N. 586 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2007

Ordinanza  emessa  il  16 febbraio  2007  dal  tribunale  di Pisa nel
procedimento civile promosso da Cerulli Sergio contro Cifariello Cira

Procedimento civile - Causa di divorzio - Competenza territoriale del
  tribunale  del  luogo  di ultima residenza comune dei coniugi per i
  procedimenti  contenziosi  aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la
  cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio - Deroga al foro
  generale   delle   persone  fisiche  -  Denunciata  violazione  del
  principio   di  uguaglianza  sotto  il  profilo  dell'irragionevole
  disparita' di trattamento di situazioni normativamente assimilabili
  - Incidenza sul diritto di difesa.
- Legge   1°  dicembre  1970,  n. 898,  art. 4,  comma 1,  sostituito
  dall'art. 2,  comma 3-bis,  del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.35 del 12-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Premesso  che  con  ricorso  depositato  in data 17 marzo 2006 il
ricorrente  ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili
del  matrimonio  concordatario  contratto  con la resistente e che il
Presidente  del Tribunale, all'udienza del 5 giugno 2006, ha rilevato
d'ufficio  la  incompetenza  territoriale  del Tribunale di Pisa, non
coincidente  con  il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune
dei coniugi.
    Precisato  che  il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi
e',  come  si evince dalla allegazioni delle parti, Napoli, mentre il
ricorrente  risiede  attualmente  in  Misano  Adriatico (Rimini) e la
resistente,  unitamente  al  figlio  minore,  risiede  attualmente in
S. Giuliano Terme (Pisa).
    Osservato  che  le  parti  hanno  insistito per trattare la causa
dinanzi  al  Tribunale  di Pisa e che il ricorrente ha chiesto, nella
memoria del 28 luglio 2006, sollevarsi la questione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 4,  comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898
(come modificato dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n. 35,  convertito  nella  legge 14 maggio 2005, n. 80), nella
parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi
ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio,  il  luogo  dell'ultima residenza comune dei coniugi, per
violazione   del   diritto   al   giusto   processo  (art. 111  della
Costituzione),  del  diritto  al  giudice  naturale precostituito per
legge  (art. 25  della  Costituzione),  del  principio di uguaglianza
(art. 3 della Costituzione).
    Ritenuto  che  la questione di legittimita' costituzionale non e'
manifestamente  infondata,  in  quanto  l'art. 4,  comma  1, legge 1°
dicembre  1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2, comma 3-bis, del
decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80), nella parte in cui individua come foro dei procedimenti
contenziosi,  aventi  ad  oggetto  lo  scioglimento e/o la cessazione
degli  effetti  civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza
comune  dei  coniugi,  appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    Osservato  difatti  che la disposizione legislativa in esame pone
un criterio di competenza territoriale inderogabile, che, come accade
nel caso di specie, puo' risultare privo di un effettivo collegamento
con  le parti e con i minori eventualmente coinvolti nel procedimento
e  che di conseguenza appare del tutto irragionevole, pregiudizievole
per  l'esercizio  del  diritto di difesa e suscettibile di creare una
ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre situazioni
analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale
previsti dal medesimo art. 4, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898
(con  riferimento  ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda
congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi
che  non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-ter,
comma   1,   c.p.c.   (con  riferimento  ad  altri  procedimenti  che
coinvolgono i minori).
    Sottolineato  che  la  presente  causa  non  puo'  essere  decisa
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  del  citato  art. 4  della  legge  1°  dicembre 1970,
n. 898,  in  applicazione  del  quale  il  Tribunale  adito  dovrebbe
dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli.
    Ritenuto  difatti  che,  stante  il  chiaro  ed inequivoco tenore
letterale  della  disposizione  citata,  non  vi  sia  spazio per una
diversa interpretazione costituzionalmente orientata.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    a)   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    b) Sospende il processo;
    c) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23,
comma   4,  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  e  cioe'  per  la
notificazione  della  presente  ordinanza  alle  parti ed al pubblico
ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della  presente ordinanza ai Presidenti della Camera e
del Senato.
    Pisa,  cosi'  deciso  in  Camera di consiglio in data 14 febbraio
2007.
                       Il Presidente: Dell'Omo
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