Legge regionale n. 18/2005, articoli 30, 31, 32 e 33. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). Approvazione.(GU n.30 del 11-8-2007)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007) IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c), (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato); Visto il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione giuntale 21 aprile 2006, n. 856; Considerato che l'Art. 29 della legge regionale n. 18/2005 prevede il sostegno all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attivita' imprenditoriali e all'inserimento in qualita' di soci-lavoratori di cooperative di donne e soggetti in condizione di svantaggio occupazionale; Ritenuto, in base all'osservazione del mercato del lavoro regionale, che sia prioritario attivare gli strumenti di politica attiva del lavoro di cui sopra a favore delle donne disoccupate e delle seguenti categorie, rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale n. 18/2005: a) soggetti disoccupati che hanno gia' compiuto il quarantacinquesimo anno di eta'; b) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni; c) soggetti disoccupati da almeno sei mesi; d) soggetti a rischio di disoccupazione in quanto sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attivita' dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa; Ritenuto di rinviare l'attivazione dei medesimi strumenti di politica attiva del lavoro a favore delle altre categorie rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale n. 18/2005 alla regolamentazione attuativa della programmazione del Fondo sociale europeo 2007-2013 relativa all'occupabilita' delle persone; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 dicembre 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della giunta regionale 26 gennaio 2007, n. 120, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 7 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole; Sentita, ai sensi dell'Art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 12 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 295 del 16 febbraio 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY