N. 596 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2007

Ordinanza  emessa  il  16  marzo  2007  dal  tribunale  di  Lucca nel
procedimento penale a carico di Catelli David ed altri

Sicurezza  pubblica  -  Violazioni  nella  produzione,  importazione,
  distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co.
  9,  regio  decreto  n. 773/1931)  -  Intervenuta depenalizzazione -
  Inapplicabilita'   alle   violazioni   commesse   anteriormente   -
  Irragionevole  deroga  al  principio  di retroattivita' della legge
  piu' favorevole al reo.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.35 del 12-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Decidendo  sulla  eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 1,
comm  547,  legge  23  dicembre  2005,  n. 266  (che  ha inciso sulla
disciplina  sanzionatoria delle condotte di cui all'art. 110, r.d. 18
giugno  1931,  n. 773),  avanzata  dal  difensore di Barsanti Mario e
Barsanti Giovanni all'udienza del 18 gennaio 2007;
    Premesso  che  la  stessa  verte  sulla presunta violazione degli
artt. 3  e  25  Cost.,  nella  misura in cui la disposizione in esame
manterrebbe  valenza e sanzione penale ad una condotta che - in forza
delle modifiche introdotte dalla stessa legge (art. i, commi 540 ss.,
poi  confermata  sul  punto  dall'art. 1, comma 86, legge 27 dicembre
2006,  n. 296)  -  non  e'  piu'  prevista dalla legge come reato, ma
soltanto come illecito di natura amministrativa;
    Ritenuto  che  la questione non sia irrilevante, atteso che tutti
gli  imputati  -  compresi  i  Barsanti  - sono chiamati a rispondere
proprio della violazione dell'art. 110, comma 9, r.d. n. 773/1931;
    Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata;
    Ed  invero,  osserva  il  giudice  che l'art. 1, comma 543, legge
n. 266/2005   ha   integralmente  sostituito  la  lettera  previgente
dell'art. 110,  comma  9, r.d. 18 giugno 193 1, n. 773 (ulteriormente
modificata,  da  ultimo, dall'art. 1, comma 86, legge n. 296/2006, ma
senza  variazioni  essenziali  pel  fine  che  occupa), espressamente
prevedendo che tutte le condotte in esso ricomprese - tra le quali si
riscontrano  quelle  oggi  contestate  a  tutti  gli imputati - siano
punite soltanto con sanzioni amministrative pecuniarie;
    Il  successivo  comma  547  del  medesimo  art. 1,  pur tuttavia,
statuisce  che,  per  le  violazioni  dell'art. 110, comma 9 in esame
«commesse  in  data  antecedente alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle
violazioni stesse»;
    Cio'   premesso,   osserva  il  giudice  -  in  cio'  richiamando
l'orientamento  di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la
sentenza  n. 393/2006  -  che  il regime giuridico riservato alla lex
mitior,   e   segnatamente   la   sua   retroattivita',   non  riceve
nell'ordinamento  la  tutela  privilegiata  di cui all'art. 25, comma
secondo,  della  Costituzione,  in quanto la garanzia costituzionale,
prevista  dalla  citata disposizione, concerne soltanto il divieto di
applicazione  retroattiva  della  norma  incriminatrice,  nonche'  di
quella  altrimenti  piu'  sfavorevole  al  reo;  da cio' discende che
eventuali deroghe al principio di retroattivita' della lex mitior, ai
sensi   dell'art. 3   Cost.,  possono  essere  disposte  dalla  legge
ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa;
    Si  osserva,  ancora, che l'individuazione dei criteri in base ai
quali operare questa valutazione non puo' prescindere dal considerare
adeguatamente  la  circostanza  che  tale  principio non e' affermato
soltanto,  come  criterio  generale,  dall'art. 2  c.p.,  ma e' stato
sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario;
    In  tal  senso,  si  ricorda  il Patto internazionale dei diritti
civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato
e  reso  esecutivo  con  la  legge  25 ottobre 1977, n. 881, il quale
stabilisce  che  «se,  posteriormente  alla commissione del reato, la
legge  prevede  l'applicazione  di  una pena piu' lieve, il colpevole
deve  beneficiarne»;  principio richiamato in numerose pronunce della
stessa  Corte  costituzionale  (sentenze  n. 62  del 1992, n. 168 del
1994, n. 109 del 1997, n. 270 del 1999), la quale ha affermato che le
citate  disposizioni  del  Patto  internazionale  non  possono essere
assunte   in   quanto   tali   come   parametri   nel   giudizio   di
costituzionalita'   delle  leggi,  ma  che  cio'  ªnon  impedisce  di
attribuire   a   quelle   norme   grande   importanza   nella  stessa
interpretazione  delle  corrispondenti,  ma  non  sempre coincidenti,
norme contenute nella Costituzione»;
    Analogo principio viene poi ribadito in sede comunitaria;
    Ed  invero,  la  Corte  di  giustizia  delle comunita' europee ha
statuito  -  anche  di  recente  (sentenza 3 maggio 2005, C-387/2002,
C-391/2002,  C-403/2002) - che delle tradizioni costituzionali comuni
degli   Stati   membri   fa   parte  il  principio  dell'applicazione
retroattiva   della  pena  piu'  mite.  Tale  principio  deve  essere
senz'altro  osservato  dal giudice interno «quando applica il diritto
nazionale  adottato  per  attuare l'ordinamento comunitario», ma esso
viene  comunque  in  rilievo  nella sua valenza di principio generale
dell'   ordinamento   comunitario,   desunto   dal   complesso  degli
ordinamento  giuridici  nazionali  e  dai trattati internazionali dei
quali gli Stati membri, sono parti contraenti;
    Dal  complesso di tali dati normativi, si ricava che per le leggi
in  esame  l'applicazione retroattiva e' la regola, e che tale regola
e'  derogabile  in  presenza  di  esigenze  tali  da  prevalere su un
principio  il  cui  rilievo  -  come  gia'  osservato  - non si fonda
soltanto  su  una norma, sia pure generale e di principio, del codice
penale;
    Il  livello  di rilevanza dell'interesse preservato dal principio
di  retroattivita'  della lex mitior impone di ritenere che il valore
da  esso  tutelato puo' esser sacrificato da una legge ordinaria solo
in   favore   di  interessi  di  analogo  rilievo  (quali,  a  titolo
esemplificativo,   quello   dell'efficienza   del  processo  o  della
salvaguardia  dei  diritti  di  soggetti  che,  in  vario  modo, sono
destinatari  della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono
interessi  o  esigenze dell'intera collettivita' nazionale connessi a
valori costituzionali di primario livello); con la conseguenza che lo
scrutinio  di  costituzionalita'  ex  art. 3  Cost.,  sulla scelta di
derogare  alla  retroattivita' di una norma penale piu' favorevole al
reo,  deve superare un positivo vaglio di ragionevolezza, non essendo
a tal fme sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente
irragionevole;
    Tutto  cio'  premesso,  si  ritiene  che la scelta effettuata dal
legislatore  con  la  censurata  disposizione  non  sia  assistita da
ragionevolezza;
    Ed  invero,  dalla  lettura complessiva e sistematica della nuova
disciplina   in   materia,   appare   evincersi   con   evidenza  che
l'ordinamento - operata una precisa scelta in termini di offensivita'
e  rilevanza  sociale  della condotta - ha inteso abbandonare la sede
penale e relegare le fattispecie di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. ad un
ambito  eminentemente  amministrativo, in tal senso riordinando anche
ogni  profilo  sanzionatorio che, come gia' riportato in premessa, e'
oggi  individuato  soltanto  in  termini  di  sanzioni amministrative
pecuniarie;
    Intento,  quello in esame, manifestato con la legge n. 266/2005 e
confermato dalla legge n. 296/2006;
    Intento,  quello in esame, che non coinvolge soltanto il comma 9,
dell'art. 110  in oggetto (con tutte le ipotesi in esso contemplate),
ma anche il comma 8-bis, introdotto con la legge n. 266/2005;
    Intento  manifestato  in  modo  chiaro  e  senza  esitazioni,  in
relazione  al  quale la previsione di cui all'art. 1, comma 547 della
legge  23  dicembre 2005 - che deroga alla retroattivita' della nuova
disciplina  - non pare ispirato ad alcun principio di ragionevolezza,
ponendosi pertanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale come sollevata;
    Dispone   1'   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata   al   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
comunicata  al  Presidente del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
        Lucca, 16 marzo 2007
                         Il giudice: Mengoni
07C1084