N. 768 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 8 gennaio 2007 dal tribunale di Trapani sul ricorso proposto da D.G.B. Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile di volontaria giurisdizione - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto al difensore nei giudizi penali e agli ausiliari del magistrato nei processi penali - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.46 del 28-11-2007 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento n. 386/2006 R.G. promosso da D.G. B. nato a Palermo il ....., residente in Trapani via ........., parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato come da deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trapani del 28 luglio 2005, elettivamente domiciliato in Alcamo nella via Florio n. 4 presso lo studio dell' avv. Vitalba Alessandra che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso, ricorrente, non comparso. Con l'intervento del p.m., sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che con atto del 28 febbraio 2006 il sig. D. G. B., parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a norma dell'art. 3 legge 14 aprile 1982, n. 164. che nel corso del procedimento e' stata disposta c.t.u. medico-legale destinata a verificare l'idoneita' del ricorrente al trattamento medico-chirurgico richiesto; che in data 20 ottobre 2006 il c.t.u., unitamente al deposito dell'elaborato tecnico, ha formulato istanza di liquidazione dei compensi chiedendo che gli stessi venissero posti a carico dell'erario; che la materia del patrocinio spese dello Stato e' oggi disciplinata dalla Parte III del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; che nel Titolo IV del citato decreto, recante disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario. all'art. 131, comma 3 si dispone che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione (...); Ritenuto che la norma suddeta ha sostituito la previsione dell'art. 11 n. 3) r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 laddove era previsto che i periti dovessero prestare la loro opera gratuitamente, salva la ripetizione a carico della parte condannata alle spese od anche della stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, in quanto ne risultasse cessato lo stato di poverta'; Ritenuto che la disposizione vigente, come sopra articolata, ammette che la prestazione del consulente tecnico di ufficio possa ancora oggi non essere remunerata nell'ipotesi in cui risulti preclusa la possibilita' di recuperare l'onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio; che analogo risvolto si prefigura nel caso, non raro, di consulenza disposta in un procedimento rientrante nella c.d. volontaria giurisdizione, nell'ambito della quale non sempre risulta individuabile un soggetto portatore di un interesse confliggente con quello del ricorrente e rispetto al quale pronunziare la soccombenza; che peraltro la norma - letta in combinato disposto con l'art. 134 d.P.R. cit. - sembra delineare un complesso meccanismo di recupero dell'importo liquidato a titolo di onorario, all'esito del quale i detti importi vengono prenotati a debito; Ritenuto che la disposizione, cosi' come congegnata, preclude all'ausiliario del giudice di ottenere l'anticipazione del proprio compenso a carico dell'erario, determinando una irragionevole disparita' di trattamento rispetto ad altri operatori professionali chiamati a spendere la propria opera nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, i compensi dei quali, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, sono posti a carico dell'erario; che tale considerazione riguarda, in particolare, la prestazione del difensore nei giudizi penali e civili, per il quale e' prevista l'anticipazione a carico dell'erario (art. 107, lett. f e art. 131, comma 4 lett. a), nonche' la prestazione richiesta agli ausiliari del magistrato nel processo penale, per i quali e' previsto che gli onorari spettanti vengano anticipati dall'erario (art. 107, lett. d, d.P.R. cit.); Ritenuto che analogo trattamento e' stato da ultimo esteso alla figura del curatore fallimentare giusta sentenza della Corte Costituzionale (n. 174 del 28 aprile 2006) che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevede che, in caso di fallimenti privi di fondi, sono anticipate dall'erario le spese e gli onorari del curatore; Considerato che, nel recente passato, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, ha dchiarato la manifesta inammissibilita' della questione sotto il profilo, tra l'altro, della non equiparabilita' dei presupposti giuridici della disciplina impugnata a quelli dettati per il patrocinio a spese dello Stato previsto dalla normativa per le controversie individuali di lavoro e di previdenza obbligatoria (art. 14, comma 2, legge 11 agosto 1973, n. 533) alla luce del fatto che le due normative - quella sul gratuito patrocinio dei poveri e quella sul patrocinio a spese dello Stato - pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima e' improntata alla solidarieta' tra persone, e grava di oneri presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall'iscrizione traggono di norma anche opportunita' professionali remunerate; la seconda rimanda ad un'idea della solidarieta' che postula l'intervento ed il sostegno finanziario dello Stato (cosi' Corte costituzionale 25 luglio 2000 n. 355); Ritenuto che le ragioni addotte nella citata pronunzia devono essere rivisitate alla luce del mutato quadro normativo ove si realizza una generalizzata applicazione del regime del patrocinio a spese dello Stato, tale da configurare un sistema nel quale l'accesso dei non abbienti al servizio giustizia risulta essere tendenzialmente garantito per il termine dell'intervento finanziario dello Stato; che alla luce delle evidenziate coordinate interpretative va doverosamente proposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; che la questione oltre che non manifestamente infondata deve ritenersi altresi' rilevante nel caso di specie, stante la necessita' di provvedere in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso del c.t.u. nominato,
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il presente procedimento. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Trapani, addi' 20 dicembre 2006 Il giudice istruttore: De Maria 07C1322