N. 529 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2006

Ordinanza  emessa  il  27  ottobre  2006  dal tribunale di Milano sul
ricorso  proposto  da Metro Italia Cash and Carry S.p.a. - Filiale di
Cinisello Balsamo contro I.N.P.S. ed altri

Previdenza  e  assistenza  -  Obbligazione  contributiva a carico del
  datore  di  lavoro  - Contributi che servono a coprire l'indennita'
  economica di malattia - Pagamento imposto indistintamente a tutti i
  datori  di  lavoro - Mancata distinzione tra i datori di lavoro che
  sono   per   contratto   onerati   ad   erogare   direttamente   la
  corrispondente  retribuzione  in  caso di malattia dei dipendenti e
  datori  di  lavoro  che  si avvalgono integralmente dell'indennita'
  economica  di  malattia versata dall'INPS - Lamentata irragionevole
  discriminazione  rispetto  a  situazioni  omogenee,  concernenti  i
  dirigenti,  i  quadri,  gli  impiegati  del  settore  industria e i
  lavoratori  della  RAI spa, in cui i datori di lavoro assicurano il
  trattamento  economico  di malattia ai propri dipendenti e non sono
  tenuti  al  versamento  del  correlativo  contributo  -  Denunciata
  disuguaglianza  tra  posizioni  omogenee, violazione dei principi a
  tutela   dell'attivita'  economica  pubblica  e  privata,  asserita
  previsione  di  un  tributo  senza  l'osservanza  del  principio di
  capacita' contributiva.
- Legge 11 gennaio 1943, n. 138, artt. 6 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 53.
(GU n.32 del 22-8-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    A scioglimento della precedente riserva rileva quanto segue.

                              In fatto

    Con  ricorso  depositato  il 4 dicembre 2003 la Metro Italia Cash
and  Carry  S.p.a.  ha proposto opposizione alla cartella esattoriale
notificatale   in   data   25   ottobre  2003,  ed  emessa  a  favore
dell'I.N.P.S.  per  Euro 273.666,75 a fronte di omissioni relative ai
contributi ritenuti dovuti per l'indennita' economica di malattia.
    Oltre  ad  eccepire  la  nullita' della cartella di pagamento per
carenza  assoluta  di  motivazione  la parte opponente ha rilevato la
insussistenza  dell'obbligo  contributivo  di  cui  sopra provvedendo
direttamente   la   societa'  ad  erogare  ai  propri  dipendenti  la
indennita'  economica  di  malattia  in  misura pari o superiore alla
indennita'   corrisposta   dall'I.N.P.S.   in  virtu'  del  contratto
collettivo  aziendale  stipulato in data 12 ottobre 1993. Ritualmente
costituitosi   l'Istituto  convenuto  ha  chiesto  il  rigetto  della
opposizione  ribadendo  la piena validita' della cartella esattoriale
opposta  ed  invocando  in  ordine  alla  debenza  dei  contributi di
malattia  in questione la sentenza n. 10.232/03 a sezioni unite della
Corte  di  cassazione  evidenziando  la  insussistenza di un nesso di
reciproca  giustificazione  causale  tra  contributi e prestazioni in
virtu'   del   principio   di   solidarieta'   vigente   in   materia
previdenziale.
    Dopo   una   serie  di  rinvii  finalizzati  ad  un  componimento
amministrativo  tra  le  parti,  componimento peraltro non raggiunto,
autorizzato  il deposito di note difensive in data 29 settembre 2006,
in   sede   di  discussione  la  parte  opponente  ha  insistito,  in
alternativa  all'accoglimento  del  ricorso,  per la remissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale  in  considerazione del sospetto di
incostituzionalita' degli artt. 9 e 6 legge n. 138/1943.

                             In diritto

    Ritiene  il giudicante che effettivamente la norma suddetta debba
essere  sottoposta  al vaglio della Corte costituzionale, trattandosi
comunque  di  questione  rilevante  ai  fini  della  decisione  e non
manifestamente infondata.
a) Rilevanza della questione.
    Occorre  preliminarmente  osservare  che  l'eccezione preliminare
sollevata  da parte attrice in relazione alla nullita' della cartella
di  pagamento  opposta  per  carenza  di motivazione non e' eccezione
decisiva atteso che sia pur sinteticamente nella cartella esattoriale
stessa  sono  contenute indicazioni sufficienti per la determinazione
dell'entita' e del titolo del pagamento richiesto.
    E'  dunque  necessario  nella fattispecie ai fini della decisione
affrontare  il  merito  della  controversia  per appurare se la parte
attrice  sia tenuta a corrispondere all'I.N.P.S. i contributi pretesi
da  quest'ultimo  a  titolo di indennita' economica di malattia per i
dipendenti  nonostante  la  societa'  stessa  sia  vincolata,  con la
stipulazione  del contratto collettivo aziendale del 12 ottobre 1993,
a  corrispondere  direttamente  a  tutti  i  dipendenti  in  caso  di
malattia,  non  professionale  e  non  dipendente  da  infortunio sul
lavoro, l'intera retribuzione netta di fatto.
    La  questione  di cui e' causa deve trovare soluzione nell'art. 9
della legge n. 138/1943 che, senza alcuna distinzione, onera i datori
di  lavoro  del  pagamento dei contributi per coprire l'indennita' di
malattia prevista dal precedente art. 6.
    Sul  punto del resto si e' gia' espressa la Corte di cassazione a
sezioni  unite  che  con  la  pronuncia  10.232/03 ha definitivamente
interpretato   la  norma,con  la  conseguenza  che  la  questione  di
incostituzionalita'   prospettata   risulta  rilevante  ai  fini  del
decidere.
b) Non manifesta infondatezza.
    Come  si  e'  osservato  la  Suprema  Corte  a  sezioni  unite ha
interpretato  l'art.  6,  comma secondo e l'art. 9 della citata legge
n. 138/1943  affermando che il fondamento della previdenza sociale e'
riconducibile al principio di solidarieta' con la conseguenza che non
vi   e'   un  nesso  di  reciproca  giustificazione  causale  tra  le
prestazioni   e   i  contributi,  persistendo  quindi  l'obbligazione
contributiva  a  carico del datore di lavoro anche quando per tutti o
per  alcuni  dei  lavoratori  dipendenti l'ente previdenziale non sia
tenuto a certe prestazioni.
    Posta  dunque questa interpretazione (dalla quale l'autorevolezza
della  fonte  impedisce  di  discostarsi)  risulta non manifestamente
infondata  la  prospettata questione di illegittimita' costituzionale
dell'art.  9 della legge n. 138 del 1943 nella parte in cui impone il
pagamento dei contributi che servono a coprire l'indennita' economica
di  malattia  prevista dal precedente art. 6, senza distinguere tra i
datori   di   lavoro  che  sono  per  contratto  onerati  ad  erogare
direttamente  la  corrispondente retribuzione in caso di malattia dei
dipendenti   (e   dunque   non   si   avvalgono   delle   prestazioni
dell'I.N.P.S.)   rispetto  ai  datori  di  lavoro  che  si  avvalgono
integralmente   dell'indennita'   economica   di   malattia   versata
dall'Istituto.
    Occorre  specificare  che si tratta esclusivamente del contributo
volto  ad  assicurare le prestazioni economiche di malattia da tenere
ben  distinto  dal  contributo  sociale di malattia che non e' invece
oggetto della materia del contendere tra le parti.
    Il  sospetto  di  incostituzionalita'  deriva dal fatto che, come
esattamente  rilevato dalla parte opponente nelle note difensive (con
le  quali  ha  ricostruito  anche  dal punto di vista dell'evoluzione
storica  l'istituto  della indennita' economica di malattia) l'art. 9
citato  viola  in  primo  luogo  il  principio  di uguaglianza di cui
all'art.   3   della   Costituzione  ravvisandosi  una  irragionevole
discriminazione  rispetto ad altre omogenee situazioni nelle quali il
datore  di  lavoro, che assicura il trattamento economico di malattia
ai  propri  dipendenti,  non e' correlativamente tenuto al versamento
del contributo previdenziale finalizzato al trattamento stesso.
    Basti  pensare al fatto che l'Istituto previdenziale non pretende
i contributi in questione per i dirigenti, per i quadri e soprattutto
per gli impiegati del settore industria.
    Assai  puntualmente la difesa della parte attrice ha sottolineato
-  tra  l'altro  -  come non a caso lo stesso I.N.P.S., con messaggio
numero  909  del  6  dicembre  2002,  ha comunicato che avendo la Rai
S.p.a.   con   contratto  collettivo  aziendale  assunto  l'onere  di
provvedere  in  caso di malattia a corrispondere la retribuzione, per
tali  lavoratori  la  societa'  non  era  tenuta  l  versamento della
contribuzione  per  le  prestazioni di malattia non avendo gli stessi
diritto al relativo trattamento economico previdenziale.
    Il  quadro  sopra  riferito induce a ritenere incostituzionale la
situazione di disuguaglianza tra posizioni del tutto omogenee.
    Inoltre  l'art. 9 citato si pone in contrasto anche con l'art. 41
della   costituzione   prevedendo,   senza  distinzione  alcuna,  una
imposizione  contributiva  anche  in  assenza del rischio tutelabile,
ovvero  in assenza di un'esigenza previdenziale da soddisfare. A tale
proposito  non  risulta  convincente  l'affermazione  in virtu' della
quale in materia previdenziale opererebbe esclusivamente il principio
di  solidarieta'  che,  come  ha  affermato  la  Corte di cassazione,
escluderebbe   la   necessita'   di   un   nesso  sinallgamatico  tra
contribuzione  e  prestazione;  in  tale  prospettiva,  anche a voler
ammettere   l'esistenza   dell'invocato  principio  di  solidarieta',
tuttavia  e'  indiscutibile che almeno una parte del contributo che i
datori  di  lavoro  sono  chiamati  a  corrispondere per l'indennita'
economica  di malattia sia destinato a coprire l'indennita' economica
stessa  erogata e non puo' integralmente risolversi nell'ottica della
solidarieta'.  Se  cosi'  fosse allora ci troveremo davanti non ad un
«contributo»  ma ad un vero e proprio «tributo» in relazione al quale
dovrebbe  operare  il  diverso principio di capacita' contributiva di
cui  all'artt. 53  Costituzione,  principio  del  tutto  estraneo  al
pagamento cosi' come preteso dall'Istituto convenuto.
    Per  tale  ragione  dunque  risulta allo stato non manifestamente
infondata  la  questione  di  costituzionalita' sollevata dalla parte
attrice  relativamente  all'art.  9, e per, il richiamo indiretto ivi
contenuto, all'art. 6 della legge n. 138 dell' 11 gennaio 1943.
                              P. Q. M.
    Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
e  per  quanto  richiamato,  dell'art.  6  della legge n. 138 dell'11
gennaio   1943  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  41  e  53  della
Costituzione, nella parte in cui non distingue l'onere contributivo a
carico  del  datore di lavoro che provvede direttamente ad erogare la
indennita' economica di malattia.
    Sospende il presente giudizio.
    Ordina alla cancelleria:
        di  provvedere  alla  immediata  trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
        di notificare la presente ordinanza alle parti;
        di  comunicare  la presente ordinanza ai presidenti delle due
camere  del  Parlamento  nonche'  al  presidente  del  Consiglio  dei
ministri.
          Milano, addi' 2 ottobre 2006
                          Il giudice: Sala
07C0939