N. 638 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2007

Ordinanza  emessa  il  16 maggio 2007 dal giudice di pace di Chioggia
nel  procedimento  civile  promosso  da Costa Giorgio ed altro contro
Ministero dell'interno

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada  (in  specie,  inosservanza dell'obbligo di indossare
  casco  protettivo  conforme ai tipi omologati) - Disciplina vigente
  al  momento  della  commessa violazione - Confisca obbligatoria del
  ciclomotore  o  motoveicolo  adoperato  per  commettere  una  delle
  violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e
  171  cod. strada - Ritenuta inapplicabilita' nel giudizio a quo del
  piu'  favorevole  jus  superveniens  -  Denunciata  violazione  dei
  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  sotto  il duplice
  profilo  della disparita' di trattamento e della sproporzione della
  sanzione  rispetto  alla  violazione  commessa  - Riproposizione di
  questione  gia'  oggetto  dell'ordinanza n. 73/2007 di restituzione
  atti per jus superveniens.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.
In via  subordinata:  Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per
  violazioni   del  codice  della  strada  (in  specie,  inosservanza
  dell'obbligo   di  indossare  casco  protettivo  conforme  ai  tipi
  omologati)   -   Disciplina   vigente  al  momento  della  commessa
  violazione  -  Confisca  obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170  e 171 cod. strada - Ritenuta
  inapplicabilita'  nel  giudizio  a  quo  del  piu'  favorevole  jus
  superveniens  -  Denunciata lesione della tutela costituzionalmente
  garantita alla proprieta' privata.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 42.
(GU n.37 del 26-9-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che con ordinanza 1° marzo 2006 il sottoscritto giudice
di pace rilevava quanto segue:
        «Sciogliendo  la  riserva  di cui all'udienza del 17 febbraio
2006,   visto  il  ricorso  ex  art. 22  e  ss.,  legge  n. 689/1981,
depositato  in  data  4  novembre  2005 da Costa Giorgio e Costa Gian
Marco,  entrambi residenti in Chioggia, via Libra n. 1, rappresentati
e  difesi dagli avvocati Giorgio Vianelli e Luciana Penzo del Foro di
Venezia,  avverso il verbale di contestazione n. 700002136783 redatto
dalla  Polizia  Stradale di Chioggia in data 6 settembre 2005 nonche'
avverso  il  successivo  verbale  di sequestro amministrativo, sempre
redatto  dalla  Polizia  Stradale  di Chioggia e notificato in data 6
ottobre 2005, ha emesso la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  ex art. 22, legge n. 689/1981 i suddetti ricorrenti
assumevano che in data 6 settembre 2005 agenti della Polizia Stradale
di  Chioggia  avevano contestato, a mezzo di verbale di contestazione
n. 700002136783,   al   sig. Costa   Gian   Marco   in   qualita'  di
trasgressore,  ed  al  sig. Costa Giorgio in qualita' di proprietario
solidalmente   responsabile   ex   art. 196   c.d.s,   la  violazione
dell'art. 171,   comma   1  c.d.s.  avendo  accertato  che  il  primo
"circolava   alla  guida  del  ciclomotore  Aprilia  Scarabeo  telaio
ZD4PFG0001S038244 indossando casco non omologato (...)".
    Mentre  il  casco  veniva  immediatamente  posto  sotto sequestro
amministrativo,  il  ciclomotore  veniva  dapprima sottoposto a fermo
amministrativo  ex  art. 171,  comma  3  c.d.s. e quindi, con verbale
redatto  in data 6 ottobre 2005, anch'esso impugnato nel procedimento
de   quo,  a  sequestro  amministrativo,  ai  fini  della  successiva
confisca,  ai  sensi dell'art. 213, comma 2-quinquies e sexies c.d.s.
introdotti  dall'art. 5-bis,  comma  1,  lett. c)  del d.l. 30 giugno
2005,  n. 115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005,  n. 168,  entrata  in  vigore il 23 agosto 2005, ed affidato in
custodia a Costa Giammarco presso la sua abitazione.
    Rilevavano, in diritto, i ricorrenti:
        la  violazione del principio della personalita' della pena ex
art. 27  Cost. gravando la sanzione della confisca del ciclomotore su
un  soggetto  (Costa  Giorgio  proprietario  del  ciclomotore de quo)
diverso  dall'autore  della  violazione  (Costa  Gian Marco), nonche'
l'evidente  sproporzione  fra  la  sanzione,  ossia la confisca di un
veicolo  del  valore  di circa 2.500,00 euro, e la condotta illecita,
consistita,  di  fatto,  nell'aver  omesso  il  controllo  in  ordine
all'omologazione del casco indossato dal figlio;
        l'applicazione  di una norma di legge errata, per esser stata
applicata una norma, l'art. 171 c.d.s., gia' modificato alla data dei
fatti  (6  settembre 2005) dalla legge n. 168/2005 (entrata in vigore
il  23  agosto  2005)  e,  quindi,  essendo  stata  gia' tramutata la
sanzione del fermo amministrativo in sequestro;
        la  violazione  del  principio del ne bis in idem, per essere
stato   oggetto  il  medesimo  bene  sia  della  sanzione  del  fermo
amministrativo che, immediatamente dopo, di quella di sequestro.
    In  conclusione  gli  opponenti  evidenziavano, sommariamente, la
incostituzionalita' dell'art. 171 c.d.s. per violazione del principio
di   ragionevolezza   sia   in  considerazione  della  disparita'  di
trattamento rispetto ad altre violazioni ritenute piu' gravi, sia con
riferimento  al  criterio di proporzione fra il disvalore del fatto e
la sanzione applicata.
    Dapprima  in  data 28 novembre 2005 e, successivamente in data 24
dicembre 2005, l'Amministrazione resistente faceva pervenire gli atti
di  cui  all'art. 23,  comma  2, legge n. 689/1981 unitamente a brevi
memorie  difensive  in  cui  si  confermava la piena legittimita' del
proprio operato.
    Alla  prima  udienza del 17 febbraio 2006 comparivano entrambe le
parti che si riportavano alle rispettive difese e sulla richiesta del
procuratore  dei ricorrenti di fissarsi udienza di precisazione delle
conclusioni, il giudice si riservava.
    Nello sciogliere la riserva, si rileva quanto segue.
    Non  si  ritengono  condivisibili  i  sollevati  dubbi  di  parte
ricorrente  ne'  in  ordine alla violazione dell'art. 27 Cost. avendo
ripetutamente  chiarito  la  Corte costituzionale la riferibilita' di
tale disposizione alle pene e non alle sanzioni amministrative (cfr.,
ex   plurimis,   ord.   n. 319/2002),   ne'   in  ordine  all'assunta
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 171 di cui non si coglie la
portata lesiva di alcun parametro costituzionale e, conseguentemente,
deve affermarsi la manifesta infondatezza della relativa questione.
    Questo giudice ha ragione, invece, di dubitare della legittimita'
costituzionale,  con  riguardo  al  principio  di ragionevolezza e di
uguaglianza  di  cui  all'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 2-sexies
c.d.s.  introdotto  dall'art. 5-bis,  comma  1,  lett. c) del decreto
legge n. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella
legge  17  agosto  2005,  n. 168, entrata in vigore il 23 agosto 2005
laddove recita "E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui
un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato adoperato per commettere
una delle violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171
(...)"  con  riferimento  alla ipotesi, che in questa sede rileva, di
cui  all'art. 171,  comma 1, per guida con casco non conforme ai tipi
omologati.
    Non  si  ignora, in ordine alla riconosciuta discrezionalita' del
legislatore   sia  con  riguardo  all'individuazione  delle  condotte
punibili  che  alla  scelta  ed  alla  quantificazione delle relative
sanzioni,  l'insegnamento del Giudice delle leggi il quale, tuttavia,
non   ha   mai   mancato  di  affermare  la  censurabilita'  di  tale
discrezionalita' "ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto
o  arbitrario,  cosi'  da  confliggere in modo manfesto con il canone
della   ragionevolezza   (ord.   n. 45/2006  e,  ex  plurimis:  sent.
n. 144/2005;  ord.  n. 401/2005;  ord. n. 262/2005; ord. n. 212/2004;
ord. n. 109/2004; ord. n. 234/2003; sent n. 180/1994).
    Ebbene,  e'  sufficiente  una rapida lettura delle fattispecie di
cui  agli  artt. 169  commi  2  e 7, 170 e 171, ora sanzionate con la
confisca  del  ciclomotore  o  del motoveicolo, per rendersi conto di
come  tale  sanzione  appaia  in  taluni casi, come quello di specie,
assolutamente   sproporzionata   alla  gravita'  degli  illeciti  ivi
previsti.
    La  non  omologazione  del casco, comunque ben allacciato, la non
corretta posizione di guida, perche' magari momentaneamente impegnati
a  sgranchirsi le gambe, il non impugnare il manubrio con entrambe le
mani  perche'  magari momentaneamente intenti a pulire la visiera del
casco  o  ad  aprire  il  rubinetto  della  riserva,  trasportare  un
passeggero  laddove  non previsto nel libretto di circolazione oppure
un  oggetto  non saldamente assicurato se appare ragionevole, e anche
giusto,  possano  determinare  una  congrua sanzione pecuniaria e, in
taluni   casi   disciplinati  all'art. 170  e  171,  anche  il  fermo
amministrativo  per  trenta giorni, non si ritiene invece ragionevole
possano  giustificare una sanzione cosi' altamente afflittiva come la
confisca  del ciclomotore o del motoveicolo, considerato il valore di
tali mezzi, nel caso di specie pari a circa 2.500,00 euro ma che puo'
essere anche facilmente pari a diverse decine di migliaia di euro.
    Non   si   rinvengono   sanzioni   cosi'  afflittive  nell'intero
articolato  del  codice della strada, che pure racchiude e disciplina
una  lunghissima  serie  di fattispecie illecite in vario modo legate
alla circolazione stradale.
    Indubbiamente,  la norma della cui legittimita' costituzionale in
questa  sede  si  dubita  e' finalizzata a salvaguardare il superiore
interesse   alla   sicurezza  della  circolazione  stradale  e,  piu'
specificamente,  l'incolumita'  individuale dello stesso trasgressore
che,  come  puntualizzato  nella  sentenza della Corte costituzionale
n. 180/1994,  e'  tutelato  dall'art. 32  Cost.  come interesse anche
dell'intera collettivita'.
    Non  si  ritiene, pero', che il legislatore, nell'esercizio della
propria discrezionalita' in ordine al trattamento sanzionatorio della
fattispecie  in  esame,  abbia  tenuto  nel  dovuto conto ai fini del
necessario   contemperamento  degli  opposti  interessi,  laddove  ha
previsto  la  confisca  obbligatoria del veicolo, l'enorme sacrificio
del  diritto,  anch'esso  costituzionalmente garantito. di proprieta'
sul  veicolo,  soprattutto  nei  casi  in cui questo appartenga ad un
soggetto  diverso  dal  trasgressore  ossia  ad  un  mero coobbligato
solidale.
    Ne'  si puo' omettere di evidenziare la ritenuta irragionevolezza
della  norma  de qua sotto il profilo della disparita' di trattamento
sanzionatorio con riguardo ad analoghe condotte compiute, pero', alla
guida di altri tipi di veicoli.
    L'art. 172,    per   esempio,   laddove   sanziona   il   mancato
allacciamento  della  cintura  di sicurezza ovvero gli articoli 164 e
169,  laddove  prevedono,  rispettivamente,  che  la sistemazione del
carico  ed  il  posizionamento  dei passeggeri nei veicoli non devono
diminuire  la visibilita' del conducente od impedirgli la liberta' di
movimenti,  sono  sempre  finalizzati  alla  tutela  della  sicurezza
stradale   ed   a   garantire   l'incolumita'   anche   dello  stesso
trasgressore.
    Pur tuttavia, a parte la decurtazione dei punti sulla patente nel
caso  in  cui  il  conducente  non  faccia uso della cintura, l'unica
sanzione sempre prevista e' quella pecuniaria da Euro 68,00 a 275,00,
se  l'illecito  e' commesso con autovettura e, sempre in quest'ultima
ipotesi, se si trasporta un numero di persone o un carico complessivo
superiore a quanto indicato nel libretto di circolazione, la sanzione
va  da un minimo di 71,00 euro ad un massimo di 281,00, senza che sia
stata    prevista   alcuna   sanzione   accessoria   della   confisca
dell'autovettura,  il  cui  valore,  che  sicuramente  rileva ai fini
dell'afflittivita'  della  sanzione, puo' essere piu' basso di quello
di  un  motoveicolo,  cosi' come puo' essere anche infinitamente piu'
alto.
    E'  evidente  che,  pur  considerando  tutte  le peculiarita' dei
ciclomotori   e   dei   motoveicoli   che,  come  e'  noto  non  sono
necessariamente  a  due  ruote  ma  anche  a  tre  o quattro ruote (i
quadricicli  a  motore  sono  considerati  motoveicoli), una siffatta
disparita'   di   trattamento  non  pare,  comunque,  ragionevolmente
giustificabile.
    Sempre  sotto  l'aspetto dell'efficacia deterrente della sanzione
di  cui all'art. 213, comma 2-sexies nonche', ancora, con riguardo al
principio  di  uguaglianza ex art. 3 Cost. asseritamente violato, non
si puo' fare a meno di rilevare l'enorme ed ingiustificata disparita'
di   trattamento   in   ragione   del  sacrificio  economico  che  ne
deriverebbe,  a  fronte  del  medesimo  illecito,  fra proprietari di
ciclomotori  o motocicli di bassissimo o inesistente valore economico
e  proprietari  di  ciclomotori  o  motocicli  del  valore, come gia'
innanzi dedotto, anche di diverse decine di migliaia di euro.
    Di  tutto  quanto innanzi dedotto era, evidentemente, consapevole
anche il legislatore che il 19 ottobre 2005 aveva approvato al Senato
una modifica alla legge n. 168/2005, mantenendo la confisca solamente
nel  caso  in  cui  si  compiva un reato utilizzando un motoveicolo e
sostituendo,  invece,  tale  sanzione con il fermo amministrativo per
novanta  giorni nei rimanenti casi, quali la guida senza casco ovvero
con casco non omologato.
    Tale  modifica  non  e' mai stata, tuttavia, trasformata in legge
dello Stato.
    La   rilevanza  della  questione  di  legittimita'  sollevata  e'
evidente,  considerato  che  la  norma  censurata e' quella applicata
dall'Amministrazione     resistente    nel    disporre    l'impugnato
provvedimento  cautelare  di  sequestro  finalizzato alla confisca ed
essendo  chiaro  che  dalla  legittimita'  o  meno della norma de qua
derivano  conseguenze  decisive  ai  fini  della  pronuncia di questo
giudice.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza solleva,
d'ufficio,   la   questione  di  illegittimita'  costituzionale,  per
contrasto  con  l'art. 3  Cost., dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s.
introdotto  dall'art. 5-bis,  comma  1,  lett. c)  del d.l. 30 giugno
2005,  n. 115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005  n. 168, in riferimento all'art. 171, comma 1, c.d.s. nei limiti
e per tutte le ragioni innanzi dedotte.
    Sospende,  per  l'effetto,  il  presente  giudizio  e  manda alla
cancelleria  per  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  alla cancelleria che la presente ordinanza sia comunicata
alle  parti  nonche'  ai  Presidenti  delle due camere del Parlamento
italiano e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
        Chioggia, addi' 24 febbraio 2006
                     Il giudice di pace: Minoia»
                                -----
        che   con   ordinanza   n. 73  del  9  marzo  2007  la  Corte
costituzionale cosi' concludeva:
          «Considerato che, nelle more del presente giudizio, i commi
168  e  169  dell'art. 2  del  decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262
(Disposizioni  urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti
dalla  relativa  legge  di conversione 24 novembre 2006 n. 286 hanno,
rispettivamente,  modificato,  l'uno,  il testo dell'art. 171 comma 3
del  codice  della strada, l'altro, il testo del successivo art. 213,
comma  2-sexies  (norma,  quest'ultima, denunciata da tutti i giudici
rimettenti);  che,  difatti  in  virtu'  del citato ius superveniens,
mentre alla "sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2"
del  medesimo  art. 171  del  codice  della  strada,  in  luogo della
confisca originariamente prevista, "consegue il fermo del veicolo per
sessanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI" dello
stesso  codice (ovvero per la durata di novanta giorni allorche' "nel
corso  di un biennio", sia "stata commessa, almeno per due volte, una
delle  violazioni  previste  dal  comma 1" del predetto art. 171), ai
sensi  del  novellato  art. 213,  comma 2-sexies, dello stesso codice
della  strada  risulta  "sempre  disposta  la confisca del veicolo in
tutti  i  casi  in  cui  un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato
adoperato  per  commettere  un  reato,  sia  che  il  reato sia stato
commesso  da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un  conducente  minorenne";  che, pertanto, alla luce di tale duplice
sopravvivenza  normativa  si  impone  la  restituzione  degli atti ai
giudici  rimettenti,  per una rinnovata valutazione della rilevanza e
della   non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  dagli  stessi
sollevate»;
        che,  all'esito  del riesame della fattispecie de qua, pur in
considerazione  dello  ius  superveniens, deve ritenersi che persista
non solo la non manifesta infondatezza della questione sollevata, per
le medesime ragioni gia' innanzi esposte, ma anche la rilevanza della
questione stessa.
    E'  vero  che,  a  seguito  dell'art. 2, commi 168 e 169 del d.l.
n. 262  del  3  ottobre  2006,  convertito  dalla legge n. 286 del 24
novembre 2006, per la infrazione di cui all'art. 171, comma 1 c.d.s.,
non  e'  piu'  prevista  la  confisca del mezzo, bensi' il solo fermo
amministrativo  per  giorni  60,  ovvero  per  giorni  90  in caso di
recidiva,  ed ai sensi del novellato art. 213, comma 2-sexies c.d.s.,
la  confisca  dcl  ciclomotore o del motoveicolo e' ora disposta solo
quando il veicolo «sia stato adoperato per commettere un reato».
    E'  anche  vero,  tuttavia  che, ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 689/1981  «le  leggi  che  prevedono  sanzioni  amministrative  si
applicano soltanto nei casi eper i tempi in esse considerati».
    Lo ius superveniens, pertanto, in assenza di una disposizione che
disciplini  le  fattispecie  insorte  nel  periodo  di  vigenza della
vecchia  normativa,  non  e'  applicabile  alla  fattispecie  de qua,
lasciando,   quindi,   intatta  la  rilevanza  della  gia'  sollevata
questione.
    La  stessa  Corte di cassazione, del resto, sebbene in claris non
fit  interpretatio,  ha  avuto  modo  di  ribadire che «in materia di
illeciti  amministrativi,  l'adozione,  risultante  dall'art. 1 della
legge  24  novembre  1981  n. 689,  dei  principi  di  legalita',  di
irretroattivita' e di divieto di applicazione dell'analogia, comporta
l'assoggettamento  del  comportamento,  rilevante anche ai fini della
prescrizione,   alla   legge  del  tempo  del  suo  verificarsi,  con
conseguente   inapplicabilita'   della   disciplina  posteriore  piu'
favorevole  e  preclusione,  a  ragione  della differenza qualitativa
delle    situazioni    considerate,    anche    della    possibilita'
dell'applicazione  analogica  dell'opposta  regolamentazione  di  cui
all'art. 2,  commi  secondo  e  terzo  c.p.»  (Cass., 27 giugno 2006,
n. 14828).
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza solleva,
d'ufficio,   la   questione  di  illegittimita'  costituzionale,  per
contrasto  con  l'art. 3  Cost.,  per  la violazione del principio di
ragionevolezza,  nonche',  in  subordine,  con  l'art. 42  Cost., per
l'ingiustificata   violazione  del  diritto  di  proprieta'  privata,
dell'art. 213,  comma  2  sexies  c.d.s.  introdotto dall'art. 5-bis,
comma  1,  lett. c)  del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17 agosto  2005  n. 168, in riferimento
all'art. 171,  comma  1  c.d.s.  nei  limiti  e  per tutte le ragioni
innanzi dedotte.
    Manda  alla  cancelleria  per l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla cancelleria che la presente ordinanza sia comunicata
alle  parti  nonche'  ai  Presidenti  delle due Camere del Parlamento
italiano e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
        Chioggia, addi' 15 maggio 2005
                     Il giudice di pace: Minoia
07C1127