N. 533 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2006

Ordinanza  emessa  il  30  ottobre 2006 dal tribunale di Grosseto nel
procedimento  civile  promosso  da Sarnicola Vincenzo ed altra contro
Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto

Sanita'  pubblica  -  Medici  dirigenti  delle  ASL  -  Incarichi  di
  direzione  di struttura semplice o complessa - Requisito necessario
  del  rapporto  di  lavoro  esclusivo  con  la ASL - Distinzione tra
  l'ipotesi   in  cui  vi  sia  concreta  possibilita'  di  espletare
  l'attivita'  intramuraria  per  la  presenza  di idonee strutture e
  l'ipotesi di impossibilita' di esercizio della stessa attivita' per
  l'assenza    di   strutture   idonee   -   Mancata   previsione   -
  Irragionevolezza.
- D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-quinquies, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Incarichi di
  direzione  delle  strutture  sanitarie  -  Requisito necessario del
  rapporto  di lavoro esclusivo - Distinzione tra l'ipotesi in cui vi
  sia la concreta possibilita' di esercitare l'attivita' intramuraria
  per  la  presenza di strutture idonee e l'ipotesi di impossibilita'
  di  esercizio  della  stessa  attivita'  per l'assenza di strutture
  idonee - Mancata previsione - Irragionevolezza.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, art. 59.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.32 del 22-8-2007 )
                            IL TRIBUNALE

  Ha pronunciato la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    1. - Questo Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott.
Bocelli,  a  fronte  della  domanda di un provvedimento d'urgenza che
evitasse  l'esercizio del diritto d'opzione tra il rapporto esclusivo
e  la  libera  professione  extra  moenia,  ex art. 15-quater, d.lgs.
n. 502/1992  come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, con ordinanza 16
maggio 2000 aveva sollevato eccezione d'illegittimita' costituzionale
e sospeso il giudizio cautelare.
    Tale ordinanza in punto di diritto osservava quanto segue:
        «Il  comma  5 dell'art. 15-quinquies prevede che i carichi di
direzione   di  struttura  semplice  o  complessa  (intendendosi  per
struttura  l'articolazione  organizzativa  per  la  quale e' prevista
responsablilta' di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie,
ed in particolare per struttura complessa i dipartimenti e quella che
il  ricorrente  attualmente  dirige:  art. 15-quinquies, commi 5 e 6)
presuppongono  il rapporto di lavoro esclusivo e quindi il divieto di
esercizio di libera professione extramuraria.
    Con  l'aggiunta  che  nel  silenzio  si  presume la scelta per il
rapporto  esclusivo  (art. 15-quater,  comma  3, ultima parte), e che
l'eventuale  passaggio  al  rapporto esclusivo e' irreversibile (art.
15-quater,  comma  4).  L'art. 1  del d.lgs. n. 49/2000 conferma tale
impostazione.
    I  principi  costituzionali  di  buon  andamento e ragionevolezza
(art. 97   Cost.)  impongono  che  l'esercizio  dell'opzione  di  cui
trattasi,   fra   regimi   professionali   giuridici   ed   economici
assolutamente  diversi  e  con  l'alternativa  fra la possibilita' di
esercizio   dell'attivita'   libero-professionale  extramuraria  (che
attualmente  e  da  tempo  il  ricorrente  svolge)  ed all'opposto la
possibillta'   di   svolgere   unicamente   la   libera   professione
intramuraria,   venga   richiesto   soltanto  allorche'  siano  state
organizzate   dall'az.   USL  le  strutture  e  le  attrezzature  che
effettivamente   permettano   l'esercizio  della  libera  professione
intramuraria  nelle  forme previste dall'art. 15-quinquies del d.lgs.
n. 229/1999  (si  veda, in particolare, il secondo comma). Tanto piu'
ove   all'eventuale   scelta   per  la  continuazione  dell'attivita'
libero-professionale  extra  moenia  si  accompagnino  penalizzazioni
economiche e funzionali.
    Si  consideri  al  riguardo  che il richiamato art. 15-quinquies,
commi  2,  lett.  a), del d.lgs. n. 502/1992 riconosce esso stesso il
diritto  soggettivo del dirigente sottoposto al rapporto esclusivo di
svolgere  la libera professione nell'ambito delle strutture aziendali
individuate  dal direttore generale, ed anzi testualmente precisa che
il  rapporto  di lavoro esclusivo "comporta" il diritto all'esercizio
della libera professione intra- moenia.
    Nessuna  opzione  puo'  essere  imposta  prima  che  l'USL  abbia
oggettivamente  predisposto  ed attivato le strutture interne (spazi,
attrezzature,  personale)  per  l'esercizio  della libera professione
intra  moenia che costituisce diritto soggettivo del dirigente medico
e corollario ineliminabile di quel rapporto esclusivo che rappresenta
uno  dei  due  versanti  dell'opzione.  Prima di allora, al dirigente
medico che gia' svolga la libera professione esterna viene in realta'
richiesto  non  di  optare  fra  la  continuazione  di tale attivita'
libero-professionale  esterna  e l'esercizio della libera professione
interna,  ma  di  scegliere fra la libera professione esterna (con le
immediate penalizzazioni economiche ed incompatibilita' funzionali) d
una   sempilce   aspettativa  (situazione  ben  diversa  dal  diritto
soggettivo  riconosciuto  dall'art. 15-quinquies),  di  carattere del
tutto  incerto  nell'an  e nel quando, di possibillta di esercizio di
libera  professione  intra  moenia  (con  la certezza di perdere, nel
frattempo,  la  clientela  acquisita  con la libera professione extra
moenia).
    Si consideri che in concreto l'az. USL n. 9 non ha predisposto le
strutture: cfr. verbale in data 16 maggio 2000.
    Trattasi di circostanze e conseguenze che non rispondono ad alcun
criterio di ragionevolezza, equita' e buon andamento (art. 97 Cost.).
    Si  tenga anche presente che le nuove norme rinviano ai contratti
collettivi   di  lavoro  numerosi  aspetti  che  costituiscono  parte
essenziale  della  disciplina  della libera professione intramuraria,
quali:  a)  il  trattamento  economico  aggiuntivo  da  attribuire ai
dirigenti  con  rapporto  esclusivo  (art. 15-quater, comma 5); b) le
modalita'  di  svolgimento della libera professione intra moenia ed i
criteri  di  partecipazione  ai relativi proventi (art. 15-quinquies,
comma  2);  c)  la  definizione del corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale  e  attivita' libero-professionale (art. 15- quinquies,
comma 3).
    Imporre l'opzione prima della compiuta disciplina contrattuale di
tali  profili  e'  ulteriormente  irragionevole  ed  incostituzionale
(art. 4 e 97 Cost.).
    Inoltre : l'art. 15-quater, comma 4, prevede che l'opzione per il
rapporto  esclusivo sia irreversibile, mentre l'opzione per la libera
professione  extramuraria  e  quindi  per  il  rapporto non esclusivo
(alternativa concessa a chi, come il ricorrente, era gia' in servizio
al  31  dicembre 1998 con facolta' di esercizio di libera professione
esterna:   commi  2  e  3  dell'art. 15-quater)  viene  espressamente
qualificata  come  revocabile  (art. 15-sexies). Tale irreversibilita
stabilita  per  l'opzione  a  favore  del rapporto esclusivo viola il
canone  fondamentale  di uguaglianza (art. 3 Cost.), non rinvenendosi
alcun   ragionevole   motivo   per  differenziare  (nel  senso  della
definitivita)  il  regime  dell'opzione per l'esclusivita' rispetto a
quello dell'opzione per la non esclusivita' del rapporto. Ne consegue
parimenti  violato  il  principio  di buon andamento e ragionevolezza
(art. 97 Cost.), in quanto non risponde ad alcuna logica; impedire in
una direzione cio' che e' consentito nell'altra.
    Ancora:  l'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 ha stabilito
al  14 marzo 2000 il termine per l'opzione di cui all'art. 15-quuater
del   decreto   legislativo   n. 502/1992;   il  decreto  legislativo
n. 49/2000  e'  stato  pubbilcato nella Gazzetta Ufficiale in data 10
marzo  2000,  n. 58,  vale a dire quattro giorni prima della scadenza
del    termine   per   l'opzione;   si   delinea   in   modo   palese
l'irragionevolezza  di  detto art. 1, d.lgs. n. 49/2000, contraria al
principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  e,
dunque,  contraria  al disposto di cui all'art 97 della Costituzione;
e'  appena  il  caso di sottolineare, infatti, che e' interesse della
pubblica  amministrazione,  e del regolare funzionamento di essa, che
lo  spatium  deliberandi in proposito fosse piu' ampio, e commisurato
al  principio di gradualita' nell'introduzione del rapporto esclusivo
ricavabile dalla lett. q) dell'art. 2 della legge n. 419 del 1998.
    Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di
illegittimita' costituzionale non sono manifestamente infondate e che
la  decisione  relativa alla loro legittimita' costituzionale si pone
come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto,
la  quale  risulterebbe adottata in virtu' di norme non conformi alla
Carta costituzionale;
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondate:
        1)   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 15-quater,  commi  2  e 3, 15-sexies del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502 nel testo risultante dall'art. 13 del decreto
legislativo  19 giugno 1999, n. 229, per contrasto con gli artt. 35 e
97  della  Costituzione laddove, imponendo ai dirigenti sanitari, che
fossero  gia'  in servizio alla data del 31 dicembre 1998 ed avessero
optato per la libera professione extramuraria, di esercitare entro il
termine   ristretto   di   cui  all'art. 1  del  decreto  legislativo
n. 49/2000  l'opzione  fra  la  conferma  della  scelta per la libera
professione  extramuraria  ed  il  rapporto  esclusivo con diritto di
esercizio  unicamente della libera professione intramuraria senza che
siano  state  approntate le strutture idonee a consentire in concreto
l'esercizio    della    libera    professione   intramuraria,   viene
ingiustificatamente  limitato  e  compresso  il  lavoro espletato dai
detti  dirigenti sanitari (art. 35 Cost.), e non viene organizzato il
pubblico  ufficio  ricoperto  dai detti dirigenti sanitari secondo il
principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
        2)  la  questione  di legittimita' costituzionale dall'art. 1
del  decreto  legislativo  in data 2 marzo 2000, n. 49, per contrasto
con  l'art. 97 della Costituzione, laddove, stabilendo il termine per
l'opzione   di   cui   allart. 15-quater   del   decreto  legislativo
n. 502/1992  come  novellato  dall'art. 13 del decreto legislativo in
data  19  giugno  1999, n. 229 al 14 marzo 2000, ha assegnato termine
talmente  breve  da  palesarsi  come  irragionevole  e  contrario  al
principio del buon andamento della pubblica amministrazione.».
    2.  -  Questo  giudice,  adito ex art. 700 c.p.c. per ottenere la
sospensione  degli effetti scaturenti dall'opzione effettuata in data
20  maggio 2000 a favore della continuazione della libera professione
extra  moenia,  di cui all'art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992 come
introdotto   dal   d.lgs.   n. 229/1999,   e  all'art. 1  del  d.lgs.
n. 49/2000,  aveva condiviso i dubbi di costituzionalita' suddetti e,
aderendo  a quell'opinione espressa da autorevole dottrina e recepita
da  Tribunale  di  Bari 3 agosto 2000 e Tribunale di Salerno 3 luglio
2000,   secondo  cui  il  giudice  del  processo  cautelare  potrebbe
disapplicare  la  norma primaria illegittima, valutando la fondatezza
del  ricorso  d'urgenza  alla  stregua  del sistema, aveva accolto il
ricorso d'urgenza.
    In particolare, in punto di fatto era emerso che l'Azienda USL di
Grosseto  non  aveva  predisposto  strutture  aziendali  idonee  alla
professione  intra  moenia; in punto di diritto s'era ritenuto che un
sistema  normativo  che comunque obbligava all'esercizio dell'opzione
anche  in  difetto  di  tali  strutture  fosse illegittimo perche' in
contrasto  con  gli  artt. 3,  97  e  35  Cost. e s'era ipotizzato il
probabile accoglimento della questione di legittimita' costituzionale
gia' prospettata alla Corte.
    Instaurato  il  giudizio  di  merito,  anziche' proporre nuova ed
autonoma  questione  di  costituzionalita',  rilevato  che  le  norme
censurate  erano gia' al vaglio della Corte s'era sospeso il giudizio
in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi.
    Codesta  Corte,  con  ordinanza  n. 309/2002,  aveva rilevato che
l'art. 1  del  d.l.  7  febbraio 2002, n. 8, convertito nella legge 4
aprile  2002,  n. 56, aveva modificato 1'art. 15-bis, comma terzo del
d.lgs.  n. 502, che in seguito alla modifica recitava «a far data dal
31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito
per  la  dirigenza  sanitaria»,  ed  aveva  rimesso gli atti a questo
Tribunale affinche' valutasse la perdurante rilevanza della questione
di legittimita' costituzionale.
    Il  primo  giudizio ex art. 700 c.p.c., proposto innanzi al dott.
Bocelli  per  scongiurare l'esercizio dell'opzione, si concludeva con
un provvedimento di «non luogo a provvedere» per sopravvenuto difetto
d'interesse;   nel   presente   giudizio  di  merito,  successivo  al
provvedimento  d'accoglimento ex art. 700 c.p.c. volto ad evitare gli
effetti  conseguenti all'esercizio dell'opzione, le parti insistevano
invece nelle proprie tesi.
    Tanto   premesso,  questo  giudice,  nel  far  proprie  tutte  le
argomentazioni  e le richieste gia' avanzate nell'ordinanza 16 maggio
2000,  ritiene  che  la  questione  di  costituzionalita' sia tuttora
rilevante.

                            D i r i t t o

a) Sulla rilevanza nel giudizio a quo.
    Il  giudizio  in corso non puo' essere definito indipendentemente
dalla  risoluzione  della  questione  di legittimita' costituzionale.
Applicando  le  norme  impugnate  la  domanda proposta dal ricorrente
dovrebbe  essere  rigettata.  Benvero,  gli  artt. 15-quater  ss. non
consentono  di  distinguere tra l'ipotesi in cui per il medico vi sia
la    concreta   possibilita'   di   espletare   l'attivita'   libero
professionale  intra  moenia e quella in cui tale possibilita' non vi
sia.   Dunque,  senza  l'intervento  della  Corte,  il  provvedimento
cautelare  non  potrebbe  essere confermato, poiche' il giudice della
causa  di  merito, a differenza del giudice della causa avente natura
cautelare, non puo' disapplicare una norma di legge.
b) Sulla perdurante rilevanza nel giudizio a quo.
    b1)  La circostanza che sia stato soppresso il rapporto di lavoro
a  tempo  definito  per  la  dirigenza  sanitaria  a  far data dal 31
dicembre  2002  (anziche'  da  l° febbraio 2002, com'era previsto dal
d.lgs. n. 229/1999) non incide sull'oggetto del contendere, posto che
il  Sarnicola  e'  sempre stato medico dirigente a tempo pieno, cioe'
per  un  orario completo e totale, e la controversia non attiene alle
modalita'  d'espletamento  temporale della prestazione (tempo pieno o
tempo  definito),  ma  al contenuto della prestazione, se esclusiva e
legittimante la sola prestazione libero professionale intramuraria o,
invece,    compatibile    con    l'attivita'   libero   professionale
extramuraria.   Peraltro,   gli  artt. 15-quater  e  quinquies,  gia'
sospettati d'illegittimita' costituzionale, non sono stati modificati
dal d.l. n. 8/2002.
    b2)  Per  altro  verso, tutt'ora difettano le strutture aziendali
idonee  alla  professione  intra  moenia  (si  pensi  che, ad es., e'
pacifico  che  manchi  un'apparecchiatura  essenziale per la medicina
oculistica  quale il «laser ad eccimeri», ne' d'altro canto l'azienda
ha  reperito  spazi sostitutivi in strutture alternative, ex art. 72,
comma 11, legge n. 448/1998.
    b3) La sopravvenienza dell'art. 3, d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254,
che  consente  «in  caso  di carenza di strutture e spazi idonei alle
necessita'   connesse   allo   svolgimento   delle  attivita'  libero
professionali  in  regime  ambulatoriale, limitatamente alle medesime
attivita'  e  fino  al  31  luglio  2003, l'utilizzazione del proprio
studio  professionale»,  il cui termine e' stato prorogato sino al 31
luglio  2005  dal d.l. n. 89/2003, non porta a superare i prospettati
dubbi di legittimita' costituzionale.
    Intanto,  benche'  il  Sarnicola,  che  ha  optato  per la libera
professione extra moenia, possa al termine di ogni anno optare per il
rapporto  esclusivo,  egli  ha comunque interesse a sentir dichiarare
l'illegittimita'   della  norma  sulla  base  di  cui  ha  esercitato
l'opzione  per veder confermato il provvedimento cautelare che gli ha
consentito  di  mantenere  l'incarico  dirigenziale  fino ad oggi (in
mancanza,  infatti,  sarebbe  legittima la condotta dell'ente che gli
aveva sottratto le funzioni di direzione).
    In  secondo  luogo,  e  soprattutto,  neppure la previsione della
possibilita'  d'utilizzo  del proprio studio professionale e' tale da
far ritenere superata la questione di costituzionalita'.
    Benvero, essa:
        a)  costringe  il  medico  ad  esosi  e  caduchi investimenti
strutturali;
        b) e', comunque, limitata alle attivita' libero-professionali
in  regime  ambulatoriale,  con  esclusione  di  quelle  in regime di
ricovero;
        c) impone al medico un salto nel buio, perche' se il medesimo
esercitasse   l'opzione  per  l'attivita'  intra  moenia,  opzione  a
tutt'oggi  irreversibile, correrebbe il rischio che se al luglio 2005
ancora le strutture aziendali non fossero idonee e, d'altro canto, il
termine non fosse ulteriormente prorogato, di fatto non potrebbe piu'
svolgere adeguatamente attivita' libero-professionale.
c) Sulla non manifesta infondatezza.
    In   definitiva,   a   tutt'oggi  si  dubita  della  legittimita'
costituzionale  delle  norme  in  esame  laddove  non  consentono  di
distinguere  tra  l'ipotesi in cui vi sia la concreta possibilita' di
espletare  l'attivita' intra moenia e quella in cui tale possibilita'
non vi sia.
    Riassuntivamente,   tale   normativa   appare  costituzionalmente
illegittima:
        sia  perche' e' irragionevole e contraddittoria nel prevedere
tale  equiparazione,  al  contempo  sancendo il diritto all'attivita'
libero   professionale   all'interno  dell'azienda,  con  conseguente
violazione dell'art. 3 Cost. Benvero, si trattano allo stesso modo il
dirigente  che  eserciti un'effettiva scelta tra due opzioni entrambe
praticabili (laddove siano state concretamente allestite le strutture
per  la  libera  professione  intraziendale)  ed  il dirigente a cui,
invece,   sia   in   concreto  preclusa  l'alternativa  della  libera
professione  intra  moenia;  per  entrambi,  infatti, v'e' la perdita
dell'incarico dirigenziale e del trattamento aggiuntivo. Peraltro, il
costringere  il  dirigente ad effettuare tale opzione prima di sapere
se,  effettivamente,  l'azienda  predisporra' le strutture necessarie
all'esercizio   della   libera  professione  intra  moenia  significa
costringerlo  ad un salto nel buio, tanto piu' grave ove si consideri
che  la  scelta  per  il  rapporto esclusivo e' irreversibile, e cio'
appare irragionevole;
        sia  perche'  tale  situazione  non  risponde  ai  criteri di
equita'  e buon andamento della p.a., avendo il legislatore scelto un
mezzo  incongruo e sproporzionato all'obiettivo da conseguire, specie
laddove  il  termine  per  l'esercizio dell'opzione non e' fissato in
relazione  al  momento  in cui il datore di lavoro abbia apprestato i
mezzi   per   il   pieno  esercizio  della  libera  professione,  con
conseguente violazione anche dell'art. 97 Cost.;
        sia,  infine,  perche' essa comprime senza giustificazione la
professionalita'  dei  dirigenti sanitari, con conseguente violazione
dell'art. 35    Cost.    il   tutto   come   ampiamente   argomentato
nell'ordinanza  inter  partes del dott. Bocelli, alla quale si rinvia
con  riguardo  a  tutti e tre i profili evidenziati. Con un'ulteriore
notazione:   i   suddetti   principi   costituzionali   non  sembrano
sacrificabili  nemmeno  in  nome  di  una prevalenza del diritto alla
salute,  anch'esso  di  rango  costituzionale ex art. 32, quanto meno
perche'  tale  diritto  non appare affatto tutelato da un sistema che
frustra  la  libera  scelta del medico ed ipotizza che strutture gia'
carenti  per  l'attivita' istituzionale siano ulteriormente destinate
alla libera professione.
    Si   ritiene,   dunque,   in   definitiva,  che  le  norme  degli
artt. 15-quater,   quinquies   e  sexies  siano  illegittime  laddove
comportano  la  perdita  della  funzione dirigenziale in ogni caso di
scelta  di proseguire l'attivita' extra moenia, senza distinguere tra
l'ipotesi  in  cui  vi  fosse  l'alternativa della libera professione
intra  moenia  e  quella  in  cui tale alternativa non vi fosse e che
l'art. 1,  d.lgs.  n. 49/2000  sia  illegittimo  laddove  assegna  un
brevissimo spatium deliberandi per effettuare l'opzione e, ancor piu'
radicalmente,  laddove non prevede che il termine per l'opzione debba
decorrere dal momento in cui l'azienda sanitaria abbia effettivamente
predisposto  le  strutture  per  l'esercizio della libera professione
intra moenia.
    Va  pertanto  rinnovata  la  trasmissione  degli  atti alla Corte
costituzionale,   con   conseguente  nuova  sospensione  dell'odierno
giudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 15-quater, quinquies e sexies
del  d.lgs.  n. 502/1992  nel testo vigente, e dell'art. 1 del d.lgs.
n. 49/2000, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso a Grosseto, il 6 ottobre 2003.
                          Il giudice: Conte
    La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  n. 422  del  2005,  ha
osservato :
        «.......   Considerato   che  il  Tribunale  di  Grosseto  ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale - in riferimento
agli  artt. 3,  35  e  97 della Costituzione - degli artt. 15-quater,
15-quinquies  e  15-sexies  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502  (riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria, a norma
dell'art. 1  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del
decreto  legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di
opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari);
        che,  peraltro,  successivamente  all'iniziativa  assunta dal
giudice   rimettente,   il   legislatore  statale  e'  intervenuto  a
modificare  il  contenuto  di  una  delle  disposizioni  impugnate, e
segnatamente l'art. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992;
        che, difatti, l'art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge 29
marzo  2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo  per  la salute pubblica) ha modificato il testo del comma 4
del   predetto   art. 15-quater,   eliminando   quel   carattere   di
"irreversibilita'"  connotante,  in  origine, la scelta in favore del
"rapporto  esclusivo" compiuta dai dirigenti sanitari, ed, anzi, piu'
in   generale   addirittura   escludendo   che   il  principio  della
"esclusivita'"   del   rapporto   di  lavoro  continui  a  costituire
condizione  indispensabile  per  accedere alla direzione di struttura
semplice e complessa;
        che,  per  contro, una scelta diametralmente opposta e' stata
compiuta  dal legislatore regionale con intervento ancora posteriore,
sostanziatosi,  dapprima,  nell'art. 1  della  legge  regionale della
Toscana  22  ottobre  2004,  n. 56,  recante  "Modifiche  alla  legge
regionale   8   marzo   2000,   n. 22   (Riordino   delle  norme  per
l'organizzazione  del  servizio  sanitario  regionale)  in materia di
svolgimento    delle    funzioni   di   direzione   delle   strutture
organizzative",   nonche'   successivamente   (cioe'   a   dire  dopo
l'abrogazione  di tale legge, operata dall'art. 144, comma 1, lettera
f),  della  legge  regionale  della  Toscana 24 febbraio 2005, n. 40,
recante  "Disciplina del servizio sanitario regionale"), nell'art. 59
della  medesima  legge  regionale  n. 40  del  2005  (che della norma
abrogata riproduce, infatti, integralmente il contenuto);
        che,  infatti, il legislatore regionale ha stabilito che "gli
incarichi  di  direzione  di  struttura,  semplice  o  complessa, del
servizio  sanitario  regionale  sono  conferiti  ai  dirigenti di cui
all'art. 15-quater,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n. 502   (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1  della  legge  23 ottobre 1992,
n. 421),  in  regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per
tutta la durata dell'incarico";
        che, pertanto, alla luce di tali sopravvenienze legislative -
le  quali  hanno  mutato  il  complessivo  quadro normativo che fa da
sfondo  al  dubbio  di  costituzionalita'  avanzato  dal Tribunale di
Grosseto   -   appare  necessario  restituire  gli  atti  al  giudice
rimettente,  affinche' lo stesso valuti la perdurante rilevanza della
sollevata questione di legittimita' costituzionale».
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto.
    Tutto  cio'  premesso, questo giudice ritiene che la questione di
costituzionalita'  sollevata  con  l'ordinanza dal giudice del lavoro
Giulia  Conte  del  6  ottobre 2003 sia tuttora rilevante, posto che,
come  gia' ritenuto con la stessa ordinanza, il giudizio in corso non
puo'   essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale, per i seguenti motivi.
    La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza n. 181 del 2006, ha
chiarito,   risolvendo  l'apparente  antinomia  tra  la  disposizione
dell'art. 15-quater,  comma  4  del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  come
«novellata»,  dall'art. 2-septies, comma 1 del d.l. n. 81 del 2004, e
la  disposizione  dell'art. 15-quinquies, comma 5 dello stesso d.lgs.
n. 502  del  1992,  che  le  regioni  sono  libere di disciplinare le
modalita' relative al conferimento degli incarichi di direzione delle
strutture sanitarie ora privilegiando in senso assoluto il regime del
rapporto  esclusivo (e' la scelta delle leggi regionali della Toscana
e  dell'Umbria)  ora  facendo  della scelta in suo favore un criterio
«preferenziale» per il conferimento degli incarichi di direzione (e',
invece,  l'opzione legislativa seguita dalla Regione Emilia-Romagna),
fermo  restando  ovviamente  l'operativita'  della disciplina statale
recata  dal «novellato» art. 15-quater, comma 4 del d.lgs. n. 502 del
1992  nei  territori  delle  regioni che nulla abbiano specificamente
stabilito al riguardo.
    La  Corte  ha  precisato  che, quando la scelta cada nel rapporto
esclusivo,  la  disciplina  delle  caratteristiche  proprie  di  tale
rapporto  continua ad essere quella risultante dall'art. 15-quinquies
del d.lgs. n. 502 del 1992, norma da ritenersi vigente.
    La  Corte  ha,  pertanto, dichiarata non fondata, tra l'altro, la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 59 della legge
della  Regione  Toscana  n. 40  del  2005 proposta dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri  in  riferimento agli artt. 3 e 117, secondo
comma, lettera l) e terzo comma, della Costituzione.
    La   Corte   ha   osservato,   in  particolare,  con  riferimento
all'asserito  contrasto  degli  artt. 59  della legge regionale della
Toscana  n. 40  del  2005 e 1 della legge regionale dell'Umbria n. 25
del  2005  con  l'art. 3  della  Costituzione, sotto il profilo della
irragionevolezza  e  della disparita' di trattamento, che, nel quadro
di un'evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza,
anche  attraverso  innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti,
all'organizzazione   della   sanita'   pubblica   cosi'  da  renderla
concorrenziale  con  quella  privata,  non  appare  irragionevole  la
previsione    di    limiti    all'esercizio   dell'attivita'   libero
professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, e
cio'  anche  in  ragione  del  fatto  che  la  denunciata, e comunque
indiretta,   limitazione   dell'esercizio  della  libera  professione
risulta frutto di una precisa scelta del medico.
    Nello  stabilire tale principio, la Corte ha esaminato le censure
mosse ai succitati artt. 59 della legge regionale della Toscana n. 40
del  2005  e  1  della legge regionale dell'Umbria n. 25 del 2005 dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  secondo  cui  non  sarebbe
ragionevole   differenziare   i   dirigenti  sanitari  in  regime  di
esclusivita'  da  quelli  che  non  hanno  optato  per  tale rapporto
(giacche'  la  scelta  in favore dell'uno o dell'altro dei due regimi
non  inciderebbe sulla disponibilita' che il dirigente sanitario deve
comunque   garantire   e   sullo   svolgimento   dei  propri  compiti
istituzionali),  ne'  sarebbe  ragionevole  trattare  diversamente il
personale  universitario sulla base di un fatto meramente accidentale
quale il rapporto esistente o non esistente con la regione.
    La  Corte, tuttavia, non ha preso in considerazione altri profili
di  illegittimita'  costituzionale  delle norme delle leggi regionali
sopracitate,   segnatamente  quello  sollevato  con  l'ordinanza  del
giudice  del  lavoro Giulia Conte del 6 ottobre 2003 relativamente al
fatto  che  le  norme  di  cui  agli  artt. 15-quater, 15-quinquies e
15-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 all'epoca vigenti non consentono
di  distinguere  tra l'ipotesi in cui esista la concreta possibilita'
di   espletare   l'attivita'  intra  moenia  e  quella  in  cui  tale
possibilita' non vi sia.
    Come  chiarito  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181
del  2006,  la  disciplina delle caratteristiche proprie del rapporto
esclusivo continua ad essere quella risultante dall'art. 15-quinquies
del  d.lgs. n. 502 del 2002. Il comma 5 dello stesso articolo prevede
che  gli  incarichi  di  direzione  di strutture semplici o complesse
implicano il rapporto di lavoro esclusivo.
    L'art. 59  della  legge regionale della Toscana prevede, al comma
1,  che  gli incarichi di direzione delle strutture organizzative «di
cui al presente articolo» sono conferiti ai dirigenti sanitari di cui
all'art. 15-quater,  commi  1,  2  e  3 del d.lgs. n. 502 del 1992 in
regime  di  rapporto  di  lavoro  esclusivo da mantenere per tutta la
durata  dell'incarico.  Con  l'art. 6  della  legge  regionale  della
Toscana  n. 67  del 2005 e' stato stabilito tra l'altro che l'art. 59
della  legge  regionale  della Toscana n. 40 del 2005 va interpretato
nel  senso  che  gli  incarichi  indicati al comma 1 presuppongono il
rapporto  di  lavoro esclusivo. Tale disposizione ricalca esattamente
la  norma dell'art, 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992,
secondo  cui  gli  incarichi  di  direzione  di struttura, semplice o
complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.
    E'  pacifico  che  presso  l'Azienda  USL  n. 9  di  Grosseto non
esistono,  ad  oggi,  le  strutture  aziendali  per l'esercizio della
libera   professione   intra  moenia  da  parte  del  prof.  Vincenzo
Sarnicola.  La  stessa  USL  da'  atto,  a  pagina  20  della memoria
difensiva  di  comparizione  del  30  ottobre  2006, che non e' stato
ancora  formalmente  attivato un ambulatorio oculistico adeguatamente
strutturato,   precisando   che,  peraltro,  l'operativita'  di  tale
ambulatorio  non  potra' essere posticipata al 31 luglio 2007 secondo
precise  disposizioni  normative  vincolanti,  in  mancanza di che e'
previsto   il   commissariamento   delle  aziende  sanitarie  per  il
rinvenimento  dei  necessari  spazi per lo svolgimento dell'attivita'
libero professionale intra moenia.
    Tutto  cio'  premesso, questo giudice ritiene che le questioni di
costituzionalita'  sollevate  con  l'ordinanza del giudice del lavoro
Giulia   Conte  del  6  ottobre  2003  siano  tuttora  rilevanti  con
riferimento  al  contrasto dell'art. 15-quinquies, comma 5 del d.lgs.
n. 502  del 1992 e dell'art. 59, comma 1, della legge regionale della
Toscana  n. 40 del 2005 (come interpretato autenticamente dall'art. 6
della  legge regionale della Toscana n. 67 del 2005) con l'articolo 3
della   Costituzione,  per  i  seguenti  motivi,  gia'  espressi  con
l'ordinanza del giudice del lavoro Giulia Conte del 6 ottobre 2003:
        a)   perche'   le   due   norme  di  legge  sopracitate  sono
irragionevoli e contraddittorie laddove non consentono di distinguere
tra  l'ipotesi  in  cui  vi sia la concreta possibilita' di espletare
l'attivita'  intra  moenia  e  quella in cui tale possibilita' non vi
sia.
    Infatti,  si  tratta  allo  stesso  modo  il  dirigente che possa
esercitare  un  effettiva scelta tra due opzioni entrambe praticabili
(laddove  siano  state  concretamente  allestite  le strutture per la
libera professione intra moenia) e il dirigente a cui sia in concreto
preclusa l'alternativa della libera professione intra moenia;
        b) perche' imporre al dirigente di esercitare l'opzione prima
di  sapere  se,  effettivamente,  l'azienda predisporra' le strutture
necessarie   all'esercizio   della   libera   professione   significa
costringerlo  ad  un salto nel buio, e cio' appare irragionevole, non
potendo   il   medico   svolgere   adeguatamente   attivita'   libero
professionali nell'ipotesi di opzione per l'attivita' intra moenia;
        e)    perche'    la   previsione   da   parte   della   legge
(art. 15-quinquies,  comma  10  del  d.lgs.  n. 502  del  1992) della
possibilita'  di utilizzazione da parte del medico del proprio studio
professionale  «fino  alla  data,  certificata  dalla Regione o dalla
Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria
di  appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare
l'esercizio   dell'attivita'  libero  professionale  intra  moenia  e
comunque  entro il 31 luglio 2007» non puo', di per se', far ritenere
superata la questione di costituzionalita' in quanto:
          costringe   il  medico  ad  esosi  e  caduchi  investimenti
strutturali;
          e',  comunque, limitata alle attivita' libero professionali
in regime ambulatoriale.
    Deve  ritenersi,  dunque,  che  le  norme  di  cui  agli articoli
15-quinquies,  comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 59, comma 1 della
legge  regionale  della  Toscana  n. 40  del  2005 (come interpretato
autenticamente  dall'art. 6 della legge regionale della Toscana n. 67
del   2005)  siano  illegittime  per  contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione   perche'   comportano   la   perdita   della   funzione
dirigenziale  in  ogni  caso  di  scelta  del  medico  di  proseguire
l'attivita' extra moenia senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la
possibilita'  concreta  dell'esercizio della libera professione intra
moenia da quella in cui tale possibilita' concreta non vi sia.
    Va,  pertanto,  rinnovata  la  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,   con  conseguente  nuova  sospensione  del  presente
giudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 15-quinquies, comma 5 del
d.lgs.  n. 502  del  2005  e  dell'articolo  59,  comma 1 della legge
regionale   della   Toscana   n. 40   del   2005   come  interpretato
autenticamente  dall'art. 6 della legge regionale della Toscana n. 67
del 2005;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
        Grosseto, addi' 30 ottobre 2006
                         Il giudice: Ottati
07C0943