ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007 

Fissazione  dell'aliquota  per  il calcolo degli oneri di gestione da
dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2008, ai fini
della  determinazione  del  contributo di vigilanza sull'attivita' di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2,
del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n.
2563).
(GU n.279 del 30-11-2007)

L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del codice delle assicurazioni private;
  Visto  in  particolare  l'art.  335,  comma  2,  del citato decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede che il
contributo   di   vigilanza   sull'attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione,   dovuto   dalle   imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica,
nonche'   dalle   sedi  secondarie  di  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione   extracomunitarie  stabilite  nel  territorio  della
Repubblica  e'  commisurato  ad  un  importo non superiore al due per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte  ed  al  netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata
dall'ISVAP  mediante  apposita  elaborazione  dei dati risultanti dai
bilanci dell'esercizio precedente;
  Rivelato  che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio
2006 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita
l'incidenza  degli  oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e'
stata pari al 5,17%;

                              Dispone:

  Ai   fini   della   determinazione   del  contributo  di  vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo
335,  comma  2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per
l'esercizio  2008 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai
premi incassati e' fissata nella misura del 5,17% dei predetti premi.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito
internet dell'Autorita'.
    Roma, 15 novembre 2007

                                              Il presidente: Giannini