N. 605 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  20 novembre  2006 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da De Michele
Gabriella  ed  altra  contro  Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa ed altri

Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati
  -  Composizione  del  ruolo nelle medesime aliquote previste per il
  sistema  di  provvista  -  Mancata  previsione - Irragionevolezza -
  Lesione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento
  giudiziario   -  Violazione  dei  principi  di  buon  funzionamento
  dell'organo  giurisdizionale,  di  indipendenza  del  giudice  e di
  soggezione dello stesso alle leggi.
- Legge 20 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 97, 100, 101 e 108.
Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione per
  i  vincitori  del  concorso  del  conseguimento  della  nomina  con
  decorrenza  dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e'
  indetto  il  concorso  stesso  - Irragionevolezza ed ingiustificato
  piu'  favorevole  trattamento  dei consiglieri selezionati mediante
  concorso  rispetto  ai  consiglieri  reclutati tra i consiglieri di
  Tribunale    amministrativo    regionale,   pur   nell'ipotesi   di
  conferimento  di  funzioni  anteriore  a  quello  dei  vincitori di
  concorso.
- Legge 17 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, n. 3.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.35 del 12-9-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui ricorsi riuniti nn.
5784/2006  e  5788/2006  proposti,  rispettivamente,  da  De  Michele
Gabriella  e  dall'Associazione  nazionale  magistrati amministrativi
(A.N.M.A.),   in  persona  del  presidente  e  legale  rappresentante
protempore,  rappresentate  e  difese dagli avv. Antonio Campagnola e
Maurizio  Nucci ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in
Roma, via Lutezia n. 8;
    Contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
in  persona del legale rappresentante pro-tempore e la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del suo Presidente in carica,
rappresentati  e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso  i  cui  uffici  sono  legalmente domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi  n. 12,  e  nei  confronti  di  Tomassetti Alessandro, non
costituitosi  in  giudizio,  per  l'  annullamento previa sospensione
cautelare:
        del  decreto in data 30 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 26  del  4 aprile 2006), con il quale il Presidente del
Consiglio  di  Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a due
posti di consigliere di Stato;
        di   tutti   gli   atti  preparatori  e  presupposti,  ed  in
particolare,   della  delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia  amministrativa  adottata  il 23 marzo 2006, nella parte in
cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di
Stato  di  n. 5 posti, assegna solo tre posti, in luogo di cinque, al
passaggio  dei  consiglieri di Tribunale amministrativo regionale nel
ruolo dei consiglieri di Stato.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio della Presidenza del
Consiglio  dei ministri e del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  all'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il consigliere
Renzo Conti;
    Uditi, l'avv. M. Nucci per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato
Aiello per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

                              F a t t o

    Con  i  ricorsi  in  trattazione,  notificati  il 5 giugno 2006 e
depositati il successivo 14 giugno, la dott.ssa Gabriella De Michele,
nella  qualita'  di  magistrato di Tribunale amministrativo regionale
con  qualifica  di consigliere, e l'Associazione nazionale magistrati
amministrativi espongono che con i provvedimenti indicati in epigrafe
il  Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dopo aver
verificato  una  vacanza di cinque posti nel ruolo dei consiglieri di
Stato, ha deliberato di ricoprirne soltanto tre mediante la nomina di
consiglieri  di Tribunale amministrativo regionale dichiarati idonei,
riservandone  gli  altri due ai vincitori di un concorso pubblico per
titoli ed esami;
        che tali atti, ed in particolare la delibera del Consiglio di
Presidenza  della giustizia amministrativa, sono stati adottati sulla
base  di  una errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19 e
20  della legge 27 aprile 1982, n. 186, apparentemente rispettosa del
dato letterale delle disposizioni, ma contrastante con la ratio della
legge e della sua effettiva disciplina sostanziale;
        che,  conseguentemente,  la  quota riservata al passaggio dei
magistrati  di  provenienza  Tribunale  amministrativo  regionale nel
ruolo  dei  Consiglieri  di  Stato  e'  stata ridotta da cinque a tre
posti,  con  evidente  e  grave lesione dei diritti e interessi delle
ricorrenti;
    Cio'   esposto,  le  istanti  hanno  chiesto  l'annullamento  dei
provvedimenti  sopra specificati per il seguente articolato motivo di
gravame, cosi' dalle stesse paragrafato:
        violazione  ed  errata  interpretazione  degli  artt. 19 e 20
della  legge  n. 186 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei
fatti  ed  errore  nei  presupposti  di diritto; contraddittorieta' e
manifesta illogicita'.
    In    via    subordinata,    hanno    eccepito   l'illegittimita'
costituzionale dei predetti artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982
per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.
    Si  sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei
ministri    ed   il   Consiglio   di   Presidenza   della   giustizia
amministrativa,   i   quali,   con   successiva   memoria  unica  del
29 settembre  2006, hanno eccepito il difetto di legittimazione delle
ricorrenti  sotto distinti profili ed hanno, comunque, contrastato le
avverse tesi difensive, concludendo con la richiesta di reiezione dei
ricorsi, siccome inammissibili ed infondati nel merito.
    Non  si e' costituito, invece, il dott. Alessandro Tomassetti, al
quale  il ricorso, si sostiene, e' stato notificato nella qualita' di
controinteressato,   sul  presupposto  che  egli  avrebbe  presentato
domanda di partecipazione al concorso de quo quale primo referendario
in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
    Con  memoria  di  pari  data  le  ricorrenti hanno replicato alle
eccezioni  di  inammissibilita'  formulate  dalla  difesa erariale ed
hanno  ulteriormente  illustrato le proprie argomentazioni difensive,
soffermandosi    in    particolare   sulle   dedotte   eccezioni   di
illegittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate.
    Con  ordinanze collegiali nn. 4706/2006 e 4705/2006 le rispettive
richieste  di  sospensione  degli atti impugnati sono state respinte,
sotto  il  profilo  dell'assenza  dell'attualita'  del danno grave ed
irreparabile  anche alla luce della imminente trattazione dei ricorsi
nel merito.
    Le  cause  sono  state  quindi chiamate e poste in decisione alla
udienza  pubblica del 10 ottobre 2006, nel corso della quale le parti
hanno insistito per l'accoglimento delle contrapposte tesi difensive.

                            D i r i t t o

    I  ricorsi  in  esame  possono essere riuniti, ai fini della loro
decisione   con   un'unica   pronuncia,  ai  sensi  dell'art. 52  del
regolamento  di  procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642,
per   ragioni  di  connessione  oggettiva,  essendo  ambedue  rivolti
avverso:  a) il decreto del 30 marzo 2006, con il quale il Presidente
del  Consiglio  di Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a
due  posti  di  consigliere di Stato; b) la delibera del Consiglio di
presidenza  della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006,
nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei
consiglieri  di  Stato di n. 5 posti, ha assegnato solo tre posti, in
luogo   di   cinque,   al  passaggio  dei  consiglieri  di  Tribunale
amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato.
    Tanto   premesso,  devono  essere  preliminarmente  esaminate  le
eccezioni  di inammissibilita' sollevate, con riferimento ad entrambi
i  gravami,  dalla  difesa erariale sotto il profilo della carenza di
interesse delle ricorrenti ovvero della loro legittimazione ad agire.
    In  particolare,  quanto  all'Associazione  nazionale  magistrati
amministrativi  (di  seguito  A.N.M.A.),  si  sostiene  che la stessa
sarebbe   priva  dell'interesse  a  ricorrere,  nella  considerazione
dell'esistenza   al   suo   interno  di  posizioni  contrastanti  tra
magistrati  con  maggiore  anzianita'  di  servizio,  i quali solo si
gioverebbero dell'accoglimento del ricorso in esame, e magistrati con
minore   anzianita'  nel  ruolo,  che  sarebbero  invece  interessati
prevalentemente  al  reclutamento tramite concorso, avendo i medesimi
la prospettiva di accedere, per anzianita', ai ruoli del Consiglio di
Stato in tempi significativamente lunghi.
    Quanto  alla  ricorrente  De  Michele,  si  evidenzia  che il suo
interesse  non sarebbe stato neppure rappresentato se non in astratti
termini  di  aumento  di  «chances»  e  che,  comunque, la stessa non
avrebbe specificato in quale posizione si trovi rispetto ai due posti
ulteriori che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto essere
ricoperti seguendo il criterio di anzianita'.
    Le eccezioni sono infondate.
    In  merito alla posizione dell'A.N.M.A. (di cui non e' contestata
una  rappresentativita'  superiore  al  90%) il Collegio osserva che,
come   correttamente   evidenziato  dalla  difesa  dell'Associazione,
l'interesse  da quest'ultima perseguito e' quello della categoria dei
magistrati  Tribunale amministrativo regionale, unitariamente intesa,
alla  salvaguardia  dell'integrita'  della quota che l'art. 19, primo
comma,  n. 1 della legge n. 186/1982 riserva ai consiglieri Tribunale
amministrativo  regionale;  interesse di categoria che va individuato
in  concreto  in quello deliberato al suo interno attraverso i propri
procedimenti  deliberativi,  ed in quanto tale riferibile a tutti gli
iscritti,  abbiano  o  meno  presentato  domanda di partecipazione al
concorso di cui trattasi. La circostanza, infatti, che alcuni di essi
possano  aver  presentato siffatta domanda non e' indice di posizioni
contrastanti    all'interno    della    categoria    complessivamente
rappresentata  dall'A.N.M.A.,  in  quanto  una  cosa  e'  l'interesse
collettivo  espresso  dall'Associazione  nell'ambito  dei  suoi  fini
istituzionali  ed  altra  cosa e' l'interesse individuale dei singoli
iscritti,  il  quale  potra', nell'ipotesi dei giovani magistrati che
hanno  presentato  domanda  di ammissione alla procedura concorsuale,
essere  anche diverso, ma non necessariamente contrastante con quello
di  categoria  alla salvaguardia dell'integrita' della quota di posti
vacanti   riservata   ai   consiglieri  di  Tribunale  amministrativo
regionale,  nella  considerazione  che  anche  i  colleghi con minore
anzianita' potrebbero trarre beneficio dall'accoglimento del ricorso,
ancorche'  in  un  futuro  meno  prossimo,  nell'ipotesi  in  cui non
riuscissero a collocarsi nell'esiguo numero dei vincitori.
    Peraltro,  non  risulta nemmeno comprovato che tra i partecipanti
al concorso vi siano degli iscritti all'Associazione ricorrente.
    A  tale  stregua, agendo l'A.N.M.A. a tutela dell'interesse della
categoria dei magistrati Tribunale amministrativo regionale nel senso
sopra  precisato, non sembra dubitabile che la stessa sia legittimata
alla proposizione dell'impugnativa.
    Parimenti  devono riconoscersi l'interesse e la legittimazione ad
agire in giudizio della dott.ssa De Michele.
    E' sufficiente al riguardo precisare (v. doc. n. 3) che costei ha
partecipato  al  procedimento  per  l'assegnazione  dei tre posti nel
ruolo  dei consiglieri di Stato riservato ai consiglieri di Tribunale
amministrativo  regionale,  i  quali  sarebbero  aumentati  a  cinque
nell'ipotesi  di accoglimento del gravame, con evidente aumento delle
sue possibilita' di conseguire la nomina a consigliere di Stato.
    Ne'  la  circostanza, rappresentata dalla difesa erariale, che la
deducente risulterebbe graduata all'ottavo posto e' idonea a privarla
della  legittimazione al ricorso, sia perche' sul punto nessuna prova
e' stata fornita, non essendo depositata la graduatoria alla quale la
predetta  difesa  si  riferisce,  sia  perche', comunque, non possono
escludersi   successive   rinunce   che   potrebbero   far  rientrare
l'interessata  tra gli aventi diritto a ricoprire i richiamati cinque
posti.
    Per quanto sopra le esposte eccezioni pregiudiziali devono essere
respinte.
    Puo'  ora  passarsi  all'esame  del  primo  articolato  motivo di
gravame  con  il quale le ricorrenti contestano la legittimita' della
delibera   del   23 aprile   2006,  che  ha  individuato  n. 2  posti
disponibili  nel  ruolo  dei consiglieri di Stato e della conseguente
indizione del concorso con il bando del 30 marzo 2006 sotto i profili
della violazione ed errata interpretazione di legge.
    Si  sostiene da parte delle istanti che i provvedimenti impugnati
sarebbero  fondati  su una lettura meramente formale degli artt. 19 e
20  della  legge  n. 186/1982,  la  quale ha portato ad affermare che
tutti i posti divenuti vacanti dovrebbero essere ripartiti fra le tre
categorie  indicate  nello  stesso  art. 19 (consiglieri di Tribunale
amministrativo regionale, soggetti prescelti mediante nomina politica
e  vincitori  di concorso pubblico), prescindendo dalla categoria cui
quei  posti  appartenevano. Una corretta interpretazione delle stesse
disposizioni,  in linea con la finalita' della legge che e' quella di
aumentare  la  componente  dei  consiglieri  di  Stato di provenienza
Tribunale amministrativo regionale, invece, indurrebbe a ritenere che
il  legislatore  abbia inteso disciplinare non soltanto il sistema di
provvista,  ma  anche  la  composizione  del Consiglio di Stato nelle
identiche  percentuali  dettate  per la provvista, con la conseguenza
che   i  posti  lasciati  liberi  dovrebbero  essere  assegnati  alla
categoria cui quei posti appartenevano.
    A sostegno della suddetta prospettazione viene evidenziato che:
        aderendo  alla  tesi  interpretativa dell'amministrazione, la
composizione  del Consiglio di Stato, in relazione alle tre categorie
di  magistrati  che  ne  fanno parte, non soltanto non avrebbe alcuna
disciplina,  ma  sarebbe lasciata al caso, in violazione dei precetti
costituzionali  di  cui  agli  artt. 97,  100,  101  e  108  i quali,
viceversa  impongono,  la  legge sull'ordinamento della giurisdizione
amministrativa  non  possa  prescindere  dall'indicare  la  specifica
composizione  del  ruolo dei consiglieri di Stato, nelle tre distinte
componenti e nelle stesse percentuali indicate per la provvista;
        sarebbe,   pertanto,   preferibile   l'interpretazione  delle
ricorrenti,  per  essere  l'unica  rispettosa dei richiamati precetti
costituzionali;
        dagli stessi lavori preparatori della legge e dalla specifica
previsione  dell'obbligo  del  riassorbimento  contenuta nell'art. 20
emergerebbe  che  il legislatore abbia fatto riferimento non soltanto
al  sistema  di  provvista,  ma anche a quello della composizione del
Consiglio di Stato.
    La  tesi  non  e'  condivisa  dal  Collegio ed il motivo risulta,
conseguentemente, infondato.
    Giova  al  riguardo  richiamare  il contenuto degli artt. 19 e 20
della legge n. 186/1982.
    L'art. 19  espressamente dispone: «I posti che si rendono vacanti
nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: 1) in ragione
della  meta' ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale...;
2)  in  ragione  di  un quarto, a professori universitari ordinari di
materie  giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di
esercizio  professionale  e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni  superiori,  o  a  dirigenti generali od equiparati dei
Ministeri,  degli organi costituzionali e della altre amministrazioni
pubbliche  nonche'  a magistrati con qualifica non inferiore a quella
di  magi strato di Corte di appello o equiparata...; 3) in ragione di
un   quarto,   mediante   concorso   pubblico  per  titoli  ed  esami
teorico-pratici...».
    A  sua  volta  l'art. 20 stabilisce che «I posti vacanti, che non
siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere
posti  in aumento alle altre categorie, previa proposta del Consiglio
di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.».
    Orbene  dal  contenuto delle predette disposizioni emerge che sia
l'art. 19   che   il   successivo   art. 20  dettano  chiaramente  ed
univocamente una disciplina relativa al solo «conferimento» dei posti
di  consigliere  di  Stato e, quindi, al solo loro reclutamento (c.d.
sistema di provvista).
    In  particolare,  per  quanto  riguarda l'art. 19, e' sufficiente
rilevare  che le percentuali di cui sopra sono espressamente riferite
alla  copertura dei posti di' consigliere di Stato e non alla stabile
composizione   dell'organo  giurisdizionale,  non  considerata  dalla
disposizione  medesima. Il successivo art. 20 ha invece introdotto il
sistema  del riassorbimento tra le diverse componenti al solo fine di
apportare  correttivi al meccanismo sopra specificato, qualora non si
riesca  a  ricoprire  taluno  dei  posti  vacanti in quota a ciascuna
categoria.
    In  via  generale  puo'  affermarsi  che  nessuna  norma di legge
contempla espressamente una disciplina relativa alla composizione del
Consiglio  di  Stato, che abbia riguardo alle tre componenti previste
dal citato art. 19.
    Per  contro la stessa legge n. 186/1982, all'art. 1, primo comma,
nel  disciplinare  la  «composizione» del Consiglio di Stato, dispone
che  «Il  Consiglio di Stato composto dal Presidente del Consiglio di
Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
tabella  A  allegata  alla  presente  legge»,  senza prevedere alcuna
suddivisione  dell'organico in relazione alle varie componenti in cui
e' ripartito il sistema di provvista dei consiglieri di Stato.
    Parimenti alcun cenno alla composizione del Consiglio di Stato e'
rinvenibile   nell'originario   art. 17,  primo  comma,  della  legge
6 dicembre  1971,  n. 1034  - poi abrogato, nella parte relativa alla
percentuale,  dalla menzionata legge n. 186/1982 - il quale disponeva
che  «un  quarto  dei  posti  che  si  rendano  vacanti nel ruolo dei
consiglieri  di  Stato  e'  riservato  ai  consiglieri amministrativi
regionali  con  almeno  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica».
    Come  e'  possibile  constatare,  la  previsione  legislativa  si
limitava ad individuare una nuova modalita' di accesso alla qualifica
di consigliere di Stato e non anche a determinare la composizione del
citato Consesso in misura corrispondente al sistema di provvista.
    E'  ben  vero  che  nella  menzionata disposizione si fa espresso
richiamo  al  «ruolo dei consiglieri di Stato» ma il riferimento alla
pianta   organica  prescinde  da  qualsiasi  suddivisione  nelle  tre
categorie  in  argomento.  Del  resto,  non  puo'  trascurarsi che il
legislatore,  laddove  ha  inteso  disciplinare la composizione di un
organo  giurisdizionale, lo ha fatto espressamente, come nel caso del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i cui
componenti  sono  individuati  per numero e categorie dall'art. 2 del
d.lgs.  6 maggio  1948, n. 654, norma questa successivamente abrogata
dal  d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, che agli artt. 3 e 4 disciplina
ancora   piu'   minuziosamente   la  «composizione»  dell'Organo  con
riferimento sia alla sezione consultiva che a quella giurisdizionale.
    Analoghe  considerazioni  valgono  per  la  Corte costituzionale:
invero  l'art. 135, primo comma, della Costituzione stabilisce che la
stessa  «....  e'  composta da quindici giudici nominati per un terzo
dal  Presidente  della  Repubblica,  per  un  terzo dal Parlamento in
seduta  comune,  per  un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrativa».
    Nessun  dubbio puo' esservi, quindi, sulla portata dei richiamati
artt. 19  e 20 della legge n. 186/1986 i quali con espressione chiara
e  univoca  si  limitano  a  disciplinare il sistema di provvista dei
magistrati  del  Consiglio  di  Stato  e  non  anche  la composizione
dell'organo giurisdizionale.
    Ferma restando, dunque, la chiarezza del precetto normativo nella
sua  formulazione  testuale  non vi e' alcuno spazio per ricorrere ai
criteri  ermeneutici,  diversi  da quello letterale, richiamati dalle
ricorrenti  (cfr.  Cons.St.,  IV,  27 aprile 2005 n. 1948; Cass.civ.,
16 aprile  2001,  n. 5128) atteso che nella specie trova applicazione
il   principio   non   codificato,   ma  ripetutamente  affermato  in
giurisprudenza,  secondo  il  quale «in claris non fit interpretatio»
(cfr.  Cons.St.,  VI,  15 novembre  2005, n. 6353; id., V, 13 gennaio
2005, n. 82; Cass.civ, 12 novembre 1995, n. 11392).
    D'altro  canto,  per  confutare  la  tesi  di parte ricorrente e'
sufficiente rammentare che il ricorso all'interpretazione conforme ai
precetti  costituzionali  presuppone  che  il  dettato  normativo sia
incerto  nel  suo significato o, quanto meno, presenti una duplicita'
di  possibili  interpretazioni,  ipotesi questa che non ricorre nella
specie,  dal  momento  che,  come in precedenza evidenziato, le norme
censurate,   stante  la  inequivocabile  formulazione  letterale  non
possono intendersi che nel senso reso palese dal legislatore.
    Quanto  ai  lavori  parlamentari,  questi,  come ha avuto modo di
chiarire   la   giurisprudenza   amministrativa  (cfr. Cons.St.,  IV,
26 gennaio 1987, n. 47), ancorche' di ausilio ai fini interpretativi,
non possono comunque sopperire a comandi o enunciazioni insussistenti
nella norma legislativa.
    In  conclusione,  e per quanto sopra argomentato, i provvedimenti
impugnati  risultano  immuni  dalle  dedotte  censure di violazione o
errata  interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e
di  eccesso  di  potere,  dovendo  ritenersi  pienamente  conformi al
contenuto delle predette disposizioni, come sopra precisato.
    Puo'  ora  passarsi  alla trattazione del secondo. motivo, con il
quale  le  ricorrenti prospettano l'illegittimita' costituzionale dei
ripetuti artt. 19 e 20 della legge suindicata, nella parte in cui non
prevedono  che la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato sia
conforme al sistema di provvista sopra delineato.
    Premessa la rilevanza della questione, le interessate sostengono,
in  primo  luogo,  che  le norme denunciate sarebbero illegittime per
contrasto  con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, in quanto il legislatore, da un lato avrebbe dettato un
sistema  di provvista che certamente indica la volonta' di assicurare
la presenza del 50% dei magistrati Tribunale amministrativo regionale
nel  ruolo  dei consiglieri di Stato, assicurandosi che tale aliquota
sia   garantita   mediante   la  regola  del  riassorbimento  di  cui
all'art. 20; dall'altro avrebbe instaurato, omettendo di disciplinare
esplicitamente  la  composizione  del  ruolo dei consiglieri di Stato
nelle  medesime  aliquote previste dalla citata legge, un sistema del
tutto irrazionale che porterebbe ad un risultato opposto ed aberrante
rispetto  al  manifestato  intento  di  aumentare la quota di riserva
originaria del 25% gia' fissata dall'art. 17, primo comma della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034.  Infatti  la  componente  di  provenienza
Tribunale   amministrativo  regionale  risulterebbe  progressivamente
erosa  in  favore  della  componente  di  provenienza concorsuale, in
ragione  della  maggiore  eta'  alla  quale  i  consiglieri Tribunale
amministrativo regionale accedono di regola al ruolo del Consiglio di
Stato  rispetto  ai  vincitori di concorso, senza neppure la garanzia
che  i  posti rimasti vacanti a seguito del collocamento a riposo dei
primi  vengano  riassegnati  a  magistrati  in servizio nei Tribunale
amministrativo regionale
    In  secondo  luogo  si  assume  in  ricorso che le predette norme
sarebbero  in contrasto con i principi della riserva di legge in tema
di   ordinamento  giudiziario,  di  autonomia  e  buon  funzionamento
dell'organo  giurisdizionale  nonche'  di  indipendenza del giudice e
della sua soggezione solo alla legge fissati dagli artt. 97, 100, 101
e  108  della Costituzione, sul rilievo che uno dei piu' importanti e
decisivi  elementi  della  disciplina  dell'ordinamento  giudiziario,
costituito  dalla composizione dell'organo giurisdizionale di secondo
grado, sarebbe lasciato totalmente al caso.
    In  proposito  osserva  il  Collegio  che  le  questioni  dedotte
appaiono  non  manifestamente  infondate  e  rilevanti  ai fini della
decisione  dei  ricorsi,  posto  che  dal loro eventuale accoglimento
discenderebbe  l'illegittimita'  ed  il  conseguente annullamento dei
provvedimenti  impugnati,  i  quali trovano il loro unico presupposto
nei piu' volte citati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982.
    Come  accennato  piu'  sopra,  con  l'art. 17, primo comma, della
legge    6 dicembre   1971,   n. 1034,   istitutiva   dei   tribunali
amministrativi regionali, era stato disposto che «un quarto dei posti
che si rendano ai consiglieri amministrativi amministrativi regionali
con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».
    Con  la  successiva legge 27 aprile 1982, n. 186, il legislatore,
all'art. 19,  ha  elevato l'indicata quota di riserva (disponendo che
«I  posti  che  si  rendono vacanti nella qualifica di consigliere di
Stato  sono  conferiti: ... 1) in ragione della meta', ai consiglieri
di tribunale amministrativo regionale».
    La  previsione  e' rafforzata dal successivo art. 20, secondo cui
«I  posti  vacanti,  che non siano coperti mediante le quote previste
dall'art. 19,   possono   essere   posti   in   aumento   alle  altre
categorie.... salvo riassorbimento negli anni successivi».
    Si  e' gia' precisato che la chiarezza del precetto contenuto nei
citati  articoli  di  legge  non  consente  l'applicazione di criteri
interpretativi diversi da quello letterale, con la conseguenza che ad
avviso  del  Collegio non e' possibile l'interpretazione integratrice
proposta  dai  ricorrenti  sicche'  deve  ritenersi che la disciplina
dettata  e'  relativa  al  sistema  di  provvista  dei magistrati del
Consiglio di Stato e non anche alla composizione di tale Consesso.
    Cio'  premesso,  sembra  logico  dedurre  dalla successione delle
richiamate disposizioni, l'intenzione del legislatore non soltanto di
aumentare   la   quota   di   presenza   dei   magistrati   Tribunale
amministrativo regionale nel ruolo dei consiglieri di Stato, ma anche
di  conservarla  nel  tempo,  non  potendosi ipotizzare alcuna valida
ragione  che  consigli  di  riservare  un  maggior numero di posti ai
magistrati  provenienti  dai Tribunale amministrativo regionale senza
che  la  stessa  proporzione si rifletta in maniera preordinata sulla
composizione della pianta organica del Consiglio di Stato.
    Peraltro la formulazione dei richiamati artt. 19 e 20 della legge
n. 186/1982  e  la  loro  concreta  applicazione  hanno determinato e
determinano   un   sistema   completamente  opposto,  in  quanto  non
sussistendo  alcuna  norma  volta  a disciplinare la composizione del
Consiglio  di  Stato nelle stesse quote previste per la copertura dei
posti  vacanti,  la  presenza dei magistrati Tribunale amministrativo
regionale  nel  menzionato  Consesso  di  fatto viene costantemente a
ridursi in favore delle altre due componenti.
    E'   notorio   che   l'eta'   media   dei   magistrati  Tribunale
amministrativo  regionale che accedono al Consiglio di Stato e' al di
sopra  dei  50  anni,  mentre  quella dei vincitori di concorso e' di
circa  30  anni.  In conseguenza, ove i posti vacanti si ripartiscano
considerandoli un unico insieme, e cioe' prescindendo del tutto dalla
categoria  cui  ciascun  posto  vacante  apparteneva, il risultato al
quale  si  giunge  e' che la categoria che ha un ricambio piu' veloce
decresce  con  una  tendenza  costante  in favore della categoria che
permane piu' tempo in servizio.
    Quanto  sopra trova riscontro nei dati numerici evidenziati dalle
ricorrenti   e  non  contestati  da  controparte,  secondo  i  quali,
attualmente,  su  un  complessivo organico di consiglieri di Stato di
n. 105  unita',  39  sono  di  provenienza  Tribunale  amministrativo
regionale  (37,14%),  36 (34,28%) di concorso e 30 (28,57%) di nomina
governativa.
    In  sostanza,  attraverso  l'applicazione  delle  disposizioni in
esame  si  raggiungono  finalita'  opposte  rispetto all'obiettivo di
aumentare  la presenza nell'ambito del Consiglio di Stato della quota
di provenienza Tribunale amministrativo regionale, con la conseguenza
che  tali  norme  appaiono  irrazionalmente  formulate  e, quindi, in
contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza fissato dall'art. 3
della  Costituzione nella parte in cui non prevedono espressamente la
composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote
previste per il sistema ideato di provvista dei magistrati.
    Come  si  e'  espressa  la  Corte  costituzionale con la sentenza
richiamata  dalle  ricorrenti  (n. 54 del 9-29 maggio 1968), infatti,
«nel  giudizio  sulla  razionalita'  di  una  disciplina  non si deve
guardare  soltanto  alla posizione formale di chi e' destinatario, ma
anche alla funzione od allo scopo cui essa e' preordinata».
    Le stesse disposizioni sembrano porsi altresi' in contrasto con i
principi   della   riserva   di   legge  in  materia  di  ordinamento
giudiziario,   di   buon  funzionamento  dell'organo  giurisdizionale
nonche'  di  indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto
alla legge fissati - rispettivamente -, dagli artt. 108, 97, 100, 101
della Costituzione.
    Al riguardo va, infatti, rilevato che le richiamate disposizioni,
dettando  unicamente  la  disciplina  relativa  al conferimento delle
nomine  (c.d.  provvista) dei magistrati, lasciano nell'incertezza la
concreta composizione del Consiglio di Stato, che resta subordinata a
fattori  variabili  e  casuali,  idonei  a determinare la vacanza dei
posti  (raggiunti  limiti  di eta', dimissioni, decessi, collocamenti
fuori  ruolo  e  cosi'  di  seguito)  senza  alcuna  garanzia  che la
copertura  dei  posti  medesimi,  attraverso il meccanismo ideato dal
legislatore,  sia  idonea  a ricomporre l'organico in una proporzione
fissa e legislativamente determinata.
    Tutto  cio'  sembra confliggere con il principio della riserva di
legge  fissato dall'art. 108 in materia di «ordinamento giudiziario e
su  ogni  magistratura»,  atteso che l'elemento cardine su cui poggia
l'amministrazione  della  giustizia  e' costituito dalla composizione
dell'organo giurisdizionale.
    Si profila, altresi', ulteriore contrasto con gli artt. 97, 100 e
101   della  Costituzione,  poiche'  ai  fini  dell'indipendenza  dei
magistrati,  del buon funzionamento e della imparzialita' dell'organo
giurisdizionale  e  della soggezione del giudice soltanto alla legge,
con  correlata garanzia da interferenze di altri poteri, il contenuto
minimo    della    legge    sull'ordinamento    della   giurisdizione
amministrativa  non  puo' prescindere dal prevedere, qualora distinte
componenti siano chiamate a formare il molo dei consiglieri di Stato,
la  specifica  misura della loro partecipazione, atteso che questa si
riflette inevitabilmente sulla composizione dei collegi giudicanti e,
quindi, sull'esercizio stesso. della funzione giurisdizionale e sulla
tutela  dei  diritti  e degli interessi legittimi dei soggetti che si
rivolgono al giudice di secondo grado.
    Per  quanto  sopra  evidenziato, vanno dichiarate rilevanti e non
manifestamente    infondate    le    eccezioni    di   illegittimita'
costituzionale  degli  artt. 19  e  20 della legge n. 186/1982, nella
parte  in  cui  non prevedono espressamente la composizione del ruolo
del  Consiglio  di  Stato  nelle  medesime  aliquote  previste per il
sistema  di provvista dei magistrati, per contrasto con i principi di
razionalita' e ragionevolezza fissati dall'art. 3 della Costituzione,
con  i principi  della  riserva  di  legge  in materia di ordinamento
giudiziario,   di  buon  funzionamento  dell'organo  giurisdizionale,
nonche'  di  indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto
alla  legge  fissati,  rispettivamente, dagli artt. 108, 97, 100, 101
della Costituzione.
    Pertanto  il  giudizio  deve  essere  sospeso  e  gli  atti vanno
trasmessi alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della  Costituzione  e 23 e seguenti della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Riunisce  i  ricorsi  in  epigrafe  e  dichiara  rilevanti  e non
manifestamente  infondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt. 19  e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte
in  cui  non  prevedono  espressamente  la composizione del ruolo del
Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di
provvista  dei  magistrati,  per  contrasto,  nei  sensi  di  cui  in
motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della
Sezione,  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed
alle   parti  in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di consiglio.
                        Il Presidente: Riggio
Il consigliere estensore: Conti
07C1093