N. 558 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2007

Ordinanza  emessa il 28 febbraio 2007 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale  per  la  Regione  Siciliana  -  Palermo  sul ricorso
proposto da Pacini Raffaele contro Regione Siciliana

Previdenza   -   Norme   della   Regione   Siciliana   -  Trattamento
  pensionistico  di anzianita' dei dipendenti regionali - Abrogazione
  con  decorrenza  31 dicembre  2003  delle  norme  che  in regime di
  sospensione  delle pensioni di anzianita' dei dipendenti regionali,
  consentivano  il  pensionamento  di anzianita' per i dipendenti che
  avessero  maturato,  a  tale data, l'anzianita' di servizio utile -
  Irrazionale   disciplina   retroattiva   di   diritti  quesiti  con
  violazione del principio di affidamento.
- Legge  della  Regione  Siciliana 29  dicembre 2003, n. 21, art. 20,
  comma 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.33 del 29-8-2007 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  75/2007 nel giudizio di
pensione  civile  iscritto  al  n.  28740  del registro di segreteria
promosso  ad  istanza  di  Pacini  Raffaele,  rappresentato  e difeso
dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.
    Visto  l'atto  introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio
2003.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Uditi  alla  pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe
Gruppuso  per  il  ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione
Siciliana.

                              F a t t o

    L'odierno  ricorrente,  dipendente  della  Regione Siciliana, con
istanza  prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato
a  riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10.
    La  predetta  norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge,
concernente  il  riordino  del  sistema  pensionistico  della Regione
Siciliana,  dopo  avere disposto, nelle more del riordino del sistema
pensionistico  regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la
sospensione   dell'applicazione   delle   norme  che  consentivano  i
pensionamenti  di  anzianita',  faceva,  pero',  salva l'applicazione
dell'art. 3  della  legge  regionale  23  febbraio  1962, n. 2, per i
dipendenti  che  avessero maturato l'anzianita' di servizio utile ivi
prevista  o  che  tale anzianita' maturassero entro la predetta data,
nonche'  l'applicazione  dell'art. 18  della legge regionale 3 maggio
1979, n. 73.
    Pertanto,  al  fine  dichiarato  di  creare condizioni favorevoli
all'avvio  della  riforma  burocratica e al completo decentramento di
funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma
1  del  citato  art. 39,  i  dipendenti  regionali  in  possesso  dei
requisiti  di  cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962,
n. 2,  potessero  comunque  conseguire  l'anticipato  collocamento  a
riposo,  entro  il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio
in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.
    A  far data dal 1° gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il
sistema  pensionistico  regionale  si  dovesse  adeguare  ai principi
fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello
Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.
    Il  collocamento  a  riposo di cui alla predetta normativa veniva
disposto,  infine,  a  partire  dalla data di entrata in vigore della
legge  per  contingenti  semestrali  pari  ad  un  sesto degli aventi
diritto.
    Con  circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite
le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31
dicembre 2003.
    Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione
Siciliana  approvava  i contingenti di uscita del personale nei quali
risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.
    Per   effetto   dell'art. 5,   comma  4,  della  legge  regionale
n. 2/2002,  poi,  veniva  stabilito  che  i  dipendenti  inclusi  nei
contingenti  previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo
con  periodicita'  annuale, anziche' semestrale, e con decorrenza dal
1° gennaio 2004.
    L'odierno  ricorrente  con atto depositato il 31 gennaio 2003, ha
ritenuto  che  tale  ultima disposizione non fosse a lui applicabile,
avendo  maturato  il  diritto in data antecedente alla sua entrata in
vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto
in   quiescenza   secondo   quanto  previsto  dalla  legge  regionale
n. 10/2000,  essendo stato gia', con D.D.G., cancellato dal ruolo dei
dipendenti regionali.
    A  seguito,  poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge
regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8
dell'art. 39  della legge regionale n. 10/2000, la Regione Siciliana,
comunque,  ha ritenuto di non potere piu' dare corso al pensionamento
ed ha mantenuto in servizio l'interessato.
    Con  memoria  depositata  il  18  giugno  2004  il  ricorrente ha
ulteriormente  illustrato  e  confermato  la domanda introduttiva del
giudizio,   chiedendo,   in  via  subordinata,  che  fosse  sollevata
questione  di  legittimita'  costituzionale della normativa regionale
che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.
    Con  memoria  depositata  il  15 gennaio 2007 si e' costituita la
Regione  Siciliana,  eccependo  in  via  preliminare  il  difetto  di
giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del
ricorso.
    Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno
insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

                            D i r i t t o

    Occorre  preliminarmente  scrutinare  l'eccezione  di  difetto di
giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.
    L'eccezione e' infondata.
    Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934, alla Corte dei conti
sono  devoluti  anche  le istanze dirette ad ottenere la sentenza che
tenga  luogo  del  decreto  di  collocamento  a riposo o in riforma e
dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali,
secondo  le  leggi  vigenti,  sorge  il diritto a pensione, assegno o
indennita'  (cfr.  Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz.,
20  gennaio  2004,  n. 17):  e tale e', con lapalissiana evidenza, la
fattispecie oggetto del presente giudizio.
    Cio'  anche  laddove  si  volesse  aderire ad un piu' restrittivo
indirizzo  giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente
privo  di  reale  motivazione  e,  comunque,  non condiviso da questo
giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma
dell'art. 62,  R.D.  12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza
che  tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a
riposo  resterebbe  circoscritto  alla  diversa  ipotesi  in  cui  la
cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente
verificabile  di  previste  scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio
1981,  n. 5),  evenienza  che,  per  l'appunto,  ricorre  nel caso di
specie.
    La  giurisdizione  della  Corte dei conti, peraltro, si configura
come  giurisdizione  piena  ed  esclusiva  sul  rapporto  (e non come
giurisdizione  di  mero  annullamento),  che  conosce  in  materia di
«diritti»,  interveniente  in un rapporto paritetico, ad instar di un
accertamento   costitutivo  del  diritto  a  pensione  che  funge  da
presupposto  meramente  processuale  ex  art. 62 del R.D. n. 1214 del
1934 affinche' il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa
del  ricorrente,  abbia  a  pronunciarsi  sull'an  e  sul quantum del
diritto  a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto
controverso  (Corte  dei  conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno
2002, n. 719).
    Sulla  domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa
Corte.
    Nel merito va osservato quanto segue.
    L'art. 39,   contenuto  nel  Titolo  VII  della  legge  regionale
n. 10/2000,  concernente  il riordino del sistema pensionistico della
Regione  Siciliana,  dopo  avere  disposto,  nelle  more  del  citato
riordino  e  comunque  non  oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione
dell'applicazione  delle  norme  che  consentivano i pensionamenti di
anzianita',  abbia  fatto,  pero',  salva  l'applicazione dell'art. 3
della  legge  regionale  23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che
avessero  maturato  l'anzianita' di servizio utile ivi prevista o che
tale   anzianita'   maturassero   entro  la  predetta  data,  nonche'
l'applicazione  dell'art. 18  della  legge  regionale  3 maggio 1979,
n. 73.
    Il  ricorrente,  dipendente  della Regione Siciliana, con istanza
prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo
anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio
2000,  n. 10  (con  riferimento  al  disposto di cui all'art. 2 della
legge  regionale  n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta
la  sussistenza  dei  requisiti  di  legge,  e'  stato  collocato nei
contingenti di fuoriuscita.
    Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il
dato,  pertanto, puo' ritenersi non controverso nel presente giudizio
ed  acquisito  come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore
argomentazione che sara' qui di seguito sviluppata.
    Il  legislatore  regionale,  nelle  more  della  definizione  dei
relativi  procedimenti, e', pero', intervenuto con l'art. 5, comma 5,
della   legge   regionale   n. 2/2002,   disponendo   che,  ferme  le
disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10,  i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del
medesimo   articolo fossero   collocati  a  riposo  con  periodicita'
annuale, anziche' semestrale e con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
    Si  e'  trattato,  in  sostanza,  di  un  intervento parzialmente
correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilita' finanziaria con
il  bilancio  regionale  per  il  quale  erano  state  intraviste non
indifferenti  difficolta'  nell'affrontare  l'onere del pagamento dei
trattamenti  di  fine  rapporto  ad  un  cosi'  consistente numero di
dipendenti,  avente come risultato solo quello di determinare la data
di  decorrenza  della  pensione  al  1°  gennaio  2004,  per  tutti i
contingenti non ancora esitati.
    Tale intervento normativo non modificava, pero', i requisiti gia'
fissati   e   le  modalita'  per  l'accesso  alla  pensione  c.d.  di
anzianita'.
    Nelle  more  di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale
30  dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, pero', che a decorrere dal 31
dicembre  2003  fossero  abrogati  i  commi  2,  3,  4,  5,  6  ed  8
dell'art. 39  delle  citata  legge  regionale n. 10/2000 e successive
modifiche   ed   integrazioni   ed   ogni   altra   norma   regionale
incompatibile,  e che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i requisiti per
l'accesso  alle  prestazioni  pensionistiche,  per tutti i dipendenti
della  Regione  Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli
impiegati civili dello Stato.
    A  seguito  di  tali ultimi due interventi legislativi, pertanto,
mentre  l'art. 39  citato  dispone,  a  tutt'oggi, che nelle more del
riordino  del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il
31   dicembre   2003  sia  sospesa  l'applicazione  delle  norme  che
consentono  pensionamenti  di  anzianita'  ma  che  sia  fatta  salva
l'applicazione  dell'art. 3  della  legge regionale 23 febbraio 1962,
n. 2,  per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianita' di servizio
utile  ivi  prevista o che tale anzianita' maturino entro la predetta
data,  nonche'  l'applicazione  dell'art. 18  della legge regionale 3
maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003,
n. 21,  invece,  stabilisce  che  a  decorrere  dal 1° gennaio 2004 i
requisiti  per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i
dipendenti  della  Regione  Siciliana,  siano  regolati  dalle  norme
relative agli impiegati civili dello Stato.
    Tale  ultima  disposizione,  ancorche'  la  legge  sia entrata in
vigore  il  30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge
n. 21/2003  si  applica  solo  a  decorrere  dal 1° gennaio 2004, per
espressa  volonta' del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa
legge.
    Il  quadro  legislativo  al  31  dicembre  2003 - giorno in cui i
ricorrenti  avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di
quiescenza  dal  1°  gennaio  2004  - pertanto puo' sintetizzarsi nei
seguenti termini:
        1. - l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad
eccezione  dei  commi  2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1° gennaio 2004
con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;
        2.  -  dal 1° gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al
31  dicembre  2003,  deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4,
legge  regionale  n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi
espressamente abrogati;
        3. - l'art. 2  delle legge regionale n. 2/1962 deve ritenersi
tacitamente  abrogato  per  incompatibilita'  sistematica solo dal 1°
gennaio  2004,  data  dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della
legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono
state estese le norme statali sulle pensioni di anzianita'.
    Sulla  base  di  tale  contesto normativo la domanda proposta dal
ricorrente  e'  stata gia' scrutinata in altri giudizi gia' decisi da
questa Corte con esiti, pero', contrastanti.
    Un  primo  orientamento  giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti,
sez.  giur.  Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i
ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in
possesso  (e  la  circostanza, in questo giudizio, e' pacifica tra le
parti,    essendo    stato    il    ricorrente    medesimo   inserito
dall'Amministrazione   regionale   negli   scaglioni  di  esodo)  dei
requisiti di accesso alla pensione di anzianita' ai sensi dell'art. 2
della legge regionale n. 2/1962.
    La  predetta  giurisprudenza  ha  rilevato che la possibilita' di
accesso  a  tale  forma di pensionamento e' stata espressamente fatta
salva  dall'art. 39,  comma  1,  della legge regionale n. 10/2000 per
coloro   che   maturavano  i  requisiti  al  31 dicembre  2003,  data
quest'ultima   di  cessazione  del  blocco  temporaneo  dei  predetti
pensionamenti,  cio' in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge
regionale  n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge
regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non puo' che essere accolta
nella   sua   globalita',  e  tale  ultima  disposizione  recita  che
l'impiegato  ha  diritto  di  essere collocato a riposo su domanda al
compimento  del  35°  anno  di  servizio  utile,  e  negli altri casi
previsti  dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche
quelle  di  cui  al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai
pensionamenti  di  anzianita',  con  i  requisiti  di  anzianita' ivi
previsti.
    Pertanto  avrebbero  diritto  all'applicazione  dell'art. 3 della
legge  regionale n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003
abbiano  compiuto  35  anni  di servizio utile e coloro i quali, alla
stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di eta' con almeno
15  anni  di  servizio  effettivo  oppure  qualunque  eta' con almeno
venticinque anni di servizio effettivo.
    La  fattispecie  relativa  ai  35  anni  permarrebbe nell'attuale
sistema,  mentre  quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (cosi'
dovendosi    interpretare    l'espressione    legislativa    «sospesa
l'applicazione   delle   norme   che   consentono   pensionamenti  di
anzianita»)  fino  al  31  dicembre 2003, sono invece definitivamente
espunte dall'ordinamento, per incompatibilita', dal 1° gennaio 2004.
    Difatti  la  legge regionale n. 21/2003 ha disposto l'estensione,
dal  1° gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di
anzianita'  previsti  dallo  Stato  a  tutti  i dipendenti regionali,
abrogando  contemporaneamente,  dal 31 dicembre 2003, gli altri commi
del  citato  art. 39  che  disciplinavano  l'uscita per scaglioni dei
relativi beneficiari.
    Osserva,   ancora,  tale  giurisprudenza,  che  gli  interessati,
quindi,  avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita
per  scaglioni  previsto  dal  citato  art. 39, con decorrenza dal 31
dicembre  2003  (e  con  esso  la  norma  che ne aveva postergato gli
effetti al 1° gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti
sospensivi  del  diritto  di  accesso al trattamento di quiescenza di
anzianita',  ai  sensi  dell'art. 39,  comma 1, della legge regionale
n. 10/2000,  al  31  dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale
data),  e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1°
gennaio  2004,  primo  giorno  utile  dopo la cessazione del predetto
blocco,  non  ostando  a  cio'  la  circostanza  che  il  legislatore
regionale,  proprio con decorrenza dal 1° gennaio 2004 abbia disposto
l'estensione  a  tutti  i  dipendenti  regionali,  per le pensioni di
anzianita', dei meccanismi statali.
    Quest'ultima  estensione  non potrebbe che riguardare, pero', che
solo  i  dipendenti  che  non avessero maturato il diritto (ancorche'
sospeso  nella  sua  fruizione)  al  31  dicembre 2003, essendo il 1°
gennaio  2004  solo  il  primo giorno di godimento del trattamento di
quiescenza,  cioe'  di  un  diritto  gia'  perfezionatosi  il  giorno
precedente,   e   la   circostanza  che  il  diritto  si  fosse  gia'
perfezionato  il  giorno  precedente  a  quello  dell'efficacia della
modifica  legislativa  sarebbe dirimente in ordine all'intangibilita'
del medesimo.
    A  cio'  e'  stato  aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri
commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il
1°  gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con
cio' consolidando - per il venir meno del sistema dei blocchi e della
fuoriuscita  per  scaglioni  gia' prevista a decorrere dal 1° gennaio
2004  - il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato
i requisiti di anzianita', circostanza che avrebbe dimostrato come il
legislatore  abbia  inteso  abrogare il meccanismo di fuoriuscita per
scaglioni,  intrinsecamente  connesso  al  blocco  delle  pensioni di
anzianita'  scadente  al  31  dicembre  2003 (la cui permanenza al 1°
gennaio  2004  avrebbe determinato l'applicabilita' del nuovo sistema
indistintamente  a  tutti i dipendenti regionali in servizio a quella
data),  ma  senza  incidere  sui diritti gia' maturati al 31 dicembre
2003  (e,  pertanto,  ne  ha  disposto  la  rimozione  da pari data),
disponendo  l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali
solo dal giorno successivo (1° gennaio 2004).
    Su   tale  modo  legislativo  di  procedere,  secondo  la  citata
giurisprudenza,  avrebbe  influito  la  consapevolezza che quello del
collocamento  a riposo e' un vero e proprio diritto (potestativo), in
quanto  cosi'  qualificato  dagli  stessi  artt. 2  e  3  della legge
regionale  n. 2/1962,  ed  e'  noto  come  un  diritto potestativo si
consuma  con  il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto
il  provvedimento  che  ad  esso si conforma e che siano prodotti gli
effetti  cui  esso  tende  (nella  fattispecie entrambi rappresentati
dall'inserimento  nei  contingenti di uscita), gli stessi non possono
essere  rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002,
n. 2596).
    E   mentre  nello  schema  privatistico  il  recesso  costituisce
esercizio  di  un diritto potestativo e non deve essere accettato, in
quanto  costituisce  atto non ricettizio che determina immediatamente
la  dismissione  del  diritto e quindi la conseguenza giuridica nella
sfera  del  datore  di lavoro, che non puo' se non subire l'esercizio
del  diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in
tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in
altri  termini,  il  dipendente  propone  le  proprie  dimissioni che
producono   effetto   per   il   destinatario,   la  P.A.,  solo  con
l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento
nei  contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura e'
l'atto  che  conclude  la  fattispecie  e  da  tale momento determina
l'efficacia  del  recesso  (Cons.  Stato,  sez.  VI,  18 giugno 2002,
n. 3316).
    E'  ovvio  che  un'eventuale  modifica che avesse inciso su di un
diritto  (e non di una semplice aspettativa) gia' conclamato, avrebbe
determinato  notevoli  problemi  esegetici di costituzionalita' della
norma,  specialmente  se si consideri che altri soggetti, in identica
posizione   degli   odierni  ricorrenti,  sol  perche'  collocati  in
scaglioni  antecedenti  -  ma  con  pari requisiti - erano gia' stati
posti da tempo in quiescenza.
    Tutto  cio'  determina,  secondo  tale  giurisprudenza,  che, non
essendo  mutato  il  quadro  normativo  di riferimento al 31 dicembre
2003,  per  quel  che  riguarda il diritto a fruire del pensionamento
anticipato  di  anzianita',  a  quella  data  gli interessati avevano
diritto  di  concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e
di  godere,  attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti
sospensivi,   con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2004,  del  relativo
trattamento di quiescenza maturato.
    A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si
contrappongono,  pero',  quelle fatte proprie da altra giurisprudenza
(cfr. Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio
2007, n. 223).
    Tale  giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3,
della  legge  regionale  n. 21/2003  ha stabilito, a decorrere dal 1°
gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative
al  trattamento  di quiescenza del personale dipendente della Regione
Siciliana  siano  regolati dalle norme relative agli impiegati civili
dello  Stato,  e  ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente
ordinamento   che  disciplinava  il  trattamento  di  quiescenza  del
personale  della  regione  (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e
successive modifiche ed integrazioni).
    Ritiene   tale  giurisprudenza  che  il  diritto  al  trattamento
pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi
dell'art. 39,   comma  2,  della  legge  regionale  n. 10  del  2000,
ricaduto,   poi,   nell'abrogazione   di  cui  alla  legge  regionale
n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito
in  applicazione  dello  speciale  procedimento previsto dallo stesso
art. 39  (commi  2,  3, 4, 5, 6 e 8) della legge regionale n. 10/2000
durante  la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai
formalmente  e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo
dell'interessato con l'amministrazione regionale.
    Secondo  tale  giurisprudenza  il  conseguimento  del trattamento
pensionistico  in  parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente,
sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, pero',
collocati  a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi
verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e
la  piena  insorgenza  del  sottostante diritto a pensione, prima che
l'art. 5,  comma  5  della  legge  26  marzo  2002,  n. 2, nelle more
sopravvenuta,   stabilisse   la   nuova   decorrenza   giuridica  con
periodicita' annuale ad iniziare dal 1° gennaio 2004 dei collocamenti
a  riposo  anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita
predisposti  a termini del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale
n. 10/2000.
    Cio'   consentirebbe   di   affermare   che  le  norme  contenute
nell'art. 39  (commi  2,  3,  4,  5,  6  e 8) si riferissero nel loro
insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto
realizzarsi  solo  al  momento  in  cui  fosse  avvenuto il formale e
definitivo   collocamento   a   riposo   a  domanda  con  conseguente
riconoscimento  del  diritto  alla  liquidazione  della  pensione  e,
comunque,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2004 con periodicita' annuale
(vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).
    Prima  della  scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma
4,  della  legge  regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e' stata, pero',
disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre
2003,  dei  commi  2,  3,  4,  5,  6  ed  8  del ripetuto art. 39 sul
collocamento  a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed
integrazioni,  quali  contenute  nell'art. 5  della  legge  regionale
n. 2/2002  e  nella  legge regionale n. 11/2003 e di ogni altra norma
regionale   incompatibile  con  l'intervenuta  abrogazione.  In  tale
contesto,  secondo  tale  giurisprudenza,  sarebbe  stata  cancellata
definitivamente,   secondo   il   senso   fatto  palese  dalla  legge
abrogativa,   la  decorrenza  dal  1°  gennaio  2004  e  la  connessa
periodicita' annuale di tali pensionamenti anticipati, gia' stabilita
dall'art. 5 della legge regionale n. 2/2002.
    Tanto  porterebbe  a  ritenere  che  il diritto alla liquidazione
della   pensione  anticipata,  che  la  ricorrente  richiede  le  sia
riconosciuto,   non   sia   stato   affatto   acquisito   e   percio'
immodificabile.  Si  tratterebbe,  in realta', come sostenuto da tale
orientamento    giurisprudenziale,    di    un   diritto   in   fieri
inevitabilmente   soggetto   agli  effetti  innovativi  di  mutamenti
legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme
che  avevano  istituito  lo speciale procedimento, ancora in atto, di
collocamento   a  riposo  anticipato,  hanno  fatto  venir  meno  una
condizione  di  legge  fondamentale  per  l'insorgenza  del diritto a
pensione,  ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente
effetto,  che e' stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non
sarebbe  stato  sufficiente,  per  acquisire  il  diritto a pensione,
essere  in  possesso dei requisiti di anzianita' indicati nell'art. 2
della  regionale  n. 2/1962  che  avevano consentito l'inclusione del
ricorrente  in  uno  dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della
legge   regionale   n. 10/2000,  ma  sarebbe  occorso,  ancora,  come
condizione  di  legge ineliminabile, che il procedimento per giungere
al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai
poi  abrogati  commi  2,  3,  4,  5,  6,  8  dell'art. 39 della legge
regionale  n. 10/2000,  andasse  a  buon fine con il venire in essere
della  sua  decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato
poi ogni altro conseguente effetto.
    Secondo  tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica
dei   diversi   passaggi   legislativi  sfociati,  in  ultimo,  nella
abrogazione  disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della legge
regionale n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati,
farebbero  emergere,  conclusivamente,  in  modo abbastanza chiaro ed
univoco  che  non si siano verificate nella fattispecie le condizioni
di  legge  per  l'insorgenza  di  un  diritto  soggettivo  pieno  del
ricorrente  al  conseguimento  della  pensione anticipata, risultando
abrogato  dal  31  dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva
dato  origine  al  procedimento  di collocamento a riposo che sarebbe
dovuto  avvenire  in modo graduale in base ai contingenti predisposti
con  periodicita'  annuale  ad  iniziare  dal  1°  gennaio  2004 come
disposto  dall'art. 5,  comma 5, della legge regionale n. 2/2002 pure
abrogato.
    Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere
all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui
il  diritto  al  trattamento  anticipato di pensione fosse pienamente
sorto  gia' al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra
cui  il  ricorrente  medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39,
comma  8,  della  legge regionale n. 10/2000, sostenendo che, in tale
ottica,  ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato
i  commi  2,  3,  4,  5,  6  ed  8 dell'art. 39 della legge regionale
n. 10/2000  non  potrebbe  avere  altra  sorte  che  quella di essere
considerata  una  norma  di  legge  inutiliter  data  e,  nei  fatti,
superflua.
    Questa  e'  un'ipotesi  che si ritiene non verosimile e, al tempo
stesso non praticabile, poiche' si porrebbe in netto contrasto con la
chiara  voluntas  legis,  resa  palese nel comma 4 dell'art. 20 della
legge   regionale  n. 21/2003,  di  bloccare  in  via  definitiva  il
procedimento  in itinere di esodo del personale secondo il meccanismo
delineato  nel  ripetuto  art. 39,  commi  2,  3,  4, 5, 6 ed 8 e non
avrebbe  avuto  alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme
che  gia' avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto
a   compimento   il   procedimento   legislativamente   previsto  per
l'attuazione  di  una  forma  di  collocamento  anticipato  a  riposo
temporalmente definita con periodicita' annuale.
    Ne',   tanto   meno,   secondo   quei   giudici,  il  diritto  al
conseguimento  del  collocamento  a  riposo  anticipato  nelle  forme
previste  da  tale  normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1,
mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui e' stata fatta
salva  l'applicazione  dell'art. 3  della legge regionale 23 febbraio
1962,  n. 2,  in  quanto  la  riserva di applicazione di quest'ultima
norma  di  legge  sarebbe  stata  inserita  nel  comma 1 dell'art. 39
esclusivamente  per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo
a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun
vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianita'
di  servizio  utile  a  pensione ivi prevista o che la maturassero in
ogni  caso  entro  la  data  del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in
definitiva,  di  quei  dipendenti  che  avessero  raggiunto il limite
massimo  di  servizio  per  il  collocamento  a  riposo fissato per i
dipendenti  della Regione Siciliana dall'art. 3 della legge regionale
n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In
altri  termini  nel  comma  1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo,
fino  al  31  dicembre  2003, il diritto di essere collocati a riposo
soltanto  per  quei  dipendenti  regionali  che lo avessero richiesto
avendo  maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che cio' fosse
il  vero  ed  effettivo  intendimento del legislatore regionale lo si
dedurrebbe  dall'interpretazione  letterale e logica del comma 1, non
abrogato,  dell'art. 39  della legge regionale n. 10/2000 in cui, con
concisa  formulazione,  e'  sancito  testualmente:  «E'  fatta  salva
l'applicazione  dell'art. 3  della  legge regionale 23 febbraio 1962,
n. 2,  per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianita' di servizio
utile  ivi  prevista o che tale anzianita' maturino entro la predetta
data (31 dicembre 2003)».
    Il  non  verificato  perfezionamento del diritto al conseguimento
della  pensione  anticipata  del  personale  incluso  nei contingenti
previsti  dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe
pure,   ad   avviso  di  tale  giurisprudenza,  anche  da  una  altra
disposizione  contenuta nell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003
e,  cioe', quella di cui al comma 5, ove e' statuito testualmente che
«i  dipendenti  inseriti  nei  contingenti ex art. 39, comma 8, della
legge   regionale  15  maggio  2000,  n. 10,  possono  rinunciare  ai
riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in
vigore  della  legge  regionale  15  maggio 2000, n. 10, e relativi a
periodi non coperti da contribuzione, con possibilita' di chiedere il
rimborso  delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da
contribuzione,  la  rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati
all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della
precedente  posizione  assicurativa.  La  rinuncia di cui al presente
comma  puo'  essere  esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge»,  statuizioni  che  si  riferirebbero
soltanto  ai  dipendenti  regionali  in servizio che erano stati gia'
inseriti  nei  contingenti  ex  art. 39, comma 8, e che rivelerebbero
come  il  legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto
personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa
delle   norme   che   l'avevano  introdotta,  la  speciale  forma  di
pensionamento  anticipato  di  cui  all'art. 39,  comma 2 della legge
n. 10/2000.  In  conseguenza  sarebbero  state  individuate,  con  la
medesima   disposizione,   le   modalita'  esecutive  necessarie  per
consentire  agli  interessati di esercitare la facolta' di rinuncia a
riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in
vigore  della  legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non
coperti  da  contribuzione con possibilita' di richiedere il rimborso
delle quote eventualmente versate.
    Nelle   more  e'  intervenuta  sulla  materia  anche  la  Sezione
d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede
cautelare,  con  ordinanza  n. 80/A/2006/ORD  del 7 dicembre 2006, ha
manifestato  un  chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo
giurisprudenziale.
    Anche  questo  giudice, melius re perpensa, ritiene di dovere ora
aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e
degne  di  condivisione,  le  quali  condurrebbero  ad un rigetto del
ricorso.
    Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 20,  comma 4,  della  legge
regionale  29  dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
    La  predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato
i  commi  2,  3,  4,  5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15
maggio  2000,  n. 10,  e  successive modifiche ed integrazioni di cui
all'art. 5  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed alla legge
regionale  8  agosto  2003,  n. 11,  ed  ogni  altra  norma regionale
incompatibile  con  la  presente disposizione; da tale abrogazione e'
scaturito   il   diniego   di   collocamento  a  riposo  dell'odierno
ricorrente.
    Tale  disposizione,  pero',  sembra  incidere  su quello che puo'
qualificarsi  come  un  diritto soggettivo perfetto al collocamento a
riposo gia' acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato
indebitamente  ed  irragionevolmente  compresso  con norma ad effetto
retroattivo.
    In  linea  generale,  l'affidamento del cittadino nella sicurezza
giuridica  -  essenziale  elemento  dello Stato di diritto - non puo'
essere   leso   da   disposizioni   retroattive,  che  trasmodino  in
regolamento  irrazionale  di  situazioni sostanziali fondate su leggi
anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze
n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e
n. 390 del 1995).
    Da  tale  principio  discende  che  solo  in  questi  limiti - in
presenza  di  una  legge  avente, in settori estranei alla previsione
dell'art. 25,    secondo    comma,    della   Costituzione,   portata
ragionevolmente  retroattiva  -  l'affidamento sulla stabilita' della
normativa previgente e' coperto da garanzia costituzionale.
    In  materia  previdenziale  poi  deve  tenersi  anche  conto  del
principio,  parimenti  affermato  dalla Corte costituzionale, secondo
cui  il  legislatore  puo'  -  al  fine  (ricorrente nella specie) di
salvaguardare   equilibri   di   bilancio   e   contenere   la  spesa
previdenziale - ridurre trattamenti pensionistici gia' in atto (Corte
costituzionale,  sentenze  n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994,
n. 822 del 1988).
    Percio', il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in
concreto  e  non  potenzialmente)  - se non puo' essere eliminato del
tutto   da   una  regolamentazione  retroattiva  che  renda  indebita
l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211
del  1997  e  n. 419  del  1999)  -  ben  puo'  subire gli effetti di
discipline piu' restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi
sopravvenute.
    In  sintesi,  come  ha affermato la Corte costituzionale, se - in
via   di   principio  -  deve  ritenersi  ammissibile  un  intervento
legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni,
non  puo'  pero'  ammettersi  che  tale  intervento sia assolutamente
discrezionale.  In  particolare  non  potrebbe  dirsi  consentita una
modificazione  legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del
rapporto  di lavoro, ovvero quando addirittura e' subentrato lo stato
di  quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura
notevole  e  in  maniera  definitiva  un trattamento pensionistico in
precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione
delle  aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo   alla   cessazione   della   propria   attivita'.  (Corte
costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).
    Orbene,  dalle  affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle
leggi,  emerge  con  chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilita'
(rectius:  costituzionalita)  e  l'inammissibilita'  di un intervento
legislativo  menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un
verso  sulla  possibilita'  di  qualificare  come  diritto quesito la
posizione  giuridica  incisa  dalla  norma  e, per altro verso, dalla
ragionevolezza  dell'intervento  che  deve  essere  sempre supportato
dall'esigenza  di  tutela  di  valori costituzionalmente rilevanti ed
ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.
    Nella fattispecie sussiste piu' di un dubbio sulla sussistenza di
tali requisiti.
    Il  ricorrente,  in  forza  dell'art. 39 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.
    Con  circolare  n. 29511  del  21 novembre 2000 l'amministrazione
regionale  aveva  stabilito  le  decorrenze  dei  sei  contingenti in
uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.
    Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione
Siciliana  approvava  i contingenti di uscita del personale nei quali
risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale,
con  D.D.G.  e'  stato  pure  cancellato  dal  ruolo  dei  dipendenti
regionali.
    L'iter  procedurale  previsto  dalla  legge,  peraltro,  induce a
ritenere  che  nel  caso  di  specie  sia stato configurato un vero e
proprio  diritto  potestativo  assoluto  del  dipendente,  atteso che
all'amministrazione  non  residuava  alcun  margine  di apprezzamento
discrezionale  in  ordine  all'accoglimento  della domanda, al di la'
della  mera  verifica  della  sussistenza delle condizioni soggettive
richieste dalla legge.
    Infatti  l'art. 39  della  legge  regionale  n. 10/2000 qualifica
espressamente   come  diritto  quello  dei  dipendenti  regionali  in
possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 2 della legge regionale 23
febbraio  1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo
entro  il  limite  del  45  per  cento dei dipendenti in servizio, in
ciascuna  qualifica,  al  31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda
per  accedere  al pensionamento dovesse essere presentata nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
    La  stessa  norma  prevedeva,  poi,  che il collocamento a riposo
fosse  disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge
per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.
    Tale  diritto  si  e'  consolidato  in  termini  di  attualita' e
concretezza   non   solo   a   seguito   dell'opzione  legittimamente
manifestata  ma,  anche  e soprattutto, a seguito dell'emanazione del
provvedimento    di    cancellazione   dai   ruoli   dei   dipendenti
dell'amministrazione   regionale,  con  la  data  di  decorrenza  ivi
indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato
temporaneamente   trattenuto   in   servizio   per   il  sopravvenire
dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.
    E'  appena  il  caso  di  ricordare  come la giurisprudenza abbia
sempre  sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo
esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che
ad  esso  si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende
(nella   fattispecie   entrambi  rappresentati  dall'inserimento  nei
contingenti  di  uscita  e  dal  provvedimento  di  cancellazione dai
ruoli),  gli  stessi  non  possono essere piu' rimessi in discussione
(Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).
    E   mentre  nello  schema  privatistico  il  recesso  costituisce
esercizio  di  un diritto potestativo e non deve essere accettato, in
quanto  costituisce  atto non ricettizio che determina immediatamente
la  dismissione  del  diritto e quindi la conseguenza giuridica nella
sfera  del  datore  di lavoro, che non puo' se non subire l'esercizio
del  diritto  potestativo,  nello  schema pubblicistico le dimissioni
intanto  inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate:
in  altri  termini,  il  dipendente propone le proprie dimissioni che
producono   effetto   per   il   destinatario,   la  P.A.,  solo  con
l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento
nei  contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura e'
l'atto  che  conclude  la  fattispecie  e  da  tale momento determina
l'efficacia  del  recesso  (Cons.  Stato,  sez.  VII, 18 giugno 2002,
n. 3316).
    Nel  caso  di  specie, pero', non di dimissioni si trattava ma di
esercizio  di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in
quanto  tale,  non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre,
ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A.
di  inserimento  nei  contingenti  di  uscita  e di cancellazione dai
ruoli.
    Appare  evidente,  quindi,  che  la  norma  abrogativa  della cui
costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo
elidendo  un  diritto  soggettivo  perfetto  che una precedente norma
aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia
pure con diversa scansione temporale.
    Sostenere  che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa
o  di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e
gratuitamente)  riduttivo  e  non  tiene  conto  della  reale  natura
(diritto  potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e
fatta valere dall'interessato.
    A  cio'  si  aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave
disparita'   di   trattamento   tra   i  destinatari  dell'originaria
disposizione,   alcuni   dei  quali,  quelli  appartenenti  ai  primi
contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.
    E  non  puo'  sostenersi  che le situazioni tra i primi collocati
realmente  a  riposo  e  gli  altri,  bloccati  dalla norma della cui
costituzionalita' qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.
    Infatti  l'art. 39  gia'  citato non pone e non giustifica alcuna
differenziazione  tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a
disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di
scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle
loro  posizioni)  per  evidenti  motivi  di  tutela  della  struttura
amministrativa  e  del bilancio regionale che doveva farsi carico dei
trattamenti di fine servizio.
    Pertanto, l'avere travolto - mediante l'abrogazione, con evidente
effetto  retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a
riposo  -  il  diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica
l'insorgere   di   fondati  dubbi  in  ordine  ad  una  irragionevole
disparita'  di trattamento che non puo' trovare legittimazione alcuna
nel  pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio,
atteso  che  un  analogo  risultato  lo si sarebbe potuto raggiungere
attraverso  l'attivazione  di  diversi meccanismi quale quello di una
maggiore - rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel
2002   -  diluizione  nel  tempo  degli  scaglioni  di  uscita  o  di
riquantificazione  delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti
che  intendevano  avvalersi di tale facolta', o, ancora, mediante una
diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto
che,  come e' notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha
costituito   il   punto   critico   e   determinante  della  presunta
insostenibilita' per il bilancio regionale dell'esodo programmato.
    Resta  il  dato  incontrovertibile  che,  pur  nella  limitatezza
numerica  dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto,
arrecato un grave vulnus all'immagine della Regione come legislatore,
inducendo   una  percezione  di  inaffidabilita'  connessa  ad  modus
legiferandi  che  nell'arco  di  un  solo  quinquennio  ha  concesso,
modificato  e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti
e contraddittori.
    La  questione  sollevata  e'  rilevante,  in quanto solo alla sua
fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.
    Il  processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  e gli atti rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio di competenza.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 20,  comma  4,  della  legge
regionale  (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3
della Costituzione.
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente della Regione
Siciliana   e   comunicata  al  Presidente  dell'Assemblea  regionale
siciliana.
    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio
2007.
                      Il giudice unico: Zingale
07C1001