N. 634 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2007

Ordinanza  emessa  il  20  febbraio  2007 dal tribunale di Biella nel
procedimento penale a carico di Volpe Marco

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -  Mancata
  previsione  dell'applicazione  di  tale  termine  a tutti gli altri
  reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.
- Codice  penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 26-9-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti del procedimento penale a carico di Volpe Marco,
nato  a Salussola il 12 settembre 1933, citato a giudizio con decreto
del  p.m.  in  data  1° marzo 2005 per rispondere dei seguenti reati:
a)delitto di cui all'art. 594 c.p. commesso in data 17 novembre 2000;
b) delitto di cui all'art. 582 c.p. commesso in pari data;
    Rilevato che i predetti reati, stante il tenore dell'imputazione,
rientrano nell'attuale sfera di competenza per materia del giudice di
pace,  e  che, pertanto, ad essi debbono essere applicate le sanzioni
di cui al titolo II del d.lgs. n. 274/2000 come disposto dall'art. 63
della  norma  in parola, con esclusione dell'applicabilita' anche del
titolo  I  (radicandosi invero la competenza del tribunale sulla base
della  disposizione  transitoria  di  cui  all'art. 64, comma 2 della
medesima  norma,  di  cui  non  sussiste il duplice presupposto della
cominssione  del  fatto  successivamente  al  6 ottobre 2000, data di
pubblicazione del d.lgs. n. 274/2000, e dell'iscrizione della notizia
di  reato posteriormente al 2 gennaio 2002, data di entrata in vigore
del  d.lgs. n. 274/2000, in particolare difettando nel caso di specie
la   seconda   delle   citate   condizioni,  in  quanto  il  presente
procedimento,  avendo  n. di  R.G.N.R. 608/2001, e' stato sicuramente
iscritto anteriormente al 2 gennaio 2002);
    Rilevato  che  al  delitto di lesioni personali di cui al capo b)
d'imputazione  puo' applicarsi, in quanto piu' favorevole, il termine
di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 5 c.p. introdotto dalla
legge  n. 251/2005,  secondo  cui  «quando  per  il  reato  la  legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si
applica  il  termine  di tre anni», atteso che ai sensi dell'art. 52,
lett. b),  d.lgs.  n. 274/2000  al  delitto di cui all'art. 582 c.p.,
originariamente   punito  con  la  sola  pena  della  reclusione,  si
applicherebbe  in caso di condanna la pena pecuniaria o la pena della
permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita'
nelle  misure  ivi  rispettivamente indicate, rendendo applicabile il
termine prescrizionale di anni tre;
    Atteso  che, invece, proprio sulla scorta di tale considerazione,
al  delitto  di ingiuria di cui al capo a) d'imputazione non potrebbe
applicarsi tale termine prescrizionale ridotto, essendo detto delitto
originariamente punito con la pena della reclusione fino a sei mesi o
con  la  pena  della multa, cio' da cui discende l'applicabilita' del
trattamento   sanzionatorio   di   cui   alla  lett. a)  prima  parte
dell'art. 52  del d.lgs. n. 274/2000 che prevede per il caso in esame
l'applicabilita'  della pena pecuniaria della multa in via esclusiva,
dovendosi    pertanto    applicare    il    termine    prescrizionale
considerevoImente  piu'  lungo  di  cui  al primo comma dell'art. 157
c.p.;
    Ritenuto  che,  quanto  sopra  premesso,  si riveli rilevante nel
giudizio  a  quo  la  questione  della  legittimita' costituzionale -
peraltro gia' sollevata in un caso del tutto analogo dal tribunale di
Perugia  con ordinanza in data 20 marzo 2006 - dell'art. 157 c.p. per
violazione  dell'art. 3  cost.  in quanto contempla irragionevolmente
per  fatti per cui e' prevista una pena diversa da quella detentiva e
da  quella  pecuniaria  termini di prescrizioni piu' brevi rispetto a
quelli  applicabili  a fatti, di piu' lieve entita' e piu' lievemente
sanzionati dalle realive norme di parte speciale del c.p., per cui e'
prevista in via esclusiva la pena pecuniaria;
    Considerato,  invero,  che  all'imputato sono stati contestati il
reato di lesioni personali non aggravate, per il quale e' applicabile
il   termine   di   prescrizione  piu'  breve  e  che  pertanto  deve
considerarsi  gia'  prescritto,  e il reato di ingiuria, per il quale
risulta  sulla  base  della  lettera normativa applicabile il termine
prescrizionale  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 157 c.p., ma che
potrebbe  considerarsi  parimenti  gia'  prescritto  nell'ipotesi  di
ritenuta  fondatezza  della  questione di legittimita' costituzionale
che  si  propone,  osservato che, per la compiuta illustrazione della
non  manifesta  infondatezza  della  questione, ci si possa riportare
alle  considerazioni  gia'  sviluppate  nella  citata  ordinanza  del
tribunale di Perugia, che ivi pertanto integralmente si trascrive per
la parte che interessa:
        «Innanzi  tutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157,
comma  5 c.p., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6 legge
n. 251/2005,  non  sia  riferibile  a reati diversi da quelli oggi di
competenza  del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare
o  il  lavoro sostitutivo. Diversamente intesa, la norma risulterebbe
inapplicabile,  in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento.
D'altro   canto   nulla  rileva  che  l'art. 52,  d.lgs.  n. 274/2000
contempli  un  meccanismo  sanzionatorio  a  griglia,  prevedendo  al
secondo  comma  lett. a),  seconda  parte,  lett. b)  e  lett. c), in
alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.
    In  particolare  deve  escludersi  che,  per  il solo fatto della
possibilita'  di  irrogare  quest'ultima,  debba  aversi  riguardo al
termine  dettato  dall'art. 157  comma  1 c.p., in forza del quale la
prescrizione  matura  in  almeno  sei  anni per i delitti e in almeno
quattro  anni per le contravvenzoni, anche se puniti con la solo pena
pecuniaria.
    Il  primo  comma infatti correla il termine alla natura del reato
mentre  il  quinto  comma al fatto in se' che la legge stabilisca una
pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Men che mai,
stante  il  tenore  della norma, potrebbe a versi riguardo al tipo di
trattamento  in  concreto  irrogato,  atteso  che  la prescrizione e'
correlata alla pena edittalmente prevista. Cio' posto, deve prendersi
atto  che  vi  sono reati attualmente rientranti nella competenza del
giudice  di  pace,  in  genere  quelli  meno  gravi,  per  i quali e'
irrogabile  la  sola  pena pecuniaria: si tratta dei casi contemplati
dall'art. 52,   primo  comma  d.lgs.  n. 224/2000,  cioe'  dei  reati
originariamente  puniti con la sola pena pecuniaria, come la minaccia
semplice   di   cui   all'art. 612   c.p.   e  dei  casi  contemplati
dall'art. 52, scondo comma, lett. a) prima parte, cioe' dei reati per
i  quali  era  prevista  la  pena  detentiva non superiore a mesi sei
alternativa  a  quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui
all'art. 594  c.p.  Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157
c.p.,  commi  1  e  5,  deve necessariamente concludersi, non essendo
possibile  pervenire  a soluzioni interpretative diverse, che i reati
oggi  di  competenza  del  giudice di pace sono soggetti a termini di
prescrizione  diversi,  a  seconda  che siano puniti con la sola pena
pecuniaria,  nel  qual caso il termine e' di anni sei per i delitti e
di  anni  quattro per le contravvenzioni; ovvero, in alternativa, con
la  permanenza  domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il
termine e' sempre di anni tre.
    Ma  un siffatto meccanismo risulta platealmente irragionevole, in
quanto,  a  prescindere da qualsivoglia riferimento alla possibilita'
di  un  piu'  rapido  "oblio  sociale dell'illecito", si contempla un
termine prescrizionale piu' lungo per reati oggettivamente meno gravi
(talvolta  di gran lunga meno gravi), in quanto implicanti una minore
offesa  ad  uno  stesso  bene  ovvero  lesivi  di  un  bene  di rango
inferiore.  E'  sufficiente  in  proposito  considerare che se taluno
minaccia  di picchiare un altro individuo o lo percuote, i delitti di
cui  agli  artt. 612  e  581  c.p.  puniti  con pena pecuniaria, sono
soggetti  al  termine  prescrizionale  di  anni sei, mentre se stesso
individuo  passa  effettivamente  a  vie di fatto, procurando lesioni
lievi,  il  reato,  punito  anche con permanenza domiciliare o lavoro
sostitutivo, e' soggetto al termine di prescrizione di anni tre.
    Analogamente  nel  rapporto  tra  ingiuria  e diffamazione Ad una
siffatta    irrazionalita',    ascrivibile    a    malgoverno   della
discrezionalita'  legislativa  e  non emendabile in malam partem, non
puo'  ovviarsi che con l'unificazione del termine di prescrizione per
tutti  i  reati  di competenza del giudice di pace, nel senso che sia
per  essi  indistintamente  applicabile  il termine di anni tre, come
previsto dall'art. 157 comma 5 c.p. Cio' risponde del resto all'eadem
ratio  della  creazione  di  un  "diritto mite", in cui la mitezza si
rifletta  non  solo  nel  trattamento  sanzionatorio  ma  anche nella
delimitazione  del lasso temporale entro il quale permane l'interesse
alla punizione.».
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per contrasto
con  l'art. 3  Cost.  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157,   comma   c.p.,   come  novellato  dall'art. 6,  legge
n. 251/2005,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il termine di
prescrizione  di  anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con
pena  diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli
altri reati di competenza del giudice di pace;
    Sospende  il  processo  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale,
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti  sia  notificata  all'imputato, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della
Repubblica.
        Biella, addi' 20 febbraio 2007
                        Il giudice: Frattini
07C1123