N. 772 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2007

Ordinanza  emessa  il  12  luglio  2007 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da Vasiliu Gheorghe

Estradizione  -  Estradizione  di  minorenni  - Competenza a decidere
  sulla richiesta di estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei
  fatti  per i quali l'estradizione e' richiesta - Attribuzione della
  competenza  alla  Corte  di appello e non alla «Sezione di Corte di
  appello   per   i  minorenni»  -  Procedimento  -  Preclusione  del
  riferimento  alle  norme  del  d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in
  tema  di  giurisdizione  minorile  -  Violazione  del  principio di
  uguaglianza - Ingiustificata equiparazione tra adulti e minorenni -
  Contrasto  con  i  principi  costituzionali  posti  a  tutela della
  gioventu' e a salvaguardia della salute psicofisica dei minori.
- Codice di procedura penale, artt. 701 e 704.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32.
(GU n.46 del 28-11-2007 )
                       LA CORTE DI CASSAZIONE
    Nell'udienza  in  Camera  di  consiglio  del  14 maggio 2007, sul
ricorso  proposto  da  Vasiliu  Gheorghe  (RG n. 9111/07), avverso la
sentenza in data 29 gennaio 2007 della Corte di appello di Firenze;
    Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
    Udita  in  Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere
dott. Agnello Rossi;
    Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Vittorio Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
    Udito  il  difensore  avv. Nicola Giribaldi, che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso.
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale.

                          Ritenuto in fatto

    Vasiliu  Gheorghe  ha  proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza  in  data  29 gennaio 2007 della Corte di appello di Firenze
che   ha  dichiarato  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  per
l'accoglimento  della  richiesta  di  estradizione  avanzata nei suoi
confronti  dall'autorita'  romena  per  l'esecuzione  di sentenze del
Tribunale di Iasi per i reati di danneggiamento e furto aggravato.
    Con  il  primo  motivo  del  ricorso  il ricorrente ha dedotto la
violazione    di    cui    all'art. 606,    comma   1,   lettera   b)
c.p.p.(inosservanza  ed  erronea applicazione della legge penale o di
altre  norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione
della  legge penale) nonche' la violazione di cui all'art. 606, comma
1,  lettera  c) c.p.p. (inosservanza di norme processuali stabilite a
pena  di  nullita'  di  inutilizzabilita' o di decadenza) in punto di
applicazione  delle  nonne  relative  alla competenza per materia sul
rilievo  che  egli,  al  momento  della commissione dei fatti oggetto
della  richiesta  di  estradizione,  non  aveva  ancora  compiuto  il
diciottesimo anno di eta'.
    Con  la  conseguenza  che - a prescindere dalle considerazioni in
merito  al  diverso  trattamento dei minorenni in Romania rispetto al
nostro   paese   -  la  competenza  a  decidere  sulla  richiesta  di
estradizione spetta alla Corte di appello - Sezione minorenni.
    Con  il secondo motivo del ricorso il ricorrente ha denunziato la
violazione   di   cui   all'art. 606,   comma  1,  lettera b)  c.p.p.
(inosservanza  ed  erronea applicazione della legge penale o di altre
norme  giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della
legge  penale)  nonche'  la  violazione di cui all'art. 606, comma 1,
lettera   e)   c.p.p.   (mancanza,   contraddittorieta'  o  manifesta
illogicita' della motivazione).
    Dopo  avere  ampiamente illustrato i principi e le regole in tema
di  trattamento  dei  minori  in  sede  di  giurisdizione penale e la
peculiare   disciplina   del  processo  minorile,  il  ricorrente  ha
sostenuto che in Romania non esiste un tribunale per i minorenni, che
tale  paese ha un codice penale molto distante da quello del resto di
Europa  e  che  complessivamente  e'  grave la condizione dei minori;
cosi'  che l'estradizione sarebbe in contrasto con i principi sanciti
dalla nostra Costituzione ( segnatamente gli artt. 27, terzo comma, e
31,  secondo  comma  Cost.)  e con le convenzioni di salvaguardia dei
diritti umani.

                       Considerato in diritto

    In conformita' a quanto disposto dagli artt. 701 e 704 del codice
di  procedura  penale la decisione in tema di estradizione di Vasiliu
Gheorghe  -  minorenne all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione
e' richiesta - e' stata adottata dalla Corte di appello di Firenze.
    Nel  suo  ricorso  il ricorrente ha sostenuto che la competenza a
decidere  sulla  richiesta  di  estradizione  spettava  alla Corte di
appello  -  Sezione  minorenni  cd  ha  chiesto  l'annullamento della
sentenza  impugnata  con  rinvio  al  giudice dei minori, invocando a
sostegno  della  sua  tesi un lontano precedente giurisprudenziale di
questa  Corte  (Cass., I, n. 470 del 25 febbraio 1983) secondo cui la
competenza  a deliberare sulla domanda di estradizione concernente un
imputato  che al momento della commissione del fatto non aveva ancora
compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta'  appartiene  alla  Sezione
minorenni  della  Corte  di  appello,  ancorche' alla emanazione o aI
compimento  dell'atto  giudiziario  di competenza tale limite di eta'
sia stato superato.
    Nonostante   l'esistenza   ditale   isolata  decisione  (adottata
peraltro  nel  periodo  di vigenza del codice di procedura penale del
1930),  questa  Corte  ritiene  che  le norme del codice di procedura
penale  oggi vigente e del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (che reca
disposizioni  sul processo penale a carico di imputati minorenni) non
consentano  di affermare in sede inteipretativa ne' la competenza del
giudice  minorile ne' l'adozione delle disposizioni del d.P.R. n. 488
come  quadro  di riferimento normativo nella procedura estradizionale
nei  confronti  di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali
l'estradizione e' richiesta.
    Le  norme  del  codice  di procedura penale del 1988 - coeve alle
norme  sul processo penale a carico di imputati minorenni - assegnano
infatti  la  competenza  a  decidere sulla estradizione alla Corte di
appello  senza  menzionare  la  «Sezione  di  Corte  di appello per i
minorenni» (che l'art. 2 del citato d.P.R. n. 448 del 1988 elenca tra
gli  «organi  giudiziari  nel  procedimento a carico di minorenni») e
senza  richiamare  le disposizioni dettate in tema di processo penale
riguardante  imputati  minorenni.  Ed  infatti,  in  conformita' alle
precise  disposizioni  dettate  dagli  artt. 701  e 704 c.p.p., e' la
Corte  di  appello  ad  adottare  «tutte»  le decisioni in materia di
estradizione senza alcuna distinzione tra imputati adulti o minorenni
all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta.
    Non  vi  e'  dubbio  che  i  giudici  di  merito ed il giudice di
legittimita' abbiano dedicato particolare attenzione all'estradizione
di  minorenni,  negandone  la  concessione  sia  nelle ipotesi in cui
l'ordinamento  dello  Stato  richiedente prevede che il minorenne sia
giudicato  come  se  fosse un adulto e che la pena sia eseguita negli
ordinari  istituti  per adulti (cfr. explurimis, Cass. I, n. 2189 del
25 maggio  1987)  sia  in  presenza  di  una legislazione dello Stato
richiedente  che non assicuri sul piano processuale e sostanziale, un
trattamento  differenziato  e  mitigato  rispetto  a quello riservato
all'adulto (cfr. da ultimo, Cass., VI, n. 41033 del 7 ottobre 2005).
    Ma  resta il fatto che la competenza a decidere sull'estradizione
e  la  normativa processuale di riferimento sono estranee al circuito
della giurisdizione penale minorile.
    Poste  tali  premesse  questa  Corte  ritiene  di dover sollevare
d'ufficio,  in  relazione  agli  artt. 2,  3,  25,  27, 31 e 32 della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale delle norme
del  codice  di  procedura  penale  -  gli  artt. 701  e  704  -  che
attribuiscono alla Corte di appello ( e non alla «Sezione di Corte di
appello per i minorenni») la competenza a decidere sulla estradizione
di  soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione
e'   richiesta   e   precludono   il   riferimento,  nella  procedura
estradizionale,  alle  norme  dettate  dal  d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448, in tema di giurisdizione minorile.
    Tale  questione  di  legittimita' costituzionale e' rilevante nel
presente giudizio perche' dalla sua soluzione dipende la decisione di
questa  Corte  sull'eccezione di incompetenza per materia della Corte
di appello fiorentina sollevata dal ricorrente e l'adozione o meno di
una  pronuncia  di  annullamento della sentenza impugnata per ragioni
attinenti alla competenza.
    La  questione  non  e'  manifestamente  infondata anche alla luce
della  giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalla
sentenza   n. 222   del   1983   (   che  dichiaro'  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 9  del  r.d.l. n. 1404/1934 - Istituzione e
fondamento  del Tribunale dei minorenni, nella parte in cui prevedeva
la  competenza del Tribunale minorile per tutti i procedimenti penali
per  reati  commessi  da minori di anni 18, salvo nel procedimento vi
fossero  coimputati maggiori di anni 18) ha costantemente considerato
la  competenza  del  giudice  minorile  e le disposizioni processuali
applicabili  nel  processo penale a carico di imputati minorenni come
norme   indispensabili  ai  fmi  della  attuazione  dei  fondamentali
principi costituzionali di eguaglianza e di riconoscimento e garanzia
dei  diritti  della  persona  (cfr.  da ultimo Corte cost. n. 195 del
2002).
    In  particolare  le norme denunciate appaiono in contrasto con il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e con
gli  arti 25 e 27 della Costituzione poiche' - a differenza di quanto
avviene   nell'area   della  giurisdizione  penale  minorile  -  esse
equiparano   ingiustificatamente,  nell'ambito  del  procedimento  di
estradizione,  soggetti  adulti  e  soggetti  minorenni e sottraggono
questi  ultimi  alle  valutazioni di organi giudiziari che in ragione
della  loro  composizione  (magistrati dotati di specifica attitudine
preparazione  ed esperienza ed «esperti») sono particolarmente idonei
ad  effettuare  accertamenti  e  ad  adottare  decisioni  riguardanti
minorenni,   riservando   particolare  e  specifica  attenzione  alle
modalita'  di  espiazione  della  pena  nel  paese  richiedente ed al
profilo delle sue finalita' rieducative.
    Inoltre  le disposizioni della cui legittimita' costituzionale si
dubita  sembrano  confliggere  anche  con  gli artt. 2, 31 e 32 della
Costituzione  poiche'  nell'ambito  del  procedimento  estradizionale
escludono  la  competenza  dellaSezione  di  Corte  di  appello per i
minorenni  che  -  in  ragione  della  sua composizione e delle nonne
dinanzi   ad  essa  applicabili  -  appare  l'organo  giurisdizionale
realmente   adeguato   alle  peculiari  esigenze  di  garanzia  della
«persona»  minorenne  in un quadro di protezione della gioventu' e di
salvaguardia della salute psicofisica dei minori.
    Ne'  si puo' ritenere che le valutazioni, talora assai complesse,
che  la  Corte di appello e' chiamata a compiere all'atto di decidere
in tema di estradizione abbiano caratteristiche tali da far prevalere
le  esigenze  di  specializzazione  funzionale della Corte di appello
sulle  ragioni  che  sono  a  fondamento della competenza per materia
della Sezione di Corte di appello per i minorenni.
    Infatti  tanto  le  norme  del  codice di procedura penale quanto
quelle  della Convenzione europea di estradizione e delle convenzioni
bilaterali    che   regolano   l'estradizione   fanno   costantemente
riferimento  alla garanzia dei diritti fondamentali della «persona» e
quindi  sembrano reclamare che a decidere sia il giudice minorile che
nel  nostro  ordinamento  e'  il  giudice  naturale  della  «persona»
minorenne.
    Analoghe  considerazioni  valgono  in ordine alle speciali regole
processuali  dettate  per  il processo miriorile che appaiono come il
naturale  quadro  di  riferimento  nell'opera di interpretazione e di
applicazione tanto delle disposizioni codicistiche quanto delle norme
convenzionali  in  tema  di  estradizione  (si  pensi ad esempio alla
possibile  incidenza  dell'istituto della irrilevanza del fatto sulla
fondamentale regola estradizionale della doppia incriminazione).
    Del  resto la specificita' della posizione del minore anche sotto
il  profilo  delle  procedure di consegna ad altri Stati emerge dalla
recente  legge  22  aprile  2005,  n. 69  che  all'art. 18  lett.  i)
stabilisce  il «rifiuto della consegna» in tutta una serie di ipotesi
riguardanti  i  minori  stabilendo  che  la  consegna  e'  senz'altro
rifiutata  «se  la persona oggetto del mandato di arresto europeo era
minore  di  anni  14  al  momento  della  commissione  del  reato»  e
subordinando  a  condizioni  restrittive  la  consegna  della persona
minore degli anni 18 al momento dei fatti per i quali e' stato emesso
il mandato di arresto europeo.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva  di  ufficio,  ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata  in  relazione  agli  artt. 2,  3,  25,  27,  31 e 32 della
Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 701  e  704  che attribuiscono alla Corte di appello,e non alla
«Sezione  di  Corte  di  appello  per  i  minorenni», la competenza a
decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti
per  i  quali l'estradizione e' richiesta e precludono il riferimento
nella   procedura   estradizionale  alle  nonne  dettate  dal  d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 in tema di giurisdizione minorile;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
        Cosi' deciso, il 14 maggio 2007.
                       Il Presidente: Martella
Il consigliere estensore: Rossi
07C1326