N. 351 ORDINANZA 22 - 26 ottobre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale in via incidentale - Thema
  decidendum  -  Identificazione  in  base  alla  sola  ordinanza  di
  rimessione  -  Impossibilita'  di  prendere  in  considerazione  le
  censure svolte dalle parti del giudizio principale.
Procedimento   civile  -  Competenza  e  giurisdizione  -  Azioni  di
  risarcimento  del  danno  prodotto da intese anticoncorrenziali fra
  imprese  assicurative  - Devoluzione alla competenza della Corte di
  appello   competente  per  territorio  -  Denunciata  irragionevole
  disparita'  di  trattamento  ai danni dei cittadini meno abbienti e
  lesione  del  diritto  di  agire  in giudizio - Questione meramente
  ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
Procedimento   civile  -  Competenza  e  giurisdizione  -  Azioni  di
  risarcimento  del  danno  prodotto da intese anticoncorrenziali fra
  imprese  assicurative  - Devoluzione alla competenza della Corte di
  appello   competente  per  territorio  -  Denunciata  irragionevole
  violazione  del  diritto  al  doppio  grado di giudizio di merito -
  Diritto  non  garantito costituzionalmente - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.42 del 31-10-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2,
della  legge  10 ottobre  1990,  n. 287  (Norme  per  la tutela della
concorrenza e del mercato), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005
dal Giudice di pace di Ottaviano nel procedimento civile vertente tra
Napolitano Giuseppina e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.,
iscritta  al  n. 289  del  registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 37,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006.
    Visto l'atto di costituzione di Napolitano Giuseppina;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 settembre  2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Udito l'avvocato Stefano Cianci per Napolitano Giuseppina;
    Ritenuto  che  il Giudice di pace di Ottaviano, con ordinanza del
23 maggio  2005,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
(parametro  quest'ultimo indicato in motivazione) della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della
legge  10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e  del  mercato),  il quale stabilisce che le azioni di nullita' e di
risarcimento   del  danno,  nonche'  i  ricorsi  intesi  ad  ottenere
provvedimenti   di   urgenza   in  relazione  alla  violazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  titoli  dal  I  al  IV di detta legge sono
promossi davanti alla Corte di appello competente per territorio;
        che  nel giudizio principale l'attrice ha chiesto la condanna
di   una  societa'  assicuratrice  alla  restituzione,  a  titolo  di
risarcimento del danno, della somma corrisposta quale premio relativo
ad  un  contratto  di  assicurazione  per  la  responsabilita' civile
derivante   dalla   circolazione   di   autoveicoli,   per  la  parte
asseritamente  risultata  in eccedenza, in quanto corrisposta a causa
di  una  intesa  tra le imprese del settore, dichiarata in violazione
delle  norme  in  materia di concorrenza di cui alla legge n. 287 del
1990,  dall'Autorita'  garante  della  concorrenza e del mercato, con
provvedimento confermato dal giudice amministrativo;
        che,  pregiudizialmente,  la  societa'  convenuta ha eccepito
l'incompetenza  per  materia  del  giudice adito, indicando, ai sensi
della  norma censurata, la Corte di appello quale giudice competente,
e,  ad  avviso del rimettente, l'eccezione sarebbe fondata, in virtu'
dell'interpretazione  data  a  detta norma dalle sezioni unite civili
della   Corte   suprema  di  cassazione  (sentenza  4 febbraio  2005,
n. 2207), assunta come «diritto vivente»;
        che,  tuttavia,  secondo l'ordinanza di rimessione, il citato
art. 33,  comma 2, stabilendo la competenza della Corte di appello in
ordine  a  controversie anche di valore economico esiguo, comporta in
tal  modo  la  necessita'  che  le  parti  stiano  in giudizio con il
patrocinio  di  un  avvocato e, percio', si porrebbe in contrasto con
gli  artt. 3, 24 e 111 Cost., violando i principi di ragionevolezza e
di  eguaglianza,  in  quanto  comprimerebbe  il  diritto  di  difesa,
costituzionalmente  garantito,  in danno dei cittadini meno abbienti,
recando  vulnus  alla garanzia costituzionale del diritto di agire in
giudizio,  dato  che  escluderebbe  «la possibilita' dell'autodifesa»
nelle suindicate controversie;
        che, inoltre, la norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e 24
Cost. anche perche', non ragionevolmente, «sacrifica il diritto a due
gradi di giudizio di merito»;
        che  nel  giudizio  innanzi  a  questa Corte si e' costituita
l'attrice  del  processo  principale,  chiedendo che la questione sia
accolta  anche  in  riferimento  a  profili ed a parametri (art. 117,
primo   comma,   Cost.)   ulteriori   rispetto   a   quelli  indicati
nell'ordinanza di rimessione.
    Considerato  che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
investono,  in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 33,
comma 2,  della  legge  10 ottobre  1990, n. 287 (Norme per la tutela
della  concorrenza e del mercato), nella parte in cui, stabilendo che
le  azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi
intesi  ad  ottenere  provvedimenti  di  urgenza  in  relazione  alla
violazione  delle  disposizioni di cui ai titoli dal I al IV di detta
legge  sono  promossi  davanti  alla  Corte di appello competente per
territorio,  secondo  l'interpretazione offertane dalle sezioni unite
civili  della  Corte  di cassazione, assunta quale «diritto vivente»,
concerne anche le controversie promosse nei confronti di una societa'
di  assicurazioni,  al  fine  di  ottenerne  la condanna, a titolo di
risarcimento  del  danno,  alla  restituzione  della  parte di premio
indebitamente  corrisposta  a  causa di una intesa tra le imprese del
settore,   dichiarata   in  violazione  delle  norme  in  materia  di
concorrenza di cui a detta legge;
        che,  secondo  la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
non  possono  essere  prese in considerazione le censure svolte dalle
parti   del   giudizio   principale,   con  riferimento  a  parametri
costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo (per tutte,
sentenze  n. 310  e  n. 234  del  2006)  e,  quindi,  la questione va
esaminata   entro   i   limiti   del   thema  decidendum  individuato
dall'ordinanza di rimessione;
        che  la  questione  riferita  agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e'
stata  sollevata  sull'assunto  che la norma censurata, stabilendo la
competenza  per  materia  della  Corte  di  appello  in  ordine  alle
controversie  sopra  indicate, anche qualora abbiano ad oggetto somme
di  modesto importo - quindi riconducibili alla competenza per valore
del giudice di pace - non permetterebbe alla parte l'autodifesa e, in
tal  modo,  realizzerebbe una irragionevole disparita' di trattamento
in  danno  dei  cittadini  meno  abbienti,  vanificando  la  garanzia
costituzionale del diritto di agire in giudizio;
        che,  indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla
costante  affermazione  secondo  la  quale  il legislatore ordinario,
nella  materia  processuale,  nel  disciplinare  i  casi nei quali e'
prevista  la  necessita' del patrocinio di un avvocato, e nel dettare
le  regole  di  ripartizione  della competenza, gode della piu' ampia
discrezionalita',   che  incontra  il  solo  limite  della  manifesta
irragionevolezza  ed arbitrarieta' (ex plurimis, ordinanze n. 460 del
2006;  n. 193 del 2003; n. 481 del 2002), la questione cosi' posta e'
del   tutto   ipotetica   ed   eventuale   -   quindi  manifestamente
inammissibile  -,  in  quanto  nel  giudizio  principale l'attrice e'
difesa  da  un avvocato, sicche' non si pone alcun problema in merito
all'incidenza   sulla   facolta'  di  agire  in  giudizio  dell'onere
economico  conseguente  dalla  necessita'  del  ricorso  alla  difesa
tecnica  anche  in controversie di esiguo valore (ordinanza n. 66 del
2006);
        che  la  questione  sollevata  in relazione agli artt. 3 e 24
Cost.   sul   rilievo   che   il   citato   art. 33,   comma 2,   non
ragionevolmente,  «sacrifica  il  diritto  a due gradi di giudizio di
merito», e' manifestamente infondata, poiche', secondo la consolidata
giurisprudenza  di  questa  Corte,  il  doppio grado di cognizione di
merito  non  e'  riconosciuto  dalla  Costituzione  quale  necessaria
garanzia di difesa (sentenze n. 433 del 1990; n. 301 del 1986; n. 198
del  1984; n. 78 del 1984; n. 22 del 1973; ordinanza n. 585 del 2000;
v. anche ordinanze n. 107 del 2007; n. 84 del 2003).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 33,  comma 2,  della  legge
10 ottobre  1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal
Giudice di pace di Ottaviano, con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287
del   1990,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione, dal medesimo giudice di pace, con la stessa ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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