N. 599 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2007

Ordinanza emessa il 20 aprile 2007 dal giudice di pace di Sorgono nel
procedimento civile promosso da Murru Alessandro contro Prefettura di
Nuoro

Sanzioni   amministrative   -  Violazioni  del  codice  della  strada
  comportanti  sanzione  amministrativa  pecuniaria la cui entita' e'
  demandata  alla  determinazione  del Prefetto - Opposizione avverso
  l'ordinanza  prefettizia  ingiuntiva del pagamento della sanzione -
  Dedotta   intempestivita'   del   provvedimento  opposto  -  Omessa
  previsione  di  un termine ragionevole (e, in ogni caso, piu' breve
  del  termine quinquennale di prescrizione posto all'esercizio della
  pretesa sanzionatoria) per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione -
  Denunciata  violazione  del  principio di ragionevolezza - Asserita
  lesione  del  diritto  di  difesa  -  Incidenza  sul  principio  di
  ragionevole durata del processo.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.35 del 12-9-2007 )
                         il giudice di pace

    Nel   procedimento   di  opposizione  a  sanzione  amministrativa
n. 134/C/06  (Murru  - Pref. Nuoro) ha pronunciato il 20 aprile 2007,
in pubblica udienza, la seguente ordinanza di trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
    Con  ricorso  del  16  dicembre  2006  Murru Alessandro proponeva
tempestiva  opposizione  contro l'ordinanza-ingiunzione n. 2886/02/SA
del  Prefetto  di Nuoro in data 13 ottobre 2006 - a lui notificata il
14  dicembre  2006 -  con la quale gli era stata inflitta la sanzione
amministrativa  di  Euro  71,00  per  violazione dell'art. 192 c.d.s.
(inosservanza  dell'intimazione  di  arrestarsi,  a  lui  rivolta  da
Carabinieri  in  servizio  di polizia stradale) commessa il 5 ottobre
2002.
    Sosteneva il ricorrente:
        a) che egli non aveva ricevuto notifica di alcun verbale;
        b)   che,   nell'ordinanza   impugnata,   vi   erano   errori
nell'indicazione  della sua data di nascita e del numero di targa del
suo veicolo;
        c)  che,  nell'emissione  dell'ordinanza  stessa, erano stati
superati  i  termini  perentori  di  cui al comma 1-bis dell'art. 204
codice  della  strada,  con  conseguente  decadenza  del prefetto dal
potere sanzionatorio.
    Chiedeva   egli,   in   via   provvisoria,   la  sospensione  del
provvedimento   per  gravi  motivi  e,  in  via  definitiva,  il  suo
annullamento per i motivi di cui sopra.
    Concessa  da  questo  giudice la provvisoria sospensione ai sensi
dell'art. 22 della legge citata, si costituiva con suo funzionario il
Prefetto di Nuoro, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
    Accertata l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione - di
quello   sub   a),  per  aver  avuto  il  Murru  copia  del  verbale,
nell'immediatezza   della   contestazione;  di  quello  sub  b),  per
manifesta  irrilevanza  dei  lamentati  errori,  ai  fini dell'esatta
individuazione  dell'illecito  e del relativo diritto di difesa - non
riteneva  questo  giudice, invece, di rigettare il terzo indicato sub
c),  malgrado  l'obiettiva inapplicabilita' alla concreta fattispecie
del  suddetto  art. 204 c.d.s.: cio', nella considerazione che tra la
data del verbale (5 ottobre 2002) e quella dell'ordinanza prefettizia
(13  ottobre  2006)  erano trascorsi oltre quattro anni. Era opinione
del  giudicante,  infatti  -  ed a questa si era egli sempre attenuto
nelle  sue  decisioni,  fino  alla  sentenza Cass., sez. un. 9591 del
27 aprile  2006,  di  tenore totalmente opposto - che ai procedimenti
sanzionatori,  previsti  dalla  legge  n. 689/1981, fosse applicabile
(sotto il profilo della loro ragionevole durata) il termine stabilito
dall'art. 2,  comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Cio' essendo
stato  escluso definitivamente con detta sentenza della Corte suprema
-  peraltro  dopo  numerose  decisioni, di vario segno, delle diverse
sezioni  civili  -  ben  puo'  profilarsi un dubbio di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 18  citato  che,  non ponendo alcun termine
alla  durata  del  processo  sanzionatorio,  de  facto  fa coincidere
quest'ultima  con  il  periodo  quinquennale  di  prescrizione  delle
sanzioni amministrative, di cui all'art. 28 della legge stessa.
    Cio' premesso, i1 giudice di pace ritenuto quanto alla rilevanza,
nel   processo,   della  questione  di  illegittimita'  qui  appresso
sollevata, che tale condizione sussista pienamente, poiche':
        appare  inapplicabile  alla  fattispecie in esame (ipotesi di
infrazione  non  pagabile  in  misura  ridotta ai sensi dell'art. 202
c.d.s. e soggetta percio', quanto alla determinazione della sanzione,
all'ordinanza  del  prefetto)  l'invocato  comma  1-bis dell'art. 204
c.d.s.,  dettato  esclusivamente per il caso del ricorso proposto dal
trasgressore;
        tale fattispecie sembra invece ricadere nell'ordinario regime
della  legge  24 novembre  1981, n. 689, che (artt. 17-18) demanda la
determinazione    della    sanzione   all'Autorita'   amministrativa,
destinataria del rapporto;
        la   ragionevole   durata   del  procedimento,  invocata  dal
ricorrente  - indipendentemente dallo specifico articolo di legge, da
lui   indicato   -  dovrebbe  ugualmente  sussistere,  per  principio
costituzionale e di diritto comunitario;
        quanto  alla  non  manifesta  sua infondatezza, che anch'essa
debba  essere  riconosciuta,  per  quanto  in  appresso  osservato  e
considerato.
    Mentre  con  precedenti sentenze (segnatamente con la n. 4616 del
6 marzo  2004)  la  Corte di cassazione aveva indicato nei termini di
cui  all'art. 204  c.d.s.  una  «attuazione  del  principio stabilito
dall'art. 2 della legge n. 241/1990» estendendo tale logica a tutti i
procedimenti sanzionatorii secondo una interpretazione «piu' conforme
ai  principi costituzionali» la citata recente decisione n. 9591/2004
delle  Sezioni  Unite  sottolinea invece il carattere di «specialita»
della  legge  n. 689/1981,  che  la  farebbe  prevalere sul principio
generale  di  «celerita»  ed «immediatezza» affermato dalla legge 241
(principio  tuttavia  «particolarmente  presente» nei procedimenti in
argomento, a tutela del diritto di difesa).
    Con  tale ultimo verdetto - che, a sommesso avviso di chi scrive,
rivela   la   preoccupazione   della   Corte   di  tutelare  comunque
l'Amministrazione,  anche nei suoi momenti di inefficienza ed anche a
rischio   di   stridente  contrasto  con  l'esplicito  richiamo  alla
«giustizia    amministrativa»    esercitata   dalle   amministrazioni
pubbliche,   contenuto   nel   comma   1   dell'art. 29  della  legge
n. 24l/1990,  come  modificato  dall'art. 19  della legge 11 febbraio
2005,  n. 15  -  si  e'  inteso affermare che, di fatto, deve restare
senza  alcun  termine  (e,  quindi, senza quella «ragionevole durata»
che,  facendo  parte  dei principi costituzionali e comunitari, tanti
interventi  della  CEE  ha  determinato nei confronti dell'Italia) la
generalita'    dei   procedimenti   destinati   a   concludersi   con
ordinanza-ingiunzione:  unico limite restando quello dei cinque anni,
previsti  per  la prescrizione del diritto sostanziale di riscossione
delle sanzioni pecuniarie.
    Se,  come  e' inevitabile ritenere, e' ormai quella delle sezioni
unite  l'interpretazione  da  dare alla normativa vigente (e, quindi,
quella  da  applicare nel concreto) non resta che chiedersi se, cosi'
intesa,  tale normativa - in certo modo assimilabile a quella penale,
per  l'evidente  contiguita'  ed  affinita'  fra  questa e le materie
depenalizzate, trasformate nel tempo in illeciti amministrativi - non
sia in contrasto:
        con  il  principio di ragionevolezza: non e' facile, infatti,
comprendere la ratio per cui il trasgressore abbia l'onere di inviare
scritti  difensivi  entro  il  breve  termine  di trenta giorni dalla
contestazione  (art. 18,  comma  1, legge n. 689), mentre l'Autorita'
procedente  avrebbe avanti a se' il tempo, ben piu' lungo, di quasi 5
anni;
        agli  artt. 24  e  111  della  Costituzione,  che al suddetto
principio fanno implicito riferimento allorche' assicurano alle parti
parita' di diritti e ragionevole durata del processo;
        all'art. 3  della  Costituzione,  che  -  come  suggerisce la
citata  sentenza  n. 4616  -  riconosce  ai cittadini pari garanzie e
trattamento,  siano  essi  trasgressori  del codice della strada o di
altre norme amministrative, di natura diversa.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  d'ufficio  non  manifestamente infondata e rilevante ai
fini  del  giudizio  la  questione  di  illegittimita' costituzionale
dell'art. 18  della legge 24 novembre l981, n. 689, per contrasto con
gli  artt. 3,  24  e  111  della  Costituzione nella parte in cui non
prevede   espressamente   un   termine   (diverso   e   piu'   breve,
evidentemente,  da  quello  di prescrizione delle sanzioni, di cui al
successivo art. 28) per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione  del  presente  procedimento,  in  attesa  della relativa
pronuncia;
        la  notificazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, alle parti ed alle Autorita' indicate nel citato art. 23
della legge n. 87/1953.
          Sorgono, addi' 20 aprile 2007
                     Il giudice di pace: Ricotti
07C1087