LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188 

Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto
di   lavoro   per   dimissioni   volontarie  della  lavoratrice,  del
lavoratore,  nonche'  del  prestatore  d'opera  e  della  prestatrice
d'opera.
(GU n.260 del 8-11-2007)
 
 Vigente al: 23-11-2007  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  2118 del codice
civile,  la  lettera  di  dimissioni  volontarie,  volta a dichiarare
l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla
lavoratrice,  dal  lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla
perstatrice  d'opera,  pena  la  sua  nullita',  su  appositi  moduli
predisposti  e  resi  disponibili  gratuitamente,  oltre  che  con le
modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e
dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.
  2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti
i  contratti  inerenti  ai  rapporti  di  lavoro  subordinato  di cui
all'articolo   2094   del   codice  civile,  indipendentemente  dalle
caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione
coordinata   e   continuativa,  anche  a  progetto,  i  contratti  di
collaborazione  di natura occasionale, i contratti di associazione in
partecipazione  di  cui  all'articolo  2549 del codice civile per cui
l'associato  fornisca  prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi
derivanti  dalla  partecipazione  agli  utili  siano qualificati come
redditi  di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle
cooperative con i propri soci.
  3.  I  moduli  di  cui  al  comma  1,  realizzati secondo direttive
definite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  riportano un codice
alfanumerico  progressivo  di  identificazione, la data di emissione,
nonche'   spazi,  da  compilare  a  cura  del  firmatario,  destinati
all'identificazione  della  lavoratrice  o del lavoratore, ovvero del
prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro,
della  tipologia  di contratto da cui si intende recedere, della data
della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno
validita' di quindici giorni dalla data di emissione.
  4.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 3 sono altresi' definite le
modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
  5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche
attraverso  il  sito  internet  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui
al  comma  3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita'
del   richiedente,   la   riservatezza  dei  dati  personali  nonche'
l'individuazione  della  data di rilascio, ai fini della verifica del
rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del comma
3.
  6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme
definite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono disciplinate le modalita' attraverso le
quali  e'  reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al
prestatore    d'opera   e   alla   prestatrice   d'opera,   acquisire
gratuitamente  i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
  7.  All'attuazione  della  presente  legge  si provvede nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  gia'  previste  a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 ottobre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella