N. 767 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2007

Ordinanza  emessa  il  21 maggio  2007  dal  tribunale di Rossano nel
procedimento penale a carico di Paldino Aldo

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Previsione del termine di prescrizione di tre anni -
  Irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  a  reati meno
  gravi,  sanzionati  con la pena pecuniaria, per i quali e' previsto
  il termine di prescrizione da sei anni.
- Codice  penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 28-11-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Con  decreto di citazione del 15 luglio 2003, emesso a seguito di
opposizione  a decreto penale di condanna, veniva rinviato a giudizio
Paldino Aldo per rispondere del reato di cui all'art. 594 c.p..
    All'udienza   del   21 maggio   2007,   terminata   l'istruttoria
dibattimentale,   il   giudice  invitava  le  parti  a  formulare  le
rispettive   conclusioni.   Il   pubblico   ministero   e  la  difesa
dell'imputato   chiedevano   pronunciarsi  sentenza  di  non  doversi
procedere  essendo  maturati i termini prescrizionali in applicazione
dell'art. 157  comma  5  c.p., come modificato dalla legge 5 dicembre
2005,  n. 251,  trattandosi  di reato rientrante nella competenza del
giudice  di Pace, dovendo, quindi il giudice di primo grado applicare
le  sanzioni  proprie del procedimento dinanzi il magistrato onorario
(art. 63, d.lgs. n. 274/2000).
    Ed invero, l'art. 157, comma 5, nell'odierna formulazione, recita
che  «quando  per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva  e da quella pecuniaria» il termine di prescrizione e' pari
a  tre  anni. Poiche' le pene diverse da quella detentiva e da quella
pecuniaria   non   possono   che   essere   le   sanzioni  cosiddette
paradetentive  (permanenza  domiciliare e lavoro di pubblica utilita)
ne  consegue  che  qualora il reato di competenza del giudice di pace
sia  punito  con  pena  meno  grave,  cioe' con la pena pecuniaria il
termine  di prescrizione sia quello di cui all'art. 157 comma 1 c.p.,
pari ad anni sei, mentre per i reati piu' gravi per i quali l'art. 52
legge  n. 274/2000 prevede l'applicabilita' delle sanzioni cosiddette
paradetentive  il  termine di prescrizione sia quello piu' favorevole
pari a tre anni.
    In  particolare,  nel  caso in esame il reato di cui all'art. 594
c.p. e' punito con la pena alternativa della multa o della reclusione
fino  a  mesi sei. In tal caso, pertanto, dovendosi applicare la pena
pecuniaria  corrispondente,  dunque  la  pena  della multa il termine
prescrizionale  sarebbe  quello  di cui all'art. 157, comma 1 pari ad
anni  sei.  Laddove  per  reati  puniti  piu' gravemente con sanzioni
paradetentive  il  termine prescrizionale sarebbe quello pari ad anni
tre di cui all'art. 157, comma 5 c.p.
    Ne  consegue  che  l'applicabilita'  dell'art. 157, comma 5 nella
formulazione    introdotta   con   legge   251/2005   determina   una
irragionevole  disparita'  di  trattamento  e  lede  il  principio di
uguaglianza  di  cui  all'art. 3  della  Costituzione. Tanto piu' che
l'applicazione  della  pena pecuniaria o della sanzione paradetentiva
e' lasciata al libero apprezzamento del giudice, cosi' determinandosi
l'impossibilita'  di  ancorare  i  termini  prescrizionali  alla pena
astrattamente prevista dal legislatore.
    Quanto articolato conduce a pronunciare declaratoria di rilevanza
e   non   manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 157,  comma  5  c.p., come sostituito dalla
legge  n. 251/2005, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per
il  reato  la  legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella  pecuniaria  si  applica,  per  la  determinazione  del  tempo
necessario  a  prescrivere  il  reato,  il  termine  di tre anni, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestatamene infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 157,  comma  5 c.p., come
sostituito dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede
che  quando  per  il reato la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Rossano, addi' 21 maggio 2007
                         Il giudice: Pirillo
07C1321