N. 573 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 11 gennaio 2007 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da S.A. contro V.C. Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Istanza di modifica delle condizioni di divorzio - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio - Omessa previsione della facolta' in capo al giudice di valutare, in caso di divorzio, l'interesse della prole al mantenimento dell'originario `habitat' familiare ove il coniuge affidatario o domiciliatario di figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, contragga nuovo matrimonio - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare - Asserita lesione della liberta' del soggetto assegnatario della casa familiare di contrarre nuovamente matrimonio. - Codice civile, art. 155-quater, primo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54; legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4. - Costituzione artt. 3 e 29.(GU n.34 del 5-9-2007 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento ex art. 9, legge n. 898/1970 vertente tra S.A. e V.C. avente ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio relative al regime di affidamento dei figli, alla entita' della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare; lette le difese della parte convenuta e disposto l'interrogatorio libero; O s s e r v a Lo S. chiede che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia A. ad entrambi i genitori in applicazione della novella introdotta con legge n. 54/2006; che in conseguenza venga ridotto l'importo del mantenimento a favore dei figli; infine, rilevato che la convenuta ha contratto nuovo matrimonio e risiede col marito ed i figli da lui avuti nella casa familiare, che in applicazione del disposto dell'art. 155-quater c.c. venga revocata la assegnazione a lei della casa familiare quanto meno relativamente alla quota di sua proprieta' pari ad un mezzo dell'immobile. La V. costituendosi ha contestato la strumentalita' della richiesta di affidamento condiviso della figlia, la quale ha nel passato trascorso solo brevi periodi presso il padre di regola non pernottandovi; quanto alla revoca della assegnazione della casa familiare rileva come il matrimonio sia stato contratto per gravi ragioni di salute del nuovo coniuge per potere accedere alle informazioni di carattere sanitario che lo riguardano. Il tribunale ha con separata ordinanza deciso le questioni relative all'affidamento e alla contribuzione in favore dei figli, separando il capo di domanda relativo alla revoca della assegnazione della casa familiare. Deve infatti sollevarsi questione di costituzionalita' dell'art. 155-quater c.c. applicabile ai procedimenti di divorzio in forza del disposto dell'art. 4, secondo comma, legge n. 54/2006, in relazione alla ulteriore domanda svolta dalla parte ricorrente relativa alla richiesta di revoca della assegnazione della casa familiare essendo la questione rilevante e non manifestamente infondata. In fatto deve premettersi che in forza di sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Firenze il 9 aprile-7 maggio 2003, alla madre affidataria dei due figli minori era assegnata la casa familiare sita in Firenze via Erbosa n. 119, cadente nella comunione legale, degli allora coniugi; nelle more un figlio e' divenuto maggiorenne ma permane le non indipendenza economica di entrambi; successivamente al divorzio la V. ha contratto nuovo matrimonio. La richiesta di revoca della assegnazione della casa familiare e' avanzata in forza del disposto dell'art. 155-quater c.c. (introdotto con legge n. 54/2006 in vigore dal 16 marzo 2006) che cosi' recita «... il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio...». a) Sulla rilevanza della questione di costituzionalita'. La questione di costituzionalita' del disposto dell'art. 155-quater c.c. in combinato disposto coll'art. 4, secondo comma legge n. 54/2006, e' pertanto rilevante nel caso di specie, essendo la domanda principale volta alla revoca della assegnazione della casa familiare disposta in sede di divorzio a seguito del matrimonio contratto dalla V. Non appare infatti possibile una interpretazione adeguatrice della formula di legge: laddove si dispone che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno ...» non residua per il giudice spazio interpretativo per adeguare la norma alla situazione di fatto oggetto del giudizio, come viceversa possibile per altre situazioni sempre regolate dalla nuova legge (ad es. per il mutamento dell'affidamento dei figli nel caso di cambio di residenza, al giudice e' demandato un potere d'iscrezionale di rivalutazione degli accordi in tema di prole minore; nel caso di prole maggiorenne il giudice puo', e non deve, disporre che il contributo venga versato direttamente al figlio maggiorenne e cosi' via) cosicche' davanti ad un nuovo matrimonio in presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti nati dal precedente matrimonio, deve necessariamente procedersi alla revoca della assegnazione della casa familiare. b) Sulla non manifesta infondatezza della questione. Parametri costituzionali di riferimento. Nel vigore della normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a salvaguardare una esigenza di stabilita' compromessa dalla crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all'art. 6, legge div. come modificato dall'art. 11, legge n. 74/1987 (... «in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole...») in ordine alla situazione economica del coniuge piu' debole e' stata interpretata dalla giurisprudenza della S.C., come sempre necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia i cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprieta' del genitore proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprieta' esclusiva) v. da ultimo la seguente massima: «In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), e' finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta, e non puo' quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge piu' debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprieta' comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimita' costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprieta', tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare». (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1545). Tale finalita' permane nella nuova disciplina: l'art. 155-quater, comma sesto c.c. dispone che «il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l'eventuale titolo di proprieta'...». In linea generale quindi la assegnazione della casa familiare spetta al genitore presso il quale il figlio e' prevalentemente domiciliato e l'arricchimento economico derivante dal provvedimento viene valutato incidendo sull'an ed il quantum del contributo al mantenimento del coniuge cui e' attribuito il diritto di godimento dell'immobile. L'interesse che si persegue e' quindi l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario habitat familiare, onde non subire, oltre la scissione del rapporto parentale anche l'allontanamento dal c.d. «nido» («L'assegnazione, in sede di divorzio, della casa familiare, ex art. 6, sesto comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 11, legge 6 marzo 1987, n. 74, all'ex coniuge con cui convivono i figli maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti, comporta il conferimento all'assegnatario di un diritto personale di abitazione; tale norma, che ha natura eccezionale e si fonda sulla necessita' di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime ed articola la vita della famiglia, manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., attesa la posizione differenziata dei coniugi per effetto della convivenza dei figli con uno di loro e la possibilita' che la legge apponga limiti, alla proprieta' privata allo scopo di assicurare la funzione sociale». (Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1992, n. l3126). Tale interesse cede tuttavia nella configurazione di legge, al diritto di proprieta', qualora il genitore assegnatario conviva more uxorio o celebri nuove nozze. Tale disposto crea quindi una assoluta disparita' di trattamento irragionevole, tra figli di genitori separati/divorziati a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner, in un ordinamento nel quale la legittimita' del divorzio (e di conseguenza la legittimita' di un secondo matrimonio) risale agli anni settanta. In tal senso si crea un contrasto coll'art. 3, secondo comma Cost. ovverosia col principio di uguaglianza sostanziale che impone che sia data identica tutela a situazioni identiche: nel caso di specie il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. D'altra parte la limitazione al diritto di proprieta' dell'altro genitore e' pienamente attuata anche nell'attuale assetto normativo, laddove e' tutt'ora prevista la assegnazione della casa familiare al genitore domiciliatario (non convivente o non nuovamente sposato) in attuazione della funzione sociale della proprieta' privata (sancita dall'art. 42, secondo comma Cost.). Appare pertanto irragionevole privilegiare il diritto di proprieta' del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario (senza tenere in conto della portata pratica di tale disposizione che imporra' subprocedimenti all'interno dei procedimenti di separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuibili esigenze di certezza dei rapporti familiari) in ulteriore contrasto coll'art. 29 Cost. che riconosce la liberta' di matrimonio, liberta' che potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare. Gli abusi che sicuramente sono rinvenibili nella pratica, relativi al mantenimento della assegnazione laddove in concreto non ve ne sia la necessita' per le piu' varie ragioni che possono presentarsi nella pratica, potrebbero trovare adeguata soluzione nella previsione di un potere discrezionale del giudice della separazione o del divorzio, nel disporre la revoca della assegnazione, e non nella imposizione come ora previsto di una automatica revoca conseguente alla oggettivita' di una convivenza. Deve pertanto sollevarsi questione di costituzionalita' dell'art. 155-quater c.c. in combinato disposto coll'art. 4, legge n. 54/2006 nella parte in cui impone al giudice la revoca della assegnazione della casa familiare al genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente nel caso in cui conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, per contrasto col disposto dell'art. 3, secondo comma Cost. e 29 Cost..
P. Q. M. Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma c.c. in combinato disposto coll'art. 4, legge n. 54/2006 nella parte in cui prevede nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3, e 29 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 13 dicembre 2006. Il Presidente: Gatta Il giudice estensore:Mariani 07C1059