N. 311 ORDINANZA 10 - 20 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Codice  della  strada  - Patente a punti -
  Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente -
  Raddoppio  del punteggio da decurtare - Denunciato contrasto con il
  principio  di eguaglianza, con disparita' di trattamento, a parita'
  di  infrazione,  in  danno  dei  cittadini neopatentati - Questione
  meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilita'.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  tabella  dei  punteggi,  ultima  parte, introdotto dall'art. 7, del
  d.lgs.   15 gennaio   2002,   n. 9,   come   modificato   dal  d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.29 del 25-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del
21  giugno 2006  dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile
vertente tra Coppola Daniela e il comune di Lecce, iscritta al n. 686
del  registro  ordinanze  2006  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 21 giugno 2006, il giudice di
pace   di   Lecce  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 126-bis,  «comma 1 Tabella A» (recte: Tabella dei punteggi,
ultima  parte), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo
15 gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e correttive del
nuovo  codice  della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della
legge  22 marzo  2001,  n. 85),  come modificato dal decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito, con modifica-zioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214  -  nella  parte in cui dispone che «Per le patenti rilasciate
successivamente  al  1 ottobre  2003  a  soggetti  che non siano gia'
titolari  di  altra  patente  di  categoria  B  o  superiore, i punti
riportati  nella  presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i primi tre
anni dal rilascio»;
        che l'incidente di costituzionalita' e' sorto nel corso di un
giudizio  di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto
di  Lecce in data 3 dicembre 2004 per la contestata «violazione degli
artt. 41, 146 e 126-bis c.d.s.»;
        che  il  giudice  a quo, nel precisare di aver acquisito agli
atti  la  «documentazione  comprovante  il  rilascio della patente di
guida  della ricorrente testimoniante il periodo di abilitazione alla
guida  della  stessa»,  sostiene  che  «alla  fattispecie in esame e'
applicabile   il   disposto   dell'art. 126-bis,   comma 1,  (tabella
allegata)  del  c.d.s.  secondo il quale l'infrazione comporta, per i
soggetti  patentati  dopo  il 1° ottobre 2003, il raddoppio dei punti
decurtati  sulla  patente di guida se non siano trascorsi piu' di tre
anni dal rilascio»;
        che   il  rimettente  afferma,  altresi',  che  la  sollevata
questione  sarebbe  rilevante nel giudizio principale, giacche' egli,
ove  «intendesse  superare  le  eccezioni preliminari di nullita' del
verbale provvedimento impugnato entrando, quindi, nel merito, sarebbe
tenuto ad applicare la normativa in esame confermando, eventualmente,
la sanzione accessoria applicata» alla ricorrente;
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
sostiene  che  la disposizione denunciata contrasterebbe con l'art. 3
della   Costituzione,   in  quanto  «la  giovane  eta'  e  l'anno  di
conseguimento  della  patente  di  guida»  costituirebbero  «elemento
discriminatorio  ai fini della applicazione della sanzione accessoria
creando  una  irragionevole  disparita'  di trattamento tra colpevoli
delle medesime infrazioni»;
        che,  ad  avviso  del rimettente - il quale all'uopo richiama
talune  decisioni  della  Corte  costituzionale  (e, segnatamente, le
sentenze  n. 218  del  1974, n. 26 del 1979, n. 103 del 1982 e n. 409
del  1989)  -  «l'eta'  e  l'anno  di  conseguimento  dello status di
patentato  non  possono  costituire  elemento discriminatorio tale da
creare  ingiustificate,  illogiche  e  conclamate  disuguaglianze tra
colpevoli  delle  medesime  infrazioni,  nonche'  irrazionali  scelte
sanzionatorie tra categorie di persone»;
        che la norma censurata, si argomenta ancora nell'ordinanza di
rimessione,  introdurrebbe,  invece,  una  siffatta  discriminazione,
varcando    cosi'   il   «limite   indefettibile   tracciato»   dalla
giurisprudenza  costituzionale  innanzi  richiamata, secondo la quale
«il  principio  d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost.,
esige  che  la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito
commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo,
alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni
individuali»,  e  che  le relative valutazioni «rientrano nell'ambito
del  potere  discrezionale  del  legislatore,  il  cui esercizio puo'
essere censurato, sotto il profilo della legittimita' costituzionale,
soltanto  nei  casi  in  cui non sia stato rispettato il limite della
ragionevolezza» (viene richiamata la sentenza n. 409 del 1989);
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
        che,  quanto  all'eccepita  inammissibilita',  il  rimettente
porrebbe,   secondo   la   difesa   erariale,  «come  solo  eventuale
l'applicabilita'  al caso di specie della norma» censurata, mancando,
altresi',  di  indicare  un  «parametro  che  consenta di valutare il
comportamento»  della ricorrente nel giudizio principale «in funzione
della (maggiore o minore gravita) della sanzione applicabile»;
        che, nel merito della questione, l'Avvocatura generale, oltre
a   rilevare   che  l'elemento  dell'eta',  al  quale  il  rimettente
riconnette  specifica  importanza ai fini dell'irragionevolezza della
norma  denunciata,  non sarebbe «previsto dalla fattispecie ne' preso
in  considerazione dal legislatore come presupposto di applicazione»,
sostiene che la disciplina oggetto di censura e' frutto di «scelte di
politica  amministrativa» riservate alla ragionevole discrezionalita'
del  legislatore,  dovendosi  tener  conto, in un regime di patente a
punti,   della   differenza   che   esiste   tra  la  «posizione  dei
«neopatentati»»,  dotati  di  minore  esperienza, e quella di chi «da
lunghi anni e' alla guida di un veicolo».
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Lecce  dubita  della
legittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi,
ultima  parte,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo
15 gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e correttive del
nuovo  codice  della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della
legge  22 marzo  2001,  n. 85),  come  modificato  dal  decreto-legge
27 giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni al codice della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214  -  nella  parte in cui dispone che «Per le patenti rilasciate
successivamente  al  1° ottobre  2003  a  soggetti che non siano gia'
titolari  di  altra  patente  di  categoria  B  o  superiore, i punti
riportati  nella  presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i primi tre
anni dal rilascio»;
        che  la disposizione censurata violerebbe, secondo il giudice
a  quo, l'art. 3 della Costituzione, giacche' «prevede che la giovane
eta'  e  l'anno di conseguimento della patente di guida costituiscano
elemento  discriminatorio  al  fini della applicazione della sanzione
accessoria  creando  una  irragionevole disparita' di trattamento tra
colpevoli delle medesime infrazioni»;
        che, in via preliminare, occorre osservare che il rimettente,
nel    motivare   sulla   rilevanza   del   proposto   incidente   di
costituzionalita',  afferma  che  egli sarebbe tenuto ad applicare la
disposizione   denunciata   soltanto   ove  «intendesse  superare  le
eccezioni preliminari di nullita' del verbale provvedimento impugnato
entrando, quindi, nel merito»;
        che,  pertanto,  risulta  evidente  che  il giudice a quo non
scioglie  affatto il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella
controversia   oggetto   di   sua   cognizione,   della  disposizione
denunciata,  lasciando  appunto  irrisolta la portata delle eccezioni
preliminari di nullita' del provvedimento impugnato, che, se fondate,
non   consentirebbero   di   delibare   il   merito   della   vicenda
sanzionatoria;
        che,  pertanto, la sollevata questione e' meramente ipotetica
ed  astratta  e,  come  tale,  deve  essere dichiarata manifestamente
inammissibile (ex plurimis, ordinanza n. 56 del 2007).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi,
ultima  parte,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo
15 gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e correttive del
nuovo  codice  della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della
legge  22 marzo  2001,  n. 85),  come modificato dal decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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