N. 324 ORDINANZA 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603,   comma 2,   se   la  nuova  prova  e'  decisiva)  -
  Applicazione  della  nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
  data   di   entrata   in   vigore   della  novella  -  Sopravvenuta
  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   della  norma
  censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod.  proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
  20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione,  artt. 3,  97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e
  112.
(GU n.30 del 1-8-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice
di   procedura   penale,  come  sostituito  dall'art. 1  della  legge
20 febbraio  2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia  di  inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), e
dell'art. 10   della   stessa   legge,  promosso  con  ordinanza  del
28 settembre  2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento
penale  a  carico  di S.G., iscritta al n. 212 del registro ordinanze
2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª
serie speciale, dell'anno 2007.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello  di  Palermo  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 593 del codice di
procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), in riferimento
agli  artt. 3,  111,  secondo,  sesto  e  settimo  comma, e 112 della
Costituzione;   nonche'   dell'art. 10   della   medesima  legge,  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 111, settimo comma, Cost.;
        che  il giudizio a quo trae origine dall'appello proposto dal
pubblico   ministero  avverso  una  sentenza  di  assoluzione,  prima
dell'entrata  in  vigore  della legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1,
sostituendo  l'art. 593  cod.  proc.  pen.,  ha sottratto al pubblico
ministero  il  potere di appellare le sentenze di proscioglimento - e
che,  in  forza  dell'art. 10  della  medesima legge, dovrebbe essere
dichiarato inammissibile;
        che  il rimettente dubita, in primo luogo, della legittimita'
costituzionale  dell'art. 593  cod.  proc.  pen., nel testo novellato
dalla  legge  n. 46  del  2006,  nella  parte  in cui non consente al
pubblico  ministero  di  proporre  appello  avverso  le  sentenze  di
proscioglimento,  se  non  nel  caso previsto dall'art. 603, comma 2,
dello  stesso  codice, ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove
prove  dopo  il  giudizio  di  primo  grado  e  sempre che tali prove
risultino decisive;
        che  la  disciplina  censurata  violerebbe  innanzitutto  gli
artt. 3,  111,  secondo  comma,  e  112  Cost.,  perche', privando il
pubblico  ministero  -  «chiamato  ad  esercitare  la propria pretesa
punitiva  in  ossequio  al  principio  di obbligatorieta' dell'azione
penale»  -  del  potere  di  proporre  appello avverso le sentenze di
proscioglimento,   accorda   all'organo   della  pubblica  accusa  un
trattamento   palesemente   e  irragionevolmente  deteriore  rispetto
all'imputato, con sacrificio anche del principio della parita' tra le
parti;
        che   il   giudice  a  quo  -  richiamata  la  giurisprudenza
costituzionale  in  tema di giudizio abbreviato (ordinanza n. 421 del
2001)  -  osserva  che,  sebbene la previsione di limiti al potere di
impugnazione  del  pubblico  ministero  non  si  ponga  di per se' in
contrasto  con  la  Costituzione, la disparita' di trattamento tra le
parti  deve  pur  sempre  essere assistita da una giustificazione che
risponda a criteri di ragionevolezza;
        che,  invece,  nella  preclusione  all'appello  del  pubblico
ministero   avverso   le  sentenze  di  proscioglimento  difetterebbe
«qualsiasi  ragione  giustificativa»;  ne' la residua possibilita' di
appello  in  caso di prova nuova decisiva (ex art. 603, comma 2, cod.
proc.   pen.)   consentirebbe  di  superare  il  dedotto  profilo  di
incostituzionalita', trattandosi di ipotesi del tutto marginale;
        che  la  disciplina  censurata  sarebbe inoltre irragionevole
sotto due distinti profili: sia perche', essendo l'appello «una forma
di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado»,
la  limitazione  di  esso  ad  una  sola  delle  parti  «impedisce di
pervenire  al  risultato  della  decisione  giusta cui mira qualsiasi
processo»;   sia  in  quanto  viene  mantenuto  in  capo al  pubblico
ministero  il  potere  di  proporre  appello  avverso  le sentenze di
condanna;
        che   il   rimettente   denuncia,   altresi',  la  violazione
dell'art. 111, commi primo (parametro non riprodotto in dispositivo e
non  assistito  da  specifica  motivazione),  sesto e settimo, Cost.,
assumendo  che,  per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 46
del  2006  all'art. 606  cod. proc. pen. relativa alla disciplina dei
motivi   del   ricorso   per  cassazione,  «risulta  notevolmente  ed
irragionevolmente   estesa   l'area  del  giudizio  di  merito  della
Cassazione,  trasformata  [...] da giudice di legittimita', (anche) a
giudice  di merito», con conseguente possibile allungamento dei tempi
di definizione dei processi;
        che,  quanto  al  regime  transitorio  introdotto dalla legge
n. 46   del   2006,   il   rimettente   dubita   della   legittimita'
costituzionale  dell'art. 10 della medesima legge, nella parte in cui
stabilisce   l'immediata   applicabilita'   del   nuovo   regime   ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della medesima
legge, prevedendo, in particolare, al comma 2, che l'appello proposto
contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in
vigore  della  legge  e'  dichiarato  inammissibile con ordinanza non
impugnabile;
        che   sarebbero   violati   l'art. 3  Cost.,  per  l'«effetto
retroattivo»  che  la  disciplina censurata determina sui processi in
corso, derogando senza alcuna plausibile giustificazione alla «regola
della  tutela  dell'affidamento»,  ed il «principio di buon andamento
dell'attivita'  giudiziaria»  (art. 97  Cost.);  nonche'  l'art. 111,
settimo  comma,  Cost.,  secondo  cui  contro  le  sentenze e' sempre
ammesso   ricorso  per  Cassazione  per  violazione  di  legge  (tale
dovendosi  ritenere,  per il «suo contenuto definitorio», l'ordinanza
con  cui  e'  dichiarato inammissibile l'appello), ed, ulteriormente,
l'art. 3  Cost.  sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che la
norma censurata «sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni».
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),   dell'appello  delle  sentenze  dibattimentali  di
proscioglimento   da  parte  del  pubblico  ministero  e  l'immediata
applicabilita'  di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1  della citata legge n. 46 del 2006 «nella
parte  in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale,
esclude  che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze
di   proscioglimento,   fatta   eccezione  per  le  ipotesi  previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art. 10,  comma 2,  della  medesima legge, «nella
parte  in  cui  prevede che l'appello proposto contro una sentenza di
proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in
vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per
un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla  Corte  di appello di
Palermo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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