N. 400 ORDINANZA 19 - 23 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico  - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli
  del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) -
  Trattamento  economico  -  Previsione, con norma di interpretazione
  autentica,   dell'attribuzione   della   posizione  stipendiale  in
  godimento  al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di
  norma    non    di   interpretazione   autentica   ma   innovativa,
  irragionevolezza,   violazione  dei  principi  di  eguaglianza,  di
  certezza  delle  situazioni  giuridiche  e di affidamento, indebita
  interferenza  sulla funzione giurisdizionale - Questione analoga ad
  altra gia' dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi
  argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.
(GU n.46 del 28-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2006),  promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio
2006,  iscritte  ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 3, 4 e 5,
1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Oristano, con piu' ordinanze di
analogo  tenore  (iscritte  ai  numeri  da  618  a  659  del registro
ordinanze  2006),  emesse  in  data  5 maggio 2006, ha sollevato - in
riferimento  agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonche'
ai  principi  del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti
preteriti,   della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina
generale   dei   rapporti  di  lavoro  -  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui,
facendo  salva l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di
entrata  in  vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2
dell'art. 8  della  legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti
in  materia  di personale scolastico), si interpreta nel senso che il
personale  degli  enti  locali  trasferito  nei  ruoli  del personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato
nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei
corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all'atto del trasferimento;
        che  le  ordinanze  di  rimessione  sono state emesse in piu'
giudizi  vertenti  sull'applicazione  del  suddetto  art. 8, comma 2,
della  legge  n. 124  del  1999,  il  quale  aveva  stabilito  che al
personale  ATA,  trasferito nei relativi ruoli del personale statale,
era  riconosciuta,  ai  fini  giuridici  ed  economici,  l'anzianita'
maturata presso l'ente locale di provenienza;
        che  il  giudice  a quo prospetta, in primis, che la norma in
questione  non  avrebbe  carattere  interpretativo  ma  innovativo, e
costituirebbe   un   espediente   per   aggirare   il   principio  di
irretroattivita' della legge;
        che  il Tribunale di Oristano deduce, altresi', la violazione
dei  parametri  di  ragionevolezza  ed  eguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione;
        che,  in  particolare,  il  rimettente  afferma  che la norma
impugnata determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento
tra i soggetti interessati;
        che l'efficacia retroattiva e il contenuto peggiorativo della
norma   lederebbero   il  principio  del  legittimo  affidamento,  da
ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
della  Costituzione,  e quello della certezza dei rapporti preteriti,
senza  che  siano  rinvenibili  motivazioni  atte  a  giustificare la
diversa disciplina giuridica;
        che l'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006,
invaderebbe,  inoltre,  l'ambito  riservato al potere giudiziario, in
quanto  diretto ad incidere sui procedimenti in corso, cosi' violando
gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione;
        che,  infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con
i  principi  della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina
generale  dei  rapporti  di  lavoro,  in  base ai quali i diritti e i
trattamenti  retributivi  riconosciuti  al  lavoratore  dalla legge o
dalla  contrattazione  collettiva  devono  essere valutati nella loro
interezza;
        che  si  e'  costituito in ciascun giudizio il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o comunque non fondata.
    Considerato  che  il Tribunale di Oristano, con piu' ordinanze di
analogo  contenuto  (iscritte  ai  numeri  da  618 a 659 del registro
ordinanze   del   2006),  dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,   comma 218,   della   legge  23 dicembre  2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), nella parte in cui, facendo
salva  l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata
in   vigore  della  legge  medesima,  ha  stabilito  che  il  comma 2
dell'articolo 8  della  legge  3  maggio  1999,  n. 124 (Disposizioni
urgenti  in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso
che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato
nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei
corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all'atto del trasferimento;
        che  il  Tribunale  di  Oristano  censura  la disposizione in
questione  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104  della
Costituzione,  nonche'  ai principi del legittimo affidamento e della
certezza  dei  rapporti  preteriti, della stabilita' e della coerenza
nella disciplina generale dei rapporti di lavoro;
        che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei
diversi  giudizi,  ai  fini  di  un'unica pronuncia, in ragione della
identita' delle questioni rimesse all'esame della Corte;
        che,  con riguardo alla norma impugnata, questa Corte, con la
sentenza  n. 234  del  2007,  ha  dichiarato non fondate questioni di
costituzionalita'  analoghe  a quella attualmente proposta, rilevando
come  si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del
dato  normativo,  in ragione delle diverse interpretazioni possibili,
circa  il  riconoscimento  della  anzianita'  pregressa  maturata dal
personale  ed  in assenza di un diritto vivente sulla inderogabilita'
dei  criteri  enunciati  dall'art. 8  della  legge n. 124 del 1999, e
ritenendo,  pertanto,  non  irragionevole  il  ricorso,  da parte del
legislatore,  alla interpretazione autentica effettuata con l'art. 1,
comma 218, della legge n. 266 del 2005;
        che,  sempre  nella  richiamata  pronuncia,  questa  Corte ha
statuito,  in  particolare, che l'inquadramento stipendiale nei ruoli
statali  del  personale  ATA  in ragione del maturato economico e non
della  effettiva anzianita' complessiva di servizio conseguita presso
l'ente  locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura
della  norma,  come  emerge  dai  decreti  ministeriali di attuazione
dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999;
        che  la Corte ha affermato, altresi', in relazione al dedotto
contrasto  tra  la norma denunciata e i principi della disciplina dei
rapporti  di lavoro, che tale impostazione «non tiene conto del fatto
che il fluire del tempo - il quale costituisce di per se' un elemento
diversificatore  che  consente  di  trattare in modo differenziato le
stesse  categorie  di  soggetti, atteso che la demarcazione temporale
consegue  come  effetto  naturale  alla generalita' delle leggi - non
comporta,  di  per  se',  una  lesione  del  principio  di parita' di
trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione»;
        che,  rispetto  agli ulteriori profili di censura prospettati
anche  dall'odierno  rimettente  in riferimento agli artt. 101, 102 e
104  della Costituzione, non si e' ravvisato, per effetto della norma
contestata,   alcuna  compromissione  dell'esercizio  della  funzione
giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello
del potere legislativo di interpretazione autentica;
        che,  nella  citata sentenza n. 234 del 2007, questa Corte ha
affermato  che  «la  disciplina  dettata  dall'art. 8, comma 2, della
legge  n. 124  del  1999,  come  interpretata  dal  censurato art. 1,
comma 218,  della  legge  n. 266  del  2005,  nasce  dall'esigenza di
armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il
passaggio  del  personale  in  questione  da  un  sistema retributivo
disciplinato  a  regime  ad  un  altro sistema retributivo ugualmente
disciplinato  a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al
profilo  economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli
interessati,   a   partire   dal   nuovo   inquadramento,  i  diritti
riconosciuti  al  personale  ATA  statale.  Tutto  cio' allo scopo di
rendere,  almeno  tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di
tutti  i  dipendenti  ATA,  al di la' delle rispettive provenienze e,
comunque,   salvaguardando  il  diritto  di  opzione  per  l'ente  di
appartenenza  nel  caso  di  mancata  corrispondenza  di qualifiche e
profili»;
        che  il  Tribunale  di  Oristano non sottopone a questa Corte
alcuna  argomentazione  diversa  ed  ulteriore rispetto a quelle gia'
scrutinate nella richiamata decisione;
        che  la  presente questione, pertanto, deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  218,  della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e   pluriennale   dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104 della
Costituzione, dal Tribunale di Oristano, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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