N. 711 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2007

Ordinanza  emessa  il  18  gennaio  2007  dal  tribunale  di Bari nel
procedimento penale a carico di Saudella Graziano ed altro

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -  Mancata
  previsione  dell'applicazione  di  tale  termine  a tutti gli altri
  reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.
- Codice  penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.41 del 24-10-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli atti del proc. pen. n. 16064/1999 RGNR e n. 1882/05 R.
dibattimento  a  carico di Saudella Graziano nato in Bari il 6 luglio
1965 e Saudella Mariano nato a Jesi il 13 dicembre 1926;
    Atteso  che  i predetti sono chiamati a rispondere con decreto di
citazione  diretta  emesso  il  7  maggio  2005 dei reati di cui agli
artt. 110 e 590 c.p. commessi il 12 giugno 1999;
    Rilevato  che,  essendo  stato  aperto  il dibattimento in data 6
aprile   2006,   possono   applicarsi   ex  art. 10,  comma  3  legge
n. 251/2005,  ove piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti
dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005;
    Considerato  in  particolare che il reato per il quale si procede
nel  caso  di  specie rientra tra i reati che oggi sono di competenza
del  giudice  di  Pace per i quali in effetti e ai sensi dell'art. 52
d.lgs.   n. 274/2000   possono  essere  irrogate  le  sanzioni  della
permanenza  domiciliare  o  del  lavoro sostituitivo, in alternativa,
alla mera pena pecuniaria;
    Ritenuto  che in relazione al regime sanzionatorio che disciplina
i   reati   dinanzi   al   giudice   di   Pace   per   essi   risulta
corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine prescrizionale
previsto  dal nuovo disposto dell'art. 157 comma 5 c.p., in forza del
quale,  allorche'  per  il  reato la legge stabilisce pene diverse da
quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre
anni;
    Atteso  che  sulla  scorta  di  tale  considerazione  si appalesa
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 157,   comma   5   c.p.,   come  novellato
dall'art. 6  legge  n. 251/2005, per la violazione dell'art. 3 Cost.,
come  sollevato  dalla difesa, nella parte in cui, senza tenere conto
dell'effettiva  gravita'  dei reati, ma anzi in contrasto con la pena
edittale    prevista,    contempla   irragionevolmente   termini   di
prescrizione  diversi,  a  seconda  che  per  il  reato  siano o meno
irrogabili,  in  alternativa  alla  pena  pecuniaria,  la  permanenza
domiciliare  o  il lavoro sostitutivo, con la conseguenza che i reati
oggettivamente piu' gravi si prescrivono in un tempo molto piu' breve
di  altri. Deve infatti ritenersi che il disposto di cui all'art. 157
comma  5  c.p.  come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6
legge  n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi
di   competenza  del  giudice  di  pace,  puniti  con  la  permanenza
domiciliare  o  il  lavoro  sostitutivo. Diversamente intesa la norma
risulterebbe   inapplicabile,   in   quanto   priva  di  qualsivoglia
riferimento.
    D'altro  canto  nulla rileva che l'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000
contempli  un  meccanismo  sanzionatorio  a  griglia,  prevedendo  al
secondo  comma  lettera  a) seconda parte, lettere b) e lettera c) in
alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.
    In  particolare  deve  escludersi  che,  per  il solo fatto della
possibilita'  di  irrogare  quest'ultima,  debba  aversi  riguardo al
termine  dettato  dall'art. 157, primo comma, c.p. in forza del quale
la  prescrizione  matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno
quattro  anni per le contravvenzioni aumentabili di un quarto), anche
se puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti correla
il  termine  alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in
se' che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da
quella  pecuniaria.  Meno  che  mai,  stante  il  tenore della norma,
potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato,
atteso  che  la  prescrizione  e'  correlata  alla  pena edittalmente
prevista.
    Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e
5,  deve  necessariamente  concluderesi  che,  non  essendo possibile
pervenire  a  soluzioni  interpretative  diverse,  i  reati  oggi  di
competenza   del   giudice   di  Pace  sono  soggetti  a  termini  di
prescrizione  diversi,  a seconda che siano punibili con la sola pena
pecuniaria,  nel  qual caso il termine e' di anni sei per i delitti e
di anni quattro inferiore;
    Osserva in particolare quanto segue:
        che   il   reato  per  cui  e'  processo,  stante  il  tenore
dell'imputazione,  e'  oggi  di  competenza del giudice di pace e che
dunque,  ai  sensi  dell'art. 2  c.p.c.  esso  e'  soggetto  al  piu'
favorevole  trattamento  sanzionatorio  dettato  dall'art. 52  d.lgs.
n. 274/2000;
        che,  in relazione al tipo di sanzione prevista, risulterebbe
corrispondentemente   applicabile   anche   il   nuovo   termine   di
prescrizione di anni tre aumentabile di un quarto in caso di ritenuta
fondatezza della questione di legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per contrasto
dell'art. 3   Cost.   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157,  comma  5  c.p.,  come  novellato  dall'art. 6,  legge
n. 251/2005,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il termine di
prescrizione  di  anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con
pena  diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli
altri reati di competenza del giudice di pace;
    Sospende  il  precesso  ed ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti,  sia  notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della
Repubblica.
        Bari, addi' 18 dicembre 2007
                         Il G.O.T.: Pugliese
07C1220