MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2007 

Soppressione   e   messa   in  liquidazione  della  Cassa  conguaglio
acquedotti  genovesi  e  affidamento  della liquidazione al Ministero
dell'economia e delle finanze.
(GU n.247 del 23-10-2007)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
in legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
  Visto  il  decreto  legislativo C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, e
successive     modificazioni,     che    conferisce    al    Comitato
interministeriale  prezzi la potesta' di istituire Casse conguaglio e
stabilire  le  modalita'  delle relative contribuzioni e riconosce ai
Comitati    provinciali    prezzi,   nell'ambito   delle   rispettive
circoscrizioni,  i  medesimi  poteri e facolta' spettanti al Comitato
interministeriale prezzi;
  Vista  la  deliberazione  del Comitato provinciale prezzi di Genova
del  21 giugno 1982, n. 21/1982, che ha istituito la Cassa conguaglio
acquedotti  genovesi  con  il compito di provvedere alla perequazione
dei  costi  rapportati  alle  aziende  acquedottistiche  operanti nel
comune  di  Genova  al fine di mantenere l'unificazione delle tariffe
idriche della citta' di Genova;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, concernente la
disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Vista  la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha istituito l'Autorita'
d'ambito  territoriale  col  compito  di  assolvere  all'attivita' di
perequazione,  prima  di competenza della Cassa conguaglio acquedotti
genovesi;
  Visto  il  verbale  n.  5/2006  del 4 dicembre 2006 con il quale il
Comitato  di  gestione  della Cassa conguaglio acquedotti genovesi ha
preso  atto  del  venir  meno  delle  funzioni della Cassa, assorbite
dall'Autorita'  di ambito territoriale ai sensi della citata legge n.
36/1994;
  Vista  la  deliberazione della Camera di commercio di Genova n. 302
del  21 dicembre  2006 che ha ratificato le decisioni del Comitato di
gestione della Cassa conguaglio;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 98/1948
i  quali dispongono che le casse e i fondi Conguaglio sono sottoposti
alla  vigilanza delle Amministrazioni interessate e del Ministero del
tesoro e che per ogni Cassa e' nominato un revisore in rappresentanza
dell'Amministrazione del Tesoro;
  Visto l'art. 1 della citata legge n. 1404/1956 il quale stabilisce:
«Gli  enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti,  soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque
la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili,
o  che  si  trovano  in condizioni economico di grave dissesto o sono
nell'impossibilita'  concreta  di  attuare  i  propri fini statutari,
devono  essere  soppressi  e  posti  in liquidazione con le modalita'
stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari»;
  Visti  l'art.  1,  comma secondo, della citata legge n. 1404/1956 e
l'art.  2,  comma 1,  della  legge  12 gennaio 1991, n. 13 in base ai
quali  i provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione
degli enti soggetti a vigilanza dello Stato, interessanti comunque la
finanza  statale,  i  cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili,
sono di competenza del Ministro per il tesoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto  l'art.  1,  comma 89,  della  legge  n. 266/2005, cosi' come
sostituito   dall'art.   1,   comma 486,  della  legge  n.  296/2006,
concernente  la  soppressione  dell'Ispettorato  generale  degli enti
disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' il rinvio
ad  apposito  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze per
l'attribuzione  delle  competenze  del soppresso Ispettorato ad uno o
piu'  Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007  con  il  quale  vengono attribuite le competenze del
soppresso IGED all'Ispettorato generale di Finanza;
  Ravvisata l'urgenza di dover procedere, ai sensi di quanto disposto
dall'art.  1  della  citata  legge  n. 1404/1956, alla soppressione e
messa  in  liquidazione  della Cassa conguaglio acquedotti genovesi e
all'affidamento della liquidazione al Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   della   ragioneria  generale  dello  Stato,
Ispettorato generale di Finanza;
                              Decreta:
  A  far  data  dal  1° aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 della legge
4 dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive  modificazioni,  la Cassa
conguaglio acquedotti genovesi e' soppressa e posta in liquidazione.
  Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  a mezzo dell'Ispettorato generale di Finanza della
Ragioneria generale dello Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 ottobre 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa