2001,  purche' abbiano
maturato  il  requisito  sulla  durata  del  servizio prestato di cui
all'art. 1,  comma 6-bis,  del  decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306,
entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306»;
        che,   secondo   quanto   riferito   dal   giudice   a   quo,
l'Amministrazione  scolastica  intimata ha rigettato la richiesta del
ricorrente di poter beneficiare della sanatoria introdotta dal citato
art. 2,  comma 7-bis,  del d.l. n. 97 del 2004, il quale ha prorogato
alla  data  del  29 ottobre 2000 il termine finale per il computo del
requisito   di  servizio,  in  considerazione  del  fatto  che  detta
disposizione,  in  quanto  espressamente  riferita  solo a coloro che
hanno  partecipato  alla  sessione  riservata stabilita con ordinanza
ministeriale n. 1 del 2001, risulterebbe insuscettibile di estensione
a casi in essa non previsti;
        che,  tanto  premesso,  il Tribunale amministrativo regionale
rimettente  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis,
del  d.l.  n. 97  del  2004,  nella  parte  in  cui  «limita  ai soli
concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio
dello  slittamento  al  29 ottobre  2000  del  termine  ultimo per la
maturazione del requisito di servizio»;
        che,   infatti,   ad   avviso  del  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Campania,  le  procedure  concorsuali  attivate  in
attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia  di  personale  scolastico),  sarebbero  «espressione  di  un
medesimo  criterio  di  reclutamento, introdotto, in via transitoria,
per  creare  un  percorso  selettivo  agevolato  a  beneficio  di una
determinata  categoria di docenti», nell'ambito del quale l'ordinanza
ministeriale  n. 1  del  2001  si  atteggerebbe  quale  «segmento  di
completamento   delle   medesime   procedure   iniziate   con  l'o.m.
n. 153/1999 e proseguite con l'o.m. integrativa n. 33/2000»;
        che,  pertanto,  a  parere  del  rimettente,  la disposizione
impugnata avrebbe irragionevolmente circoscritto il beneficio da essa
introdotto  a  favore  solo  di  una  tipologia  di  concorrenti,  in
violazione dell'art. 3 della Costituzione;
        che,   inoltre,   la   norma   impugnata  determinerebbe  una
«compressione  del  diritto  di  accedere in condizioni di parita' al
mercato  del lavoro, costruita in relazione a situazioni che non sono
in  alcun  modo  riconducibili a requisiti negativi di capacita' e di
merito»,  comportando una «selezione del personale docente certamente
non  idonea  a  garantire  il  miglior andamento dell'amministrazione
scolastica», in violazione, altresi', degli artt. 4 e 97 Cost;
        che,  con  atto depositato il 20 marzo 2007, si e' costituita
in  giudizio la parte ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la
questione  di  legittimita'  sollevata  sia  accolta e richiamando le
medesime argomentazioni prospettate nell'ordinanza di rimessione.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania   dubita,   in  riferimento  agli  artt. 3,  4  e  97  della
Costituzione,    della   legittimita'   costituzionale   dell'art. 2,
comma 7-bis,  del  decreto  legge  7 aprile  2004 n. 97 (Disposizioni
urgenti   per   assicurare   l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), nel
testo  risultante  dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4
giugno 2004,  n. 143,  nella parte in cui «limita ai soli concorrenti
ammessi  con  riserva  ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro
della  pubblica  istruzione 2 gennaio  2001, n. 1, il beneficio dello
slittamento  al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione
dei requisiti di servizio»;
        che  il  Tribunale  amministrativo regionale rimettente muove
dal  presupposto  secondo  il quale l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza
ministeriale  n. 1  del  2001,  prevedendo  che  «in nessun caso puo'
essere  ammesso  il personale che ha gia' partecipato ai corsi per il
conseguimento  dell'abilitazione o idoneita', attivati ai sensi delle
ordinanze  ministeriali»  n. 153  del  2000 e n. 33 del 2000, avrebbe
precluso  l'ammissione  al concorso indetto con la suddetta ordinanza
n. 1  del  2001 di coloro i quali, «come il ricorrente, avessero gia'
partecipato  ai  corsi  attivati  ai  sensi,  tra  l'altro, dell'o.m.
n. 33/2000, sostenendo l'esame finale»;
        che,   tuttavia,   il   Tribunale   amministrativo  regionale
rimettente   omette   di   descrivere  adeguatamente  la  fattispecie
sottoposta al suo esame;
        che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione non risulta
precisato  ne'  in che data il ricorrente abbia in concreto sostenuto
gli  esami,  ne'  se  il  ricorrente abbia o meno proposto domanda di
ammissione   alla   successiva   procedura  concorsuale  indetta  con
l'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001;
        che  entrambe le circostanze risultano, invece, essenziali al
fine  di verificare la rilevanza della questione sollevata, in quanto
consentirebbero,  da  un  lato,  di  appurare se costui si trovasse o
meno,  all'epoca  dell'entrata  in vigore dell'ordinanza ministeriale
n. 1 del 2001, nelle condizioni richieste per poter beneficiare della
sanatoria,  in essa prevista (all'art. 3), delle situazioni di coloro
che  avessero  partecipato  senza  titolo  alle sessioni riservate di
esami  indette  con le ordinanze ministeriali precedenti, dall'altro,
di  valutare con esattezza la posizione dell'interessato in relazione
alla  ulteriore sanatoria introdotta dalla disposizione oggetto delle
censure;
        che  l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve
in   carenza   della  motivazione  sulla  rilevanza  della  questione
proposta, determinandone la manifesta inammissibilita';
        che,  inoltre,  risulta generica la stessa formulazione della
questione  di  legittimita'  costituzionale sottoposta al giudizio di
questa Corte;
        che,  infatti,  dall'ordinanza  di  rimessione non emergono i
termini   esatti   dell'intervento   additivo   che  dovrebbe  essere
effettuato  da  questa  Corte  per  superare  i dubbi di legittimita'
costituzionale  denunciati  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
rimettente;
        che  comunque, in linea astratta, la rimozione del limite che
il  giudice  a  quo  individua  nella disposizione censurata potrebbe
essere  realizzata  attraverso una pluralita' di soluzioni, in quanto
manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a risolvere i
dubbi prospettati dal Tribunale amministrativo regionale rimettente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  comma 7-bis,  del decreto
legge  7 aprile  2004  n. 97  (Disposizioni  urgenti  per  assicurare
l'ordinato  avvio  dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia
di  esami  di  Stato  e  di  Universita),  nel testo risultante dalle
modifiche  di  cui  alla  legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143,
sollevate,  in  riferimento  agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione,
dal   Tribunale   amministrativo   regionale   della   Campania,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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