N. 310 ORDINANZA 10 - 20 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa -
  Importo  calcolato  in  via  presuntiva  con riferimento al periodo
  compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione
  -  Impossibilita' di provare nel processo tributario, attraverso la
  prova  testimoniale,  l'effettiva  durata del rapporto irregolare -
  Denunciata  lesione  del principio di eguaglianza per disparita' di
  trattamento  -  Lamentata  violazione  del  diritto di difesa e del
  principio   di   imparzialita'  della  pubblica  amministrazione  -
  Sopravvenuta   modifica   normativa  della  disposizione  censurata
  anteriormente  all'ordinanza  di  rimessione - Omessa valutazione -
  Conseguente  carenza di motivazione sulla rilevanza della questione
  - Manifesta inammissibilita'.
- D.L.  22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3, convertito, con
  modificazioni,   dalla   legge   23 aprile   2002,   n. 73;  d.lgs.
  31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, comma 1, e 7, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.
(GU n.29 del 25-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento  delle  operazioni  di  emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di  lavoro irregolare), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1,   della   legge  23 aprile  2002,  n. 73,  in  relazione
all'art. 2,  comma 1,  e all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre  1991,  n. 413),  promosso con ordinanza del 26 settembre
2006  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Macerata,  nel
procedimento  tributario  vertente  tra  la Pineta Pizzeria s.n.c. di
Cecconi  Gonnella  Nora  &  C. e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di
Tolentino iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Macerata,
con  ordinanza  del  26 settembre  2006,  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge
22 febbraio  2002,  n. 12  (Disposizioni urgenti per il completamento
delle  operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di
lavoro   irregolare),   convertito   in   legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1   della   legge   23 aprile  2002,  n. 73,  in  relazione
all'art. 2,  comma 1,  e  all'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre
1992,  n. 546  (Disposizioni  sul  processo  tributario in attuazione
della   delega   al   Governo  contenuta  nell'art. 30  della  legge.
30 dicembre  1991,  n. 413),  per  contrasto con gli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione;
        che  il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in
ordine  ad  un  ricorso avverso l'atto di irrogazione di una sanzione
emessa  dall'Agenzia delle entrate-Ufficio di Tolentino nei confronti
di  un  ristoratore,  a  seguito  dell'accertamento  dell'impiego  di
lavoratori  dipendenti  non  risultanti  dalle  scritture  o da altra
documentazione  obbligatoria, e che la sanzione e' stata quantificata
sulla  base del costo del lavoro di ciascun lavoratore, calcolato dal
1°  gennaio  2002  al giorno della constatata violazione (16 novembre
2002),   secondo   quanto   prescritto   dall'art. 3,   comma 3,  del
decreto-legge n. 12 del 2002;
        che  il  ricorrente del giudizio a quo contesta tale sanzione
sostenendo  che il periodo lavorativo si sarebbe limitato ad una sola
giornata  lavorativa,  come  risulterebbe  dalle  dichiarazioni delle
lavoratrici  interessate  e  degli  altri  dipendenti,  nonche' dalle
lettere  di  assunzione sottoscritte dalle stesse lavoratrici e dalla
documentazione  inviata  all'INAIL,  e  che,  pertanto,  la  sanzione
dovrebbe   essere   calcolata  in  relazione  al  periodo  lavorativo
effettivo e non gia' a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla
data di contestazione della violazione;
        che l'Agenzia delle entrate contesta il valore probatorio sia
della documentazione prodotta dal ricorrente, sia delle dichiarazioni
dei  lavoratori, le quali, «stante il divieto di prova testimoniale»,
avrebbero valore soltanto indiziario;
        che,  secondo  il  rimettente,  l'art.  art. 3,  comma 3  del
decreto-legge  n. 12  del  2002  benche',  sia  stato gia' dichiarato
(parzialmente) illegittimo dalla Corte costituzionale, nella parte in
cui  non ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro
irregolare  ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell'anno in
cui  e'  stata  constatata  la violazione (sentenza n. 144 del 2005),
tuttavia sarebbe tuttora in contrasto con l'art. 24 Cost;
        che,  infatti,  stante  la  sussistenza  della  giurisdizione
tributaria in ordine alle controversie concernenti la sanzione di cui
all'art. 3  censurato, e vigendo, nell'ambito del processo tributario
il  divieto  della prova testimoniale di cui all'art. 7, comma 4, del
d.lgs.  n. 546  del  1992,  il  ricorrente  avverso  la  sanzione  si
troverebbe  nella  concreta  impossibilita'  di provare l'inizio e la
durata  effettiva  del rapporto di lavoro irregolare, con conseguente
violazione del diritto di difesa;
        che  le  disposizioni  censurate  sarebbero  altresi'  lesive
dell'art. 97    Cost.    e    del    principio    di    imparzialita'
dell'amministrazione     poiche'    rimetterebbero    «alla    totale
discrezionalita»  di  quest'ultima  la  scelta  del  momento  in  cui
effettuare   l'ispezione  nell'azienda,  momento  dal  quale  dipende
l'entita' della sanzione;
        che  sarebbe  violato,  infine, anche l'art. 3 Cost. sotto il
profilo  della  irragionevolezza  della  censurata  disposizione, dal
momento  che,  a  causa  della  impossibilita'  di  fornire  la prova
negativa  derivante  dalla inammissibilita' della prova testimoniale,
si  consentirebbe  di  sanzionare  una medesima condotta con due pene
diverse;
        che,  il  rimettente ritiene rilevanti le questioni sollevate
nel  giudizio  a  quo,  poiche'  nella  specie,  la  sanzione  di cui
all'art. 3,  comma 3,  del  decreto-legge  n. 12  del  2002  e' stata
irrogata  in conseguenza dell'avvenuto accertamento della presenza di
lavoratori  irregolari,  e  tuttavia  non  sarebbe  possibile, per il
ricorrente,  fornire  la prova testimoniale circa la durata effettiva
del  rapporto  di  lavoro  irregolare,  si' da vincere la presunzione
posta dalla disposizione censurata;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  innanzitutto eccepito l'inammissibilita' delle
questioni  prospettate, dal momento che l'ordinanza di rimessione non
avrebbe  tenuto  conto  delle  modifiche  apportate alla disposizione
censurata  dal  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223  (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dall'art. 1  della legge 4 agosto 2006, n. 248 sia in
ordine  alle  modalita'  di  quantificazione  della  sanzione, sia in
ordine all'organo competente ad irrogarla;
        che,  pertanto,  la  mancanza di una specifica valutazione da
parte  del  rimettente  circa  la  applicabilita'  o meno della nuova
disciplina  alla  fattispecie  al  suo  esame renderebbe la questione
manifestamente inammissibile;
        che,   nel   merito,  in  ogni  caso,  la  questione  sarebbe
infondata, rientrando nella discrezionalita' del legislatore, purche'
esercitata  in  modo  non  palesemente  irrazionale,  individuare  il
giudice  competente  a  decidere  la  controversia, nonche' stabilire
limitazioni alla esperibilita' della prova testimoniale, anche tenuto
conto della natura del procedimento e delle circostanze da provare;
        che   infondata   sarebbe,   infine,  la  dedotta  violazione
dell'art. 97  Cost.,  dal momento che gli inconvenienti lamentati dal
rimettente  avrebbero  natura meramente fattuale dipendendo non dalla
norma,   ma   dall'esercizio  della  potesta'  accertativa  da  parte
dell'amministrazione.
    Considerato  che,  anteriormente  all'ordinanza  di  rimessione -
depositata  in  data  29 settembre  2006  - e' intervenuto il decreto
legge  4 luglio  2006,  n. 223  (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa  pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e di
contrasto   all'evasione   fiscale),  convertito,  con  modificazioni
dall'art. 1  della  legge  4 agosto 2006, n. 248, il cui art. 36-bis,
comma 7,  lettere a) e b) ha sostituito i commi 3 e 5 dell'art. 3 del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento  delle  operazioni  di  emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di  lavoro irregolare), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73;
        che   il   citato  decreto  n. 223  del  2006  ha  modificato
completamente  la disciplina sansionatoria prevista per l'utilizzo di
lavoratori irregolari;
        che  il  sopravvenuto decreto-legge ha altresi' modificato il
comma 5  dell'art. 3  del  decreto-legge  n. 12  del  2002  il  quale
attualmente  dispone che all'irrogazione di tale sanzione provvede la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
        che il giudice a quo non ha tenuto alcun conto della suddetta
modifica  normativa, la quale incide, per un verso, sul meccanismo di
calcolo  della  sanzione  trasformandolo  radicalmente  e,  per altro
verso,  sulla individuazione dell'organo competente ad applicare tale
sanzione;
        che  il  rimettente, dunque, non ha svolto alcuna motivazione
in ordine alla eventuale incidenza della novella sulla fattispecie al
suo esame, sia sotto il profilo della appartenenza alla giurisdizione
tributaria  delle  controversie  aventi  ad  oggetto  le sanzioni per
l'impiego  di  lavoratori  irregolari,  sia  quanto  alla  perdurante
rilevanza della questione nel giudizio a quo;
        che   tali   omissioni   determinano,   secondo  la  costante
giurisprudenza  della  Corte,  la  manifesta  inammissibilita'  della
questione  per  carente  motivazione  sulla  rilevanza  (si vedano al
riguardo, le ordinanze n. 268 e n. 74 del 2006, e n. 152 del 2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge
22 febbraio  2002,  n. 12  (Disposizioni urgenti per il completamento
delle  operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di
lavoro  irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge  23 aprile  2002,  n. 73,  in  relazione all'art. 2, comma 1, e
all'art. 7,    comma 4,   del   d.lgs.   31 dicembre   1992,   n. 546
(Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
dalla  Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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