MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2007 

Avocazione  delle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale
per  la  cellulosa  e per la carta al Ministero dell'economia e delle
finanze e affidate alla Fintecna S.p.A.
(GU n.168 del 21-7-2007)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di
enti  di  diritto  pubblico  e  di  altri  enti sotto qualsiasi forma
costituiti  soggetti  a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha
disposto  la  soppressione  e liquidazione dell'Ente nazionale per la
cellulosa e la carta e delle societa' controllate;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 23 con cui e' stato istituito
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  sostituzione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visto  il  provvedimento  dirigenziale adottato in data 17 dicembre
2002,  con il quale il Ragioniere generale dello Stato ha individuato
nella  Societa' - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi
--  Fintecna  S.p.A.  -- il soggetto affidatario della gestione della
liquidazione  nonche'  del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1-bis,  lettera c),  del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
  Visto  l'art.  1,  comma 226,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge  finanziaria 2005), con cui viene disposto che, con riguardo a
tutte   le  liquidazioni  di  cui  al  comma 1-ter  dell'art.  9  del
decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la Fintecna S.p.A. puo' procedere
alla revoca degli incarichi di commissario liquidatore in essere;
  Visto  l'art.  1,  comma 484,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007)  riguardante  l'acquisto,  da  parte della
Fintecna  S.p.A.,  degli  immobili delle gestioni liquidatorie di cui
alla citata legge n. 1404/1956, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma 486,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) con cui sono stati sostituiti i commi 89, 90
e  91  dell'art.  1  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266 (legge
finanziaria 2006);
  Visto  l'art.  1,  comma 89,  della  legge  n.  266/2005 cosi' come
sostituito   dall'art.   1,   comma 486,  della  legge  n.  296/2006,
concernente   la   soppressione   dell'Ispettorato  generale  per  la
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED)  del  Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle
finanze,   nonche'   il  rinvio  ad  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del
soppresso   ispettorato  ad  uno  o  piu'  ispettorati  generali  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
30 aprile  2007,  registrato  alla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007,  con  cui,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, sono attribuite
all'Ispettorato  generale  di  finanza,  nell'ambito del Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  dello stesso Ministero, le
competenze  atte  a realizzare sollecitamente il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di atti non differibili;
  Visto  l'art.  9,  comma 1-ter, della legge 15 giugno 2002, n. 112,
secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato, individua le liquidazioni per
le  quali  e' opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta e
lo  Stato  risponde  delle  passivita'  nei  limiti dell'attivo della
singola liquidazione;
  Visto  il  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato in data
26 maggio  2003, con cui la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale
per  la  cellulosa  e  la  carta  e  societa'  controllate  e'  stata
individuata come gestione liquidatoria distinta;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna
S.p.A.,  sottoscritta  in  data  27 settembre  2004,  ed  il relativo
decreto di approvazione debitamente registrato alla Corte dei conti;
  Visto  l'atto aggiuntivo alla suddetta convenzione, sottoscritto in
data   8 novembre   2005  ed  il  relativo  decreto  di  approvazione
debitamente registrato alla Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato in data
31 marzo  2006,  con  il quale in sostituzione dell'unico commissario
liquidatore e' stato istituito un comitato di liquidazione costituito
in collegio (composto da tre membri: un presidente e due componenti);
  Visto  il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato per
la liquidazione degli enti disciolti con cui, in data 10 giugno 2003,
sono  stati  nominati  i  membri  dell'organo  di  controllo  interno
dell'Ente   nazionale   per  la  cellulosa  e  la  carta  e  societa'
controllate;
  Visti  i  provvedimenti  con  cui sono state chiuse le liquidazioni
delle  societa'  controllate  SIVA  e  Nuramare (in data anteriore al
2002), della Societa' Agricola e Forestale per le Piante da Cellulosa
e  Carta -  SAF  S.p.A.  (in  data  12  maggio 2005) e della Societa'
Ricerca Economica Servizi - RESS S.p.A. (in data 31 dicembre 2005);
  Vista  la  nota  n.  6901  del  14 giugno 2007, con cui la Societa'
Fintecna  S.p.A.  ha  fatto  presente  che  la  ricostruzione ad oggi
effettuata   della  situazione  patrimoniale  dell'ENCC  consente  di
affermare  che  sono  venute  meno le condizioni di opportunita' o di
grave   deficit  che  possano  determinare,  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1-ter  della  citata legge n. 112/2002, il mantenimento di tali
liquidazioni   tra   quelle  «distinte»,  avanzando  la  proposta  di
trasferire  fra le «domestiche» la gestione liquidatoria dell'ENCC al
fine di ridurre gli oneri connessi alla sua gestione e, nel contempo,
far  affluire  al  bilancio  dello  Stato  le  attuali disponibilita'
finanziarie  e  quelle rinvenienti dall'alienazione dei beni immobili
di proprieta' dell'Ente;
  Visto  l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 1404/1956, il quale
dispone   che   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  (oggi  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze), puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ispettorato
generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti (ora Fintecna
S.p.A.),  le  operazioni  di  liquidazione degli enti che siano stati
soppressi o comunque si trovino in liquidazione;
  Visto   l'art.   2,  comma 2,  della  citata  legge  n.  1404/1956,
concernente la cessazione dalla carica dei liquidatori;
  Visto   l'art.   7,  comma 2,  della  citata  legge  n.  1404/1956,
riguardante  la  cessazione  dalla  carica  dell'organo  di controllo
interno;
  Considerata  la  proposta avanzata dalla Fintecna S.p.A., in ordine
alla gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 28 luglio 2006, con cui il
Ministro dell'economia e delle finanze ha delegato al sottosegretario
di  Stato  dott. Massimo Tononi la trattazione delle materie relative
alla  liquidazione  di  enti pubblici, inclusa l'attuazione di quanto
previsto  dall'art.  9, commi da 1-bis ad 1-sexies, del decreto-legge
15  aprile  2002,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112

                              Decreta:

  1.  A  far  data  dal  1° dicembre  2007  sono avocate al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A., le
residue  operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta.
  2.  Gli  organi  di  liquidazione  cessano  dalle  loro funzioni il
trentesimo giorno successivo alla data del 1° dicembre 2007.
  3. Il patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per la cellulosa e
per  la  carta non confluisce nell'universo degli immobili da vendere
alla  societa'  Fintecna  S.p.A.  di cui all'art. 1, comma 484, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
  4.  Lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1-ter,  della legge
15 giugno  2002,  n.  112,  risponde,  comunque, delle passivita' nei
limiti  dell'attivo  della  liquidazione  dell'Ente  nazionale per la
cellulosa e per la carta.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2007
                                               p. Il Ministro: Tononi