N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2007

Ordinanza  emessa  il  1°  marzo  2007  dal  tribunale di Pescara nel
procedimento  civile  promosso  da  Fratelli  Cosulich  S.p.A. contro
I.N.P.S.

Previdenza  e  assistenza  sociale - Lavoratori marittimi assunti con
  contratto  di  arruolamento  su  galleggianti  privi  di  mezzi  di
  propulsione  e  non addetti al servizio dei porti, delle rade e del
  pilotaggio - Tutela previdenziale di cui alla legge n. 413 del 1984
  -  Esclusione  - Denunciata violazione del principio di uguaglianza
  sotto  il  profilo  dell'irragionevole  disparita'  di  trattamento
  rispetto   agli   altri   lavoratori   marittimi   in  servizio  su
  galleggianti  autopropulsi  e  addetti al servizio dei porti, delle
  rade  e  del pilotaggio - Incidenza sulla garanzia del diritto alla
  tutela previdenziale.
- Legge   26 luglio  1984,  n. 413,  artt. 4,  [recte:  4,  comma 2,]
  lett. b), e 5, lett. e).
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.34 del 5-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 26
febbraio 2007 nella causa civile iscritta al n. 1917/2005 promossa da
Fratelli  Cosulich  S.p.a.,  in persona del legale rappresentante pro
tempore,  nei  confronti  dell'istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale,

                            O s s e r v a

    La  questione  di  legittimita'  costituzionale prospettata dalla
difesa  della  societa'  ricorrente deve ritenersi non manifestamente
infondata.
    Occorre  premettere  che con l'atto introduttivo depositato il 30
agosto  2005  la  societa' Fratelli Cosulich censura la deliberazione
n. 32  adottata  dal Consiglio di amministrazione dell'INPS in data 2
febbraio   2005,   con   la   quale   veniva   rigettato  il  ricorso
amministrativo proposto avverso l'inserimento dell'impresa fra quelle
armatoriali non soggette alla legge 26 luglio 1984, n. 413.
    Si legge nel provvedimento in parola che «l'art. 5 della legge 26
luglio 1984, n. 413, disciplinante il riordinamento pensionistico dei
lavoratori  marittimi,  ha  previsto  l'applicazione  della  relativa
disciplina  unicamente per i galleggianti iscritti nei registri delle
navi  minori  e dei galleggianti addetti al servizio dei porti, delle
rade  e  dei  registri  pilotaggio qualunque ne sia la stazza purche'
abbiano   mezzi   di   propulsione   propri».  Si  aggiunge  che  «il
galleggiante  Alba Marina non e' in possesso di autonomo propulsore e
non  e'  addetto  al servizio dei porti e delle rade ma e' utilizzato
per lo stoccaggio di oli minerali, attivita' accessoria e collaterale
rispetto a quella del trasporto del greggio per mare».
    Lo stesso contenuto dell'atto sopra' richiamato induce a ritenere
senza  dubbio  rilevante  ai  fini  della  decisione  la  prospettata
questione  di  costituzionalita', giacche' l'inquadramento contestato
dalla  societa'  ricorrente  si  fonda, appunto, sul tenore letterale
degli  artt. 4,  lett.  b)  e 5, lett. e) della legge n. 413/1984 che
riservano  il  regime  speciale  per i lavoratori marittimi alle sole
«persone  assunte con contratto di arruolamento che prestino servizio
sui  galleggianti  aventi  le  caratteristiche  di  cui al successivo
articolo  5,  lettera  e)»,  ossia  «iscritti nei registri delle navi
minori e dei galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e
del  pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche' abbiano mezzi di
propulsione propri».
    Il  legislatore,  quindi,  nell'individuare  la nave ed i mezzi a
questa  equiparati  richiede  espressamente  che  il galleggiante sia
autopropulso   e   sia   destinato  ad  un  servizio  predeterminato,
escludendo,  di  conseguenza,  l'applicabilita'  del  regime speciale
previsto  per i lavoratori marittimi nei casi in cui non ricorrano le
caratteristiche in questione.
    Il  dato  testuale della norma in commento non puo' in alcun modo
essere  superato,  posto  che l'elencazione deve ritenersi tassativa,
con  conseguente  esclusione dei rapporti di lavoro non riconducibili
alle categorie tipizzate nell'art. 4, comma 2.
    Cio'  detto  occorre  interrogarsi  sulla  ragionevolezza e sulla
legittimita'    costituzionale    del    trattamento    previdenziale
differenziato,   che   per   il   personale  utilizzato  a  bordo  di
galleggianti   discende   dalla   presenza   o  meno  di  sistemi  di
autopropulsione   nonche'   dalle   modalita'  di  utilizzazione  del
galleggiante medesimo.
    Si  desume  dagli  atti  che  il  galleggiante  del  quale qui si
discute,  iscritto  nel  registro  delle  navi  minori e galleggianti
presso  il  compartimento  marittimo  di  Pescara,  e' in realta' una
petroliera  di oltre 71.000 tonnellate di stazza lorda, lunghezza 310
metri,  larghezza 40,84, posizionata a circa 11 miglia nautiche dalla
costa.  A  bordo  dello stesso operano un comandante, un nostromo, un
tankista,  due  marinai  e  due ufficiali di macchina in possesso dei
titoli  professionali  previsti  dal codice della navigazione e dalle
norme   internazionali  ed  arruolato  alle  condizioni  contrattuali
previste per il personale delle navi maggiori.
    Il   personale  in  questione,  come  evidenziato  nella  memoria
difensiva  in  atti,  svolge  le  attivita' tipiche dei marittimi, e'
esposto   ai   rischi   presenti  sulle  navi  maggiori,  non  ha  la
possibilita'  di  recarsi a terra durante l'imbarco, protrae per piu'
settimane ed anche per mesi la propria permanenza a bordo.
    L'attivita'  dagli  stessi  espletata e' quindi ben piu' usurante
rispetto   a  quella  del  personale  in  servizio  sui  galleggianti
autopropulsi  addetti  ai  porti ed alle rade. La esclusione di detti
marittimi   dall'applicazione  della  legge  n. 413/1984  non  trova,
quindi,  una  ragionevole  giustificazione,  tanto piu' che lo stesso
legislatore  ha riconosciuto la piena parificazione, sia pure ai soli
fini  dell'assicurazione  obbligatoria  per  gli  infortuni demandata
all'IPSEMA,  del  personale  imbarcato  su navi e galleggianti, senza
distinzione alcuna in relazione alle caratteristiche del mezzo.
    La  disposizione  dettata  dal  combinato disposto degli artt. 4,
lett.  b)  e  5,  lett.  e)  della  legge  n. 413/1984 viola, quindi,
l'art. 3  della  Carta  costituzionale,  giacche'  la  disparita'  di
trattamento, dalla quale discende il diverso regime previdenziale per
il  marittimo  e  per l'armatore, non si giustifica in considerazione
della medesima natura del rapporto lavorativo.
    Risulta,  altresi',  violato il precetto di cui all'art. 38 Cost.
atteso  che  la tutela previdenziale assicurata non tiene conto della
peculiarita'  della prestazione lavorativa e, quindi, non puo' essere
ritenuta  sufficiente,  essendo  negate  al  marittimo  imbarcato  su
galleggianti  non  autopropulsi  le  prestazioni previste dalla legge
n. 413/1984 dagli artt. 30 e seguenti.
    In  sintesi  la questione prospettata dalla difesa della societa'
ricorrente  deve  iritenersi  rilevante nel presente giudizio, la cui
decisione  dipende  dall'applicazione delle norme sopra citate, e non
manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata in relazione
agli  artt. 3  e 38 Cost. la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 4,  lett.  b)  e  5, lett. e) della legge 26 luglio 1984
n. 413  nella  parte  in  cui non contemplano fra i destinatari della
normativa  le  persone  assunte  con  contratto  di  arruolamento  su
galleggianti  privi di mezzi di propulsione e non addetti al servizio
dei porti delle rade e del pilotaggio;
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere;
    Manda   alla   cancelleria   per   la  comunicazione  alle  parti
costituite.
        Cosi' deciso in Pescara, il 1° marzo 2007.
                     Il giudice: Di Paolantonio
07C1056