DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2007, n. 136 

Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale della Valle d'Aosta -
Vallee  d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di
istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
(GU n.199 del 28-8-2007)
 
 Vigente al: 12-9-2007  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  i  Ministri  dell'universita'  e della ricerca e dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  Alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale e
coreutica operanti nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta legge, con
l'osservanza delle norme del presente decreto.
  2.  Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di
cui  al  comma  1,  compresa la trasformazione dell'Istituto musicale
pareggiato  della  Valle  d'Aosta  in  istituzione di alta formazione
musicale,  sono  delegate  alla regione Valle d'Aosta che le esercita
previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale
per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale  (CNAM),  a tale fine
integrato da un rappresentante della regione in seno alle istituzioni
di  volta  in volta interessate, previsto dai rispettivi statuti. Gli
statuti  delle  istituzioni  di  alta formazione artistica e musicale
assicurano  un'adeguata  rappresentanza  della regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee   d'Aoste   in  seno  agli  organi  delle  istituzioni
medesime.
  3.  La  regione emana norme legislative in materia di finanziamento
ed edilizia delle istituzioni di cui al comma 1. La regione esercita,
altresi',  le  funzioni amministrative in materia di programmazione e
sviluppo   dell'offerta   formativa  e  di  raccordo  delle  medesime
istituzioni  con  il  sistema scolastico ed universitario nell'ambito
del proprio territorio.
  4. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono
conto  delle  specificita'  dell'ordinamento  regionale  della  Valle
d'Aosta. Al reclutamento del personale docente si provvede in armonia
con  le  disposizioni statali vigenti in materia, previo accertamento
della  conoscenza  della lingua francese da operare secondo modalita'
stabilite dalla regione.
  5. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove
dovuti secondo la normativa vigente, sono determinati annualmente con
decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa
con  la  regione,  tenendo  conto  dei  parametri  utilizzati  per il
finanziamento  delle  analoghe  istituzioni  operanti  nel territorio
della Repubblica.
  6.  Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e
la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione
artistica,  le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono conferire
contratti  a  tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono
presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e
musicale   straniere   qualifiche   analoghe   a  quelle  considerate
dall'ordinamento  italiano, nella misura massima del trenta per cento
della dotazione organica del corpo docente.
  7. Le istituzioni di cui al comma 1 possono promuovere e sviluppare
la  collaborazione  scientifica  con  le universita', con i centri di
ricerca  e  con  le  istituzioni d'alta formazione e specializzazione
artistica  e  musicale  anche  di altri stati per esigenze di ricerca
produzione   artistica   e   insegnamento.   I  relativi  accordi  di
collaborazione  possono  prevedere l'esecuzione di corsi integrati di
studio  sia  presso entrambe le istituzioni e universita', sia presso
una  di  esse,  nonche'  programmi  di ricerca congiunti. Le medesime
istituzioni  riconoscono  la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni
o  universita'  estere,  nonche'  i  titoli  accademici conseguiti al
termine dei corsi integrati.
  8.  Gli  accordi  di collaborazione, definiti ai sensi del comma 7,
sono  comunicati  al  Ministro dell'universita' e della ricerca entro
trenta  giorni  dalla  loro stipulazione e divengono esecutivi ove il
Ministro  non  si opponga, per motivi di legittimita', entro i trenta
giorni successivi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 luglio 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
                              della ricerca
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella