N. 711 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 18 gennaio 2007 dal tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Saudella Graziano ed altro Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.41 del 24-10-2007 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. pen. n. 16064/1999 RGNR e n. 1882/05 R. dibattimento a carico di Saudella Graziano nato in Bari il 6 luglio 1965 e Saudella Mariano nato a Jesi il 13 dicembre 1926; Atteso che i predetti sono chiamati a rispondere con decreto di citazione diretta emesso il 7 maggio 2005 dei reati di cui agli artt. 110 e 590 c.p. commessi il 12 giugno 1999; Rilevato che, essendo stato aperto il dibattimento in data 6 aprile 2006, possono applicarsi ex art. 10, comma 3 legge n. 251/2005, ove piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005; Considerato in particolare che il reato per il quale si procede nel caso di specie rientra tra i reati che oggi sono di competenza del giudice di Pace per i quali in effetti e ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 possono essere irrogate le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro sostituitivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria; Ritenuto che in relazione al regime sanzionatorio che disciplina i reati dinanzi al giudice di Pace per essi risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine prescrizionale previsto dal nuovo disposto dell'art. 157 comma 5 c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni; Atteso che sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6 legge n. 251/2005, per la violazione dell'art. 3 Cost., come sollevato dalla difesa, nella parte in cui, senza tenere conto dell'effettiva gravita' dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, con la conseguenza che i reati oggettivamente piu' gravi si prescrivono in un tempo molto piu' breve di altri. Deve infatti ritenersi che il disposto di cui all'art. 157 comma 5 c.p. come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6 legge n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Diversamente intesa la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia riferimento. D'altro canto nulla rileva che l'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 contempli un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma lettera a) seconda parte, lettere b) e lettera c) in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria. In particolare deve escludersi che, per il solo fatto della possibilita' di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, primo comma, c.p. in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni aumentabili di un quarto), anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in se' che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Meno che mai, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione e' correlata alla pena edittalmente prevista. Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concluderesi che, non essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, i reati oggi di competenza del giudice di Pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano punibili con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine e' di anni sei per i delitti e di anni quattro inferiore; Osserva in particolare quanto segue: che il reato per cui e' processo, stante il tenore dell'imputazione, e' oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p.c. esso e' soggetto al piu' favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000; che, in relazione al tipo di sanzione prevista, risulterebbe corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione di anni tre aumentabile di un quarto in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto dell'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace; Sospende il precesso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Bari, addi' 18 dicembre 2007 Il G.O.T.: Pugliese 07C1220