N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2007
Ordinanza emessa il 1° marzo 2007 dal tribunale di Pescara nel procedimento civile promosso da Fratelli Cosulich S.p.A. contro I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori marittimi assunti con contratto di arruolamento su galleggianti privi di mezzi di propulsione e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio - Tutela previdenziale di cui alla legge n. 413 del 1984 - Esclusione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli altri lavoratori marittimi in servizio su galleggianti autopropulsi e addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio - Incidenza sulla garanzia del diritto alla tutela previdenziale. - Legge 26 luglio 1984, n. 413, artt. 4, [recte: 4, comma 2,] lett. b), e 5, lett. e). - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.34 del 5-9-2007 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 26 febbraio 2007 nella causa civile iscritta al n. 1917/2005 promossa da Fratelli Cosulich S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, O s s e r v a La questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla difesa della societa' ricorrente deve ritenersi non manifestamente infondata. Occorre premettere che con l'atto introduttivo depositato il 30 agosto 2005 la societa' Fratelli Cosulich censura la deliberazione n. 32 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPS in data 2 febbraio 2005, con la quale veniva rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l'inserimento dell'impresa fra quelle armatoriali non soggette alla legge 26 luglio 1984, n. 413. Si legge nel provvedimento in parola che «l'art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413, disciplinante il riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, ha previsto l'applicazione della relativa disciplina unicamente per i galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e dei registri pilotaggio qualunque ne sia la stazza purche' abbiano mezzi di propulsione propri». Si aggiunge che «il galleggiante Alba Marina non e' in possesso di autonomo propulsore e non e' addetto al servizio dei porti e delle rade ma e' utilizzato per lo stoccaggio di oli minerali, attivita' accessoria e collaterale rispetto a quella del trasporto del greggio per mare». Lo stesso contenuto dell'atto sopra' richiamato induce a ritenere senza dubbio rilevante ai fini della decisione la prospettata questione di costituzionalita', giacche' l'inquadramento contestato dalla societa' ricorrente si fonda, appunto, sul tenore letterale degli artt. 4, lett. b) e 5, lett. e) della legge n. 413/1984 che riservano il regime speciale per i lavoratori marittimi alle sole «persone assunte con contratto di arruolamento che prestino servizio sui galleggianti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e)», ossia «iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propri». Il legislatore, quindi, nell'individuare la nave ed i mezzi a questa equiparati richiede espressamente che il galleggiante sia autopropulso e sia destinato ad un servizio predeterminato, escludendo, di conseguenza, l'applicabilita' del regime speciale previsto per i lavoratori marittimi nei casi in cui non ricorrano le caratteristiche in questione. Il dato testuale della norma in commento non puo' in alcun modo essere superato, posto che l'elencazione deve ritenersi tassativa, con conseguente esclusione dei rapporti di lavoro non riconducibili alle categorie tipizzate nell'art. 4, comma 2. Cio' detto occorre interrogarsi sulla ragionevolezza e sulla legittimita' costituzionale del trattamento previdenziale differenziato, che per il personale utilizzato a bordo di galleggianti discende dalla presenza o meno di sistemi di autopropulsione nonche' dalle modalita' di utilizzazione del galleggiante medesimo. Si desume dagli atti che il galleggiante del quale qui si discute, iscritto nel registro delle navi minori e galleggianti presso il compartimento marittimo di Pescara, e' in realta' una petroliera di oltre 71.000 tonnellate di stazza lorda, lunghezza 310 metri, larghezza 40,84, posizionata a circa 11 miglia nautiche dalla costa. A bordo dello stesso operano un comandante, un nostromo, un tankista, due marinai e due ufficiali di macchina in possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dalle norme internazionali ed arruolato alle condizioni contrattuali previste per il personale delle navi maggiori. Il personale in questione, come evidenziato nella memoria difensiva in atti, svolge le attivita' tipiche dei marittimi, e' esposto ai rischi presenti sulle navi maggiori, non ha la possibilita' di recarsi a terra durante l'imbarco, protrae per piu' settimane ed anche per mesi la propria permanenza a bordo. L'attivita' dagli stessi espletata e' quindi ben piu' usurante rispetto a quella del personale in servizio sui galleggianti autopropulsi addetti ai porti ed alle rade. La esclusione di detti marittimi dall'applicazione della legge n. 413/1984 non trova, quindi, una ragionevole giustificazione, tanto piu' che lo stesso legislatore ha riconosciuto la piena parificazione, sia pure ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni demandata all'IPSEMA, del personale imbarcato su navi e galleggianti, senza distinzione alcuna in relazione alle caratteristiche del mezzo. La disposizione dettata dal combinato disposto degli artt. 4, lett. b) e 5, lett. e) della legge n. 413/1984 viola, quindi, l'art. 3 della Carta costituzionale, giacche' la disparita' di trattamento, dalla quale discende il diverso regime previdenziale per il marittimo e per l'armatore, non si giustifica in considerazione della medesima natura del rapporto lavorativo. Risulta, altresi', violato il precetto di cui all'art. 38 Cost. atteso che la tutela previdenziale assicurata non tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa e, quindi, non puo' essere ritenuta sufficiente, essendo negate al marittimo imbarcato su galleggianti non autopropulsi le prestazioni previste dalla legge n. 413/1984 dagli artt. 30 e seguenti. In sintesi la questione prospettata dalla difesa della societa' ricorrente deve iritenersi rilevante nel presente giudizio, la cui decisione dipende dall'applicazione delle norme sopra citate, e non manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lett. b) e 5, lett. e) della legge 26 luglio 1984 n. 413 nella parte in cui non contemplano fra i destinatari della normativa le persone assunte con contratto di arruolamento su galleggianti privi di mezzi di propulsione e non addetti al servizio dei porti delle rade e del pilotaggio; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere; Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite. Cosi' deciso in Pescara, il 1° marzo 2007. Il giudice: Di Paolantonio 07C1056