DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2007, n. 136
Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale.(GU n.199 del 28-8-2007)
Vigente al: 12-9-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica operanti nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta legge, con
l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di
cui al comma 1, compresa la trasformazione dell'Istituto musicale
pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione
musicale, sono delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita
previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tale fine
integrato da un rappresentante della regione in seno alle istituzioni
di volta in volta interessate, previsto dai rispettivi statuti. Gli
statuti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale
assicurano un'adeguata rappresentanza della regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in seno agli organi delle istituzioni
medesime.
3. La regione emana norme legislative in materia di finanziamento
ed edilizia delle istituzioni di cui al comma 1. La regione esercita,
altresi', le funzioni amministrative in materia di programmazione e
sviluppo dell'offerta formativa e di raccordo delle medesime
istituzioni con il sistema scolastico ed universitario nell'ambito
del proprio territorio.
4. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono
conto delle specificita' dell'ordinamento regionale della Valle
d'Aosta. Al reclutamento del personale docente si provvede in armonia
con le disposizioni statali vigenti in materia, previo accertamento
della conoscenza della lingua francese da operare secondo modalita'
stabilite dalla regione.
5. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove
dovuti secondo la normativa vigente, sono determinati annualmente con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa
con la regione, tenendo conto dei parametri utilizzati per il
finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel territorio
della Repubblica.
6. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e
la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione
artistica, le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire
contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono
presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e
musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate
dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per cento
della dotazione organica del corpo docente.
7. Le istituzioni di cui al comma 1 possono promuovere e sviluppare
la collaborazione scientifica con le universita', con i centri di
ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione
artistica e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca
produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di
collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di
studio sia presso entrambe le istituzioni e universita', sia presso
una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime
istituzioni riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni
o universita' estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al
termine dei corsi integrati.
8. Gli accordi di collaborazione, definiti ai sensi del comma 7,
sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca entro
trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il
Ministro non si opponga, per motivi di legittimita', entro i trenta
giorni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella