N. 597 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2006

Ordinanza emessa il 13 dicembre 2006 dal giudice di pace di Melfi nel
procedimento  civile promosso da Carnero Mirco contro Ministero della
difesa

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo) - Omessa indicazione dei parametri costituzionali.
- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 171, commi 1 e
  2,    modificati   dall'art. 3,   comma 11,   del   decreto   legge
  27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214;
  codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto  legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
(GU n.35 del 12-9-2007 )
                         il giudice di pace

    All'udienza  del 13 dicembre 2006 e' presente l'avv. Gramegna per
il  ricorrente che si riporta al ricorso e ne' chiede l'accoglimento.
Insiste  nella richieste formulate depositando massime del Giudice di
pace  di  Napoli  del 23 dicembre 2005 nonche' del Giudice di pace di
Torre Annunziata sulla questione di legittimita' costituzionale della
norma  contestata  in ordine alla sanzione accessoria di confisca del
ciclomotore per guida senza casco.
    All'udienza  del  13  dicembre  2006  e'  presente  il  Mar. Ord.
Petruccelli Antonio, il quale si riporta alle controdeduzioni fornite
avverso  il  ricorso  presentato da Carriero Mirco, inoltre ribadisce
che  per la contestazione circa la mancata indicazione della sanzione
amministrativa irrogata, non e' l'organo accertatore a dover indicare
la  somma  da pagare, in quanto il pagamento in misura ridotta non e'
ammesso, ma sara' la Prefettura a comunicare al trasgressore la somma
da  pagare,  ribadendo  la stessa modalita' riportata sia sul verbale
che sul bollettino postale gia' consegnato al Carriero Mirco.
                              P. Q. M.
    Dato   atto   della   sollevata   eccezione   di   illegittimita'
costituzionale  in ordine agli articoli 171, comma 1 e 2 ed art. 213,
comma 2/VI c.d.s.
    Sospende  il presente procedimento disponendo la trasmissione del
fascicolo alla Corte costituzionale a cura della cancelleria.
                    Il giudice di pace: Ferraresi
07C1085