N. 633 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 20 febbraio 2007 dal giudice di pace di Pavullo nel Frignano nel procedimento civile promosso da Piscitelli Iolanda contro Volandi Giovanni ed altro Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal soggetto terzo trasportato nei confronti del conducente e del proprietario dell'altro veicolo ritenuto responsabile del sinistro - Previsione nel Codice delle assicurazioni private di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo medesimo era a bordo al momento del sinistro - Estraneita' ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, artt. 141, 143, 144, 148, 149 e 150. - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 4 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229. In via subordinata: Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal soggetto terzo trasportato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, anziche' nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo medesimo era a bordo al momento del sinistro (come prescritto dal Codice delle assicurazioni private) - Omessa previsione della facolta' in capo al terzo trasportato danneggiato dal sinistro di agire direttamente nei confronti del proprio danneggiante ai sensi degli articoli 2043 e 2054 cod. civ., nonche' di avvalersi della difesa tecnica nella fase stragiudiziale del procedimento di risarcimento - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, artt. 143, comma 1, 148, comma 2, 149 e 150; decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, art. 9. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.37 del 26-9-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace di Pavullo N/Frignano si riferisce all'istanza di Piscitelli Iolanda per risarcimento danni da incidente stradale depositata presso la cancelleria in data 2 ottobre 2006 e iscritta con il n. 260/C 2006 in cui viene dedotto quanto segue: in data 7 marzo 2006 Piscitelli Iolanda si trovava a bordo del veicolo targato MO 9953 10 condotto da Diego Ballerini quando in localita' Fellicarolo di Fanano (MO), subiva lesioni a seguito di sinistro con altro veicolo condotto da Andrea Volandi di proprieta' di Giovanni Volandi assicurato per la R.C. presso Nuova Tirrenia Assicurazioni. L'attrice Piscitelli, attraverso l'avv. Zanoli Maurizio, rinuncia all'azione diretta prevista dal codice delle assicurazioni e si avvale dell'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprio danneggiante; cita in giudizio Andrea Volandi e Giovanni Volandi e chiede il risarcimento di complessivi Euro 5115,12, ivi compresi Euro 700,00 quale costo delle spese legali della fase pregiudiziale. Si costituisce in cancelleria per conto Volandi Andrea e Giovanni l'avv. Fausto Tiezzi, il quale in via pregiudiziale chiede che venga dichiarata: la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in quanto il ricorso della Piscitelli e' stato radicato contro un soggetto che secondo l'art. 141 del decreto-legge n. 209/2005 non e' legittimato a rispondere del danno sofferto dal trasportato di altro veicolo; la inammissibilita' e\o improcedibilita' del ricorso avversario per violazione dell'art. 141 del decreto-legge n. 209/2005 che essendo legge speciale prevale sulle norme degli artt. 2043 e 2054 c.c.; la improponibilita' della domanda attorea per violazione dell'art. 22 della legge n. l969/1990. All'udienza di prima comparizione del 28 novembre 2006 l'avv. Zanoli eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'intero apparato predisposto dal decreto legislativo n. 209/2005 specie laddove non prevede espressamente che, in tema di risarcimento dei danni, l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione e' una facolta' e non un obbligo giuridico, che non residua l'azione ex art. 2054 c.c. e perche' non prevede la possibilita' giuridica di essere difesi dall'avvocato nella fase pregiudiziale con evidente violazione almeno degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. Le parti, autorizzate dal giudice, depositano memorie difensive. L'avv. Zanoli sostiene quanto espressamente dichiarato all'udienza del 28 novembre 2006 e chiede al giudice di stabilire se: correttamente abbia agito l'attrice nei confronti dei propri diretti responsabili in base all'art. 2054 c.c. e quindi procedere oltre nella istruzione del processo invitando le parti alla indicazione delle proprie domande e delle istanze istruttorie; ovvero, ritenendo che non sia possibile decidere il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata per i motivi di cui alla memoria, non ritenendola manifestamente infondata, trasferire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, legge n. 1/1948 e dell'art. 23, legge n. 87/l953 gli atti ed il fascicolo alla Corte costituzionale per la pronuncia in merito e sospendere il giudizio in corso. L'avv. Tiezzi, per conto dei convenuti, si associa all'istanza formulata dall'avv. Zanoli, deducendo che il decreto legislativo n. 209\2005 «cozza inesorabilmente contro le norme del codice civile (art. 2043 e art. 2054) in quanto costringe il danneggiato-ricorrente a fare ricorso alla procedura speciale prevista dal decreto legislativo stesso e non gli offre la possibilita' di agire in giudizio secondo i disposti del codice civile»; avvalla l'stanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' valuti la costituzionalita' del predetto decreto legislativo. Il giudicante, esaminati gli atti di causa, ritiene le predette eccezioni rilevanti e non manifestamente infondate per i motivi che seguono. Dubita il giudicante che le procedure liquidative previste dal Codice della Assicurazioni siano in grado di eliminare l'actio generalis ex art. 2054 cod. civ. essendo sostenibile che la regolamentazione prevista dal Codice delle Assicurazioni sia non conforme alla Carta costituzionale. Inoltre, la limitazione alla difesa tecnica legale nella fase stragiudiziale, violerebbe cio' che l'insegnamento di recente giurisprudenza del supremo Collegio definisce un preciso diritto costituzionalmente garantito (da ultimo Cass. civ. 2 febbraio 2006, n. 2275). Questo giudice, in tale dubbio, dovesse utilizzare la normativa vigente, dovrebbe respingere la domanda risarcitoria cosi' come proposta, anche in mancanza di una espressa deroga all'art. 2043. c.c. che stabilisce in via generale il diritto ad agire del danneggiato nei confronti del danneggiante. In relazione a quanto sopra, il decidente ravvisa la non conformita' costituzionale delle seguenti norme: in via preliminare, e con efficacia assorbente rispetto alle altre eccezioni di incostituzionalita'; le norme del codice delle assicurazioni relative alla disciplina del risarcimento diretto e precisamente: art. 141, risarcimento del terzo trasportato; art. 143, denuncia di sinistro; art. 144, azione diretta del danneggiato; art. 148, procedura di risarcimento; art. 149, procedura di risarcimento diretto; art. 150, disciplina del sistema di risarcimento diretto; in quanto riguardano materie che non appaiono comprese in quelle indicate all'art. 4, comma 1, legge 29 luglio 2003, n. 229 (Riassetto in materia di assicurazioni) in ordine alle quali era stata concessa al governo delega per adottare uno o piu' decreti legislativi; e cio' in violazione dell'art. 76 della Costituzione; in via subordinata: a) art. 143, I, d.lgs. n. 209/2005 nella parte in cui dispone che «nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e' approvato dall'Isvap. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'art. 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro»; cio' sembra in violazione dell'art. 3 e 24 Cost., specie in una procedura in cui si cerca di escludere l'assistenza professionale legale del danneggiato nei confronti di compagini assicuratrici ben preparate sia dal punto di vista professionale che strategico, tenuto conto altresi' del fatto che la delega al Governo aveva tra le sue finalita' la «tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio» (art. 4, comma 1, legge 29 luglio 2003, n. 229). b) art. 148, secondo comma, d.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui ...omissis... «la richiesta di risarcimento del danno deve essere ... accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa ... da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti...»; in rapporto agli art. 3 e 24 Costituzione, in quanto tale obbligo, il cui mancato assolvimento impedirebbe una efficace costituzione in mora dell'assicuratore, non e' previsto a carico dei danneggiati diversi da quelli del settore della circolazione stradale; c) art. 149, d.lsg. n. 209/2005 che disciplina la procedura di risarcimento diretto: il testo della predetta norma che prevede al primo comma che «in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni materiali ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato», escluderebbe la possibilita' da parte del danneggiato di agire nei confronti del vero responsabile dei danni, cosi' come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile che disciplinano le altre fattispecie di risarcimento danni; e cio' in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; d) la medesima considerazione vale anche per il comma 2 del predetto art. 149 che estende la procedura del risarcimento diretto nel caso di «danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139» (danno biologico per lesioni di lieve entita). e) artt. 149 e 150 d.lgs. n. 209/2005, in combinato disposto con l'art. 9 d.P.R. n. 254/2006, nella parte in cui quest'ultimo, al comma secondo, prescrive «nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona»; la predetta normativa, obbligando il danneggiato a rinunciare a priori alla difesa tecnica legale nella fase stragiudiziale, crea disparita' con altre ipotesi (stessi danni che non siano conseguenza della circolazione stradale) ove detta difesa e' possibile; e cio' in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione; Le questioni sollevate hanno una indubbia rilevanza ai fini del presente giudizio, il quale non puo' essere risolto indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di illegittimita' costituzionale sollevate. Infatti, qualora non fosse applicabile l'art. 2054 c.c. utilizzato dalla ricorrente a sostegno della propria azione risarcitoria, sarebbe applicabile la normativa contenuta nel d.lgs. n. 209/2005, di cui pero' si solleva questione costituzionale come sopra esposto. Ne conseguirebbe che questo giudice sarebbe tenuto all'applicazione di una normativa di cui paventa l'incostituzionalita'. Conseguentemente, questo giudice ritiene le predette norme non esenti dalle dedotte censure di incostituzionalita' nel senso della non manifesta infondatezza.
P. Q. M. Visto l'art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio tra le parti del presente processo; Dispone il trasferimento degli atti alla Corte costituzionale affinche' la Stessa decida sulle dedotte eccezioni di illegittimita' delle norme di legge che si ritengono incompatibili con gli artt. 3, 24, 76 della Costituzione; Ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Pavullo, addi' 20 febbraio 2007 Il giudice di pace: Rossi 07C1122