N. 293 ORDINANZA 4 - 17 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  e  apolide - Espulsione amministrativa - Provvedimento del
  questore   di   accompagnamento   alla  frontiera  -  Eseguibilita'
  immediata  -  Esecutivita'  solo dopo il decorso del termine per la
  sua  impugnazione,  o  in  caso  di  proposizione del ricorso, sino
  all'udienza  fissata  per la decisione del ricorso stesso - Mancata
  previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Proposizione
  della  questione  dopo  la  disposta  sospensione  del  decreto  di
  espulsione   -  Difetto  di  rilevanza  della  questione  stessa  -
  Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3.
- Costituzione, art. 24.
Straniero  e  apolide - Espulsione amministrativa - Provvedimento del
  Questore   di   accompagnamento   alla  frontiera  -  Eseguibilita'
  immediata  -  Esecutivita'  solo dopo il decorso del termine per la
  sua  impugnazione,  o  in  caso  di  proposizione del ricorso, sino
  all'udienza  fissata  per la decisione del ricorso stesso - Mancata
  previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Questione
  sollevata in termini ipotetici - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3.
- Costituzione, art. 24.
Straniero  e  apolide - Espulsione amministrativa - Provvedimento del
  Questore   di   accompagnamento   alla  frontiera  -  Eseguibilita'
  immediata  -  Esecutivita'  solo dopo il decorso del termine per la
  sua  impugnazione,  o  in  caso  di  proposizione del ricorso, sino
  all'udienza  fissata  per la decisione del ricorso stesso - Mancata
  previsione   -   Lamentata  violazione  del  diritto  di  difesa  -
  Provvedimento espulsivo riguardante cittadina rumena - Sopravvenuta
  appartenenza della Romania all'Unione europea - Necessita' di nuova
  valutazione  della  rilevanza  della questione - Restituzione degli
  atti al rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.29 del 25-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione  dello  straniero),  promossi  con  ordinanze  del
30 luglio  2004 dal Tribunale di Milano (due ordinanze) e del 9 marzo
2005  dal  Giudice  di  pace  di Salerno, rispettivamente iscritte ai
nn. 297,  503  e  512  del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn. 23,  41  e  42,  1ª serie
speciale, dell'anno 2005;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 giugno 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze  di  identico  contenuto (r.o.
nn. 297  e  503 del 2005), depositate il 30 luglio 2004, il Tribunale
di  Milano,  nel  corso  di  diversi giudizi di opposizione avverso i
decreti  prefettizi  di  espulsione emessi nei confronti di cittadini
extracomunitari,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 24  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma 3,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione dello straniero), nella parte in cui prevede
che il provvedimento di espulsione e' immediatamente esecutivo, anche
se  sottoposto  a  gravame  o  impugnativa da parte dell'interessato,
«anziche'  disporre  che  esso  sia  esecutivo  una  volta decorso il
termine  per  proporre  ricorso  o,  in  caso  di  proposizione, sino
all'udienza fissata per la decisione sul ricorso medesimo»;
        che,   a   parere   del   rimettente,   la   norma  censurata
contrasterebbe  con l'evocato parametro costituzionale, in quanto nel
prevedere,  da  un  lato,  l'immediata  esecutivita'  del  decreto di
espulsione,  al  quale  puo'  seguire  l'ordine di allontanamento dal
territorio  dello  Stato  e,  dall'altro,  il termine fino ad ottanta
giorni  per  la  decisione  sull'opposizione  avverso  di  esso,  non
garantisce  il  diritto  di difesa dello straniero, al quale viene di
fatto   preclusa   la  possibilita'  di  presenziare  all'udienza  di
convalida  del  cennato  decreto,  se  non  assumendosi il rischio di
incorrere  nelle  conseguenze  dell'art. 14,  comma 5-ter, del d.lgs.
n. 286 del 1998;
        che, per il giudice a quo, la lesione del diritto alla difesa
posta  in  essere  dalla  norma  censurata  permane anche per effetto
dell'art. 17  del  d.lgs.  n. 286/1998 che, soltanto per lo straniero
parte  offesa,  ovvero  sottoposto  a  procedimento  penale,  prevede
l'autorizzazione  a  rientrare  in  Italia «per il tempo strettamente
necessario  per  l'esercizio  del  diritto di difesa, al solo fine di
partecipare  al  giudizio  o  al  compimento  di  atti per i quali e'
necessaria la sua presenza»;
        che il rimettente, in punto di rilevanza, rileva, in entrambe
le  ordinanze, che l'assenza dei ricorrenti nell'udienza di convalida
e'   presumibilmente   determinata  dalla  gia'  avvenuta  esecuzione
dell'espulsione  o  dal  timore  di  incorrere  nella sanzione penale
prevista   dall'art. 14,   comma 5-ter,   del   d.lgs.   n. 286/1998,
precisando,  quanto  al  giudizio  relativo all'ordinanza iscritta al
n. 297 del 2005, di aver accolto l'istanza di sospensione del decreto
avanzata dal ricorrente;
        che,  in entrambi i giudizi, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;
        che,   in   via   preliminare,   l'Avvocatura   osserva  che,
nell'ordinanza  iscritta  al  n. 503  del  2005,  non  vi  e'  alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza risultando, altresi', carente la
descrizione  della  fattispecie; mentre, dalla lettura dell'ordinanza
iscritta  al n. 297 del 2005, emerge la circostanza che il rimettente
ha disposto la sospensione del decreto impugnato;
        che,  a  parere  della  difesa erariale, la censura sollevata
sarebbe  comunque  infondata  avendo  questa  Corte,  con la sentenza
n. 161  del  2000,  deciso  in  tal  senso analoga questione riferita
all'art. 11    della    legge   6 marzo   1998,   n. 40   (Disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero), nella
parte  in  cui  non  consente  al  giudice  di  sospendere il decreto
prefettizio di espulsione dello straniero;
        che,  secondo  l'Avvocatura,  l'art. 13,  comma 8, del d.lgs.
n. 286  del  1998,  rende  comunque possibile allo straniero il pieno
esercizio   del   diritto   di  difesa,  potendo  egli  sottoscrivere
personalmente   il   ricorso   e   presentarlo   anche   tramite   la
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  paese  di
destinazione,  essendogli,  altresi',  garantita  l'assistenza legale
gratuita;
        che  il Giudice di pace di Salerno, con ordinanza del 9 marzo
2005,  nel  corso di un procedimento proposto da una cittadina rumena
avverso  il  decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, ha
sollevato,  in  riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs.
n. 286  del  1998,  nella  parte in cui, nel disciplinare l'immediata
esecutorieta'   del  decreto  di  espulsione  prefettizio,  ancorche'
sottoposto  a  gravame  o  impugnativa,  non  prevede  l'adozione  di
provvedimenti  cautelari di sospensione fino alla data fissata per la
Camera di consiglio;
        che, a parere del giudice a quo, le norme censurate sarebbero
in   contrasto  con  il  diritto  di  difesa,  poiche'  lo  straniero
destinatario  del  decreto  di  espulsione, nel caso in cui decida di
presenziare  all'udienza  di  convalida  del  suddetto provvedimento,
incorrerebbe     nella     responsabilita'    penale    che    deriva
dall'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio
nazionale entro il breve termine di cinque giorni;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  di legittimita' costituzionale
sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata;
        che   la   difesa   erariale,   riproponendo   argomentazioni
sostanzialmente  identiche a quelle gia' riportate nei due precedenti
atti  di intervento, precisa ulteriormente che il termine di sessanta
giorni  per  proporre  ricorso  avverso  il  decreto di espulsione e'
proprio  preordinato a garantire il diritto di difesa dello straniero
il  quale,  in  tale lasso temporale, puo' impostare la propria linea
difensiva, essendo invece attribuito al, per definire il giudizio, il
termine piu' breve di venti giorni, termine, quest'ultimo, conforme a
quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 161 del 2000.
    Considerato che i rimettenti dubitano, in riferimento all'art. 24
della  Costituzione,  della legittimita' costituzionale dell'art. 13,
commi 3  e  8,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero): del comma 3, nella parte
in   cui   prevede  l'immediata  esecutivita'  del  provvedimento  di
espulsione,    ancorche'   sottoposto   ad   impugnativa   da   parte
dell'interessato,  e  del  comma 8,  nella  parte in cui non consente
l'adozione,  da  parte  del  giudice,  di  provvedimenti cautelari di
sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio;
        che le ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni,
onde  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti con
un'unica decisione;
        che  le  questioni  sollevate  dal  Tribunale  di Milano sono
manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza;
        che,  in particolare, quanto all'ordinanza iscritta al n. 297
del  2005,  va  rilevato che il rimettente ha disposto la sospensione
del  decreto  impugnato,  cosi'  mostrando  di  avere  gia'  ritenuto
applicabile  alla  fattispecie  quella  sospensiva che costituisce lo
stesso  oggetto  della  questione  di legittimita' sollevata, mentre,
quanto  all'ordinanza  iscritta  al  n. 503 del 2005, la questione e'
sollevata  in termini meramente ipotetici, in quanto il giudice a quo
si  limita  ad  affermare  che  la  mancata  presenza  in  aula dello
straniero   e'   presumibilmente   determinata  dalla  gia'  avvenuta
esecuzione  dell'espulsione  o dal timore di incorrere nella sanzione
penale  prevista  dall'art. 14,  comma 5-ter,  del  d.lgs. n. 286 del
1998;
        che,  quanto  alla questione sollevata dal giudice di pace di
Salerno  ed  iscritta al n. 512 del 2005, va disposta la restituzione
degli atti al giudice a quo, affinche' valuti la perdurante rilevanza
della  stessa, tenuto conto che la ricorrente del giudizio principale
e'  una  cittadina  rumena  e  che,  successivamente all'ordinanza di
rimessione,  e'  entrata in vigore la legge 9 gennaio del 2006, n. 16
(Ratifica  ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di
Bulgaria  e  della  Romania  all'Unione  europea,  con  Protocollo  e
allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e
scambio  di  Lettere,  fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005), con la
quale  gli  Stati della Romania e della Bulgaria sono divenuti membri
dell'Unione europea.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 13,  comma 3,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero),   sollevata,  in  riferimento  all'art. 24  della
Costituzione,  dal  Tribunale di Milano, con le ordinanze indicate in
epigrafe;
    Ordina  la restituzione degli atti al giudice di pace di Salerno,
in   relazione   alla   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 13,  commi 3 e 8, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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