N. 707 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2007

Ordinanza emessa il 6 febbraio 2007 dal G.I.P. del Tribunale di Prato
nel procedimento penale a carico di Benvenuti Miriam

Reati  e  pene  -  Prescrizione  -  Effetti della sospensione e della
  interruzione - Previsto collegamento dei differenti termini massimi
  di  prescrizione  allo  status  soggettivo dell'imputato e non alla
  gravita'  oggettiva  del fatto - Disparita' di trattamento in danno
  degli autori di reati meno gravi ma commessi con continuita'.
- Codice penale, art. 161, comma secondo, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.41 del 24-10-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza di rimessione degli atti alla
Corte  costituzionale  nell'ambito  del  proc.  n. 216/2003  R.G.N.R.
(proc.  n. 4233/2006  Reg. G.i.p.) nei confronti di Benvenuti Miriam,
imputata  per  art.  368  c.p.,  commesso in data 21 luglio 1999 e 25
agosto 1999, con recidiva reiterata ed infraquinquennale.
    Esaminata la richiesta del difensore avv. Stefano Belli, il quale
chiedeva  per  la  propria  assistita  una  sentenza  di  non doversi
procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato;
    Acquisito il parere del p.m. dott. Laura Canovai;

                           P r e m e s s a

    In  sede  di  udienza  preliminare,  in  data 23 gennaio 2007, il
difensore   rilevava   che,   in  base  alla  nuova  normativa  sulla
prescrizione,   introdotta  con  legge  n. 251/2005  (applicabile  al
procedimento  de  quo poiche' non vi e' stata ancora la dichiarazione
di  apertura  del dibattimento), il reato di calunnia contestato alla
propria   assistita   doveva   dichiararsi  estinto  per  intervenuta
prescrizione,  essendo  trascorso  i]  termine  massimo  stabilito ex
art. 161 secondo comma c.p. (aumento di un quarto rispetto al termine
di  sei  anni)  e  cioe'  sette  anni e sei mesi. Tuttavia non poteva
giungersi a questo risultato (piu' favorevole alla propria assistita)
perche' era stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale,
la  quale  fa  scattare  l'aumento  di  un quarto della pena edittale
massima.
    Chiedeva    pertanto   sollevarsi   questione   di   legittimita'
costituzionale  per  contrasto  della  norma citata (art. 161 secondo
comma  c.p.  nuova  formulazione)  con  gli art. 3, 1 3, 25, 27 della
Costituzione.
                          R i l e v a n z a
    Alla  stregua  di  quanto  premesso la questione e' rilevante nel
procedimento  de  quo,  in  quanto  se  operasse  l'ordinario termine
massimo  di prescrizione, senza l'aumento di un quarto, si imporrebbe
una  sentenza  di non doversi procedere per intervenuta prescrizione,
quantomeno  con  riferimento  al  reato  di calunnia commesso in data
21 luglio 1999.

                     Non manifesta infondatezza

    Contrasto  con  l'art. 3 della Cost. La norma citata (la quale e'
stata  modificata  dall'art. 6,  commi 1-4  della  legge n. 251/2005)
determina  il tempo necessario a prescrivere per imputati incensurati
(aumento  di  un  quarto),  imputati con recidiva infraquinquennale o
specifica  (aumenento della meta), imputati recidivi plurimi (aumento
di   due   terzi),   imputati   dichiarati   delinquenti  abituali  o
professionali  (aumento  del  doppio).  In  definitiva  la  norma  fa
dipendere  i  differenti  termini  massimi  di prescrizione non dalla
gravita'  oggettiva  del  fatto  bensi' dallo status soggettivo dell'
imputato,  cosi' determinando un ritorno al «diritto penale d'autore»
ed  introducendo una discriminazione assai pericolosa che finisce per
pregiudicare   gli  autori  di  reati  bagatellari  ma  commessi  con
continuita' rispetto ai c.d. reati dei colletti bianchi.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 8/1953;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso unitamente ai relativi
termini di prescrizione (come da art. 159, primo comma c.p.).
    Manda  in  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  rito  e per la
comunicazione   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed  ai
Presidenti delle due camere del Parlamento.
        Prato, addi' 6 febbraio 2007
                         Il giudice: Liguori
07C1216