N. 358 ORDINANZA 22 - 26 ottobre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ambiente  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Habitat - Attivita'
  economiche  in  siti di importanza comunitaria e zone di protezione
  speciale  -  Valutazioni  di  incidenza da effettuarsi da parte dei
  comuni  e  degli enti parco e, in via sostitutiva, dall'Assessorato
  regionale    del    territorio   e   dell'ambiente   -   Disciplina
  dell'attivita'  venatoria nelle aree contigue ai parchi regionali -
  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per la Regione Siciliana -
  Sopravvenuta promulgazione della delibera legislativa impugnata con
  omissione  delle  disposizioni  oggetto di censura Cessazione della
  materia del contendere.
- Delibera   legislativa   della  Regione  Siciliana 19  aprile  2007
  (disegno di legge n. 513), art. 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera
  s);  statuto  Regione  Siciliana  (r.d.  15 maggio  1946,  n. 455),
  art. 14; direttiva del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.
(GU n.42 del 31-10-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 1,
commi 3,  4  e  5,  e  2,  comma 2,  della delibera legislativa della
Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del
19 aprile  2007,  recante  «Disposizioni  in favore dell'esercizio di
attivita'  economiche  in  siti  di  importanza comunitaria e zone di
protezione   speciale.  Norme  in  materia  di  edilizia  popolare  e
cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge
regionale  n. 10  del  2007»  (disegno di legge n. 513), promosso con
ricorso   del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana
notificato  il  27 aprile 2007, depositato in cancelleria il 7 maggio
2007 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2007.
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto   che,   con   ricorso  notificato  il  27 aprile  2007,
depositato  il successivo 7 maggio, il Commissario dello Stato per la
Regione    Siciliana    ha   promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale  degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della
delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea
regionale  nella  seduta del 19 aprile 2007, recante «Disposizioni in
favore  dell'esercizio  di attivita' economiche in siti di importanza
comunitaria  e  zone  di  protezione  speciale.  Norme  in materia di
edilizia  popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo.
Modifiche  alla  legge  regionale  n. 10  del 2007» (disegno di legge
n. 513),  in  riferimento  agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo
comma,  lettera s),  della  Costituzione  ed  all'art. 14  del  regio
decreto   legislativo  15 maggio  1946,  n. 455  (Approvazione  dello
statuto della Regione Siciliana);
        che,  ad avviso del ricorrente, il citato art. 1, commi 4 e 5
-  il  quale  ha  ad  oggetto  le  valutazioni  di incidenza previste
dall'art. 5  del  d.P.R.  8 settembre  1997,  n. 357  in relazione ai
territori  interessati  dai  «Siti di importanza comunitaria» (SIC) e
dalla  «Zone  di protezione speciale» (ZPS), oggetto della disciplina
stabilita  dall'art. 4  della direttiva del 21 maggio 1992, 92/43/CEE
(Direttiva  del  Consiglio  relativa alla conservazione degli habitat
naturali  e  seminaturali  e  della flora e della fauna selvatiche) -
violerebbe  gli artt. 9, 11, 97, 117, primo comma, Cost., e l'art. 14
dello   statuto  speciale,  in  quanto  esclude  qualsiasi  forma  di
valutazione dell'incidenza degli interventi sugli ecosistemi compresi
nelle  aree SIC e ZPS, limitandosi a prevedere il solo rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti, ponendosi in tal modo in contrasto con
le  norme  di attuazione della suindicata direttiva comunitaria e con
le norme comunitarie;
        che,  inoltre,  il  comma 3 del citato art. 1, nella parte in
cui  prevede la formazione del silenzio-assenso sulla pronuncia della
valutazione  di  incidenza  dell'Assessore regionale del territorio e
dell'ambiente, intervenuto in via sostituiva in caso di inerzia delle
amministrazioni  competenti,  violerebbe  gli  artt. 9  e  97  Cost.,
poiche'  costituirebbe  principio  fondamentale  quello in virtu' del
quale il silenzio dell'Amministrazione preposta al vincolo ambientale
non puo' avere valore di assenso;
        che, infine, l'art. 2, comma 2, della delibera legislativa in
esame, disponendo che nelle aree di protezione di cui all'articolo 7,
comma 3,  della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito
dall'articolo 6   della   legge   regionale   9 agosto  1988,  n. 14,
considerate  aree contigue ai parchi regionali, l'attivita' venatoria
e'   consentita   secondo  le  modalita'  stabilite  per  gli  ambiti
territoriali  di  caccia  in  cui  le  stesse aree contigue ricadono,
deroga  all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle  aree  protette),  recepito  dall'art. 20  della  legge Regione
Siciliana 8 maggio   2001,  n. 7,  ponendosi  in  contrasto  con  gli
artt. 9,  97,  117,  primo  e secondo comma, lettera s), Cost., e con
l'art. 14  dello  statuto  speciale, dal momento che pregiudicherebbe
l'esigenza  di una oculata e selettiva attivita' venatoria nelle aree
limitrofe   a   quelle   oggetto  di  tutela,  mettendo  in  pericolo
l'equilibrio  ecologico,  sotto  il  profilo  del  depauperamento del
patrimonio   indisponibile,   costituito   dalla   fauna   selvatica,
interferendo   altresi'  nella  materia  penale,  poiche'  renderebbe
legittime   condotte  che  nel  restante  territorio  nazionale  sono
penalmente sanzionate;
        che,  con  memoria  depositata in prossimita' della Camera di
consiglio,  il  ricorrente  ha dedotto che la delibera legislativa in
esame  e'  stata pubblicata come legge regionale 8 maggio 2007, n. 13
(Disposizioni  in  favore  dell'esercizio  di attivita' economiche in
siti  di  importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme
in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore
del  turismo.  Modifiche  alla  legge  regionale n. 10 del 2007), con
omissione  delle  norme  impugnate  e,  quindi,  e'  «venuta  meno la
questione di costituzionalita».
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117,
primo  e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 14
del  regio  decreto  legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello  statuto  della  Regione  Siciliana), questione di legittimita'
costituzionale  degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della
delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea
regionale  nella  seduta del 19 aprile 2007, recante «Disposizioni in
favore  dell'esercizio  di attivita' economiche in siti di importanza
comunitaria  e  zone  di  protezione  speciale.  Norme  in materia di
edilizia  popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo.
Modifiche  alla  legge  regionale  n. 10  del 2007» (disegno di legge
n. 513);
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa   e'   stata   pubblicata   come   legge   della  Regione
Siciliana 8 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in favore dell'esercizio
di  attivita'  economiche in siti di importanza comunitaria e zone di
protezione   speciale.  Norme  in  materia  di  edilizia  popolare  e
cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge
regionale  n. 10  del  2007),  con omissione di tutte le disposizioni
oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(ordinanze n. 229 del 2007; n. 349 del 2006);
        che,  pertanto,  in conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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