MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2007 

Riconoscimento   dell'idoneita'   di   altre  lauree  ai  fini  dello
svolgimento dell'attivita' di informatore scientifico.
(GU n.198 del 27-8-2007)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/83/CE (e successive direttive di
modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
  Visto,  in  particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto
legislativo  24 aprile  2006,  n.  219,  il  quale stabilisce che gli
informatori  scientifici  devono  essere  in  possesso del diploma di
laurea  di  cui  alla  legge  19 novembre  1990,  n. 341, o di laurea
specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
o  di  laurea  magistrale  di  cui al decreto ministeriale 22 ottobre
2004,  n.  270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori
scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime
fanno  riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica
con  indirizzo  organico  o biologico, farmacia, chimica e tecnologia
farmaceutiche  o  medicina  veterinaria  o  che,  in alternativa, gli
informatori   scientifici  devono  essere  in  possesso  del  diploma
universitario  in  informazione  scientifica  sul  farmaco  di cui al
decreto   ministeriale  30 giugno  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  15 aprile  1994  o della
corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999,
n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;
  Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi' che il Ministro
della    salute   puo',   sentito   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  con  decreto,  riconoscere come
idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini
della formazione;
  Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  3 novembre  1999,  n.  509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
  Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270  «Modifiche al regolamento
recante   norme   concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,
approvato  con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica 3 novembre 1999, n. 509»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  del  comma 2  dell'art.  122 del decreto legislativo
24 aprile  2006, n. 219, sono riconosciute come idonee, ai fini dello
stesso articolo, le seguenti lauree:
    a) laurea  in  scienze  naturali,  di  cui alla legge 19 novembre
1990, n. 341;
    b) tutti  i  corsi di laurea specialistica, di cui ai decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre  1999,  n.  509, o di laurea magistrale, di cui al decreto
del   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi:
      1)   classe   9/S  -  Classe  delle  lauree  specialistiche  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
      2)  classe 68/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze
della natura;
    c) tutti  i  corsi  di  laurea,  di  cui  al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,   n.   509   e   al   decreto   del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca   22 ottobre   2004,  n.  270,
appartenenti  alle  classi  sottospecificate,  a condizione che siano
stati  superati  gli  esami di farmacologia, patologia, tossicologia,
chimica  farmaceutica  e  tossicologica,  tecnologia  e  legislazione
farmaceutica.
    1) classe 1 - Classe delle lauree in biotecnologie
    2)  classe  24  -  Classe  delle  lauree  in scienze e tecnologie
farmaceutiche.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2007
                                                   Il Ministro: Turco