REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2007, n. 33 

Legge regionale n. 18/2005, articoli 30, 31, 32 e 33. Regolamento per
la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli
30,  31,  32  e  33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali  per  l'occupazione,  la  tutela e la qualita' del lavoro).
Approvazione.
(GU n.30 del 11-8-2007)

(Pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)

                            IL PRESIDENTE

    Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005,
n.  18,  recante  «Norme  regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita'  del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di
nuove  attivita'  imprenditoriali,  ed in particolare gli articoli 29
(finalita'  e  destinatari),  30  (promozione  dell'occupazione),  31
(promozione  di  nuove  attivita'  imprenditoriali),  32  (lavoro  in
cooperativa) e 33, comma 1, lettera c), (concessione di incentivi per
la  trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  ad  elevato  rischio di
precarizzazione   in   rapporti   di   lavoro   subordinato  a  tempo
indeterminato);
    Visto  il  programma  triennale  regionale di politica del lavoro
2006-2008,  approvato  con  deliberazione giuntale 21 aprile 2006, n.
856;
    Considerato  che  l'Art.  29  della  legge  regionale  n. 18/2005
prevede    il    sostegno    all'assunzione,   alla   stabilizzazione
occupazionale,  allo  sviluppo  di  nuove attivita' imprenditoriali e
all'inserimento  in  qualita'  di  soci-lavoratori  di cooperative di
donne e soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;
    Ritenuto,   in  base  all'osservazione  del  mercato  del  lavoro
regionale,  che  sia  prioritario  attivare gli strumenti di politica
attiva  del  lavoro  di  cui sopra a favore delle donne disoccupate e
delle  seguenti  categorie,  rientranti  nella nozione di soggetti in
condizione  di  svantaggio  occupazionale ai sensi dell'Art. 29 della
legge regionale n. 18/2005:
      a) soggetti    disoccupati   che   hanno   gia'   compiuto   il
quarantacinquesimo anno di eta';
      b) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;
      c) soggetti disoccupati da almeno sei mesi;
      d) soggetti  a  rischio di disoccupazione in quanto sospesi dal
lavoro   a  seguito  di  cessazione,  anche  parziale,  di  attivita'
dell'azienda,  con  conseguente  ricorso  ad  ammortizzatori  sociali
concessi anche in deroga alla vigente normativa;
    Ritenuto  di  rinviare  l'attivazione  dei  medesimi strumenti di
politica  attiva del lavoro a favore delle altre categorie rientranti
nella  nozione  di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale
ai   sensi  dell'Art.  29  della  legge  regionale  n.  18/2005  alla
regolamentazione  attuativa  della  programmazione  del Fondo sociale
europeo 2007-2013 relativa all'occupabilita' delle persone;
    Sentiti  il  Comitato  di  coordinamento  interistituzionale e la
Commissione  regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del
14 dicembre  2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al
presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
    Vista la deliberazione della giunta regionale 26 gennaio 2007, n.
120,   con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  degli  incentivi
previsti  dagli  articoli 30,  31,  32  e  33 della legge regionale 9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del lavoro)»;
    Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del
7 febbraio  2007  ha  esaminato  il testo del regolamento allegato al
presente  provvedimento,  esprimendo  sul  medesimo,  ai  sensi degli
articoli 34,  comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio
2006,   n.   1   (Principi   e   norme   fondamentali   del   sistema
Regione-Autonomie   locali   nel   Friuli-Venezia   Giulia),   parere
favorevole;
    Sentita, ai sensi dell'Art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale
n.  18/2005,  la  competente Commissione del Consiglio regionale, che
nella  seduta  del  12  febbraio  2007  ha  esaminato  il  testo  del
regolamento   allegato   al  presente  provvedimento  esprimendo  sul
medesimo parere favorevole;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 295 del
16 febbraio 2007;
                              Decreta:

    1. E' approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione
degli  incentivi  previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela  e  la  qualita'  del lavoro)», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservano e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY