UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 29 agosto 2007 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.225 del 27-9-2007)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  «Tor Vergata» emanato con
decreto  rettorale  del  10 marzo  1998  e pubblicato sul supplemento
ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2 aprile  1998  e
successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  del  senato  accademico del 14 giugno 2007 che
modifica gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto d'Ateneo;
  Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 7 agosto
2007, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito
a quanto deliberato dal senato accademico;

                              Decreta:

  Gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto sono cosi' modificati:

                              Art. 13.

                   Il Senato accademico: funzioni

  1.  Il  Senato  accademico  esercita  tutte  le competenze relative
all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attivita'
dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.
  2.  All'inizio  di  ogni  anno  accademico,  sentite  le  strutture
competenti,  il  Senato accademico predispone e delibera un documento
di   indirizzo   e   programmazione   delle  attivita'  istituzionali
dell'Universita',  contenente sia le indicazioni circa il reperimento
delle  risorse  finanziarie  sia  le priorita' su cui il Consiglio di
amministrazione dimensiona il proprio intervento.
  3. Ad esso spetta, in particolare:
    a) deliberare  le  modifiche  statutarie,  nonche'  i regolamenti
d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;
    b) deliberare  il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli
di  facolta' e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il
Consiglio degli studenti;
    c) verificare  annualmente  lo  stato di attuazione del programma
triennale  apportando  ad  esso  gli  adeguamenti  resi eventualmente
necessari dai mutamenti intervenuti;
    d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza
di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione,
d'intesa  con  la  Conferenza  dei  presidi,  la distribuzione tra le
facolta' ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del
personale  docente  e  delle risorse ad essi relative, nonche' quella
delle   risorse  destinate  alle  supplenze  d'insegnamento  ed  allo
svolgimento  delle  attivita' didattiche di cui all'art. 90, comma 2.
Qualora i professori e i ricercatori di una facolta' appartengano per
almeno  il  70%  ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i
posti  assegnati  a  quella facolta' puo' essere omessa l'indicazione
dei settori scientifico-disciplinari;
    e) deliberare  la ripartizione dei posti di personale non docente
e  le  relative  risorse  tra  le  diverse articolazioni dell'Ateneo,
sentite  le  strutture  interessate  e la Conferenza dei direttori di
dipartimento;
    f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie
destinate  alla  didattica  ed  ai  servizi,  sentito il Consiglio di
amministrazione;
    g) definire gli interventi per il diritto allo studio;
    h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie
destinate   alla   ricerca   scientifica,   sentita,  per  quanto  di
competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento;
    i) fissare i criteri e le priorita' in merito ai servizi sociali,
culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;
    j) fissare  i  criteri  e  le priorita' per la ripartizione degli
spazi   e  delle  risorse  finanziarie  tra  attivita'  scientifiche,
didattiche e di servizio;
    k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;
    l) esprimere  parere  in merito alle convenzioni dell'Universita'
o,  nei  casi  previsti  dal  regolamento  generale  d'Ateneo, di sue
articolazioni, con soggetti pubblici o privati;
    m) dettare   criteri   per   la  partecipazione  a  programmi  di
cooperazione nazionali ed internazionali;
    n) dettare  criteri  per i rapporti di collaborazione o forniture
di  servizi  con  soggetti  pubblici  o  privati,  con garanzia delle
funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;
    o) approvare  i  regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti
degli studi;
    p) deliberare,    a    maggioranza   assoluta,   sulle   proposte
d'istituzione   e   soppressione  delle  strutture  didattiche  e  di
servizio,  universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica
delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;
    q) deliberare,   a   maggioranza   assoluta,  sulle  proposte  di
istituzione  e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie
o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle
allegate allo statuto, ove previste;
    r) deliberare,  a  maggioranza  assoluta, eventuali modifiche del
sigillo dell'Universita';
    s) esprimere  parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione
annuale del Rettore;
    t) approvare  le delibere della facolta' competente, in ordine al
conferimento  di  lauree  deliberate  honoris  causa  dai Consigli di
facolta';
    u) formulare,   sentite  le  strutture  competenti,  proposte  al
Consiglio   di   amministrazione   in   merito   all'entita'  e  alla
ripartizione   per   voci  delle  tasse  e  dei  contributi  relativi
all'iscrizione e alla frequenza;
    v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;
    w) autorizzare,  per  quanto di competenza, il Rettore a stare in
giudizio;
    x) eleggere  Commissioni  di  saggi chiamate e dirimere eventuali
controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;
    y) deliberare annualmente il calendario accademico;
    z) esercitare  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.
  4.  Le  delibere  di  cui alle lettere d), m), o) e v) del presente
articolo sono  adottate  con la partecipazione dei soli componenti di
cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 12.
  5.   Qualora  una  modifica  dell'organico  del  personale  docente
dell'Ateneo   comporti   un'alterazione   dei  valori  ripartiti  per
facolta',  deve  essere  acquisito  il parere positivo delle facolta'
coinvolte, espresso dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere
positivo,  la  modifica  deve essere deliberata dal Senato accademico
con la maggioranza dei due terzi.

                              Art. 17.

                         Comitati consultivi

  1.  E' costituito il Comitato per il coordinamento per le attivita'
studentesche,  il  quale  e'  composto  da  un  docente designato dai
professori  e  ricercatori  di ciascun Consiglio di facolta' e da uno
studente  designato  dagli  studenti presenti nel Consiglio medesimo;
esso svolge funzioni consultive in ordine alle risorse destinate alle
attivita' autogestiste dagli studenti
  2. Altri Comitati consultivi potranno essere istituiti con delibera
del Senato accademico.
  3. I Comitati consultivi durano in carica per tre anni accademici e
la loro attivita' e' disciplinata dal regolamento generale.
  4.   Ciascun   Comitato  consultivo  elegge  nel  proprio  seno  il
Presidente.

                              Art. 21.

             La Conferenza dei direttori di dipartimento

  1.  La conferenza dei Direttori di dipartimento si compone di tutti
i  Direttori  di dipartimento dell'Ateneo. Essa elegge, nel suo seno,
il Presidente ed il Vicepresidente, che sono nominati con decreto del
Rettore. Puo', altresi', costituire, senza pregiudizio dei poteri del
plenum, una Giunta, con funzioni istruttorie.
  2.  La  conferenza ha poteri consultivi e di proposta nei confronti
degli  organi  dell'Ateneo,  anche  con  riguardo alla gestione delle
risorse  finanziarie  destinate  alla  ricerca,  di  cui  all'art. 4,
comma 1.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 agosto 2007

                                            Il rettore: Finazzi Agro'