N. 715 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2007
Ordinanza emessa il 4 giugno 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Matrullo Giuseppe contro Concessionario Gerit S.p.A. Gruppo Riscossione S.p.A. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso avverso preavviso di fermo di autoveicolo, emesso dall'agente della riscossione per omesso pagamento di importi dovuti per violazioni del codice della strada e indicati nelle cartelle di pagamento notificate al ricorrente - Eccezione di difetto di giurisdizione dell'adita commissione tributaria - Omessa integrazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel senso dell'espressa devoluzione al giudice tributario delle controversie in materia di fermo dei veicoli dovuto al mancato pagamento di cartella notificata per violazioni del codice della strada - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. - Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, artt. 3, 24 e 25.(GU n.41 del 24-10-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE In relazione alla controversia iscritta al n. 81/07 R.G.R. promossa dal sig. Matrullo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Vellone, contro l'agente della riscossione per la provincia di Latina GERIT S.p.A., per l'annullamento del preavviso di fermo del 29 settembre 2006, ha emesso la seguente ordinanza. Il sig. Matrullo Giuseppe ha impugnato il preavviso di fermo, emesso dalla GERIT S.p.A. il 29 settembre 2006, notificato il 2 ottobre 2006, del veicolo tg BV95359 per l'omesso pagamento dell'importo scaduto e non pagato relativo alle cartelle di pagamento n. 057 2003 1003865082 0000 e n. 057 2005 0001584025 000 per contravvenzioni stradali: A sostegno del ricorso deduce: Mancata notifica od irregolare notifica dei verbali di contravvenzione e delle cartelle di pagamento; Notifica effettuata in luoghi di non appartenenza del ricorrente; Violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000 e dell'art. 3, legge n. 241/1990. Chiede, previa sospensiva, l'annullamento del preavviso di fermo e di tutti gli atti presupposti e susseguenti. Si e' costituita la GERIT S.p.A. eccependo che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate. In via gradata eccepisce il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria. Chiede il rigetto del ricorso sia per infondatezza sia per inammissibitta'. Sospesa con ordinanza interlocutoria l'esecutivita' del fermo, la controversia e' stata discussa nel merito alla pubblica udienza del 25 maggio 2007. La parte presente concludeva come da verbale. Il Collegio riservava la decisione. Motivi della decisione Seguendo l'ordine logico delle eccezioni formulate dalle parti, deve preliminarmente esaminarsi quella della resistente GERIT secondo la quale il giudice adito sarebbe privo di giurisdizione. La resistente contesta la giurisdizione del giudice tributario atteso che il ricorso e stato proposto in ordine ad una controversia concernente il fermo amministrativo, conseguente ad iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento emesse per omesso pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada. Ponendo fine alle persistenti incertezze interpretative, il comma 26-quinquies dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 253, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, integrando l'elencazione di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mediante aggiunta delle lett. e-bis) ed e-ter), prevede espressamente l'autonoma impugnabilita' degli atti di fermo di beni mobili registrati e di iscrizione ipotecaria d'immobili, adottati in via cautelare dal concessionario del servizio della riscossione. I sostenitori del difetto di giurisdizione fanno rilevare che il legislatore con l'art. 35, comma 26-quinquies, della legge n. 248/2006 ha inteso ampliare ulteriormente la sfera cognitiva delle controversie devolute alle commissioni tributarie. Tuttavia, poiche' la suddetta modifica legislativa riguarda soltanto l'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 l'ambito della giurisdizione del giudice tributario, disciplinato dall'art. 2 citato decreto, sarebbe rimasto invariato, dovendosi ritenere estranee a tale norma le controversie riguardanti atti di natura non tributaria. E' stato osservato, infatti, come l'intervento normativo di cui alla legge n. 248, limitandosi ad individuare soltanto l'autorita' giudicante dinanzi alla quale proporre ricorso avverso un provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, a far data dal 12 agosto 2006, lascia impregiudicata ogni ulteriore questione concernente tanto la legittimita' dell'istituto quanto l'individuazione della sua natura giuridica e solleva, conseguentemente, rilevanti perplessita' anche sul piano della giurisdizione applicabile cosi' come individuata ope legis. Rileva il Collegio che il difetto di giurisdizione sussiste solo quando esso sia manifesto, vale a dire tale da non ammettere discussione, o perche' risulta chiaramente dalla legge, o perche' corrisponde ad un inequivoco orientamento giurisprudenziale. Nessuna di queste circostanze ricorre nella fattispecie in esame poiche' dal dato normativo non emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie con riferimento al fermo concernente sanzioni previste dal codice della strada, ne' d'altra parte vi e' un indirizzo giurisprudenziale univoco in tal senso. La giurisprudenza, allo stato, riguarda il giudice di pace e qualche commissione tributaria. Non si conoscono sentenze di legittimita' sullo specifico argomento. In dottrina, invece, sta emergendo un indirizzo favorevole all'attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria. Gia' con la novella legislativa dettata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il legislatore amplio' l'oggetto della giurisdizione tributaria a tutte le controversie concernenti «tributi di ogni genere e specie». Questa vis espansiva ha trovato il suo culmine con la novella legislativa apportata dal collegato alla legge finanziaria 2006, e piu' precisamente dall'art. 3-bis del d.l. n. 203, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha aggiunto alla precedente, locuzione «comunque denominati». I sostenitori del difetto di giurisdizione non si sono posti il perche' dell'ampliamento della giurisdizione tributaria. Il favore legislativo verso l'allargamento e l'autonomia della giurisdizione tributaria a scapito di quella ordinaria ed amministrativa e sicuramente legato alla speditezza del processo tributario. Com'e' noto il legislatore, al fine di rendere piu' incisiva l'azione di riscossione, con l'art. 1, d.l.gs. 27 aprile 2001, n. 193 (in vigore dal 9 giugno 2001) modifico' l'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 introducendo la possibilita' per il concessionario della riscossione di disporre il fermo di beni mobili iscritti in pubblici registri del debitore o dei coobbligati, quando e' decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale strumento di garanzia si aggiunse a quello gia' esistente, previsto dall'art. 77, d.P.R. n. 602/1973 che prevede che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. Sempre in tema di tutela dei crediti del fisco va ricordata l'ipoteca che ex art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Ente impositore puo' chiedere: con istanza motivata al Presidente della Commissione tributaria provinciale. Il piu' immediato accostamento a questi dati consente di guardare con molta cautela e con non poche perplessita' all'enunciazione, un po' troppo vagamente contenuta, nel ritenere il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie. La risposta si trova in alcuni interrogativi posti in dottrina: Qual e' la natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria autonomamente regalata dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973? Qual e' la natura giuridica dell'ipoteca e del sequestro conservativo previsto dall'art. 22, d.lgs. n. 472/1997? Per quale motivo nel caso dell'art. 22 citato e' espressamente richiesto l'intervento dei giudici tributari? Perche' il concessionario indica nell'atto che lo stesso e' impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie? Il fermo non e' un atto dell'esecuzione forzata, ma neppure puo' considerarsi un atto amministrativo avulso dal prelievo e funzionalmente disgiunto dall'esercizio del potere impositivo. Trattasi di una misura cautelare pro fisco preordinata alla riscossione di un'obbligazione nei confronti di un ente pubblico territoriale o dello Stato. Dipanando i dubbi manifestati sulla natura di siffatti provvedimenti e tenendo presente il recente intervento legislativo recante l'espressa previsione di autonoma impugnabilita', davanti ai giudici tributari dei provvedimenti di fermo di beni mobili registrati e di iscrizione ipotecaria d'immobili, si perviene ad individuare la giurisdizione delle commissioni tributarie. Vero che il legislatore non e' intervenuto sull'oggetto della giurisdizione. Al riguardo sembra sufficiente osservare che l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. E' nozione di scuola che il pignoramento e' il primo atto dell'esecuzione forzata: fermo fiscale ed iscrizione ipotecaria non sono atti dell'esecuzione. La competenza del giudice ordinario, ma non del giudice di pace, sussiste quindi quando concorrono due condizioni: che sia gia' avvenuta la notifica della cartella di pagamento e che' ci si trovi di fronte ad un «atto di esecuzione forzata». Questo secondo requisito non si realizza in relazione al fermo amministrativo. Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati di proprieta' del debitore (cosiddetto fermo auto) e' oggi disciplinato dal comma 1 dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dopo la modifica apportata dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 nei seguenti termini: «Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri, del debitore e dei coobbligati, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza». E' pacifico che il fermo amministrativo non fa parte dell'espropriazione forzata giacche' essa inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.). E' stato ritenuto, infatti, che si puo' parlare al piu' di un atto prodromico all'eventuale esecuzione forzata. Non ci sono, quindi, profili sotto i quali si possa ritenere che il contenzioso relativo al fermo-auto ricada nella giurisdizione del giudice ordinario e soprattutto del giudice di pace. Viceversa, appare di tutta evidenza, che il decreto Bersani, nel riordino della competenza a giudicare sul fermo, ha individuato un giudice generalmente competente per il fermo quale atto della riscossione coattiva delle entrate non solo tributarie e non solo erariali, in assenza dell'adempimento spontaneo decorso il termine di sessanta dalla notifica della cartella di pagamento ha optato per una reductio ad unitatem della giurisdizione per la preponderante esperienza della riscossione quale attuazione dell'obbligazione non solo tributaria. Il giudice tributario e' legittimato a giudicare per tutti i fermi amministrativi e per qualunque credito sia perche', come appare evidente, dalla collocazione sistematica e dal testo che lo prevede, sia perche' la norma e' inserita nell'ambito della speciale normativa sulla riscossione delle imposte, di cui al citato d.P.R n. 602/1973, sia perche' il giudice tributario ben puo' e deve sindacare la legittimita' del provvedimento di fermo, emesso dal concessionario, in ordine anzitutto alla sua ragionevole e congrua motivazione e quindi alla proporzionalita' tra il mezzo adottato e l'entita' del credito reclamato e, soprattutto, perche' il giudice tributario se ritiene illegittimo un atto amministrativo, non lo applica. E' proprio l'autonoma impugnabilita' dei provvedimenti di fermo e delle iscrizioni ipotecarie, ad escludere i paventati dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione tributaria. D'altronde, ammettendo, per ipotesi dialettica, che resterebbero fuori dalla giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti il fermo iscritto a seguito del mancato pagamento di una cartella relativa a contravvenzioni al codice stella strada, quale norma attribuirebbe al giudice di pace una siffatta competenza? Il giudice di pace e' competente per il fermo previsto dal codice della strada ex art. 214, vi e' una norma espressa che attribuisce giurisdizione al giudice ordinario per un caso specifico quale sanzione accessoria, ma non si puo' estendere la disciplina di cui all'art. 214 del codice della strada perche' si tratta di una disciplina derogatoria dell'ordinario riparto di giurisdizione e, come tale, non e' applicabile analogicamente. Ovviamente non s'intende qui appropriarsi di una competenza altrui, anche se, prima del decreto Bersani, ad esclusione della Corte dei conti non esiste ordine giudiziario che non si sia dichiarato competente sul fermo amministrativo. Nel caso specifico il decreto Bersani indica esplicitamente quale giudice debba occuparsi del fermo amministrativo, nonostante l'esistenza della legge n. 689/1981 oggi richiamata dai giudici di pace. L'individuazione delle materie sulle quali si esercita la giurisdizione delle commissioni avviene per elencazione del contenuto delle controversie previste dall'art. 19, d.l.gs. n. 546/1992. L'art. 19 e' sempre stato, di fatto, un completamento dell'art. 2, d.lgs. n. 546/1992 utile, quindi, a definire l'ambito stesso della giurisdizione del giudice tributario. Non si tratta di «una illegittima, arbitraria ed illogica attribuzione» bensi' di razionalita' giuridica. Il legislatore, per i debiti contributivi o previdenziali, per i quali pure la pretesa e' esercitata con la cartella di pagamento al posto del vecchio decreto ingiuntivo, ha espressamente stabilito ex artt. 24 e 29 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la competenza del tribunale ordinario sezione lavoro. Viceversa e' stata ritenuta la competenza del giudice tributario per l'impugnazione della cartella di pagamento peri contributi al servizio sanitario nazionale, le controversie sul diritto annuale camerale, le controversie per il lavoro sommerso, quelle relative al canone di depurazione di acque reflue, quelle relative alla valutazione dell'impatto ambientale che non presuppone una pronuncia relativa ad un tributo, quella relativa ai rimborsi e le opposizioni avverso il provvedimento dii sospensione del pagamento dei rimborsi, del canone della RAI. Come e' facile rilevare non sempre si tratta di crediti tributari. Il legislatore allorquando ha voluto sottrarre alla giurisdizione del giudice tributario crediti diversi (crediti di lavoro e previdenziali pur scaturenti da una cartella di pagamento), e' stato esplicito. L'errore consiste nel ritenere che il d.lgs. n. 546/1992 sia stato concepito tenendo presente esclusivamente le controversie attinenti alla determinazione dell'imposta, dimenticando che sono state attribuite man mano controversie come i dinieghi di disapplicazione di norme antielusive, i dinieghi di autotutela, alcuni provvedimenti cautelari. Allora appare conforme al diritto interpretare la norma di cui al novellato art. 19 del contenzioso tributario nel senso di ritenere che il legislatore abbia inteso assegnare comunque ed in ogni caso la competenza esclusiva per materia, in tema di fermo, al giudice tributario. Tale esegesi ermeneutica e' l'unica che consente di esaminare in capo ad un unico giudice sia il periculum in mora sia il fumus boni juris mediante un giudizio che confermi la natura del decreto Bersani, secondo i principi fondanti del nostro ordinamento. La disciplina introdotta dall'art. 35 citato e autonoma rispetto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La giurisdizione e la relativa competenza concernenti le controversie di impugnazione del fermo auto e l'iscrizione ipotecarie costituiscono una disciplina organica e completa avulsa dalla legge n. 689/1981. Prima del decreto Bersani per il fermo dei beni mobili registrati di cui al d.P.R. n. 602/1973 il legislatore taceva sulla giurisdizione. Alcune considerazioni al riguardo, che non sono di poco conto, appaiono risolutive: 1) Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati e' strettamente connesso agli atti della riscossione suscettibili di autonoma impugnazione (iscrizione a ruolo, cartella di pagamento); 2) L'art. 35 indica in modo esplicito il giudice dinanzi al quale il provvedimento di fermo puo' essere impugnato; 3) Alle commissioni tributarie e' devoluto il controllo sulle modalita' di riscossione coattiva demandate al concessionario in tema di fermo e iscrizioni ipotecarie; 4) L'art. 19 sul contenzioso tributario individua il giudice tributario quale giurisdiciente per tutti i fermi amministrativi senza alcuna esclusione; 5) La giurisdizione delle Commissioni tributarie e' una giurisdizione ratione materiae e la materia e' stata attribuita definitivamente al giudice tributario dal decreto Bersani a prescindere dal rapporto di imposta bensi' sulla base dell'oggetto del rapporto controverso, vale a dire il fermo. 6) E' principio istituzionale che nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore; 6) Il legislatore, con l'art. 35 citato, ha esplicitamente inteso evitare di spezzare tra giudici diversi l'esame dei presupposti del fermo per assicurare un indirizzo univoco. Per le suesposte considerazioni, quindi, l'eccezione della GERIT deve essere respinta. L'eccepito vuoto legislativo pero' concorre a giustificare il dubbio in questione, dubbio che deve essere risolto prima di emettere la sentenza. Era veramente ultroneo l'intervento del legislatore sull'art. 2 del d.l.gs. n. 546/1992? Dalla risoluzione di questo interrogativo dipende l'esatta soluzione della controversia. Il soggetto che ha subito il fermo a seguito di omesso pagamento della cartella per violazioni al codice della strada a quale autorita' giudiziaria si deve rivolgere per la tutela dei suoi diritti senza correre il rischio che sia eccepito il difetto di giurisdizione o una diversa competenza? Allo stato della legislazione sembra che sia il giudice ordinario sia il giudice tributario possono dichiararsi competenti a giudicare sul fermo di autoveicoli e iscrizioni ipotecarie suddette. Non va pretermesso che mentre il giudice che si dichiara incompetente deve indicare il giudice davanti al quale il processo deve essere riassunto, il quale puo' sollevare il conflitto di competenza, il giudice che dichiara il difetto di giurisdizione non ha l'obbligo di dichiarare la giurisdizione di altro giudice il quale puo' dichiarare altresi' il proprio difetto di giurisdizione, ma non puo' sollevare il conflitto di giurisdizione. Si profila, pertanto, la violazione di principi costituzionali perche' la decisione non dipende dalla legge, ma dall'interpretazione del giudice adito cui il difensore ha ritenuto di rivolgere la domanda giudiziale. Il contenuto della domanda determina la giurisdizione. Trattasi, con evidenza, di una situazione che consente ad un giudice ordinario e ad un giudice speciale l'adozione di provvedimenti giurisdizionali frutto di diverse interpretazioni della stessa norma nel caso concreto, ritenendo entrambi di far rientrare nella propria giurisdizione il caso sottoposto al loro esame. Allo stato, quindi, esiste, una giurisdizione biunivoca a danno dell'utente. Appare, quindi, con sufficiente evidenza, che la norma giuridica configura violazione dei principi: di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge: il contenuto della legge non consente di trattare in modo uguale il fermo nelle complesse situazioni che si presentano nella realta'; giudice naturale precostituito per legge: il cittadino deve conoscere a priori quale sara' il giudice competente a decidere; diritto di difesa, diritto inviolabile di agire in giudizio e di difendersi a tutela dei propri diritti e interessi in ogni stato e grado del procedimento. Il Collegio, per le suesposte motivazioni, rileva che sussistono fondati dubbi di costituzionalita' del comma 26-quinquies dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 235, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, integrando l'elencazione di cui all'art. 19, comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non integrando anche l'art. 2 dello stesso decreto, mediante aggiunta delle lett. e-bis ed e-ter della legge di conversione. Chiarita la necessita' di conoscere il giudice competente sull'impugnazione del fermo auto a seguito di contravvenzioni al codice della strada, atteso le difficolta' che l'omessa integrazione dell'art. 2, d.lgs n. 546, in relazione all'art. 19 stesso decreto, frappone all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per un'interpretazione adeguatrice al fine di restituire certezza alla norma.
P. Q. M. Sciogliendo la riserva espressa in camera di consiglio il 25 maggio 2007; Ritenuta la rilevanza della questione sopra prospettata; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 26-quinquies, dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006 introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Visti gli artt. 134 Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nonche' 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale. Dispone la sospensione del giudizio n. 81/2007 del R.G.R. e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incombenti. Latina, addi' 4 giugno 2007 Il Presidente: Rega Il relatore etensore: Moscarino 07C1224