N. 758 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2006

Ordinanza  emessa  il  12 luglio 2006 dal giudice di pace di Minturno
nel  procedimento  civile  promosso  da Leo Teresa contro Prefetto di
Latina ed altro

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere
  un  reato  -  Denunciata violazione del principio di ragionevolezza
  sotto   il   duplice   profilo   dell'irrazionale   imputazione  di
  responsabilita'  oggettiva  in  capo al  proprietario  del  veicolo
  confiscato che non sia autore della violazione e della sproporzione
  della  sanzione  rispetto  alla violazione commessa - Incidenza sul
  diritto  di  difesa  del  proprietario  non trasgressore - Asserita
  lesione  del principio di personalita' della responsabilita' penale
  estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata lesione della
  tutela  costituzionalmente  garantita  ai  privati  contro gli atti
  della pubblica amministrazione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,  introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett.  c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113.
(GU n.45 del 21-11-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Il  giorno 12 luglio 2006 in Minturno, dinanzi al Giudice di pace
avv.  L.  Sorrentino, chiamato il ricorso n. 425/2006 promosso da Leo
Teresa  contro  Prefettura  di  Latina e Monte Paschi di Siena per la
ricorrente e' comparso l'avvocato Giancarlo Ciufo il quale si riporta
al  ricorso,  chiedendone  l'integrale  accoglimento; preliminarmente
chiede  disporsi  in  via provvisoria il dissequestro del motociclo e
restituzione   dei   documenti  alla  proprietaria  in  attesa  della
decisione   di   merito;   insiste   nella   sollevata  eccezione  di
illegittimita'  costituzionale della norma. E' presente di persona la
ricorrente Leo Teresa; nessuno e' comparso per i resistenti.
    Il  giudice  di  pace,  esaminati  gli  atti  e  la  eccezione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dalla difesa della ricorrente
in  ordine all'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada (come
introdotto  dalla  legge  n. 168/2005 in sede di conversione del d.l.
n. 15/2005)   il  quale  prevede  la  sanzione  amministrativa  della
confisca  obbligatoria  dei  ciclomotori o motocicli nelle ipotesi di
violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., e nei casi
in  cui  la  violazione  sia  finalizzata  ad  un reato, e disponendo
pertanto  l'applicazione di tale sanzione a tutti i casi indicati nei
citati  articoli  [numero di persone trasportabili, trasporto oggetti
sui ciclomotori, modalita' di uso del casco e dei modi di condurre il
veicolo e cosi' via];
    Ritenuto  che  la  confisca  obbligatoria introdotta dalla citata
legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragione per cui
intende  sollevare,  come  in effetti solleva sul punto, incidente di
costituzionalita' per i seguenti

                             M o t i v i

    La  norma  e'  in  palese contrasto con gli artt, 3, 24, 27 e 113
della  Costituzione  i quali sanciscono: il principio di uguaglianza;
la inviolabilita' della difesa; la personalita' della responsabilita'
penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.
    Infatti,  la  estensione della sanzione accessoria della confisca
amministrativa   anche  nei  confronti  del  responsabile  in  solido
configura  un  caso  di  responsabilita'  oggettiva nei confronti del
proprietario,  di  guisa  che  questi risponde per fatto altrui senza
essere  ammesso  alla  minima  difesa;  il  ricorso a tale modello di
responsabilita'  risulta  irragionevole in quanto il proprietario del
veicolo  viene  punito  per un fatto che non ha commesso o che non ha
concorso   a   realizzare,   in  violazione  del  principio  recepito
nell'art. 3,   legge   n. 689/1981   e   nell'art. 210/4  del  d.lgs.
n. 285/2002.
    La  violazione  degli  artt. 24  e  113 della Costituzione deriva
dalla  circostanza che l'applicazione della sanzione accessoria della
confisca  in  capo al semplice proprietario oblitera completamente il
diritto  alla difesa prevedendo una responsabilita' - oggettiva - che
prescinde    completamente   da   qualsivoglia   accertamento   della
responsabilita'  personale  del proprietario del veicolo in relazione
alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale.
    La   violazione   dell'art. 3  della  Costituzione  deriva  dalla
violazione  del  principio di ragionevolezza e proporzionalita' della
sanzione,  nel  senso  che  la  norma  in  argomento  da' vita ad una
sanzione  assolutamente  sui  generis, in quanto la stessa non appare
riconducibile  ad  un  contegno  direttamente  posto  in  essere  dal
proprietario  del  veicolo  e  consistente nella trasgressione di una
specifica  norma  relativa  alla  circolazione  stradale  [cfr. Corte
costituzionale n. 27/2005].
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della Costituzione e l'art. 23 della legge
n. 87/1953 cosi' provvede:
        ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva
la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 213  comma
2-sexies,  d.lgs.  n. 285/1992 introdotto dalla legge n. 168/2005, di
conversione,  con  modificazioni,  del decreto-legge n. 115/2005, per
aperto  contrasto  con  gli  artt. 3, 24, 27 e 113 della Costituzione
della  Repubblica  italiana,  nella  parte in cui prevede la sanzione
amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. o per commettere un
reato,  anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto  sanzionato  non  sia
responsabile  diretto della violazione ma semplice proprietario della
cosa e quindi, quale responsabile in solido;
        sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;
        ordina  alla  Prefettura  di  Latina  e/o al Comando stazione
Carabinieri  di  Minturno,  in  via  cautelare,  la  restituzione del
libretto  di circolazione e dei documenti alla ricorrente Leo Teresa,
autorizzando  la  stessa  alla libera disponibilita', ed utilizzo del
veicolo fino alla decisione di merito;
        manda   alla   cancelleria   di   provvedere  alla  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Minturno, addi' 12 luglio 2006
                   Il giudice di pace: Sorrentino
07C1303