N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 luglio 2007
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 luglio 2007 (della regione Valle d'Aosta) Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonche' atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata assenza di comunicazione della data in cui il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione de qua e mancata espressa convocazione del Presidente della Regione - Denunciata violazione delle competenze statutarie della Regione, laddove e' espressamente attribuito al Presidente della Regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione» - Richiesta di annullamento degli atti impugnati. - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonche' atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727). - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 44, comma terzo. Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Proposta per il distacco-aggregazione di un Comune da una Regione ad un'altra, approvata mediante referendum - Obbligo in capo al Ministro dell'interno di presentazione alla Camera dei deputati di un conforme disegno di legge costituzionale o ordinario - Richiesta della Regione Valle d'Aosta alla Corte costituzionale di autorimessione di questione incidentale - Lamentata attribuzione, con norma di rango ordinario, ai cittadini che partecipano ad un referendum comunale del potere di iniziativa legislativa - Denunciata violazione della previsione costituzionale che consente l'attribuzione di un simile potere solo attraverso una legge costituzionale. - Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, comma quarto. - Costituzione, art. 71, primo comma. Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonche' atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata adozione degli atti impugnati in assenza dell'acquisizione del previo parere del Consiglio regionale valdostano, come prescritto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione - Denunciata violazione delle attribuzioni e competenze costituzionalmente fissate in capo alla Regione, violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta di annullamento degli atti impugnati. - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonche' atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727). - Costituzione, art. 132, comma secondo.(GU n.31 del 8-8-2007 )
Ricorso della regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074 in persona del presidente pro tempore, on. Luciano Caveri, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 1913 del 13 luglio 2007, dal prof avv. Giovanni Guzzetta e dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli 48, ha eletto domicilio; Contro il Governo in persona del Presidente dei Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla regione ricorrente, e in particolare dell'art. 44 dello statuto speciale e del principio costituzionale di leale collaborazione, e per il conseguente annullamento del disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, recante «Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», nonche' dell'atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727). F a t t o 1. - Nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007 il Consiglio dei ministri approvava il disegno di legge costituzionale dal titolo «Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione». 2. - A detta riunione del Consiglio dei ministri non veniva convocato, ne' riceveva al riguardo alcuna forma di comunicazione, il presidente della Regione Valle d'Aosta il quale, pertanto, non veniva messo nelle condizioni di prendervi parte. 3. - Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con nota recante la data del 23 maggio 2007 (prot. 1117/30/3/11) (doc. n. 1), formulava la richiesta di parere al Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta sulla proposta di distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta. Tale richiesta perveniva al presidente della regione in data 25 maggio 2007 (doc. n. 2). 4. - Il disegno di legge costituzionale in questione, poi, veniva presentato alla Camera dei deputati in data 4 giugno 2007, senza attendere che il Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta si esprimesse, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Costituzione, su di esso e sulla disciplina in esso contenuta relativa al distacco-aggregazione del Comune di Carema dalla Regione Piemonte alla Regione Valle d'Aosta. D i r i t t o 1) Violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948). La deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, con la quale e' stato approvato il disegno di legge costituzionale che mediante il presente ricorso si impugna, e' da considerarsi illegittima e lesiva delle competenze costituzionali della regione valdostana anzitutto per quanto concerne il profilo relativo alla composizione dell'organo collegiale da cui e' stata adottata. l'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, infatti, stabilisce espressamente che e' attribuito al Presidente della regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione». Ora, nessun dubbio puo' nutrirsi circa il fatto che nella circostanza l'oggetto su cui il Consiglio era chiamato a pronunciarsi, vale a dire la decisione relativa al disegno di legge costituzionale per l'aggregazione del Comune di Carema alla Valle d'Aosta, rappresentasse una questione riguardante, in modo pressoche' esemplare, particolarmente la regione. Tuttavia, nessuna comunicazione o convocazione in ordine a tale seduta del Consiglio dei ministri e' pervenuta al presidente della regione, ne' ad altro organo regionale. Di conseguenza, la regione non e' stata messa in condizione di far valere nella sede collegiale governativa la potesta' di cui risulta statutariamente investita. Pertanto, l'assenza di comunicazione della data in cui il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione de qua e la mancata espressa convocazione del presidente della regione si risolvono in una violazione dell'attribuzione regionale prevista all'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale e determinano l'illegittimita' della deliberazione del disegno di legge costituzionale in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad essa conseguente e in particolare della presentazione del medesimo disegno di legge alla Camera dei deputati. 2) Illegittimita' costituzionale, da dichiararsi in seguito alla proposizione incidentale della relativa questione, dell'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970. Con riguardo, inoltre, alla presentazione alla Camera dei deputati da parte del Ministro dell'interno del disegno di legge costituzionale anzidetto, in esecuzione dell'obbligo posto in capo allo stesso Ministro dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, si chiede a codesta ecc.ma Corte di sollevare, in via incidentale, dinanzi a se stessa, la questione di legittimita' costituzionale della norma legislativa appena citata per contrasto con l'art. 71, primo comma, Costituzione. L'art. 45, quarto comma, della legge n. 352/1970, infatti, stabilisce che qualora la proposta per il distacco-aggregazione di un comune da una regione ad un'altra sia stata approvata mediante referendum ex art. 132 della Costituzione, «il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» dell'esito referendario, «presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione». Si tratta di una norma la cui rilevanza e' evidente ai fini del giudizio che con il presente ricorso si introduce, dal momento che in applicazione di essa e' avvenuta, in data 4 giugno 2007, la presentazione, della quale pure qui si chiede l'annullamento, alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale. Orbene, l'obbligo imposto al Ministro dell'interno di presentare, entro 60 giorni dal positivo esito referendario, un conforme disegno di legge, appare costituzionalmente illegittimo lungo piu' versanti. Anzitutto, la previsione di tale obbligo conferisce, di fatto e di diritto, un potere di iniziativa legislativa ad una maggioranza di elettori che partecipano ad un referendum comunale. Cio' contrasta con l'art. 71, primo comma, Cost., il quale stabilisce che un simile potere, oltre che ai soggetti cui sia direttamente attribuito dalla Costituzione, possa essere introdotto soltanto attraverso una legge costituzionale. Rango che certamente non appartiene alla legge n. 352 del 1970. Ne' potrebbe sostenersi che il disposto dell'art. 45 di essa rappresenti una mera esplicitazione di un potere di iniziativa legislativa gia' attribuito a province e comuni dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione. Quest'ultimo, infatti, specifica che gli enti territoriali suddetti hanno la ben diversa facolta', nel rispetto delle condizioni ivi previste, di «fare richiesta» di essere staccati da una regione ed aggregati ad un'altra. In altri termini, il potere che la disposizione costituzionale prefigura non e' affatto quello dell'iniziativa legislativa, ma semmai quello - dai tratti e dal regime ben differenziati - di petizione. E' sufficiente il confronto con il dettato dell'art. 50 della Costituzione per comprendere, dalla coincidenza delle formulazioni, l'identita' della facolta' che le due prescrizioni costituzionali intendono attribuire: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi». Pertanto, dal momento che l'art. 45, quarto comma, della 1egge n. 352 del 1970 aggiunge autonomamente un potere di iniziativa legislativa, esso e' da considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 71, primo comma Cost., che riserva invece alle leggi costituzionali la possibilita' di conferire l'iniziativa legislativa ad organi ed enti ulteriori rispetto a quelli gia' contemplati nella medesima disposizione costituzionale. Deve inoltre sottolinearsi che l'esercizio del potere di iniziativa legislativa da parte dei soggetti cui e' attribuito va considerato una facolta' costituzionale, e non certamente un obbligo. A tal punto cio' risulta veridico, che e' la Costituzione stessa ad individuare, e sempre espressamente, i casi nei quali il suo esercizio debba essere ritenuto obbligatorio; ad esempio, nell'art. 77, secondo comma, Cost., con riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, da presentarsi alle Camere da parte del Governo il giorno stesso dell'approvazione di questi ultimi. Sicche', soltanto una norma di livello costituzionale sarebbe legittimata a mutare in obbligatoria la natura facoltativa del potere de quo del Governo, derogando al principio costituzionale in materia. Non essendo di tale livello la prescrizione dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970, essa e' da ritenersi - anche da tale punto di vista - costituzionalmente illegittima. 3) Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione da parte degli atti impugnati. L'approvazione del disegno di legge costituzionale sul distacco-aggregazione del Comune di Carema, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 maggio 2007, e la sua presentazione alla Camera dei deputati da parte del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali in data 4 giugno 2007 risultano viziate, altresi', per violazione del principio costituzionale della leale collaborazione tra enti territoriali. L'approvazione del disegno di legge costituzionale e la sua presentazione alla Camera dei deputati sono infatti avvenute senza garantire l'effettivo coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta. In particolare, la richiesta di parere al Consiglio regionale e' stata formulata con nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali recante la stessa data (23 maggio 2007) della seduta nella quale il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale sul distacco-aggregazione del Comune di Carema. Tale richiesta e' pervenuta al Presidente della Regione in data 25 maggio 2007. Il 4 giugno 2007, e quindi a pochi giorni di distanza dalla suddetta richiesta di parere, il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di cui si discute, senza attendere che la Regione Valle d'Aosta si esprimesse, con proprio parere, sulla proposta di distacco. Del resto, in quel breve arco temporale (25 maggio - 4 giugno) il Consiglio regionale non si e' riunito e, quindi, anche volendo, non avrebbe potuto esprimersi sulla, tutt'altro che «specifica e solenne», richiesta di parere da parte del Governo. E' di tutta evidenza, dunque, che il Governo non ha rispettato il principio di leale collaborazione fra gli enti territoriali, disattendendo le chiare indicazioni formulate da codesta ecc. ma Corte nella sentenza n. 66 del 2007 in relazione ad un analogo procedimento di distacco di un Comune (il Comune di Noasca) dalla Regione Piemonte per successiva aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, avviato ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost. In tale sentenza si affermava, infatti, che «prima dei lavori legislativi che avranno inizio con l'eventuale presentazione del disegno di legge governativo» fosse necessario provvedere «allo specifico e solenne coinvolgimento delle regioni interessate». Deve quindi constatarsi che, in palese contrasto con quanto asserito nella citata giurisprudenza costituzionale, la Regione Valle d'Aosta non e' stata coinvolta ne' specificamente, ne' tanto meno solennemente, nel procedimento di distacco-aggregazione del Comune di Carema. In un torno di tempo quanto mai breve il Consiglio dei ministri - in assenza, come gia' rilevato, del presidente della regione - ha infatti deliberato l'approvazione del disegno di legge costituzionale ed ha provveduto alla presentazione del medesimo alla Camera dei deputati, senza attendere che il Consiglio regionale valdostano rendesse il necessario parere. Gli atti adottati dal Governo e qui impugnati, dunque, integrano un comportamento in insanabile contrasto con il principio di leale collaborazione tra enti territoriali, alla stregua del quale la deliberazione de qua del Consiglio dei ministri e la successiva presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale avrebbero dovuto cronologicamente seguire, e non certo precedere, l'emissione dell'atto consultivo da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Ne' avrebbe pregio rilevare, in senso contrario, che l'attesa del parere consiliare si sarebbe posta in contrasto con quanto stabilito dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, ai sensi del quale - come gia' richiamato - «il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» dell'esito referendario, «presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione». Ora, ferme restando le considerazioni gia' sviluppate che depongono nel senso della illegittimita' costituzionale di tale norma, in ogni caso il termine in essa previsto non potrebbe essere chiamato in causa per superare la necessita' della previa acquisizione del parere del Consiglio regionale, ai fini della legittima presentazione del disegno di legge costituzionale. Qualora, infatti, il termine di 60 giorni fosse da considerarsi perentorio, essendo avvenuta la pubblicazione dell'esito referendario in questione nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, la presentazione del disegno di legge costituzionale in data 4 giugno 2007 sarebbe da ritenere comunque illegittima in quanto intervenuta successivamente alla scadenza del termine. A fortiori, nel caso in cui il termine legislativo dei 60 giorni non fosse da intendersi come perentorio, esso non potrebbe in alcun modo essere invocato per recuperare la legittimita' dell'approvazione e della presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale, in assenza dell'acquisizione del previo parere del Consiglio regionale valdostano come prescritto dall'art. 132, secondo comma, Cost. e preteso dal principio di leale collaborazione, parimenti di rango costituzionale.
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente ricorso voglia accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata, di attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla regione ricorrente, ed annullare conseguentemente gli atti in epigrafe individuati, ossia il disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, recante «Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», nonche' l'atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007, ad opera del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (Atto Camera n. 2727 - XV legislatura). Roma, addi' 19 luglio 2007 Prof. Avv. Giovanni Guzzetta - Prof. Avv. Francesco Saverio Marini 07C1050